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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 3251 /2019
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Vertente tra
, nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
10/11/1977, rapp.tato e difeso dall'avv. MB NA ricorrente
E
c.f , nata a [...], il [...] rapp.ta Controparte_1 C.F._2
e difesa dall' avv. Tuorto Luigi resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 30.06.2025, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.05.2019 il sig. chiedeva dichiararsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto in Ottaviano in data 06.08.2001 con la sig.ra CP_1
, dalla cui unione nascevano le figlie ( nata a [...] il [...]), (nata a [...]
[...] Per_1 Per_2
Per_ SE Ves.no il 15.08.2005) , maggiorenni non autonome economicamente e (nata a [...]
SE Ves.no il 27.10.2008), minore;
la parte rappresentava che con decreto di omologazione del
28.03.2018 il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione consensuale tra dette parti precisando che da allora perdurava ininterrotto lo stato di separazione;
chiedeva inoltre la riduzione in € 250,00 mensili dell'assegno di mantenimento per le figlie originariamente convenuto in € 500,00
a seguito del peggioramento delle proprie condizioni economiche.
In data 2.10.2019 si costituiva la resistente che, pur non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva la conferma delle determinazioni così come determinate in sede separativa.
L'udienza presidenziale del 21.10.2019 veniva rinviata all'11.11.2019 e successivamente al
2.12.2019 per consentire la presenza di un interprete per sordomuti per la resistente;
in detta udienza comparivano entrambe le parti che si riportavano alle rispettive richieste;
il GD rinviava all'udienza del 16.6.2020 (rinviata d'ufficio al 22.6.2020) per audizione delle minori e di poi Per_1 Per_2 adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 4 l.div e nominava il Giudice Istruttore per il prosieguo istruttorio.
Avverso l'ordinanza presidenziale veniva proposto reclamo ex art. 708 c.p.c. innanzi alla Corte
d'Appello di Napoli, dalla parte , deciso con decreto n. cronol. 4317/2020 emesso in Parte_1 data 09/10/2020 (R.G.n. 428/2020). All'esito del giudizio, la Corte rigettava il reclamo confermando l'ordinanza presidenziale reclamata e poneva le spese al definitivo.
In sede istruttoria si costituivano entrambe le parti che articolavano richieste istruttorie;
il GI rinviava alle udienze del 14.03.2022, 27.02.2023 e 26.2.2024 per espletamento prova orale e precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio con termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza;
ricorrono quindi le condizioni per pronunziare la richiesta cessazione degli effetti civili, essendo stato altresì prodotto in atti il titolo della richiesta e cioè decreto n. cronol. 362/2018, emesso dal Tribunale di Nola il
28.03.2018, risultato non opposto.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, stando alle risultanze istruttorie visto che non risulta l'interruzione dello stato di separazione stando alle risultanze anagrafiche in atti. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 .
Alla stregua delle riferite circostanze e avendo altresì le parti espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza. Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge.
Quanto ai provvedimenti accessori, dato atto che nelle more della procedura le figlie e Per_1 Per_2
Per_ sono divenute maggiorenni, per quanto attiene alla figlia stando alle risultanze istruttorie in atti, il Tribunale ritiene di dover confermare il regime di affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno libero in considerazione dell'approssimarsi della maggiore età.
In relazione al contributo al mantenimento dei figli, si osserva preliminarmente che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli, ex artt. 147 e 148 cc non cessa automaticamente con la maggiore età, ma si protrae sino a quando il figlio abbia raggiunto una propria indipendenza economica (ex multis da ultimo proprio sul punto: Cass. Civ.Sez.I 1.12.2004 n.22500).
In termini processuali si ritiene che in sede di giudizio di divorzio (cfr. Cass. Civ.Sez. I 30.8.1999 n.
9109), a differenza di ciò che avviene in sede di giudizio di separazione, è il coniuge richiedente il mantenimento del figlio maggiorenne con cui convive, che è tenuto oltre che a formulare la domanda, anche a provare lo stato di mancanza di autonomia economica dello stesso, vigendo solo in sede di separazione una sorta di presunzione iuris et de iure che il figlio divenuto maggiorenne sia ancora a carico dei genitori, essendo quindi in tal senso sufficiente, in tale sede processuale, solo la domanda.
Al contrario, sul genitore che contesta la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni grava l'onere di addurre elementi sufficienti di prova in merito alla dedotta indipendenza economica del figlio ovvero fornire la prova liberatoria che il figlio maggiorenne non svolga attività lavorativa retribuita per condotta colpevole del figlio.
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente pur non contestando l'obbligo contributivo già esistente a suo carico, ne chiede la riduzione adducendo un peggioramento della propria condizione economica. Il ricorrente dichiara di svolgere lavoro part-time come serigrafo, di percepire stipendio mensile di
600,00 euro mensili, di vivere in casa condotta in locazione con canone di € 250,00, di essersi autoridotto ad € 300,00 per il mantenimento delle figlie;
quanto alla condizione della resistente, la stessa gode di pensione di invalidità per essere sordomuta, tuttavia non documentata, e vive nella casa coniugale;
non è noto chi dei coniugi ed in quale percentuale percepisca AUU.
Orbene, considerando complessivamente le evenienze istruttorie come evidenziate dalle parti, il
Tribunale ritiene di confermare in toto le statuizioni di cui alla ordinanza presidenziale in riferimento alle determinazioni accessorie patrimoniali.
Secondo il Collegio i testi escussi non caratterizzano in modo idoneo, completo e tranquillizzante i fatti posti a fondamento delle reciproche richieste;
sia i testi di parte ricorrente che di quelli di parte resistente, riferendo de relato, non convincono né sul peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente né, dall'altro, sul tenore di vita agiata condotta dal . Nonostante il documentato dato Pt_1 reddituale, parte ricorrente deposita CUD anno 2022 (redditi da lavoro dipendente € 4003,30) CUD anno 2021 (redditi da lavoro dipendente € 2030.94) e CUD 2024 (redditi da lavoro dipendente €
3949,39), è ragionevole presupporre che lo stesso percepisca introiti ulteriori sia in ragione dell'età,
48 anni, che della consolidata esperienza che può vantare in tipografia considerando che opera ancora nello stesso settore.
Al pari non appaiono convincenti le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente in merito al tenore di vita del;
queste, non suffragate da ulteriore riscontro documentale, non possono dirsi scevre Pt_1 da valutazioni di ordine personale: i testi non precisano in alcuno modo il tipo di “abbigliamento firmato” di cui farebbe sfoggio il né sono in grado di riferire sull'originalità o meno del “rolex” Pt_1 dallo stesso indossato in una foto postata sui social ( testi e o “dei Testimone_1 Testimone_2 festini con ostriche e champagne, altro non riesco a distinguere” (teste MB NA). Per_ Tutto ciò premesso, tenuto conto che tutte le figlie sono studentesse e è prossima alla maggiore età, il Collegio, richiamandosi al principio di proporzionalità, è tenuto ad una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali della prole e del tenore di vita goduto (Cass., n. 4811/2018) anche al fine di una mera ridistribuzione del carico economico complessivo per il mantenimento. D'altro canto, in tema di assegno di mantenimento per i figli, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimi è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Tali argomentazioni non cedono di fronte alla circostanza dedotta in comparsa conclusionale da parte ricorrente della nascita di un altro figlio dall'attuale compagna.
In tali casi la giurisprudenza è concorde nell'escludere qualsivoglia automatismo: l'assegno di mantenimento viene quantificato sempre in base alle effettive capacità economiche dei genitori;
di conseguenza, se la nascita di un figlio si colloca nell'ambito di una nuova convivenza, potrebbe determinarsi in concreto una situazione complessivamente invariata da un punto di vista reddituale, cioè grazie ai redditi apportati alla famiglia dal nuovo partner, che nel caso di specie non sono precisati.
Per tutte queste ragioni, il Tribunale, tenuto conto delle posizioni reddituali delle parti come documentate in atti, ritiene di confermare il contributo al mantenimento già disposto con ordinanza presidenziale oltre alle spese straordinarie da riconoscersi a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi, in ragione delle complessive risultanze ed esiti processuali per compensare le spese di lite ad eccezione di quelle relative al procedimento di reclamo presso la Corte D'Appello di Napoli (R.G. n. 428/2020) in cui il ricorrente è risultato soccombente e la parte Controparte_1 vittoriosa.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San SE UV il giorno 6/08/2001 dai signori , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
SE UV il 10/11/1977 e c.f , Controparte_1 C.F._2 nata a [...], il [...] ( atto n. 87, P. II, s. A, anno 2001); Per_ 2) Dispone affido condiviso della minore con collocazione presso la residenza della madre e diritto di visita paterno libero;
3) dispone che versi a la somma di € 500,00 a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento della prole, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (da individuarsi secondo il
Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola
N.556/2021);
4) dichiara compensate le spese di lite tra le parti ad eccezione di quelle relative al procedimento di reclamo ex art.708 c.p.c. innanzi alla Corte D'Appello di Napoli (R.G. n. 428/2020) che liquida in euro € 2.356, 00 di cui : fase studio: € 851,00
fase introduttiva: € 602,00
fase istruttoria: € 903,00
5) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San SE UV (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
6) Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acerra (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.
Così deciso in Nola addì 22/10/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca