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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/11/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1219/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1219 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021;
promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente Parte_1 giudizio, dall'avv. Cinzia Brienza;
(parte appellante)
contro
:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Controparte_1
Domenico D'Antonio;
(parte convenuta)
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 216/2021 emessa, in data 28/05/2021, dal Giudice di pace di
Campobasso nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto a. R.G. n.
1614/2018;
Conclusioni: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante ha impugnato la sentenza in oggetto, con cui era stata accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 689/2018 (emesso dal Giudice di pace di Campobasso in data 06/07/2018), e conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo medesimo, ottenuto dall'odierna appellante nei confronti dell'odierna appellata, rispettivamente, parte opposta e parte opponente in primo grado.
L'appellante, in particolare – premesso di aver pagato, in esecuzione della sentenza di primo grado oggi appellata, le spese di lite liquidate nella sentenza stessa – ha dedotto, quale unico motivo di appello, l'erroneità della sentenza appellata, nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto tempestivo e ammissibile il disconoscimento operato da parte della parte opponente in primo grado, odierna appellata, e avente ad oggetto:
- le due comunicazioni e-mail del 30/10/2015 e del 14/07/2016;
- i due formulari rifiuti del 20/07/2016 e del 25/07/2016, entrambi emessi in data 15/07/2016.
L'appellante ha, quindi, concluso, chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza impugnata, la conferma del decreto ingiuntivo opposto in primo grado, con conseguente condanna, della parte appellata, alla restituzione di tutto quanto percepito, da parte dell'odierna appellante, in esecuzione della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'odierna appellata, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate,
e chiedendo, quindi, il rigetto dell'appello proposto.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni mediante scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione con ordinanza del 26/04/2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Con l'unico motivo di appello dedotto, la parte, odierna appellante, ha censurato la decisione del giudice di prime cure, laddove la stessa ha posto, a fondamento della decisione, il disconoscimento delle comunicazioni e-mail e dei formulari rifiuti prodotti, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dalla parte opposta (odierna appellante), in quanto ritenuto, tale disconoscimento, tempestivamente e validamente effettuato da parte della parte odierna appellata (opponente in primo grado).
Si osserva, infatti, al riguardo:
- quanto al disconoscimento ex art. 2712 c.c. delle due comunicazioni e-mail, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità:
o nel processo civile le mail hanno piena efficacia di prova (così: Cass. civ. n.
19155/2019);
o per il disconoscimento di queste comunicazioni, colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà (così: Cass. civ. n. 19155/2019 cit.);
o la contestazione deve essere effettuata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che tale documento differisca dall'originale (così: Cass. civ. n. 14416/2013; nello stesso senso, v. anche: Cass. civ.
n. 28096/2009);
o il disconoscimento effettuato non impedisce, in ogni caso, al giudice di accertare la conformità all'originale, anche attraverso altri mezzi di prova, tra cui le presunzioni
(così: Cass. civ. n. 3122/2015);
- quanto al disconoscimento ex art. 215 c.p.c. dei due formulari rifiuti, che, sempre secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità:
o il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente
(così: Cass. civ. n. 3620/2010; v. anche: Cass. civ. n. 7240/2019);
o se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione (così: Cass. civ. n. 23155/2014).
Ebbene, così ricostruite le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, deve concludersi che – anche a tacere dell'ulteriore doglianza di parte appellante, attinente all'asserita intempestività del disconoscimento operato dall'opponente in primo grado – il disconoscimento delle e-mail e dei formulari rifiuti effettuato nell'ambito del giudizio di primo grado da parte dell'odierna appellata non poteva ritenersi validamente effettuato né, in ogni caso, insuperabile.
Ciò in quanto:
- il disconoscimento delle e-mail non è in alcun modo circostanziato da elementi concreti da cui poter desumere la non rispondenza di tali comunicazioni con la realtà, non essendo, a tal fine, sufficiente, ad avviso dello scrivente giudice:
o né la generica deduzione di parte appellata, secondo cui la richiesta di sopralluogo di cui alla e-mail del 30/10/2015 sarebbe stata riferita ad un ritiro solo “eventuale” e, quindi, non sarebbe tale da fornire prova del rapporto contrattuale posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto a tale e-mail con la richiesta di sopralluogo, avente effettivamente una valenza (di per sé) sicuramente esplorativa, fa però seguito la successiva e-mail, datata 14/07/2016, con cui si comunicavano “i dati per il ritiro”, il che fa presumere, dunque, che il rapporto “eventuale” si sia concretizzato;
o né la generica deduzione circa il fatto che tra la richiesta di sopralluogo e il presunto ritiro siano decorsi circa nove mesi, trattandosi di circostanza del tutto neutra rispetto al disconoscimento di conformità operato;
o né, ancora, la generica deduzione circa il fatto che le e-mail in questione sarebbero state inviate da tal , persona asseritamente non Persona_1 riconducibile alla società, odierna appellata, a fronte del fatto che, invece, come è dato leggersi dalle comunicazioni e-mail in questione, il mittente di tali comunicazioni risulta fornito di un indirizzo e-mail chiaramente riferibile alla società stessa
, avendo, peraltro, inviato l'ultima comunicazione anche, per Email_1 conoscenza, alla stessa società appellata , apparendo, Email_2 quindi, invero, difficilmente sostenibile la non riconducibilità di tali missive ad una persona inserita nell'organizzazione della società stessa;
o né, da ultimo, la (del pari generica) deduzione circa il fatto che, dalle comunicazioni e-mail in questione, non sia dato evincersi la pattuizione di un corrispettivo, trattandosi di una circostanza di per sé neutra rispetto al disconoscimento operato e, in ogni caso, superabile, nel merito, in virtù della fattura già azionata in sede monitoria e non specificatamente contestata, nel quantum, dalla parte odierna appellata;
- il disconoscimento dei formulari non è stato effettuato con riferimento a tutte le persone che, astrattamente, potrebbero essere dotate del potere di firma per la società appellata, ma solo con riferimento al legale rappresentante della stessa, , laddove invece Parte_2 il disconoscimento del formulario del 25/07/2016 (in quanto sottoscritto dal tal Per_2
non è un disconoscimento in senso tecnico, trattandosi di documento proveniente
[...] da un terzo, che, come tale, in ossequio all'orientamento di legittimità sopra richiamato, resta valutabile quale indizio da parte del giudicante.
Così ridimensionata, dunque, la valenza del “disconoscimento” delle e-mail e dei formulari rifiuti effettuata dalla parte, odierna appellata (e opponente in primo grado), si osserva che il credito azionato dalla parte appellante in sede monitoria trova fondamento:
- nella fattura n. 300 del 31/07/2016 emessa per il ritiro degli imballaggi di carta, cartone e plastica, la quale – seppur non costituisce, di per sé, una prova sufficiente a documentare l'esistenza del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – conserva pur sempre una valenza indiziaria (così: Cass. civ. n. 949/2024; v. anche: Cass. civ. n. 299/2016 e n.
15383/2010), sia in ordine all'an, sia in ordine al quantum del credito vantato dalla società appellante, opposta in primo grado;
- nelle comunicazioni e-mail del 30/10/2015 e del 14/07/2016, attestanti, l'una, la richiesta di un sopralluogo “per un eventuale ritiro materiali da smaltire” e, l'altra, la comunicazione dati
“per il ritiro di imballaggi di cartone e plastica”, entrambe provenienti da un indirizzo e-mail, come visto, comunque riferibile alla società appellata e recante, peraltro, quella del
14/07/2016, il medesimo numero di partita iva riportato dalla società odierna appellata negli atti di causa;
- nei formulari rifiuti n. 206 e 212, rispettivamente, del 20/07/2016 e del 25/07/2016 (entrambi emessi in data 15/07/2016) e aventi ad oggetto, l'uno, imballaggi di carta e cartone, l'altro, imballaggi di plastica e recanti entrambi, alla voce “produttore o detentore”, i dati della società odierna appellata (in particolare: denominazione e codice fiscale, coincidente, quest'ultimo, con la partita iva), e, in particolare, dell'unità locale di Ripalimosani i cui dati erano già stati comunicati nella e-mail del 14/07/2016.
