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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 3019 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRIA LUISA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. FASCIOLO CAMILLA, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ritenuto che tali condizioni paiono adeguate con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché al loro mantenimento;
Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c.
P.Q.M.
Prende atto delle seguenti condizioni rassegnate dalle parti, alle quali conferisce vigore:
“1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
presso la madre, la quale vive temporaneamente, insieme al bambino, presso l'abitazione dei genitori in Finale Ligure;
tuttavia, la GN sta cercando una stabile sistemazione abitativa dove CP_1
trasferirsi insieme al figlio.
Il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé il figlio:
- Settimana A: tre pomeriggi a settimana, previo accordo tra i genitori, dall'uscita da scuola sino alle ore 18.00, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna a cura del padre;
il minore trascorrerà il weekend con la madre;
- Settimana B: un pomeriggio a settimana, previo accordo tra i genitori, dall'uscita da scuola sino alle ore 18.00; il minore trascorrerà il weekend con il padre (dall'uscita da scuola del venerdì sino alle ore 18.00 della domenica, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna a cura del padre).
Nelle giornate in cui non andrà a scuola (festività, chiusure programmate, ecc.) il padre si Per_1
recherà a prelevarlo alle ore 13.00 e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore
18.00. Natale, Pasqua e le altre festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e di salute della minore, nonché con le esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori avranno inoltre la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del loro compleanno. Inoltre, il padre avrà facoltà di trascorrere con 15 giorni, anche Per_1 non consecutivi, durante le vacanze estive, con impegno a comunicare il periodo di ferie in oggetto entro il 30 maggio di ogni anno.
2) il signor corrisponderà alla GN , a titolo di contributo per il mantenimento del Pt_1 CP_1
figlio, la somma di Euro 300,00= mensili, mediante bonifico bancario entro il giorno 29 di ogni mese.
Inoltre, il signor corrisponderà alla GN il 50% delle spese straordinarie di tipo Pt_1 CP_1
sanitario, scolastico, sportivo e ricreativo, ivi compresi i buoni pasto, sostenute nell'interesse del figlio, preventivamente concordate e documentate, sulla base del protocollo redatto dal Tribunale di
Savona, oltre al 70% dell'assegno unico, attualmente percepito dal signor . Pt_1
3) Il Signor si impegna a corrispondere alla GN la somma di Euro 600,00=, a Pt_1 CP_1
titolo di contributo forfettario per il mantenimento del minore relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2024.
4) Le parti convengono che il contributo percepito da , ex Legge 104/92, pari ad Euro Per_1
343,66= mensili, venga versato sul libretto acceso presso filiale di Tovo San Controparte_2
Giacomo, attualmente intestato alla GN Le parti, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del CP_1
presente ricorso, si impegnano a cointestare ad entrambi i genitori tale libretto postale. Inoltre, le parti convengono che il predetto contributo verrà utilizzato per le spese relative alle terapie necessarie (attualmente, psicomotricità e logopedia). Le spese straordinarie, eccedenti l'importo del contributo di cui alla Legge n. 104/92, verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%
ciascuno.
5) Le parti si impegnano a presentare a nuove frequentazioni solo se stabili e durature e nel Per_1
rispetto delle esigenze del bambino.
6) Le parti si impegnano a non divulgare sui social immagini del minore.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Daniela Mele) (Dott.ssa Lorena Canaparo)