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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8795 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38598/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. BR RI ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 38598/2022 promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. SERENA PUGLIESE ) C.F._2 presso il cui studio, in Lecce (LE), alla via Bax n. 6, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
e
Controparte_1 in persona
[...] del p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_2
- resistente -
OGGETTO: diniego visto di reingresso
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01.06.2022 cittadina indiana, ha Parte_1 impugnato il provvedimento con il quale l' a ha Controparte_1 CP_1 rigettato l'istanza volta al rilascio del visto di reingresso per motivi familiari. Esponeva parte ricorrente di essere titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari in seguito al ricongiungimento con il padre, presente sul territorio italiano come soggiornante di lungo periodo;
che il permesso della ricorrente aveva scadenza il 18.06.2021; di essere tornata in India sul finire del 2019, con l'intenzione di rientrare in nei mesi successivi;
di essere però rimasta bloccata CP_1 nel Paese d'origine a causa della pandemia da Covid19 e di problemi di salute;
di aver richiesto l'appuntamento per il visto di reingresso e di aver ottenuto tale appuntamento il 13.09.2021; che, con decreto n. 163/2022 recante data 17.02.2022, l' a egava il visto di reingresso in ragione del parere Controparte_1 CP_1 negativo della Questura di Caserta, asserendo la mancanza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 286/1998, dal D.P.R. 394/1999 e dall'allegato A del D.I. 850/2011; chiedeva dunque parte ricorrente di ordinare all' a il Controparte_1 CP_1 rilascio immediato del visto di reingresso per motivi familiari.
Si costituiva in giudizio il eccependo in primo luogo Controparte_1
Pagina 1 di 4 la nullità della procura rilasciata all'estero per mancata legalizzazione da parte dell'autorità diplomatica italiana competente;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso per non aver assolto parte ricorrente agli obblighi previsti per il rinnovo del titolo di soggiorno e/o per aver soggiornato fuori dal territorio nazionale oltre i limiti e i motivi stabiliti dalle norme applicabili.
A seguito del rinvio concesso per la regolarizzazione della procura alle liti, parte ricorrente depositava la procura regolarmente legalizzata, insistendo per l'accoglimento della domanda. Il nelle note per l'udienza del 06.05.2025 si riportava ai Controparte_1 precedenti scritti difensivi, concludendo per il rigetto del ricorso nel merito.
***
Pregiudizialmente, sulla giurisdizione del giudice ordinario adito deve osservarsi che, ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione, deve applicarsi la disposizione di cui all'art. 30 del dlgs n. 286 del 1998, vertendosi in un caso di ricongiungimento familiare e non di ordinaria richiesta di reingresso, stante il possesso della ricorrente di permesso di soggiorno per motivi familiari. L'art. 30 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico sull'immigrazione), comma 6, prevede, infatti, che “contro il diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché contro gli altri provvedimenti…in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può fare ricorso al giudice ordinario”; nella fattispecie viene in rilievo una domanda di visto di reingresso in per ricongiungimento familiare, avendo la ricorrente vissuto CP_1 sino al 2019 in , dove ancora si trovano il padre e il fratello. CP_1
Ciò posto, nel merito, il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono. Non è condivisibile l'argomentazione di parte resistente per cui l'autorità consolare non avrebbe potuto agire diversamente una volta ricevuto il parere negativo della
Questura competente. Invero, nel limitarsi a recepire tale parere negativo, la rappresentanza diplomatica ha omesso di condurre ogni ulteriore istruttoria sulla specifica situazione del ricorrente, mentre si ritiene pacifico, per orientamento giurisprudenziale costante, come non sia sufficiente il parere negativo della
Questura al fine di giustificare il rifiuto di rilasciare il visto di reingresso (cfr.
T.A.R. del Lazio, sentenza del 5 febbraio 2009, n. 2085). La motivazione posta a fondamento del rigetto richiama genericamente il D. Lgs.
286/1998, il D.P.R. 394/1999 e l'allegato A del D.I. 850/2011 senza nulla specificare sull'assenza degli specifici requisiti della ricorrente. Nel caso in esame la sig.ra che nel 2019 aveva ottenuto un visto per Pt_1 ricongiungimento familiare raggiungendo in il padre, aveva avanzato CP_1 domanda di visto di reingresso essendosi allontanata dal territorio nazionale per fare ritorno nel paese d'origine, dove però era stata costretta a rimanere per l'insorgere della pandemia da Covid19, nonché per problemi di salute.
In considerazione del fatto che in vive tuttora il padre, con il quale la sig.ra CP_1 aveva già ottenuto il ricongiungimento familiare, oltre a risiedere sul Pt_1 territorio anche il fratello, titolare di regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l'amministrazione competente avrebbe dovuto, nell'esame dell'istanza di visto di reingresso, attribuire il necessario rilievo al diritto al rispetto della vita e dell'unità familiare, tutelati dalla normativa nazionale e sovranazionale. Tali principi sostengono l'intera disciplina di settore. Può osservarsi, infatti, che l'art. 5, comma 5, secondo periodo del d.lgs. 286/1998 stabilisce che “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
Pagina 2 di 4 dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha costantemente affermato l'importanza del diritto all'unità familiare, alla luce dell'art. 8 CEDU (il principio si rinviene, ex multis, nelle sentenze UN c. Paesi Bassi [GC]; UD c. Svizzera).
Viene in rilievo, inoltre, come il contesto pandemico a causa del quale la ricorrente non ha potuto lasciare l'India ha contribuito a rendere particolarmente difficoltoso il tentativo di rientro. Invero, le restrizioni imposte sul territorio italiano per il contenimento della situazione emergenziale da Covid 19 sono state specificamente stringenti nei confronti dei cittadini provenienti dall'India per il periodo che qui ci interessa. A tal proposito, l'ordinanza del 25.04.2021 (in vigore sino al 21.05.2021) del Ministro della Salute, stabiliva, a partire dal 27.04.2021 il divieto d'ingresso e il transito in territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti l'entrata in vigore dell'ordinanza avessero soggiornato o transitato in India, con eccezione per coloro che : a) abbiano la residenza anagrafica in da data anteriore al 26 CP_1 aprile 2021; b) intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
c) siano autorizzati dal Ministero della Salute, per inderogabili motivi di necessità, all'ingresso in CP_1 (COVID-19. Aggiornamento sulle regole di ingresso in dall'India e sui voli CP_1 disponibili per il ritorno in dall'India. – Consolato Generale d'Italia Calcutta). CP_1
Con successiva ordinanza del 29.07.2021, veniva riconfermato il divieto di ingresso e transito in territorio italiano fino al 30 agosto 2021 alle persone che nei 14 giorni antecedenti avessero soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, ai fini del contenimento del virus da SARS-CoV-2. Eccezioni erano ammesse per: a.
i cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia alla data del 28 aprile 2021; b. i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe degli
Italiani Residenti all'Estero (AIRE); c. i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni, solo previa autorizzazione del Ministero della Salute o nel rispetto di protocolli sanitari validati;
d. per ragioni umanitarie o di emergenza, su espressa autorizzazione del Ministero della Salute, previa domanda da trasmettere al Ministero della Salute (Covid19 – Ordinanza del Ministro della
Salute del 29 luglio 2021. Aggiornamento sulle regole di ingresso in territorio italiano per chi arriva dall'India. – Consolato Generale d'Italia Calcutta). L'India permaneva tra i Paesi dell'elenco E di cui all'allegato 20 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 – e dunque nella lista dei Paesi con maggiori restrizioni per l'ingresso in – sino al 01.03.2022, data dalla quale, con l'ordinanza del della CP_1 CP_2 Salute del 22.02.2022 “Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, venivano eliminate le precedenti limitazioni alla mobilità.
In ragione di quanto sopra argomentato, deve essere ordinato il rilascio del visto di reingresso in favore della ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Ordina all a di rilasciare il visto che consenta il Controparte_1 CP_1 reingresso nel territorio italiano in favore di nata in [...] il Parte_1
27.12.1998;
- Condanna il alla Controparte_1 refusione delle spese processuali in favore del resistente che si liquidano nell'importo di euro 1.800 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.
Roma, 6 maggio 2025
Il GIUDICE
BR RI
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. BR RI ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 38598/2022 promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. SERENA PUGLIESE ) C.F._2 presso il cui studio, in Lecce (LE), alla via Bax n. 6, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
e
Controparte_1 in persona
[...] del p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_2
- resistente -
OGGETTO: diniego visto di reingresso
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01.06.2022 cittadina indiana, ha Parte_1 impugnato il provvedimento con il quale l' a ha Controparte_1 CP_1 rigettato l'istanza volta al rilascio del visto di reingresso per motivi familiari. Esponeva parte ricorrente di essere titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari in seguito al ricongiungimento con il padre, presente sul territorio italiano come soggiornante di lungo periodo;
che il permesso della ricorrente aveva scadenza il 18.06.2021; di essere tornata in India sul finire del 2019, con l'intenzione di rientrare in nei mesi successivi;
di essere però rimasta bloccata CP_1 nel Paese d'origine a causa della pandemia da Covid19 e di problemi di salute;
di aver richiesto l'appuntamento per il visto di reingresso e di aver ottenuto tale appuntamento il 13.09.2021; che, con decreto n. 163/2022 recante data 17.02.2022, l' a egava il visto di reingresso in ragione del parere Controparte_1 CP_1 negativo della Questura di Caserta, asserendo la mancanza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 286/1998, dal D.P.R. 394/1999 e dall'allegato A del D.I. 850/2011; chiedeva dunque parte ricorrente di ordinare all' a il Controparte_1 CP_1 rilascio immediato del visto di reingresso per motivi familiari.
Si costituiva in giudizio il eccependo in primo luogo Controparte_1
Pagina 1 di 4 la nullità della procura rilasciata all'estero per mancata legalizzazione da parte dell'autorità diplomatica italiana competente;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso per non aver assolto parte ricorrente agli obblighi previsti per il rinnovo del titolo di soggiorno e/o per aver soggiornato fuori dal territorio nazionale oltre i limiti e i motivi stabiliti dalle norme applicabili.
A seguito del rinvio concesso per la regolarizzazione della procura alle liti, parte ricorrente depositava la procura regolarmente legalizzata, insistendo per l'accoglimento della domanda. Il nelle note per l'udienza del 06.05.2025 si riportava ai Controparte_1 precedenti scritti difensivi, concludendo per il rigetto del ricorso nel merito.
***
Pregiudizialmente, sulla giurisdizione del giudice ordinario adito deve osservarsi che, ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione, deve applicarsi la disposizione di cui all'art. 30 del dlgs n. 286 del 1998, vertendosi in un caso di ricongiungimento familiare e non di ordinaria richiesta di reingresso, stante il possesso della ricorrente di permesso di soggiorno per motivi familiari. L'art. 30 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico sull'immigrazione), comma 6, prevede, infatti, che “contro il diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché contro gli altri provvedimenti…in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può fare ricorso al giudice ordinario”; nella fattispecie viene in rilievo una domanda di visto di reingresso in per ricongiungimento familiare, avendo la ricorrente vissuto CP_1 sino al 2019 in , dove ancora si trovano il padre e il fratello. CP_1
Ciò posto, nel merito, il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono. Non è condivisibile l'argomentazione di parte resistente per cui l'autorità consolare non avrebbe potuto agire diversamente una volta ricevuto il parere negativo della
Questura competente. Invero, nel limitarsi a recepire tale parere negativo, la rappresentanza diplomatica ha omesso di condurre ogni ulteriore istruttoria sulla specifica situazione del ricorrente, mentre si ritiene pacifico, per orientamento giurisprudenziale costante, come non sia sufficiente il parere negativo della
Questura al fine di giustificare il rifiuto di rilasciare il visto di reingresso (cfr.
T.A.R. del Lazio, sentenza del 5 febbraio 2009, n. 2085). La motivazione posta a fondamento del rigetto richiama genericamente il D. Lgs.
286/1998, il D.P.R. 394/1999 e l'allegato A del D.I. 850/2011 senza nulla specificare sull'assenza degli specifici requisiti della ricorrente. Nel caso in esame la sig.ra che nel 2019 aveva ottenuto un visto per Pt_1 ricongiungimento familiare raggiungendo in il padre, aveva avanzato CP_1 domanda di visto di reingresso essendosi allontanata dal territorio nazionale per fare ritorno nel paese d'origine, dove però era stata costretta a rimanere per l'insorgere della pandemia da Covid19, nonché per problemi di salute.
In considerazione del fatto che in vive tuttora il padre, con il quale la sig.ra CP_1 aveva già ottenuto il ricongiungimento familiare, oltre a risiedere sul Pt_1 territorio anche il fratello, titolare di regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l'amministrazione competente avrebbe dovuto, nell'esame dell'istanza di visto di reingresso, attribuire il necessario rilievo al diritto al rispetto della vita e dell'unità familiare, tutelati dalla normativa nazionale e sovranazionale. Tali principi sostengono l'intera disciplina di settore. Può osservarsi, infatti, che l'art. 5, comma 5, secondo periodo del d.lgs. 286/1998 stabilisce che “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
Pagina 2 di 4 dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha costantemente affermato l'importanza del diritto all'unità familiare, alla luce dell'art. 8 CEDU (il principio si rinviene, ex multis, nelle sentenze UN c. Paesi Bassi [GC]; UD c. Svizzera).
Viene in rilievo, inoltre, come il contesto pandemico a causa del quale la ricorrente non ha potuto lasciare l'India ha contribuito a rendere particolarmente difficoltoso il tentativo di rientro. Invero, le restrizioni imposte sul territorio italiano per il contenimento della situazione emergenziale da Covid 19 sono state specificamente stringenti nei confronti dei cittadini provenienti dall'India per il periodo che qui ci interessa. A tal proposito, l'ordinanza del 25.04.2021 (in vigore sino al 21.05.2021) del Ministro della Salute, stabiliva, a partire dal 27.04.2021 il divieto d'ingresso e il transito in territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti l'entrata in vigore dell'ordinanza avessero soggiornato o transitato in India, con eccezione per coloro che : a) abbiano la residenza anagrafica in da data anteriore al 26 CP_1 aprile 2021; b) intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
c) siano autorizzati dal Ministero della Salute, per inderogabili motivi di necessità, all'ingresso in CP_1 (COVID-19. Aggiornamento sulle regole di ingresso in dall'India e sui voli CP_1 disponibili per il ritorno in dall'India. – Consolato Generale d'Italia Calcutta). CP_1
Con successiva ordinanza del 29.07.2021, veniva riconfermato il divieto di ingresso e transito in territorio italiano fino al 30 agosto 2021 alle persone che nei 14 giorni antecedenti avessero soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, ai fini del contenimento del virus da SARS-CoV-2. Eccezioni erano ammesse per: a.
i cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia alla data del 28 aprile 2021; b. i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe degli
Italiani Residenti all'Estero (AIRE); c. i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni, solo previa autorizzazione del Ministero della Salute o nel rispetto di protocolli sanitari validati;
d. per ragioni umanitarie o di emergenza, su espressa autorizzazione del Ministero della Salute, previa domanda da trasmettere al Ministero della Salute (Covid19 – Ordinanza del Ministro della
Salute del 29 luglio 2021. Aggiornamento sulle regole di ingresso in territorio italiano per chi arriva dall'India. – Consolato Generale d'Italia Calcutta). L'India permaneva tra i Paesi dell'elenco E di cui all'allegato 20 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 – e dunque nella lista dei Paesi con maggiori restrizioni per l'ingresso in – sino al 01.03.2022, data dalla quale, con l'ordinanza del della CP_1 CP_2 Salute del 22.02.2022 “Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, venivano eliminate le precedenti limitazioni alla mobilità.
In ragione di quanto sopra argomentato, deve essere ordinato il rilascio del visto di reingresso in favore della ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Ordina all a di rilasciare il visto che consenta il Controparte_1 CP_1 reingresso nel territorio italiano in favore di nata in [...] il Parte_1
27.12.1998;
- Condanna il alla Controparte_1 refusione delle spese processuali in favore del resistente che si liquidano nell'importo di euro 1.800 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.
Roma, 6 maggio 2025
Il GIUDICE
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