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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/05/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 2848/2020 di R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Parte_1
Quagliata
- ATTRICE
E
, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
E tutti rapp.ti e difesi dall'AVV
[...] CP_4
FILOMENA PICCOLO
-CONVENUTI
CONCLUSIONI : come da note di trattazione scritta per l' udienza del
29.04.2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c., nel testo introdotto dalla novella legislativa n.
R.G. n. 2848/2020
1 69/2009, si rinvia agli atti per quanto attiene allo svolgimento del processo. rilevato che va dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto tutte le parti mediante i propri legali difensori, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a completa definizione della controversia, formulando istanza per una sollecita definizione della controversia;
rilevato che le parti hanno interesse a veder dichiarata cessata la materia del contendere come richiesto nelle note di trattazione scritta per il raggiungimento dell'accordo transattivo;
osservato che sul punto è noto che la cessazione della materia del contendere costituisca una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio e che costituisce - in generale - il mero riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass., 24/01/2003, n.
1089);
ritenuto, ancora, che tale mutamento della situazione sostanziale, al quale consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità
di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, presuppone che:
a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinate la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende
R.G. n. 2848/2020
2 sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto
(come nel caso di specie); c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura (Cass., Sez. Lav., 27 aprile 2000 n. 5390);
ritenuto, dunque, quanto al regime delle spese processuali, che la dichiarazione della cessazione della materia del contendere abbia come naturale corollario l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, solo quando non siano le stesse parti a chiederne congiuntamene la compensazione delle spese, come nel caso di specie;
ritenuto, in conclusione, opportuno per le ragioni sopra esposte disporre la compensazione delle spese processuali stante la richiesta delle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 2848/2020 così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nola, lì 08.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
R.G. n. 2848/2020
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