Ebbene, ritiene lo scrivente giudice che, alla luce della documentazione prodotta dalla parte appellante in primo grado, debba ritenersi assolto l'onere probatorio su di sé gravante circa la sussistenza del proprio diritto di credito.
Si osserva, infatti, al riguardo, che l'opposizione a decreto ingiuntivo – com'è noto – dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale la parte opposta assume la posizione sostanziale di attore e la parte opponente assume la posizione sostanziale di convenuto. In base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, grava, dunque, sulla parte opposta, attrice in senso sostanziale, l'onere di provare il fatto costitutivo, ossia la fonte del proprio diritto di credito e l'esistenza del diritto stesso, nell'an e nel quantum, potendosi semplicemente limitare ad allegare l'inadempimento del debitore.
Grava, invece, sulla parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, allegando e provando l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda monitoria o, in alternativa, allegando e provando l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto di credito azionato.
A fronte, dunque, dell'assolvimento, da parte dell'attore in senso sostanziale (parte opposta nel giudizio di primo grado), dell'onere probatorio su di sé gravante, non può ritenersi che la parte opponente – una volta ridimensionato, nei termini di cui sopra, il disconoscimento, dalla stessa operato nell'ambito del giudizio di primo grado, delle e-mail e dei formulari rifiuti prodotti dalla parte opposta – abbia allegato e provato la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto di credito altrui, dal che ne deriva l'integrale rigetto dell'opposizione proposta, in applicazione delle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere probatorio.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, in accoglimento dell'appello proposto e ad integrale riforma della sentenza appellata, consegue il rigetto dell'opposizione proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 689/2018 in oggetto che, per l'effetto, deve essere CP_1 confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di Controparte_1 con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, secondo i seguenti criteri:
- per quanto riguarda il giudizio di primo grado, le spese sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, nel testo antecedentemente alle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi – attesa la bassa complessità della controversia e l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto – previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (individuato avuto riguardo all'importo oggetto di decreto ingiuntivo) per i giudizi dinanzi al Giudice di pace, con riconoscimento di tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria e/o di trattazione, in concreto non espletata;
- per quanto riguarda il presente grado di giudizio, le spese sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi – attesa la bassa complessità della controversia e l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto – previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (individuato avuto riguardo all'importo oggetto di decreto ingiuntivo) per i giudizi dinanzi al Tribunale, con riconoscimento di tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria e/o di trattazione, in concreto non espletata, e contributo unificato.
La parte appellata, odierna soccombente, deve, infine, essere condannata alla restituzione, in favore dell'odierna appellante, della somma pari ad € 359,94, oltre interessi legali dal giorno della domanda
(trattandosi di pagamento ricevuto in buona fede da parte dell'odierna appellata), ricevuta a titolo di spese legali liquidate dalla sentenza oggi riformata.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado iscritta al R.G. n. 1219/2021, ogni altra domanda o eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da
[...] ad integrale riforma della sentenza n. 216/2021 emessa dal Giudice di Parte_1 pace di Campobasso in oggetto, così provvede:
• Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 689/2018 emesso dal Giudice di pace di Campobasso, che, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
• Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 per i due gradi di giudizio, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 453,00 (di cui € 221,00 per quelle sostenute per il primo grado di giudizio ed
€ 232,00, oltre contributo unificato, per quelle sostenute per il presente grado di giudizio), oltre al rimborso forfettario del 15%, C.PA. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
• Condanna alla restituzione, in favore di Controparte_1 [...] della somma pari ad € 359,94, oltre interessi legali decorrenti Parte_1 dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 10 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1219 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021;
promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente Parte_1 giudizio, dall'avv. Cinzia Brienza;
(parte appellante)
contro
:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Controparte_1
Domenico D'Antonio;
(parte convenuta)
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 216/2021 emessa, in data 28/05/2021, dal Giudice di pace di
Campobasso nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto a. R.G. n.
1614/2018;
Conclusioni: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante ha impugnato la sentenza in oggetto, con cui era stata accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 689/2018 (emesso dal Giudice di pace di Campobasso in data 06/07/2018), e conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo medesimo, ottenuto dall'odierna appellante nei confronti dell'odierna appellata, rispettivamente, parte opposta e parte opponente in primo grado.
L'appellante, in particolare – premesso di aver pagato, in esecuzione della sentenza di primo grado oggi appellata, le spese di lite liquidate nella sentenza stessa – ha dedotto, quale unico motivo di appello, l'erroneità della sentenza appellata, nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto tempestivo e ammissibile il disconoscimento operato da parte della parte opponente in primo grado, odierna appellata, e avente ad oggetto:
- le due comunicazioni e-mail del 30/10/2015 e del 14/07/2016;
- i due formulari rifiuti del 20/07/2016 e del 25/07/2016, entrambi emessi in data 15/07/2016.
L'appellante ha, quindi, concluso, chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza impugnata, la conferma del decreto ingiuntivo opposto in primo grado, con conseguente condanna, della parte appellata, alla restituzione di tutto quanto percepito, da parte dell'odierna appellante, in esecuzione della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'odierna appellata, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate,
e chiedendo, quindi, il rigetto dell'appello proposto.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni mediante scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione con ordinanza del 26/04/2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Con l'unico motivo di appello dedotto, la parte, odierna appellante, ha censurato la decisione del giudice di prime cure, laddove la stessa ha posto, a fondamento della decisione, il disconoscimento delle comunicazioni e-mail e dei formulari rifiuti prodotti, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dalla parte opposta (odierna appellante), in quanto ritenuto, tale disconoscimento, tempestivamente e validamente effettuato da parte della parte odierna appellata (opponente in primo grado).
Si osserva, infatti, al riguardo:
- quanto al disconoscimento ex art. 2712 c.c. delle due comunicazioni e-mail, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità:
o nel processo civile le mail hanno piena efficacia di prova (così: Cass. civ. n.
19155/2019);
o per il disconoscimento di queste comunicazioni, colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà (così: Cass. civ. n. 19155/2019 cit.);
o la contestazione deve essere effettuata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che tale documento differisca dall'originale (così: Cass. civ. n. 14416/2013; nello stesso senso, v. anche: Cass. civ.
n. 28096/2009);
o il disconoscimento effettuato non impedisce, in ogni caso, al giudice di accertare la conformità all'originale, anche attraverso altri mezzi di prova, tra cui le presunzioni
(così: Cass. civ. n. 3122/2015);
- quanto al disconoscimento ex art. 215 c.p.c. dei due formulari rifiuti, che, sempre secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità:
o il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente
(così: Cass. civ. n. 3620/2010; v. anche: Cass. civ. n. 7240/2019);
o se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione (così: Cass. civ. n. 23155/2014).
Ebbene, così ricostruite le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, deve concludersi che – anche a tacere dell'ulteriore doglianza di parte appellante, attinente all'asserita intempestività del disconoscimento operato dall'opponente in primo grado – il disconoscimento delle e-mail e dei formulari rifiuti effettuato nell'ambito del giudizio di primo grado da parte dell'odierna appellata non poteva ritenersi validamente effettuato né, in ogni caso, insuperabile.
Ciò in quanto:
- il disconoscimento delle e-mail non è in alcun modo circostanziato da elementi concreti da cui poter desumere la non rispondenza di tali comunicazioni con la realtà, non essendo, a tal fine, sufficiente, ad avviso dello scrivente giudice:
o né la generica deduzione di parte appellata, secondo cui la richiesta di sopralluogo di cui alla e-mail del 30/10/2015 sarebbe stata riferita ad un ritiro solo “eventuale” e, quindi, non sarebbe tale da fornire prova del rapporto contrattuale posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto a tale e-mail con la richiesta di sopralluogo, avente effettivamente una valenza (di per sé) sicuramente esplorativa, fa però seguito la successiva e-mail, datata 14/07/2016, con cui si comunicavano “i dati per il ritiro”, il che fa presumere, dunque, che il rapporto “eventuale” si sia concretizzato;
o né la generica deduzione circa il fatto che tra la richiesta di sopralluogo e il presunto ritiro siano decorsi circa nove mesi, trattandosi di circostanza del tutto neutra rispetto al disconoscimento di conformità operato;
o né, ancora, la generica deduzione circa il fatto che le e-mail in questione sarebbero state inviate da tal , persona asseritamente non Persona_1 riconducibile alla società, odierna appellata, a fronte del fatto che, invece, come è dato leggersi dalle comunicazioni e-mail in questione, il mittente di tali comunicazioni risulta fornito di un indirizzo e-mail chiaramente riferibile alla società stessa
, avendo, peraltro, inviato l'ultima comunicazione anche, per Email_1 conoscenza, alla stessa società appellata , apparendo, Email_2 quindi, invero, difficilmente sostenibile la non riconducibilità di tali missive ad una persona inserita nell'organizzazione della società stessa;
o né, da ultimo, la (del pari generica) deduzione circa il fatto che, dalle comunicazioni e-mail in questione, non sia dato evincersi la pattuizione di un corrispettivo, trattandosi di una circostanza di per sé neutra rispetto al disconoscimento operato e, in ogni caso, superabile, nel merito, in virtù della fattura già azionata in sede monitoria e non specificatamente contestata, nel quantum, dalla parte odierna appellata;
- il disconoscimento dei formulari non è stato effettuato con riferimento a tutte le persone che, astrattamente, potrebbero essere dotate del potere di firma per la società appellata, ma solo con riferimento al legale rappresentante della stessa, , laddove invece Parte_2 il disconoscimento del formulario del 25/07/2016 (in quanto sottoscritto dal tal Per_2
non è un disconoscimento in senso tecnico, trattandosi di documento proveniente
[...] da un terzo, che, come tale, in ossequio all'orientamento di legittimità sopra richiamato, resta valutabile quale indizio da parte del giudicante.
Così ridimensionata, dunque, la valenza del “disconoscimento” delle e-mail e dei formulari rifiuti effettuata dalla parte, odierna appellata (e opponente in primo grado), si osserva che il credito azionato dalla parte appellante in sede monitoria trova fondamento:
- nella fattura n. 300 del 31/07/2016 emessa per il ritiro degli imballaggi di carta, cartone e plastica, la quale – seppur non costituisce, di per sé, una prova sufficiente a documentare l'esistenza del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – conserva pur sempre una valenza indiziaria (così: Cass. civ. n. 949/2024; v. anche: Cass. civ. n. 299/2016 e n.
15383/2010), sia in ordine all'an, sia in ordine al quantum del credito vantato dalla società appellante, opposta in primo grado;
- nelle comunicazioni e-mail del 30/10/2015 e del 14/07/2016, attestanti, l'una, la richiesta di un sopralluogo “per un eventuale ritiro materiali da smaltire” e, l'altra, la comunicazione dati
“per il ritiro di imballaggi di cartone e plastica”, entrambe provenienti da un indirizzo e-mail, come visto, comunque riferibile alla società appellata e recante, peraltro, quella del
14/07/2016, il medesimo numero di partita iva riportato dalla società odierna appellata negli atti di causa;
- nei formulari rifiuti n. 206 e 212, rispettivamente, del 20/07/2016 e del 25/07/2016 (entrambi emessi in data 15/07/2016) e aventi ad oggetto, l'uno, imballaggi di carta e cartone, l'altro, imballaggi di plastica e recanti entrambi, alla voce “produttore o detentore”, i dati della società odierna appellata (in particolare: denominazione e codice fiscale, coincidente, quest'ultimo, con la partita iva), e, in particolare, dell'unità locale di Ripalimosani i cui dati erano già stati comunicati nella e-mail del 14/07/2016.
Ebbene, ritiene lo scrivente giudice che, alla luce della documentazione prodotta dalla parte appellante in primo grado, debba ritenersi assolto l'onere probatorio su di sé gravante circa la sussistenza del proprio diritto di credito.
Si osserva, infatti, al riguardo, che l'opposizione a decreto ingiuntivo – com'è noto – dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale la parte opposta assume la posizione sostanziale di attore e la parte opponente assume la posizione sostanziale di convenuto. In base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, grava, dunque, sulla parte opposta, attrice in senso sostanziale, l'onere di provare il fatto costitutivo, ossia la fonte del proprio diritto di credito e l'esistenza del diritto stesso, nell'an e nel quantum, potendosi semplicemente limitare ad allegare l'inadempimento del debitore.
Grava, invece, sulla parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, allegando e provando l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda monitoria o, in alternativa, allegando e provando l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto di credito azionato.
A fronte, dunque, dell'assolvimento, da parte dell'attore in senso sostanziale (parte opposta nel giudizio di primo grado), dell'onere probatorio su di sé gravante, non può ritenersi che la parte opponente – una volta ridimensionato, nei termini di cui sopra, il disconoscimento, dalla stessa operato nell'ambito del giudizio di primo grado, delle e-mail e dei formulari rifiuti prodotti dalla parte opposta – abbia allegato e provato la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto di credito altrui, dal che ne deriva l'integrale rigetto dell'opposizione proposta, in applicazione delle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere probatorio.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, in accoglimento dell'appello proposto e ad integrale riforma della sentenza appellata, consegue il rigetto dell'opposizione proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 689/2018 in oggetto che, per l'effetto, deve essere CP_1 confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di Controparte_1 con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, secondo i seguenti criteri:
- per quanto riguarda il giudizio di primo grado, le spese sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, nel testo antecedentemente alle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi – attesa la bassa complessità della controversia e l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto – previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (individuato avuto riguardo all'importo oggetto di decreto ingiuntivo) per i giudizi dinanzi al Giudice di pace, con riconoscimento di tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria e/o di trattazione, in concreto non espletata;
- per quanto riguarda il presente grado di giudizio, le spese sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi – attesa la bassa complessità della controversia e l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto – previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (individuato avuto riguardo all'importo oggetto di decreto ingiuntivo) per i giudizi dinanzi al Tribunale, con riconoscimento di tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria e/o di trattazione, in concreto non espletata, e contributo unificato.
La parte appellata, odierna soccombente, deve, infine, essere condannata alla restituzione, in favore dell'odierna appellante, della somma pari ad € 359,94, oltre interessi legali dal giorno della domanda
(trattandosi di pagamento ricevuto in buona fede da parte dell'odierna appellata), ricevuta a titolo di spese legali liquidate dalla sentenza oggi riformata.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado iscritta al R.G. n. 1219/2021, ogni altra domanda o eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da
[...] ad integrale riforma della sentenza n. 216/2021 emessa dal Giudice di Parte_1 pace di Campobasso in oggetto, così provvede:
• Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 689/2018 emesso dal Giudice di pace di Campobasso, che, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
• Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 per i due gradi di giudizio, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 453,00 (di cui € 221,00 per quelle sostenute per il primo grado di giudizio ed
€ 232,00, oltre contributo unificato, per quelle sostenute per il presente grado di giudizio), oltre al rimborso forfettario del 15%, C.PA. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
• Condanna alla restituzione, in favore di Controparte_1 [...] della somma pari ad € 359,94, oltre interessi legali decorrenti Parte_1 dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 10 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo