Sentenza breve 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 27/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00154/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01026/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2024, proposto da
ED IG BE e AV Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GE Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
della intimazione di pagamento n. 06420249004063459000 emessa da Ader – Agenzia delle entrate – Riscossione per l’importo complessivo di € 143.266,26, a titolo di prelievo supplementare quote latte riferita alle annate agrarie “1995”, “1996” e “2005”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione e di GE Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato .
1.1. La società agricola ricorrente, produttrice di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle c.d. quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna l’intimazione di pagamento n. 06420249004063459000 emessa da Ader – Agenzie delle entrate – Riscossione per l’importo complessivo di € 143.266,26.
1.2. L’intimazione sollecita l’azienda ricorrente a pagare entro 5 giorni dalla notifica dell’atto l’importo già richiesto alla ricorrente attraverso la notifica di cinque distinte cartelle di pagamento, di diversi importi, riferite a diverse annate agrarie indicate specificamente nel “dettaglio del debito” allegato all’intimazione impugnata.
1.3. In particolare, l’azienda ricorrente impugna l’intimazione sopra indicata limitatamente all’importo di € 142.784,40 di cui alla cartella di pagamento n. 06420210004914268000 già notificata alla parte ricorrente e riferita alle annate agrarie “1995”, “1996” e “2005”. Tale cartella è stata impugnata dalla parte ricorrente dinanzi a questo TAR con ricorso R.G. 927/2021, chiamato alla udienza pubblica del 19 febbraio 2025 e definito con separato provvedimento.
2. Il ricorso .
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
2.1) l’intimazione impugnata sarebbe nulla per difetto di motivazione, essendosi limitata a richiamare la cartella di pagamento su cui si fonda, senza tuttavia allegarla; il che pregiudicherebbe il diritto di difesa della ricorrente;
2.2) l’intimazione impugnata sarebbe carente di motivazione anche in ordine ai criteri di computo degli interessi, non risultando esplicitati i tassi applicati, il periodo di riferimento e l’annata agraria di presunto splafonamento;
2.3) il credito azionato dall’amministrazione si sarebbe prescritto per decorso del termine quadriennale di cui all’art. 3 comma 1 Regolamento (CE) n. 2988/1995 del 18 dicembre 1995, ovvero del termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., o comunque del termine decennale di cui all’art. 2946 c.c., stante anche l’assenza di atti pregressi di accertamento del prelievo imputabile ritualmente notificati all’azienda ricorrente;
2.4) la quantificazione delle imputazioni di prelievo sarebbe inficiata, a monte, dalla illegittimità della normativa nazionale applicata, in quanto contrastante con il diritto dell’Unione, con particolare riferimento ai meccanismi di compensazione nazionale per categorie prioritarie e di rimborso del prelievo in eccesso escludendo i produttori che non hanno versato il prelievo; per l’effetto, nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di procedere al ricalcolo del prelievo dovuto;
2.5) l’intimazione impugnata sarebbe carente di motivazione anche in ordine al calcolo matematico effettuato da GE per determinare l’ammontare del prelievo esigibile, dal momento che nell’atto impugnato non sarebbe specificato se le somme iscritte a ruolo siano state indicate al netto dei contributi Pac non erogati alla parte ricorrente perchè recuperati per compensazione in pagamento delle somme dovute per prelievo quote latte.
3. Svolgimento del processo .
3.1. Per resistere al ricorso si sono costituite, con atto formale, Ader e GE.
3.2. GE ha inoltre depositato articolata relazione sui fatti di causa, corredata della pertinente documentazione, eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
3.2.1. In particolare, GE ha evidenziato, tra l’altro, quanto segue:
i) l’intimazione impugnata attiene ai prelievi supplementari dovuti per le campagne lattiere 1995/96, 1996/97 e 2005/06;
(ii) in relazione a tali imputazioni di prelievo, l’azienda ricorrente ha già provveduto a ricorrere all’Autorità giudiziaria, la quale ha definito i giudizi con provvedimenti passati in giudicato, e precisamente:
- con sentenza del TAR Lazio n. 7103 del 1 agosto 2012 (cfr. all. 05), è stato respinto il ricorso proposto dal produttore avverso le imputazioni di prelievo relative alle campagne 1995/96 e 1996/97, accogliendolo limitatamente al calcolo degli interessi; la pronuncia è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 902/15 (cfr. all. 06);
- con decreto del TAR Lazio n. 6664 del 17 novembre 2016 (cfr. all. 07), è stato dichiarato perento il ricorso proposto dal produttore avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativa alla campagna lattiera 2005/06; il provvedimento è stato confermato dallo stesso TAR con ordinanza 160/19, a seguito di opposizione alla perenzione (cfr. all. 08).
3.2.2. Nel merito, GE ha contestato la fondatezza delle censure proposte dalla parte ricorrente, svolgendo deduzioni articolate e diffuse.
3.3. All’udienza camerale del 19 febbraio 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di definirla con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e datone avviso alle parti costituite e presenti in udienza.
4. Decisione .
Il ricorso va respinto, essendo in parte infondato e in parte inammissibile, nei sensi qui di seguito precisati.
4.1. In primo luogo, devono essere dichiarati inammissibili i profili di censura con i quali parte ricorrente tenta di rimettere in discussione la legittimità degli atti di accertamento delle originarie imputazioni di prelievo relative alle campagne oggetto dei provvedimenti impugnati, e segnatamente quelli dedotti con il quarto motivo, con cui è stata contestata la legittimità delle imputazioni di prelievo perché determinate sulla base di criteri previsti dalla normativa nazionale contrastanti con il diritto dell’Unione.
4.1.1. Tali profili appaiono infatti coperti:
- dalla sentenza TAR Lazio-Roma, Sezione Seconda Ter, n. 7103 del 1° agosto 2012, con cui è stato respinto il ricorso proposto da numerose aziende agricole, tra cui l’odierna ricorrente, avverso le imputazioni di prelievo relative alle campagne 1995/96 e 1996/97, accogliendolo limitatamente al calcolo degli interessi; la pronuncia è stata confermata dal Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza n. 902 del 23 febbraio 2015;
- dal decreto TAR Lazio-Roma n. 6664 del 17 novembre 2016, con il quale è stato dichiarato perento il ricorso proposto da numerose aziende agricole, tra cui l’odierna ricorrente, avverso l’imputazione di prelievo relativa alla campagna 2005/06; il provvedimento è stato confermato dallo stesso TAR Lazio-Roma con ordinanza n. 160 del 7 gennaio 2019, a seguito di opposizione alla perenzione.
4.1.2. A fronte di tali giudicati, va osservato che la sopravvenienza, dopo che la comunicazione di prelievo supplementare è divenuta inoppugnabile, delle tre sentenze della Corte di Giustizia UE che hanno affermato l’incompatibilità con il diritto europeo della disciplina italiana in materia di quote latte (Sez. VII, 27 giugno 2019, C-348/18, SE ; Sez. II, 11 settembre 2019, C-46/18, AN RO ; Sez. II, 13 gennaio 2022, C-377/19, Benedetti ), non consente alla ricorrente di rimettere in discussione la comunicazione di prelievo supplementare ormai inoppugnabile, invocando il contrasto di essa con i regolamenti europei in materia di quote latte alla luce di quelle sentenze.
Infatti, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, 7.8.2023, n. 7609, « in ordine al regime dei provvedimenti amministrativi nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità.
5.1. In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21 septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.
La violazione del diritto europeo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (Cons. St., sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. St., sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; id. 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. St., sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari.
5.2. La giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr. sentenza HN & Heitz del 13 gennaio 2004).
Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (le stesse recenti sentenze della CGUE TA del 21 dicembre 2021 e Hoffmann-La Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori) ».
4.1.3. A questa pronuncia si è uniformata la giurisprudenza successiva della Sezione Sesta del Consiglio di Stato: v. le sentenze 15.11.2023, n. 9770; 21.11.2023, n. 9959; 29.11.2023, nn. 10299 e 10303; 14.12.2023, n. 10778; 27.12.2023, n. 11168; 2.2.2024, n. 1080; 9.2.2024, nn. 1316, 1319 e 1321; 27.3.2024, n. 2910; 5.4.2024, n. 3159; 8.4.2024, n. 3214; 16.4.2024, n. 3434; 22.5.2024, nn. 4542 e 4565; 4.6.2024, n. 4989; 3.7.2024, n. 5884; 9.7.2024, nn. 6078, 6079 e 6127; 24.7.2024, n. 6690; 29.10.2024, n. 8602; 18.11.2024, n. 9207.
4.1.4. Nello stesso senso, la giurisprudenza più recente di questo Tribunale: cfr. TAR BR, sez. I, 3 dicembre 2024, n. 961; TAR BR, sez. II, 13 gennaio 2025, n.14.
4.1.5. Resta salva, peraltro, la facoltà dell’Amministrazione, a fronte di specifiche istanze degli interessati, di riesaminare in autotutela gli atti pregressi di imputazione del prelievo esigibile alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nelle predette sentenze, e di rideterminarsi in conseguenza, procedendo eventualmente agli opportuni ricalcoli, in ossequio ai principi della c.d. “autotutela doverosa” affermati dalla giurisprudenza comunitaria e amministrativa, anche nella specifica materia qui in esame (cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 12 febbraio 2008 in C-2/2006 e 21 dicembre 2021 C-497/20, TA , punti 79 e 80; Cons. Stato Sez. sez. VI, 18 novembre 2024 n.9207; 20 novembre 2024 n. 9351; 11 dicembre 2024 n. 9999; T.A.R. Milano, sez. I, 01/04/2022, n.735).
4.2. Le residue censure proposte dalla parte ricorrente sono infondate.
4.2.1. È infondata, in primo luogo, la censura dedotta con il primo motivo. L’omessa allegazione, all’intimazione impugnata, della presupposta cartella di pagamento non ha inciso in alcun modo sul diritto di difesa di parte ricorrente, che ben conosceva la predetta cartella avendola impugnata dinanzi a questo TAR con il ricorso R.G. 927/2021 sopra richiamato.
4.2.2. Infondata è anche la censura di cui al secondo motivo in ordine all’asserita carenza di motivazione in ordine ai criteri di computo degli interessi. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come l’atto di intimazione debba ritenersi sufficientemente motivato quando contempli puntualmente l’indicazione delle annate di riferimento del prelievo intimato e della somma dovuta a titolo di capitale ed interessi (cfr. TAR Lazio Sez. V 28 febbraio 2024 n.3938; C. Stato Sez. III 12 luglio 2021 n, 5281). Gli interessi, infatti, sono determinati secondo regole fissate per legge e la decorrenza è ricavabile dall’art. 30 DPR n. 602/1973, per cui nessuna illustrazione del calcolo degli interessi è dovuta (cfr C. Stato Sez. VI 19 marzo 2024 n.2635).
4.2.3. È infondata anche l’eccezione di prescrizione di cui al terzo motivo. Come già affermato da questa Sezione (cfr., in particolare, sentenza 2 ottobre 2023 n. 728, alla cui ampie considerazioni si rinvia), nella materia qui in esame la prescrizione è decennale e va computata tenendo conto anche dei due periodi di sospensione legale dal 1 aprile al 15 luglio 2019 (ex art. 8 quinquies comma 10 L. 33/09 “per consentire l’ordinato passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione”) e poi dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (in periodo di emergenza COVID, ex art. 68 D.L. n. 18/20 e s.m.i.). Ciò posto, nel caso di specie il termine di prescrizione è rimasto interrotto sia dalla notificazione degli atti pregressi, sia dalla resistenza in giudizio dall’Amministrazione nei giudizi scaturiti dalla notifica di quegli atti ex art. 2945 c.c., sia dalla notifica in data 25 giugno 2013, da parte di GE, dell’atto di intimazione ex art. 8 quinquies comma 1 L. 33/09 prot.n. GE.Dirigen.2013.873 dell’11 giugno 2013 (all. 9-10 GE), a cui non ha fatto seguito alcuna richiesta di rateizzazione da parte del produttore, con conseguente presa d’atto da parte di GE (all. 11). Anche su tali considerazioni si rinvia alla citata sentenza 728/2023 della Sezione.
4.2.5. Infine, la censura di cui al quinto motivo, relativa al mancato computo dei recuperi già effettuati dagli organismi pagatori sugli aiuti PAC spettanti all’azienda ricorrente, è stata dedotta in termini del tutto generici e indimostrati, a cui peraltro l’Amministrazione ha fornito in giudizio documentata smentita (cfr. cfr. all. 10 GE, e relazione GE pagg. 8-9).
5. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere respinto.
6. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la complessità e la particolarità delle questioni esaminate, con particolare riferimento a quelle concernenti il contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO