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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/03/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3765/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3765/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 marzo 2025 ad ore 1215 innanzi alla dott. Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per nessuno compare, anzi alle ore 1220 compare l'Avv. Sara Maganuco in Parte_1
sostituzione dell'Avv. Ruocco
Per l'avv. Barbara Zucca in sostituzione degli Avv.ti GABETTA Controparte_1
FERNANDO MARIA e l'avv. RUIU IVANA la quale richiama le difese tutte e quindi come in comparsa e in particolar modo l'eccezione di difetto di legittimazione, contesta le note avversarie e dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
L'Avv. Maganuco insiste per ammissione della ctu contabile, in via subordinata insiste per accoglimento delle conclusioni e chiede che la causa sia decisa., dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza
La Giudice si ritira in camera di consiglio ed alle ore 1500 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato ex art. 281 terdecies, sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3765/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABETTA FERNANDO Controparte_1 P.IVA_1
MARIA e dell'avv. RUIU IVANA ( ); elettivamente domiciliato in CORSO DI C.F._2
PORTA VITTORIA, 54 MILANO presso il difensore avv. GABETTA FERNANDO MARIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente causa ha ad oggetto il contratto di finanziamento stipulato da con Parte_1
e la necessità o no di includere nel calcolo del TAEG il premio di polizza, ciò che non CP_1
era stato fatto nel caso di specie tanto da richiedere il ricorrente la nullità del TAEG indicato in contratto, con applicazione al mutuo dei tassi BOT ex art. 125 bis c. 7 TUB. pagina 2 di 7 Costituendosi ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva considerando “erronea la richiesta del rimborso del premio assicurativo, peraltro nella sua interezza, a dal momento che la compagnia assicurativa tenuta ad un eventuale CP_1 rimborso sarebbe stata Metlife”, quindi nel merito ha evidenziato come il costo della polizza assicurativa fosse opzionale e quindi non dovesse essere incluso nel costo totale del credito.
Concludeva per la reiezione della domanda avversaria.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da ER che appare pacifica la qualifica di accipiens sostanziale in capo a di tutte CP_1 CP_1
le somme versate da (e quindi la sua legittimazione passiva in base alle regole di cui all'art. Pt_1
2033 c.c.), qui si tratta non della restituzione di premi assicurativi o di somme che devono essere restituite per l'anticipata estinzione del contratto da parte del mutuatario, ma di eventuale nullità del contratto di finanziamento per mancata completa indicazione di costi ex art. 121 TUB con applicazione ex art. 117 TUB dei tassi sostitutivi. Vi è quindi la legittimazione di in quanto soggetto che ha CP_1
erogato il finanziamento, indicando in contratto tutte le condizioni di legge, compreso il TEG e il
TAEG. Si tratta quindi di valutare se il contratto sia rispettoso delle prescrizioni di legge e, in caso negativo, di applicare le eventuali nullità con le conseguenziali restituzioni di legge. Vi è quindi piena legittimazione di in quanto soggetto mutuatario, essendo invece estranea alla stipula del CP_1 contratto di mutuo la compagnia assicurativa.
Nel merito
Deve fin da subito sgombrarsi il campo da quella che sembra essere un'indebita sovrapposizione tra due profili e due tassi di riferimento, tassi che rispondono a finalità differenti: il
TAEG e il TEG. È certamente necessario inserire i costi assicurativi, anche nella facoltatività della polizza assicurativa, all'interno del TEG (per considerare l'eventuale superamento del tasso soglia), ma nel caso che qui ci occupa non è stato neppure profilato un superamento del tasso soglia e nel TEG sono stati inclusi correttamente tra i costi del finanziamento quelli assicurativi (v. doc. 1 parte attrice) indipendentemente dalla loro facoltatività o obbligatorietà. Ciò che è oggetto di causa è la cosiddetta trasparenza del contratto, e quindi i costi che devono essere inclusi nel TAEG. La relativa disciplina normativa è contenuta all'art. 121 TUB che prevede ai commi 2 e 3:
“2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
pagina 3 di 7
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.
Tale definizione appare sintomatica della rilevanza che le spese assicurative assumono se vi sia una correlazione tra il contratto assicurativo e l'ottenimento del credito.
Le Istruzioni della Banca d'Italia emanate nell'agosto del 2009, nel richiedere, al fine di includere nel calcolo del TAEG anche le spese per assicurazioni o garanzie, che queste tendano ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito o, comunque, a tutelare i diritti del creditore, e che la stipulazione di una data polizza assicurativa sia contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo a determinate condizioni, individuano gli indici di un collegamento tra il contratto assicurativo e quello di finanziamento, che verte sulla destinazione finale della garanzia assicurativa pattuita. In carenza di tali presupposti, il costo del contratto assicurativo non può essere inteso come costo dell'operazione creditizia, che il cliente deve sostenere per godere dell'erogazione di un finanziamento. In tal senso, la contestualità del servizio assicurativo rispetto al contratto di prestito personale non esime dal dover verificare, alla stregua delle condizioni contrattuali,
l'esistenza di collegamento funzionale apprezzabile tra le operazioni poste in essere.
Nel caso di specie, il contratto assicurativo MetLife “Lifestyle”, stipulato contestualmente, ma su contratto separato, al contratto di prestito personale concluso con la Compass da ha ad Pt_1
oggetto una copertura assicurativa per decesso, invalidità permanente e perdita involontaria di impiego.
Risulta dal testo contrattuale che l'adesione ad un programma assicurativo da parte del richiedente il prestito è meramente facoltativa, tanto che nel modulo Informazioni di Base sul Credito ai Consumatori era specificamente indicato che per ottenere il credito non fosse necessario stipulare un'assicurazione a garanzia del credito. Si consideri che la convenuta ha altresì prodotto una serie di contratti di finanziamento con altre persone a condizioni simili a quello stipulato dal (v. doc. 7- Pt_1
10) senza alcuna polizza assicurativa a dimostrazione del fatto che essa non ne fosse conditio sine qua non. Ed ancora all'art. 61 delle condizioni di assicurazione è previsto il diritto di recesso esercitabile 1 ART. 6 – RECESSO L'Assicurato ha diritto di recedere dal Contratto, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Compagnia, entro 60 giorni dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa. Il recesso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio della relativa comunicazione. In questo caso l'Assicurato ha diritto di ottenere - entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso - il rimborso del Premio finanziato e non goduto al netto delle imposte (così come indicate all'art. 7 della nota informativa) ovvero, a sua scelta, la riduzione proporzionale dell'importo della rata del finanziamento, ovvero la riduzione della durata dello stesso. A partire dall'inizio del quinto anno del Programma Assicurativo, spetterà inoltre all'Assicurato il diritto di recedere con effetto a decorrere dall'inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che tale recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell'annualità del Programma Assicurativo nel corso della quale viene comunicato il recesso. In questo caso l'Assicurato avrà diritto alla restituzione dell'importo del Premio finanziato e non goduto, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. pagina 4 di 7 indipendentemente dalla durata del contratto di mutuo, con restituzione del premio versato senza alcun costo e soprattutto senza che ciò provochi alcun effetto sulle condizioni economiche da applicare al contratto di finanziamento. Ed infatti in caso di recesso – che può avvenire ad nutum - il diritto alla restituzione del premio già pagato non ha alcuna conseguenza in ordine al prestito già concesso, destinato a rimanere pienamente efficace alle medesime condizioni per le quali era già stato stipulato, il che conferma la facoltatività anche sostanziale della polizza. Comunque, come efficacemente affermato dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza 3612/2022: “Ciò che rileva, al fine di valutare se la stipulazione del contratto di assicurazione fosse o meno condizione imprescindibile per la conclusione del contratto di prestito a quelle determinate condizioni, non è tanto il fatto, di per sé, che sia prevista per l'assicurato la facoltà di recesso dal contratto di assicurazione, quanto il fatto che, in conseguenza dell'esercizio di tale facoltà da parte dell'assicurato, non intervenga alcuna modificazione nel contratto di mutuo stipulato, che quindi continua ad essere regolato dalle medesime condizioni sia che il credito della banca sia coperto da assicurazione sia che non lo sia. Questa circostanza conferma pienamente non solo la formale ma anche la sostanziale facoltatività dell'assicurazione in questione, atteso che il mutuatario, come detto, subito dopo aver concluso il contratto di assicurazione (o meglio entro il termine di 30 giorni), ben avrebbe potuto recedere
(con diritto alla restituzione del premio pagato), senza necessità di addurre alcuna giustificazione e senza che il suo recesso avesse alcuna influenza sul contratto di mutuo concluso, che sarebbe restato pienamente efficace alle medesime condizioni per le quali era stato stipulato, anche in assenza dell'assicurazione del credito”.
Da ultimo deve aggiungersi che nel prospetto degli altri costi derivanti dal contratto (doc. 1 pag.
2 parte attrice) è indicato il costo della copertura assicurativa;
pertanto il mutuatario – consumatore è chiaramente informato che la determinazione della percentuale del TAEG è stata determinata senza tener conto del costo derivante dall'assicurazione del credito, facoltativamente da lui conclusa.
Alla luce di quanto appena esposto difetta nel caso di specie la prova di un collegamento non solo temporale, ma anche funzionale tra le operazioni poste in essere (com'è, invece, in caso di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, in cui la spesa assicurativa finalizzata alla garanzia del recupero del credito è obbligatoria ex art. 54 D.P.R. 180/1950, per la diretta incidenza sull'assetto negoziale di taluni eventi della vita dell'assicurato o del decesso dello stesso), sì che i costi per i servizi assicurativi offerti contestualmente al finanziamento possano essere intesi alla stregua di costi dell'operazione creditizia. In conclusione, quindi la determinazione del TAEG appare pagina 5 di 7 essere del tutto corretta, in quanto in tale determinazione non dovevano essere inclusi i costi derivanti dalla conclusione del contratto di assicurazione in questione.
La domanda attorea deve essere quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei sotto indicati parametri
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
Parte convenuta ha richiesto di anonimizzare richiamando l'art. 52, commi da 1 a 4 e l'art. 4 dlvo 196/2003 che recita “ER restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento” Deve qui evidenziarsi che si reputano possibili "motivi legittimi", in grado di fondare la relativa richiesta (ovvero di indurre I'A.G. a provvedere d'ufficio), nella "particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili)", ovvero nella "delicatezza della vicenda oggetto del giudizio". Per quanto attiene ai "dati sensibili", va rilevato che la loro pagina 6 di 7 individuazione si ricava direttamente dalla legge, che con il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. d), li definisce come "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". Quanto al diverso profilo della delicatezza della vicenda per cui è processo, l'estrema latitudine del sostantivo necessita di essere riempita di contenuti concreti, sintomatici della peculiarità del caso e della capacità, insita nella diffusione dei dati relativi, di riverberare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (per esempio, in ambito familiare o lavorativo), così andando a incidere pesantemente sul diritto alla riservatezza del singolo (si pensi, tipicamente, a fatti riguardanti vessazioni in ambito familiare). Ciò implica che l'istanza di anonimizzazione della sentenza non possa limitarsi a un generico riferimento all'incidenza negativa, sulla sfera personale dell'interessato, del mancato oscuramento dei dati, ma debba riferire le specifiche e peculiari circostanze del caso concreto, che rendano evidenti le ragioni di opportunità dell'anonimizzazione. È, pertanto, insufficiente, al fine di fondare l'accoglimento dell'istanza di oscuramento, il generico riferimento al danno reputazionale, ovvero un richiamo non adeguatamente circostanziato all'incidenza negativa sulla sfera lavorativa degli interessati. È a tal fine insufficiente anche un mero e indistinto interesse alla riservatezza tout court (v. in tal senso Cass. civ.
Sez. VI, n. 4167/2022)
Per tali motivi, non essendo stata sufficientemente circostanziata la richiesta attorea, essa deve essere rigettata.
PQM
il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2. Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € Parte_1 Controparte_1
2.540,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, 15% per spese generali, IVA;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 4 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3765/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 marzo 2025 ad ore 1215 innanzi alla dott. Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per nessuno compare, anzi alle ore 1220 compare l'Avv. Sara Maganuco in Parte_1
sostituzione dell'Avv. Ruocco
Per l'avv. Barbara Zucca in sostituzione degli Avv.ti GABETTA Controparte_1
FERNANDO MARIA e l'avv. RUIU IVANA la quale richiama le difese tutte e quindi come in comparsa e in particolar modo l'eccezione di difetto di legittimazione, contesta le note avversarie e dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
L'Avv. Maganuco insiste per ammissione della ctu contabile, in via subordinata insiste per accoglimento delle conclusioni e chiede che la causa sia decisa., dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza
La Giudice si ritira in camera di consiglio ed alle ore 1500 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato ex art. 281 terdecies, sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3765/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABETTA FERNANDO Controparte_1 P.IVA_1
MARIA e dell'avv. RUIU IVANA ( ); elettivamente domiciliato in CORSO DI C.F._2
PORTA VITTORIA, 54 MILANO presso il difensore avv. GABETTA FERNANDO MARIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente causa ha ad oggetto il contratto di finanziamento stipulato da con Parte_1
e la necessità o no di includere nel calcolo del TAEG il premio di polizza, ciò che non CP_1
era stato fatto nel caso di specie tanto da richiedere il ricorrente la nullità del TAEG indicato in contratto, con applicazione al mutuo dei tassi BOT ex art. 125 bis c. 7 TUB. pagina 2 di 7 Costituendosi ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva considerando “erronea la richiesta del rimborso del premio assicurativo, peraltro nella sua interezza, a dal momento che la compagnia assicurativa tenuta ad un eventuale CP_1 rimborso sarebbe stata Metlife”, quindi nel merito ha evidenziato come il costo della polizza assicurativa fosse opzionale e quindi non dovesse essere incluso nel costo totale del credito.
Concludeva per la reiezione della domanda avversaria.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da ER che appare pacifica la qualifica di accipiens sostanziale in capo a di tutte CP_1 CP_1
le somme versate da (e quindi la sua legittimazione passiva in base alle regole di cui all'art. Pt_1
2033 c.c.), qui si tratta non della restituzione di premi assicurativi o di somme che devono essere restituite per l'anticipata estinzione del contratto da parte del mutuatario, ma di eventuale nullità del contratto di finanziamento per mancata completa indicazione di costi ex art. 121 TUB con applicazione ex art. 117 TUB dei tassi sostitutivi. Vi è quindi la legittimazione di in quanto soggetto che ha CP_1
erogato il finanziamento, indicando in contratto tutte le condizioni di legge, compreso il TEG e il
TAEG. Si tratta quindi di valutare se il contratto sia rispettoso delle prescrizioni di legge e, in caso negativo, di applicare le eventuali nullità con le conseguenziali restituzioni di legge. Vi è quindi piena legittimazione di in quanto soggetto mutuatario, essendo invece estranea alla stipula del CP_1 contratto di mutuo la compagnia assicurativa.
Nel merito
Deve fin da subito sgombrarsi il campo da quella che sembra essere un'indebita sovrapposizione tra due profili e due tassi di riferimento, tassi che rispondono a finalità differenti: il
TAEG e il TEG. È certamente necessario inserire i costi assicurativi, anche nella facoltatività della polizza assicurativa, all'interno del TEG (per considerare l'eventuale superamento del tasso soglia), ma nel caso che qui ci occupa non è stato neppure profilato un superamento del tasso soglia e nel TEG sono stati inclusi correttamente tra i costi del finanziamento quelli assicurativi (v. doc. 1 parte attrice) indipendentemente dalla loro facoltatività o obbligatorietà. Ciò che è oggetto di causa è la cosiddetta trasparenza del contratto, e quindi i costi che devono essere inclusi nel TAEG. La relativa disciplina normativa è contenuta all'art. 121 TUB che prevede ai commi 2 e 3:
“2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
pagina 3 di 7
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.
Tale definizione appare sintomatica della rilevanza che le spese assicurative assumono se vi sia una correlazione tra il contratto assicurativo e l'ottenimento del credito.
Le Istruzioni della Banca d'Italia emanate nell'agosto del 2009, nel richiedere, al fine di includere nel calcolo del TAEG anche le spese per assicurazioni o garanzie, che queste tendano ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito o, comunque, a tutelare i diritti del creditore, e che la stipulazione di una data polizza assicurativa sia contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo a determinate condizioni, individuano gli indici di un collegamento tra il contratto assicurativo e quello di finanziamento, che verte sulla destinazione finale della garanzia assicurativa pattuita. In carenza di tali presupposti, il costo del contratto assicurativo non può essere inteso come costo dell'operazione creditizia, che il cliente deve sostenere per godere dell'erogazione di un finanziamento. In tal senso, la contestualità del servizio assicurativo rispetto al contratto di prestito personale non esime dal dover verificare, alla stregua delle condizioni contrattuali,
l'esistenza di collegamento funzionale apprezzabile tra le operazioni poste in essere.
Nel caso di specie, il contratto assicurativo MetLife “Lifestyle”, stipulato contestualmente, ma su contratto separato, al contratto di prestito personale concluso con la Compass da ha ad Pt_1
oggetto una copertura assicurativa per decesso, invalidità permanente e perdita involontaria di impiego.
Risulta dal testo contrattuale che l'adesione ad un programma assicurativo da parte del richiedente il prestito è meramente facoltativa, tanto che nel modulo Informazioni di Base sul Credito ai Consumatori era specificamente indicato che per ottenere il credito non fosse necessario stipulare un'assicurazione a garanzia del credito. Si consideri che la convenuta ha altresì prodotto una serie di contratti di finanziamento con altre persone a condizioni simili a quello stipulato dal (v. doc. 7- Pt_1
10) senza alcuna polizza assicurativa a dimostrazione del fatto che essa non ne fosse conditio sine qua non. Ed ancora all'art. 61 delle condizioni di assicurazione è previsto il diritto di recesso esercitabile 1 ART. 6 – RECESSO L'Assicurato ha diritto di recedere dal Contratto, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Compagnia, entro 60 giorni dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa. Il recesso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio della relativa comunicazione. In questo caso l'Assicurato ha diritto di ottenere - entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso - il rimborso del Premio finanziato e non goduto al netto delle imposte (così come indicate all'art. 7 della nota informativa) ovvero, a sua scelta, la riduzione proporzionale dell'importo della rata del finanziamento, ovvero la riduzione della durata dello stesso. A partire dall'inizio del quinto anno del Programma Assicurativo, spetterà inoltre all'Assicurato il diritto di recedere con effetto a decorrere dall'inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che tale recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell'annualità del Programma Assicurativo nel corso della quale viene comunicato il recesso. In questo caso l'Assicurato avrà diritto alla restituzione dell'importo del Premio finanziato e non goduto, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. pagina 4 di 7 indipendentemente dalla durata del contratto di mutuo, con restituzione del premio versato senza alcun costo e soprattutto senza che ciò provochi alcun effetto sulle condizioni economiche da applicare al contratto di finanziamento. Ed infatti in caso di recesso – che può avvenire ad nutum - il diritto alla restituzione del premio già pagato non ha alcuna conseguenza in ordine al prestito già concesso, destinato a rimanere pienamente efficace alle medesime condizioni per le quali era già stato stipulato, il che conferma la facoltatività anche sostanziale della polizza. Comunque, come efficacemente affermato dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza 3612/2022: “Ciò che rileva, al fine di valutare se la stipulazione del contratto di assicurazione fosse o meno condizione imprescindibile per la conclusione del contratto di prestito a quelle determinate condizioni, non è tanto il fatto, di per sé, che sia prevista per l'assicurato la facoltà di recesso dal contratto di assicurazione, quanto il fatto che, in conseguenza dell'esercizio di tale facoltà da parte dell'assicurato, non intervenga alcuna modificazione nel contratto di mutuo stipulato, che quindi continua ad essere regolato dalle medesime condizioni sia che il credito della banca sia coperto da assicurazione sia che non lo sia. Questa circostanza conferma pienamente non solo la formale ma anche la sostanziale facoltatività dell'assicurazione in questione, atteso che il mutuatario, come detto, subito dopo aver concluso il contratto di assicurazione (o meglio entro il termine di 30 giorni), ben avrebbe potuto recedere
(con diritto alla restituzione del premio pagato), senza necessità di addurre alcuna giustificazione e senza che il suo recesso avesse alcuna influenza sul contratto di mutuo concluso, che sarebbe restato pienamente efficace alle medesime condizioni per le quali era stato stipulato, anche in assenza dell'assicurazione del credito”.
Da ultimo deve aggiungersi che nel prospetto degli altri costi derivanti dal contratto (doc. 1 pag.
2 parte attrice) è indicato il costo della copertura assicurativa;
pertanto il mutuatario – consumatore è chiaramente informato che la determinazione della percentuale del TAEG è stata determinata senza tener conto del costo derivante dall'assicurazione del credito, facoltativamente da lui conclusa.
Alla luce di quanto appena esposto difetta nel caso di specie la prova di un collegamento non solo temporale, ma anche funzionale tra le operazioni poste in essere (com'è, invece, in caso di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, in cui la spesa assicurativa finalizzata alla garanzia del recupero del credito è obbligatoria ex art. 54 D.P.R. 180/1950, per la diretta incidenza sull'assetto negoziale di taluni eventi della vita dell'assicurato o del decesso dello stesso), sì che i costi per i servizi assicurativi offerti contestualmente al finanziamento possano essere intesi alla stregua di costi dell'operazione creditizia. In conclusione, quindi la determinazione del TAEG appare pagina 5 di 7 essere del tutto corretta, in quanto in tale determinazione non dovevano essere inclusi i costi derivanti dalla conclusione del contratto di assicurazione in questione.
La domanda attorea deve essere quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei sotto indicati parametri
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
Parte convenuta ha richiesto di anonimizzare richiamando l'art. 52, commi da 1 a 4 e l'art. 4 dlvo 196/2003 che recita “ER restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento” Deve qui evidenziarsi che si reputano possibili "motivi legittimi", in grado di fondare la relativa richiesta (ovvero di indurre I'A.G. a provvedere d'ufficio), nella "particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili)", ovvero nella "delicatezza della vicenda oggetto del giudizio". Per quanto attiene ai "dati sensibili", va rilevato che la loro pagina 6 di 7 individuazione si ricava direttamente dalla legge, che con il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. d), li definisce come "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". Quanto al diverso profilo della delicatezza della vicenda per cui è processo, l'estrema latitudine del sostantivo necessita di essere riempita di contenuti concreti, sintomatici della peculiarità del caso e della capacità, insita nella diffusione dei dati relativi, di riverberare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (per esempio, in ambito familiare o lavorativo), così andando a incidere pesantemente sul diritto alla riservatezza del singolo (si pensi, tipicamente, a fatti riguardanti vessazioni in ambito familiare). Ciò implica che l'istanza di anonimizzazione della sentenza non possa limitarsi a un generico riferimento all'incidenza negativa, sulla sfera personale dell'interessato, del mancato oscuramento dei dati, ma debba riferire le specifiche e peculiari circostanze del caso concreto, che rendano evidenti le ragioni di opportunità dell'anonimizzazione. È, pertanto, insufficiente, al fine di fondare l'accoglimento dell'istanza di oscuramento, il generico riferimento al danno reputazionale, ovvero un richiamo non adeguatamente circostanziato all'incidenza negativa sulla sfera lavorativa degli interessati. È a tal fine insufficiente anche un mero e indistinto interesse alla riservatezza tout court (v. in tal senso Cass. civ.
Sez. VI, n. 4167/2022)
Per tali motivi, non essendo stata sufficientemente circostanziata la richiesta attorea, essa deve essere rigettata.
PQM
il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2. Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € Parte_1 Controparte_1
2.540,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, 15% per spese generali, IVA;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 4 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato
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