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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/12/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 16/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, p in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Francesco Campagna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16/2022 posta in decisione all'udienza del 18 settembre 2025, vertente tra
(C.F. elettivamente domiciliato in Isola Capo Parte_1 C.F._1 Rizzuto alla via Beethoven n. 8 presso lo studio dell'avv.ta Grazia Maria Micalizzi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione
-attore- contro
GIÀ Controparte_1
Controparte_2
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in alla via Prolungamento Aschenez n. 64, presso lo studio dell'avv. Controparte_2
DO AB dal quale è rappresentato giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
-convenuto–
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 18 settembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'odierno ricorrente conveniva al giudizio di questo Tribunale l' (oggi Controparte_3 Controparte_4
), al fine di ivi sentire accolte le seguenti conclusioni “accertare, riconoscere e dichiarare
[...] che la condotta negligente, imperita ed imprudente del personale medico-sanitario del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò - Morelli ha causato danni patrimoniali e non patrimoniali al ricorrente nella vicenda de quo;
- Accertare, riconoscere e dichiarare che il sig.
ha diritto ad ottenere dalla parte resistente il risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali e non quantificati nella misura pari ad € 350.000,00, oppure a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo effettivo, mediante pagamento che sarà determinato in corso di causa, nei limiti della propria competenza;
- Conseguentemente, condannare parte resistente alla corresponsione in favore del sig.
, a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniale da quest'ultimo subiti nella Parte_1 vicenda de qua, della somma di € 350.000,00, oppure a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo effettivo”, con vittoria di spese e competenze.
1 In fatto, esponeva che in data 19 ottobre 2016 aveva subito gravi lesioni a causa di un sinistro stradale occorso nel comune di Isola Capo Rizzuto. All'atto del ricovero all'Ospedale di Crotone gli era stato diagnosticato “trauma al bacino e all'arto superiore sinistro con ferita lacero-contusa in regione deltoidea”.
Durante la degenza all'Ospedale di Crotone si era evidenziata l'assenza di deficit neuro-vascolari in Contr atto. Veniva trasferito presso il di – reparto di ortopedia e traumatologia - alla Controparte_2 data del 21 ottobre 2016; il successivo 27 ottobre 2016 veniva sottoposto ad intervento chirurgico dall'equipe medica composta dai dottori e La Persona_1 Persona_2 Persona_3 descrizione dell'intervento recava “si protegge nervo sciatico sinistro mediante gli extra rotatori brevi del femore. Si reperta frattura scomposta pluriframmentaria della porzione posteriore della parete posteriore del cotile sinistro e dell'ala iliaca. Si effettua riduzione ed osteosintesi con placca a 8 fori con 6 viti e placca con 4 fori con 4 viti”. Nel diario clinico del 28.10.2016 veniva riportato
“deficit dell'Ela a sinistra” e nel diario clinico del 29.10.2016 si segnalava “paresi del nervo sciatico”. In data 04 novembre 2016, veniva sottoposto a nuovo intervento chirurgico per la riduzione della diafasi omerale “sotto controllo scopico, introducendo filo guida…con chiodo endomidollare”. Veniva dimesso in data 07 novembre 2016, con la diagnosi di “deficit post-traumatico dello SPE di sinistra” e gli veniva consigliato il ricovero presso struttura riabilitativa. Si era sottoposto a varie visite fisiatriche e terapie riabilitative e dopo un controllo ortopedico intervenuto presso il Dott. Per_1 questi gli aveva consigliato di sottoporsi ad un intervento chirurgico per la rimozione dei mezzi di sintesi all'omero sinistro. In data 18 luglio 2017, era stato sottoposto ad intervento chirurgico e veniva dimesso in data 20 luglio 2017. A causa dei persistenti dolori e delle difficoltà deambulatorie, in data 31 agosto 2017, si era sottoposto a visita specialistica presso l'Azienda Ospedaliera di Catanzaro Pugliese Ciaccio, ove lo specialista in neurochirurgia – Dott. – aveva refertato Persona_4
“attualmente il deficit dello SPE è in parziale remissione, è presente una discreta flessione dorsale delle dita, persistendo l'assenza di flessione dorsale del piede. È necessario ripetere l'esame elettromiografico completo dello studio elettroneurografico per la possibile localizzazione del livello della lesione”. Anche la successiva visita fisiatrica cui si era sottoposto presso l'AULSS 9 Scaligera Regione Veneto aveva confermato quanto già noto.
Permanendo i dolori e le difficoltà deambulatorie, in data 22 ottobre 2018, aveva effettuato accertamenti specialistici e visita ortopedica presso il dott. CEMS Verona, laddove Persona_5 veniva refertata “lombalgia con limitazione articolare antalgica e deficit EPA ed ECD piede sinistro con disestesie territorio S1 in esito di intervento di osteosintesi per frattura cotile sinistro associata a limitazione articolare spalla sinistra in esiti inchiodamento endomidollare per frattura omero”.
Aveva, pertanto, espletato una consulenza tecnica di parte presso il Dott. all'esito Controparte_5 della quale il professionista aveva concluso che la paralisi dello SPE sinistro doveva intendersi quale conseguenza non diretta del trauma ma dell'intervento chirurgico del 27 ottobre 2016.
Riteneva la degenerazione del profilo patologico quale chiara ed evidente conseguenza dell'errore tecnico intraoperatorio, certamente idoneo a essere sussunto nella fattispecie di errata esecuzione di procedura chirurgica. Richiamava i principi di diritto in tema di responsabilità sanitaria e rassegnava le conclusioni per come esposte. Contr 2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio il di Controparte_2 al fine di resistere alla domanda proposta dal Giardino.
In via preliminare, eccepiva l'improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in combinato disposto con l'art. 8 comma 3 L. n. 24/2017, atteso che nel caso in cui veniva esperito il procedimento di mediazione, la parte avrebbe dovuto instaurare un ordinario giudizio di merito volto all'accertamento della condotta colposa dei sanitari.
Eccepiva, poi, l'inammissibilità del ricorso nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c., dovendosi considerare quale ordinario ricorso per procedimento sommario di cognizione. Di talché, l'istruzione
2 richiesta ai fini della definizione non poteva conciliarsi con la forma del rito sommario e avanzava richiesta di mutamento del rito. Richiesta che veniva reiterata anche in ragione della necessità di approfondire l'istruttoria.
Nel merito, rilevava la propria assenza di responsabilità in capo ai sanitari. Evidenziava che il paziente era stato attentamente monitorato e sottoposto a tutti i controlli necessari. Il trattamento chirurgico era stato eseguito egregiamente, “effettuato appena le condizioni generali del ricorrente lo [avevano] consentito e, soprattutto, dopo aver studiato la gravissima situazione clinica del paziente”.
La asserita lesione neurologica rappresentava una complicanza non rara, possibile e ben descritta in letteratura medico scientifica, senza considerare che il paziente non si era attenuto alle prescrizioni dettate dai sanitari ed aveva inteso proseguire il proprio percorso clinico presso altre strutture.
In diritto, richiamava i principi in tema di responsabilità sanitaria e evidenziava come l'attore avesse omesso di illustrare le ragioni per le quali la condotta medica sarebbe stata di tipo imprudente negligente o imperita e senza indicare la condotta che i sanitari avrebbero dovuto tenere rispetto a quella effettivamente posta in essere e, soprattutto, omettendo di indicare quali sarebbero i danni di patiti. L'attore, pertanto, non aveva assolto al proprio onere probatorio. Contestava, infine, il quantum debeatur ritenendolo abnorme e rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare: accertare e dichiarare la improcedibilità dell'azione promossa delle forme dell'art. 702 bis c.p.c. in combinato disposto con l'art. 8, 3° comma Legge n. 24/2017 per le ragioni esposte;
in via preliminare ma subordinata: accertare e dichiarare la inammissibilità del ricorso nelle forme ordinarie dell'art. 702 bis, disponendo il mutamento del rito per le causali esposte in narrativa;
in ogni caso in via preliminare si chiede che codesto On.le Tribunale voglia disporre il mutamento del rito nelle forme ordinarie;
nel merito respingere la domanda avanzata da parte ricorrente nei confronti della resistente in quanto infondata e, comunque, non provata;
in via subordinata rideterminare il
“quantum debeatur” sulla base dei parametri di legge”, con vittoria di spese e competenze.
3. All'udienza dell'11 maggio 2022, il difensore di parte attrice si opponeva alla richiesta di mutamento del rito avanzata dalla controparte e si opponeva alla richiesta di prova per testi da questi formulata;
il difensore di parte convenuta si riportava alla propria costituzione, chiedeva l'esibizione della transazione ex art. 210 c.p.c. nel caso in cui ci fossero stati risarcimenti danni dalla compagnia per l'incidente stradale, nel caso in cui non si dovesse procedere al mutamento del rito chiedeva che il CTU valutasse il danno differenziale. Il giudice, atteso che il procedimento non si prestava ad un'istruttoria sommaria, disponeva il mutamento del rito e fissava la prima udienza ex art. 183 c.p.c. al 21 settembre 2022.
All'udienza del 21 settembre 2022 (sostituita dal deposito di note scritte), le parti chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.; il G giudice esaminate le note concedeva i chiesti termini e rinviava all'udienza del 15 febbraio 2023.
Le parti depositavano le memorie istruttorie e all'udienza del 15 febbraio 2023, il Giudice si riservava.
Con ordinanza dell'11 marzo 2023, il Giudice disponeva CTU, formulando i seguenti quesiti “1) descrivano i CTU quale fosse la situazione clinica di al momento del suo Parte_1 ricovero presso il GOM.; 2) - Descrivano l'operato dei medici che hanno avuto in cura la paziente precisando quali esami ed interventi siano stati effettuati;
3) Dicano se le attività diagnostiche e terapeutiche espletate fossero conformi alla migliore scienza ed esperienza del tempo ed alle linee guida e/o protocolli esistenti;
4)- In caso di risposta negativa al precedente quesito dicano quali fossero le condotte alternative esperibili conformi ai protocolli in uso, alle linee guida ed alle conoscenze del tempo, specificando soprattutto il tipo di esami strumentali che andavano eseguiti ed il tipo di intervento da effettuare e la tempistica con cui doveva essere effettuato;
5) indichino i CTU se i trattamenti eseguiti presso l'istituto convenuto siano stati eseguiti osservando i protocolli previsti, chiarendo se possano riscontrarsi elementi di imperizia di imprudenza o di negligenza (in relazione alla tempestività, regolarità, completezza, compatibilità dei mezzi impiegati, ecc.); rilevi e
3 descriva eventuali difficoltà (originarie o sopravvenute) nella esecuzione del trattamento, indicando quali rimedi siano stati adottati (ovvero fossero in concreto adottabili) per il superamento delle stesse, avuto riguardo alle condizioni di salute dell'attore; 6)dicano quali patologie sono insorte dopo gli interventi e chiariscano quali di esse siano direttamente riconducibili ai trattamenti e quali ad altre cause, specificamente individuate, anche in relazione alla storia clinica dell'attore, precisando se tali esiti patologici siano frutto di complicanze non prevedibili e non evitabili;
dicano in particolare quali postumi siano residuati in concreto e quali sarebbero prevedibilmente residuati qualora lo stessa fosse stata adeguatamente e tempestivamente trattato;
dicano altresì se una attività adeguata avrebbe portato, in via di certezza, di probabilità o di mera possibilità, e con quali percentuali, alla guarigione ovvero a condizioni patologiche meno gravi;
7) dicano i C.T.U. se la lesione neurologica costituisca una complicanza non prevedibile e non evitabile;
8) indichino la durata dell'inabilità assoluta e relativa (riconducibile ai trattamenti praticati) e dica in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone), precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale;
specifichino in dettaglio le percentuali di danno riferibili ai trattamenti eseguiti non correttamente dai convenuti, da quelle riconducibili ad altra causa, con particolare riferimento al sinistro stradale;
nella quantificazione di cui sopra, i CTU detraggano in ogni caso la percentuale di danno eventualmente esistente già all'epoca dei trattamenti nonché i postumi derivanti dal sinistro stradale;
9)dicano se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante terapie od interventi, precisandone costo, natura e difficoltà; in tal caso stabiliscano la eventuale teorica riduzione in termini percentuali del grado di invalidità permanente;
10)valutino la congruità e la necessità delle spese sanitarie sostenute e documentate dal periziando e determinino le spese che in futuro si dovessero rendere necessarie. 11) indichino il CTU la Letteratura scientifica esaminata”; rigettava la richiesta di prova per testi formulata da parte convenuta, accoglieva l'ordine di esibizione richiesto da parte convenuta e, per l'effetto, ordinava a parte attrice la produzione in giudizio della documentazione concernente la liquidazione dell'indennizzo assicurativo ricevuto a seguito del sinistro stradale e rinviava la causa per l'affidamento dell'incarico al CTU all'udienza del 19 aprile 2023.
Intervenuto il giuramento dei consulenti, il giudice rinviava la causa all'udienza del 13 dicembre 2023 per la prosecuzione.
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 13 dicembre 2023, il difensore di parte attrice rilevava che i CTU non avevano risposto al quesito n. 10 e evidenziava che non era stata valutata la perdita di capacità lavorativa;
chiedeva, pertanto, che i CTU venissero chiamati a chiarimenti o in subordine il Contr rinnovo della CTU. Il difensore del convenuto evidenziava di essere venuto a conoscenza della transazione con solo a seguito dell'ordine di esibizione e pertanto, atteso che il risarcimento CP_6 era già stato ottenuto anche se per diversa causa petendi dichiarava ai sensi dell'art. 1304 c.c. di voler profittare della transazione. L'attore si opponeva rilevando che il risarcimento era intervenuto per il danno locomotorio e non per quello neurologico. Il giudice si riservava.
Con ordinanza del 13 gennaio 2024, il giudice considerato che non poteva essere accolta la richiesta di rinnovo della CTU alla luce delle risposte fornite dai CTU alle osservazioni di parte;
considerato che
ogni altra questione attinente all'efficacia della transazione poteva essere esaminata in sentenza, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 15 gennaio 2025.
All'udienza del 18 settembre 2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e il giudice riservava la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. L'attore, per come visto, agisce al fine di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'intervento subito presso il convenuto nosocomio a seguito dell'incidente stradale occorsogli nell'ottobre 2016. In particolare, ha ritenuto che la paralisi dello SPE sinistro debba ritenersi quale conseguenza non già delle lesioni riportate a seguito dell'incidente stradale, ma dell'intervento chirurgico del 27 ottobre 2016.
4 Orbene, dalla domanda spiegata emerge che il giudizio verte in materia di responsabilità contrattuale ascrivibile in capo alla struttura sanitaria e sulla condotta dei sanitari che ebbero in cura l'attore all'epoca dei fatti. Da ciò è desumibile la regola di giudizio ai fini della qualificazione della condotta Contr che il avrebbe dovuto tenere nell'espletamento dell'incarico professionale affidato, nonché il criterio di causalità da applicare ai fini della valutazione del nesso eziologico tra condotta e danno patito.
Tale prospettazione consente di inquadrare l'ipotizzata responsabilità nell'alveo della responsabilità contrattuale. Sul punto, le Sezioni Unite sin dalla pronuncia n. 577/2008 hanno specificato che in capo alla struttura sanitaria sussiste una responsabilità contrattuale da inadempimento del c.d.
“contratto di spedalità”, con la conseguenza che il regime applicabile risulta essere quello di cui all'art. 1218 c.c.; con la specificazione che si pone a carico della struttura anche l'inadempimento della prestazione medica svolta dal sanitario ai sensi dell'art. 1228 c.c., e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III, 05/12/2013, n. 27285, già Cass., 24 maggio 2006, n. 12362; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass., 3 febbraio 2012, n. 1620). Specificando, tra l'altro, che “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze;
ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Cass. 14 giugno 2007, n. 13953)”
– cfr. Corte di Cassazione Sez. III sent. n. 18610/2015 già Cass., sez. un., n. 9556/2002; Cass. n. 13066/2004).
Ne deriva che la responsabilità invocata ha natura contrattuale;
e pertanto in ossequio all'art. 2697 c.c. grava sul paziente l'onere probatorio circa il danno subito, circa il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni, oltre che il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate;
mentre grava sul professionista l'onere di provare di aver agito secundum leges artis, ed ovvero provare la sussistenza di cause esterne atte ad interrompere il nesso di causalità.
In altri termini, “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante
5 debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n. 18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); ed infatti, “in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019).
Dacché, in ordine all'accertamento del nesso di causalità, alla stregua della regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, l'anzidetto nesso si riterrà provato ogniqualvolta gli elementi probatori restituiranno una situazione di danno che sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta asseritamente dannosa (Cass. n.14759 del 26.06.2007).
5. Alla luce di tutto quanto sin qui acclarato, si evidenzia che l'attore ha provato documentalmente il rapporto terapeutico instaurato con l'azienda sanitaria convenuta e in ossequio al proprio onere probatorio ha individuato l'errore medico assunto a base della responsabilità e relativo alla cattiva esecuzione dell'intervento dell'ottobre 2016. Contr Ebbene, l'inadempimento ascritto in capo può ritenersi astrattamente riconducibile ai danni lamentati dall'attore e consistiti nella paresi del nervo sciatico popliteo esterno.
Sul punto, i CTU, infatti, hanno evidenziato che “nel caso di specie, non è stata usata una adeguata e comune accortezza nell'esecuzione delle manovre chirurgiche e l'adozione di tutte le idonee misure atte alla prevenzione di una lesione del nervo. Ovviamente è escluso nel caso di specie ogni profilo di imperizia, ma appare evidente la negligenza, la imprudenza dei Sanitari sia durante l'intervento chirurgico, che nella adeguata gestione e valutazione del severo postumo insorto” (cfr. pagg. 52-53 CTU). Hanno, difatti, precisato che la “lesione è stata determinata certamente da una manovra eccessiva di stiramento, allungamento dell'arto inferiore sinistro, o altresì da qualche manovra maldestra con divaricatori o protettori chirurgici durante l'intervento chirurgico;
insomma, una azione lesiva, un insulto meccanico non certo lieve sul nervo sciatico, nel distretto del versante esterno, quello che poi si determina nello SPE” (cfr. pag. 55 CTU). Dacché, hanno concluso rilevando che “alla luce del lungo excursus clinico, emendata la paresi completa dello SPE di sinistra, la valutazione di lievi/moderati postumi persistenti di tale patologia neurologica può essere stimata, ragionevolmente, come Danno Biologico, nella misura del 10% (dieci per cento) della totale, evidenziando l'esame clinico - semeiologico del periziato, allo stato attuale, uno stato anatomo - funzionale del collo - piede sinistro non più paretico, ma di lieve/moderata limitazione funzionale ed un dato elettroneuromiografico con valori di lievi sofferenze a carico del muscolo tibiale anteriore con una modesta presenza di turbe della conduzione neurogena dello SPE sinistro. Il danno derivato da un'azione medica imprudente o comunque da un atto chirurgico non esente da criticità, porta alla quantificazione di un danno “iatrogeno” pari al 10%, secondo le valutazioni proposte dalla SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni) nell' ultimo testo del 2016 (
[...]
pag. 295)” – cfr. pag. 63 CTU. CP_7
6. Tanto premesso, parte attrice ha allegato e provato un inadempimento astrattamente idoneo alla causazione dell'evento, occorre, tuttavia, verificare se la convenuta abbia dimostrato: a) che il
6 suddetto inadempimento in concreto non sia sussistito;
b) che lo stesso non sia stato nella fattispecie causa del danno (Cfr. Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 577/2008). Contr In realtà, il non ha fornito alcuna prova al riguardo, i CTU hanno, per come visto, rilevato i profili colposi della condotta dei sanitari e la convenuta sul punto non ha formulato specifiche contestazioni.
Ebbene, tale valutazione medico legale merita condivisione poiché coerente con la documentazione medica prodotta, supportata da adeguata motivazione e non adeguatamente contestata dalle parti. A fronte di tali conclusioni, il convenuto nosocomio si è limitato a generiche contestazioni.
Pertanto, risulta provata la sussistenza dell'inadempimento dedotto da parte attrice.
6.1. Con riguardo, invece, al profilo dell'accertamento del nesso causale, vale la pena ribadire che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nella responsabilità civile, la relazione causale tra la condotta e l'evento è governata dal principio della regolarità, sicché l'agente è chiamato a rispondere soltanto delle conseguenze del suo agire (attivo od omissivo), che appaiono prevedibili secondo una valutazione ex ante ed in astratto in base alle migliori conoscenze scientifiche del momento, ossia in base alle regole statistiche e/o scientifiche, avuto riguardo allo scopo della norma violata;
posto che: a) i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale;
b) ciò che differenzia l'accertamento del nesso causale in sede penale ed in sede civile è la regola probatoria, valendo per il primo il principio
“dell'oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre per il secondo vale il principio della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”.
Pertanto, deve ritenersi che, alla luce di quanto assunto dai CTU, se i sanitari avessero agito con diligenza e prudenza in occasione dell'intervento cui è stato sottoposto l'attore questi non avrebbe patito la lesione della paresi del nervo sciatico.
7. Tanto acclarato ed accertato in punto di inadempimento con riferimento alla condotta dei sanitari, deve osservarsi che con specifico riferimento al danno risarcibile parte attrice ha proposto domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Nel corso del giudizio, tuttavia, il Giudice, in accoglimento della richiesta istruttoria formulata dal convenuto nosocomio, ha disposto nei confronti dell'attore ordine di esibizione della Pt_1 documentazione concernete il risarcimento ricevuto per via transattiva dall'assicurazione.
Dacché, parte attrice in data 30 marzo 2023, in ossequio alle disposizione del Giudice, ha provveduto a depositare l'atto di transazione e quietanza per sinistri R.C.A. intervenuto tra l'attore Parte_1
, nella qualità di coniuge ed entrambi nella qualità di genitori esercenti
[...] Controparte_8 la responsabilità sulle figlie e e l' in tale occasione le parti hanno accettato Per_6 Per_7 CP_9 la somma di € 300.000,00, a titolo di “risarcimento totale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, riflessi, diretti e indiretti nessuno escluso, subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 19/10/2016” (cfr. atto di transazione).
A fronte di detta allegazione, alla prima udienza utile del 13 dicembre 2023 l'azienda ospedaliera convenuta ha evidenziato, tra l'altro, come nella transazione fosse ricompreso altresì il danno biologico riconosciuto, riguardando anche le conseguenze future e ciò a definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa risarcitoria. L'attore ha genericamente controdedotto rilevando che la transazione ha riguardato i soli danno dell'apparato locomotorio e non anche l'apparato neurologico.
Sul punto, invero, anche i CTU hanno rilevato che nell'anzidetto atto di transazione viene specificato che “il pagamento viene accettato in via di transazione e senza riserva alcuna, tanto sul diritto di risarcimento, quanto sull'entità del danno anche nelle sue conseguenze future e perciò a piena e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo. Di conseguenza viene espressamente evidenziata la rinuncia verso chiunque ad ogni azione od eccezione, sia in sede civile che penale, anche eventualmente già in corso, e rilasciato alla Compagnia ed al Suo Assicurato
7 predetto, anche a favore di eventuali corresponsabili, piena e valida quietanza di liberazione e saldo”
– cfr. pag. 11 chiarimenti dei CTU alle osservazioni delle parti e atto di transazione.
Hanno, poi, concluso affermando che “considerando quindi che il Danno Biologico globale del Giardino è stato valutato dai C.C.T.T.U. nella misura del 35% (trentacinque per cento), si conferma che anche la paralisi dello S.P.E. sinistro è stata ampiamente risarcita all'infortunato, come Danno Biologico Permanente.
Così come, anche gli altri danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) connessi alle lesioni traumatiche riportate dal sig. nell'incidente stradale dell'ottobre 2016, sono stati Pt_1 ampiamente soddisfatti con il concordato tra le parti avvenuto nell'agosto 2019 ed il risarcimento di 300.000 Euro dato dalla Compagnia di Assicurazioni all'infortunato ricorrente” – cfr. CP_9 pag. 12 chiarimenti dei CTU alle osservazioni delle parti.
Ne deriva, pertanto, che l'intervenuto risarcimento da parte dell'assicurazione appare un fatto CP_6 pacifico e incontroverso.
D'altro canto, il non ha fornito alcun elemento idoneo a rappresentare che il risarcimento Pt_1 ottenuto dall'assicurazione a mezzo transazione non sia comprensivo anche delle voci di danno di cui si chiede ristoro in questa sede e, in particolare, delle conseguenze negative patrimoniali e non patrimoniali determinate dall'inesatta esecuzione dell'intervento chirurgico del 27 ottobre 2016. E ciò, in ragione della circostanza che nell'atto stesso di transazione è presente una specifica rinuncia di azione od eccezione verso chiunque, a fronte dell'accettazione di una somma a titolo di
“risarcimento totale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, riflessi, diretti e indiretti nessuno escluso, subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 19/10/2016”.
Quanto sin qui rilevato, si pone in contrasto con i principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio, atteso che secondo l'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Invero, il , a fondamento della domanda di risarcimento dell'ulteriore danno patito a seguito Pt_1 di responsabilità medica non ha prodotto la documentazione idonea ad attestare che l'assicurazione non abbia riconosciuto il danno anche tenendo conto dell'aggravamento dell'invalidità a seguito dell'intervento subito e imputata in questa sede alla colpa professionale dei sanitari. E ciò anche in ragione di quanto osservato dai CTU, i quali hanno rilevato che in quella sede è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 45%, dacchè, anche comprensiva dell'ulteriore danno patito a seguito dell'intervento. Si ribadisca, difatti, che i CTU hanno riconosciuto una invalidità totale pari al 35% comprensiva sia dei danni causati dall'incidente che del danno iatrogeno. Sul punto, tuttavia, l'attore si è limitato a depositare il solo atto di transazione non fornendo alcuna ulteriore documentazione relativa alla richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti di . CP_6
Tale circostanza impedisce di tracciare in modo nitido l'area del quantum risarcibile, atteso che non è stata fornita la prova del maggior danno patito, il che si pone senza dubbio in contrasto con i principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio.
Pertanto, la domanda di risarcimento deve essere rigettata.
8. Quanto alle spese di lite, queste vengono compensate alla luce della complessità della vicenda, che ha richiesto accertamenti peritali.
9. Le spese di CTU si pongono a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del giudice Francesco Campagna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
8 - compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico delle parti in solido.
Così deciso in Reggio Calabria 16.12.2025
Il giudice Francesco Campagna
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, p in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Francesco Campagna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16/2022 posta in decisione all'udienza del 18 settembre 2025, vertente tra
(C.F. elettivamente domiciliato in Isola Capo Parte_1 C.F._1 Rizzuto alla via Beethoven n. 8 presso lo studio dell'avv.ta Grazia Maria Micalizzi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione
-attore- contro
GIÀ Controparte_1
Controparte_2
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in alla via Prolungamento Aschenez n. 64, presso lo studio dell'avv. Controparte_2
DO AB dal quale è rappresentato giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
-convenuto–
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 18 settembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'odierno ricorrente conveniva al giudizio di questo Tribunale l' (oggi Controparte_3 Controparte_4
), al fine di ivi sentire accolte le seguenti conclusioni “accertare, riconoscere e dichiarare
[...] che la condotta negligente, imperita ed imprudente del personale medico-sanitario del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò - Morelli ha causato danni patrimoniali e non patrimoniali al ricorrente nella vicenda de quo;
- Accertare, riconoscere e dichiarare che il sig.
ha diritto ad ottenere dalla parte resistente il risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali e non quantificati nella misura pari ad € 350.000,00, oppure a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo effettivo, mediante pagamento che sarà determinato in corso di causa, nei limiti della propria competenza;
- Conseguentemente, condannare parte resistente alla corresponsione in favore del sig.
, a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniale da quest'ultimo subiti nella Parte_1 vicenda de qua, della somma di € 350.000,00, oppure a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo effettivo”, con vittoria di spese e competenze.
1 In fatto, esponeva che in data 19 ottobre 2016 aveva subito gravi lesioni a causa di un sinistro stradale occorso nel comune di Isola Capo Rizzuto. All'atto del ricovero all'Ospedale di Crotone gli era stato diagnosticato “trauma al bacino e all'arto superiore sinistro con ferita lacero-contusa in regione deltoidea”.
Durante la degenza all'Ospedale di Crotone si era evidenziata l'assenza di deficit neuro-vascolari in Contr atto. Veniva trasferito presso il di – reparto di ortopedia e traumatologia - alla Controparte_2 data del 21 ottobre 2016; il successivo 27 ottobre 2016 veniva sottoposto ad intervento chirurgico dall'equipe medica composta dai dottori e La Persona_1 Persona_2 Persona_3 descrizione dell'intervento recava “si protegge nervo sciatico sinistro mediante gli extra rotatori brevi del femore. Si reperta frattura scomposta pluriframmentaria della porzione posteriore della parete posteriore del cotile sinistro e dell'ala iliaca. Si effettua riduzione ed osteosintesi con placca a 8 fori con 6 viti e placca con 4 fori con 4 viti”. Nel diario clinico del 28.10.2016 veniva riportato
“deficit dell'Ela a sinistra” e nel diario clinico del 29.10.2016 si segnalava “paresi del nervo sciatico”. In data 04 novembre 2016, veniva sottoposto a nuovo intervento chirurgico per la riduzione della diafasi omerale “sotto controllo scopico, introducendo filo guida…con chiodo endomidollare”. Veniva dimesso in data 07 novembre 2016, con la diagnosi di “deficit post-traumatico dello SPE di sinistra” e gli veniva consigliato il ricovero presso struttura riabilitativa. Si era sottoposto a varie visite fisiatriche e terapie riabilitative e dopo un controllo ortopedico intervenuto presso il Dott. Per_1 questi gli aveva consigliato di sottoporsi ad un intervento chirurgico per la rimozione dei mezzi di sintesi all'omero sinistro. In data 18 luglio 2017, era stato sottoposto ad intervento chirurgico e veniva dimesso in data 20 luglio 2017. A causa dei persistenti dolori e delle difficoltà deambulatorie, in data 31 agosto 2017, si era sottoposto a visita specialistica presso l'Azienda Ospedaliera di Catanzaro Pugliese Ciaccio, ove lo specialista in neurochirurgia – Dott. – aveva refertato Persona_4
“attualmente il deficit dello SPE è in parziale remissione, è presente una discreta flessione dorsale delle dita, persistendo l'assenza di flessione dorsale del piede. È necessario ripetere l'esame elettromiografico completo dello studio elettroneurografico per la possibile localizzazione del livello della lesione”. Anche la successiva visita fisiatrica cui si era sottoposto presso l'AULSS 9 Scaligera Regione Veneto aveva confermato quanto già noto.
Permanendo i dolori e le difficoltà deambulatorie, in data 22 ottobre 2018, aveva effettuato accertamenti specialistici e visita ortopedica presso il dott. CEMS Verona, laddove Persona_5 veniva refertata “lombalgia con limitazione articolare antalgica e deficit EPA ed ECD piede sinistro con disestesie territorio S1 in esito di intervento di osteosintesi per frattura cotile sinistro associata a limitazione articolare spalla sinistra in esiti inchiodamento endomidollare per frattura omero”.
Aveva, pertanto, espletato una consulenza tecnica di parte presso il Dott. all'esito Controparte_5 della quale il professionista aveva concluso che la paralisi dello SPE sinistro doveva intendersi quale conseguenza non diretta del trauma ma dell'intervento chirurgico del 27 ottobre 2016.
Riteneva la degenerazione del profilo patologico quale chiara ed evidente conseguenza dell'errore tecnico intraoperatorio, certamente idoneo a essere sussunto nella fattispecie di errata esecuzione di procedura chirurgica. Richiamava i principi di diritto in tema di responsabilità sanitaria e rassegnava le conclusioni per come esposte. Contr 2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio il di Controparte_2 al fine di resistere alla domanda proposta dal Giardino.
In via preliminare, eccepiva l'improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in combinato disposto con l'art. 8 comma 3 L. n. 24/2017, atteso che nel caso in cui veniva esperito il procedimento di mediazione, la parte avrebbe dovuto instaurare un ordinario giudizio di merito volto all'accertamento della condotta colposa dei sanitari.
Eccepiva, poi, l'inammissibilità del ricorso nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c., dovendosi considerare quale ordinario ricorso per procedimento sommario di cognizione. Di talché, l'istruzione
2 richiesta ai fini della definizione non poteva conciliarsi con la forma del rito sommario e avanzava richiesta di mutamento del rito. Richiesta che veniva reiterata anche in ragione della necessità di approfondire l'istruttoria.
Nel merito, rilevava la propria assenza di responsabilità in capo ai sanitari. Evidenziava che il paziente era stato attentamente monitorato e sottoposto a tutti i controlli necessari. Il trattamento chirurgico era stato eseguito egregiamente, “effettuato appena le condizioni generali del ricorrente lo [avevano] consentito e, soprattutto, dopo aver studiato la gravissima situazione clinica del paziente”.
La asserita lesione neurologica rappresentava una complicanza non rara, possibile e ben descritta in letteratura medico scientifica, senza considerare che il paziente non si era attenuto alle prescrizioni dettate dai sanitari ed aveva inteso proseguire il proprio percorso clinico presso altre strutture.
In diritto, richiamava i principi in tema di responsabilità sanitaria e evidenziava come l'attore avesse omesso di illustrare le ragioni per le quali la condotta medica sarebbe stata di tipo imprudente negligente o imperita e senza indicare la condotta che i sanitari avrebbero dovuto tenere rispetto a quella effettivamente posta in essere e, soprattutto, omettendo di indicare quali sarebbero i danni di patiti. L'attore, pertanto, non aveva assolto al proprio onere probatorio. Contestava, infine, il quantum debeatur ritenendolo abnorme e rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare: accertare e dichiarare la improcedibilità dell'azione promossa delle forme dell'art. 702 bis c.p.c. in combinato disposto con l'art. 8, 3° comma Legge n. 24/2017 per le ragioni esposte;
in via preliminare ma subordinata: accertare e dichiarare la inammissibilità del ricorso nelle forme ordinarie dell'art. 702 bis, disponendo il mutamento del rito per le causali esposte in narrativa;
in ogni caso in via preliminare si chiede che codesto On.le Tribunale voglia disporre il mutamento del rito nelle forme ordinarie;
nel merito respingere la domanda avanzata da parte ricorrente nei confronti della resistente in quanto infondata e, comunque, non provata;
in via subordinata rideterminare il
“quantum debeatur” sulla base dei parametri di legge”, con vittoria di spese e competenze.
3. All'udienza dell'11 maggio 2022, il difensore di parte attrice si opponeva alla richiesta di mutamento del rito avanzata dalla controparte e si opponeva alla richiesta di prova per testi da questi formulata;
il difensore di parte convenuta si riportava alla propria costituzione, chiedeva l'esibizione della transazione ex art. 210 c.p.c. nel caso in cui ci fossero stati risarcimenti danni dalla compagnia per l'incidente stradale, nel caso in cui non si dovesse procedere al mutamento del rito chiedeva che il CTU valutasse il danno differenziale. Il giudice, atteso che il procedimento non si prestava ad un'istruttoria sommaria, disponeva il mutamento del rito e fissava la prima udienza ex art. 183 c.p.c. al 21 settembre 2022.
All'udienza del 21 settembre 2022 (sostituita dal deposito di note scritte), le parti chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.; il G giudice esaminate le note concedeva i chiesti termini e rinviava all'udienza del 15 febbraio 2023.
Le parti depositavano le memorie istruttorie e all'udienza del 15 febbraio 2023, il Giudice si riservava.
Con ordinanza dell'11 marzo 2023, il Giudice disponeva CTU, formulando i seguenti quesiti “1) descrivano i CTU quale fosse la situazione clinica di al momento del suo Parte_1 ricovero presso il GOM.; 2) - Descrivano l'operato dei medici che hanno avuto in cura la paziente precisando quali esami ed interventi siano stati effettuati;
3) Dicano se le attività diagnostiche e terapeutiche espletate fossero conformi alla migliore scienza ed esperienza del tempo ed alle linee guida e/o protocolli esistenti;
4)- In caso di risposta negativa al precedente quesito dicano quali fossero le condotte alternative esperibili conformi ai protocolli in uso, alle linee guida ed alle conoscenze del tempo, specificando soprattutto il tipo di esami strumentali che andavano eseguiti ed il tipo di intervento da effettuare e la tempistica con cui doveva essere effettuato;
5) indichino i CTU se i trattamenti eseguiti presso l'istituto convenuto siano stati eseguiti osservando i protocolli previsti, chiarendo se possano riscontrarsi elementi di imperizia di imprudenza o di negligenza (in relazione alla tempestività, regolarità, completezza, compatibilità dei mezzi impiegati, ecc.); rilevi e
3 descriva eventuali difficoltà (originarie o sopravvenute) nella esecuzione del trattamento, indicando quali rimedi siano stati adottati (ovvero fossero in concreto adottabili) per il superamento delle stesse, avuto riguardo alle condizioni di salute dell'attore; 6)dicano quali patologie sono insorte dopo gli interventi e chiariscano quali di esse siano direttamente riconducibili ai trattamenti e quali ad altre cause, specificamente individuate, anche in relazione alla storia clinica dell'attore, precisando se tali esiti patologici siano frutto di complicanze non prevedibili e non evitabili;
dicano in particolare quali postumi siano residuati in concreto e quali sarebbero prevedibilmente residuati qualora lo stessa fosse stata adeguatamente e tempestivamente trattato;
dicano altresì se una attività adeguata avrebbe portato, in via di certezza, di probabilità o di mera possibilità, e con quali percentuali, alla guarigione ovvero a condizioni patologiche meno gravi;
7) dicano i C.T.U. se la lesione neurologica costituisca una complicanza non prevedibile e non evitabile;
8) indichino la durata dell'inabilità assoluta e relativa (riconducibile ai trattamenti praticati) e dica in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone), precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale;
specifichino in dettaglio le percentuali di danno riferibili ai trattamenti eseguiti non correttamente dai convenuti, da quelle riconducibili ad altra causa, con particolare riferimento al sinistro stradale;
nella quantificazione di cui sopra, i CTU detraggano in ogni caso la percentuale di danno eventualmente esistente già all'epoca dei trattamenti nonché i postumi derivanti dal sinistro stradale;
9)dicano se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante terapie od interventi, precisandone costo, natura e difficoltà; in tal caso stabiliscano la eventuale teorica riduzione in termini percentuali del grado di invalidità permanente;
10)valutino la congruità e la necessità delle spese sanitarie sostenute e documentate dal periziando e determinino le spese che in futuro si dovessero rendere necessarie. 11) indichino il CTU la Letteratura scientifica esaminata”; rigettava la richiesta di prova per testi formulata da parte convenuta, accoglieva l'ordine di esibizione richiesto da parte convenuta e, per l'effetto, ordinava a parte attrice la produzione in giudizio della documentazione concernente la liquidazione dell'indennizzo assicurativo ricevuto a seguito del sinistro stradale e rinviava la causa per l'affidamento dell'incarico al CTU all'udienza del 19 aprile 2023.
Intervenuto il giuramento dei consulenti, il giudice rinviava la causa all'udienza del 13 dicembre 2023 per la prosecuzione.
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 13 dicembre 2023, il difensore di parte attrice rilevava che i CTU non avevano risposto al quesito n. 10 e evidenziava che non era stata valutata la perdita di capacità lavorativa;
chiedeva, pertanto, che i CTU venissero chiamati a chiarimenti o in subordine il Contr rinnovo della CTU. Il difensore del convenuto evidenziava di essere venuto a conoscenza della transazione con solo a seguito dell'ordine di esibizione e pertanto, atteso che il risarcimento CP_6 era già stato ottenuto anche se per diversa causa petendi dichiarava ai sensi dell'art. 1304 c.c. di voler profittare della transazione. L'attore si opponeva rilevando che il risarcimento era intervenuto per il danno locomotorio e non per quello neurologico. Il giudice si riservava.
Con ordinanza del 13 gennaio 2024, il giudice considerato che non poteva essere accolta la richiesta di rinnovo della CTU alla luce delle risposte fornite dai CTU alle osservazioni di parte;
considerato che
ogni altra questione attinente all'efficacia della transazione poteva essere esaminata in sentenza, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 15 gennaio 2025.
All'udienza del 18 settembre 2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e il giudice riservava la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. L'attore, per come visto, agisce al fine di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'intervento subito presso il convenuto nosocomio a seguito dell'incidente stradale occorsogli nell'ottobre 2016. In particolare, ha ritenuto che la paralisi dello SPE sinistro debba ritenersi quale conseguenza non già delle lesioni riportate a seguito dell'incidente stradale, ma dell'intervento chirurgico del 27 ottobre 2016.
4 Orbene, dalla domanda spiegata emerge che il giudizio verte in materia di responsabilità contrattuale ascrivibile in capo alla struttura sanitaria e sulla condotta dei sanitari che ebbero in cura l'attore all'epoca dei fatti. Da ciò è desumibile la regola di giudizio ai fini della qualificazione della condotta Contr che il avrebbe dovuto tenere nell'espletamento dell'incarico professionale affidato, nonché il criterio di causalità da applicare ai fini della valutazione del nesso eziologico tra condotta e danno patito.
Tale prospettazione consente di inquadrare l'ipotizzata responsabilità nell'alveo della responsabilità contrattuale. Sul punto, le Sezioni Unite sin dalla pronuncia n. 577/2008 hanno specificato che in capo alla struttura sanitaria sussiste una responsabilità contrattuale da inadempimento del c.d.
“contratto di spedalità”, con la conseguenza che il regime applicabile risulta essere quello di cui all'art. 1218 c.c.; con la specificazione che si pone a carico della struttura anche l'inadempimento della prestazione medica svolta dal sanitario ai sensi dell'art. 1228 c.c., e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III, 05/12/2013, n. 27285, già Cass., 24 maggio 2006, n. 12362; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass., 3 febbraio 2012, n. 1620). Specificando, tra l'altro, che “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze;
ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Cass. 14 giugno 2007, n. 13953)”
– cfr. Corte di Cassazione Sez. III sent. n. 18610/2015 già Cass., sez. un., n. 9556/2002; Cass. n. 13066/2004).
Ne deriva che la responsabilità invocata ha natura contrattuale;
e pertanto in ossequio all'art. 2697 c.c. grava sul paziente l'onere probatorio circa il danno subito, circa il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni, oltre che il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate;
mentre grava sul professionista l'onere di provare di aver agito secundum leges artis, ed ovvero provare la sussistenza di cause esterne atte ad interrompere il nesso di causalità.
In altri termini, “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante
5 debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n. 18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); ed infatti, “in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019).
Dacché, in ordine all'accertamento del nesso di causalità, alla stregua della regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, l'anzidetto nesso si riterrà provato ogniqualvolta gli elementi probatori restituiranno una situazione di danno che sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta asseritamente dannosa (Cass. n.14759 del 26.06.2007).
5. Alla luce di tutto quanto sin qui acclarato, si evidenzia che l'attore ha provato documentalmente il rapporto terapeutico instaurato con l'azienda sanitaria convenuta e in ossequio al proprio onere probatorio ha individuato l'errore medico assunto a base della responsabilità e relativo alla cattiva esecuzione dell'intervento dell'ottobre 2016. Contr Ebbene, l'inadempimento ascritto in capo può ritenersi astrattamente riconducibile ai danni lamentati dall'attore e consistiti nella paresi del nervo sciatico popliteo esterno.
Sul punto, i CTU, infatti, hanno evidenziato che “nel caso di specie, non è stata usata una adeguata e comune accortezza nell'esecuzione delle manovre chirurgiche e l'adozione di tutte le idonee misure atte alla prevenzione di una lesione del nervo. Ovviamente è escluso nel caso di specie ogni profilo di imperizia, ma appare evidente la negligenza, la imprudenza dei Sanitari sia durante l'intervento chirurgico, che nella adeguata gestione e valutazione del severo postumo insorto” (cfr. pagg. 52-53 CTU). Hanno, difatti, precisato che la “lesione è stata determinata certamente da una manovra eccessiva di stiramento, allungamento dell'arto inferiore sinistro, o altresì da qualche manovra maldestra con divaricatori o protettori chirurgici durante l'intervento chirurgico;
insomma, una azione lesiva, un insulto meccanico non certo lieve sul nervo sciatico, nel distretto del versante esterno, quello che poi si determina nello SPE” (cfr. pag. 55 CTU). Dacché, hanno concluso rilevando che “alla luce del lungo excursus clinico, emendata la paresi completa dello SPE di sinistra, la valutazione di lievi/moderati postumi persistenti di tale patologia neurologica può essere stimata, ragionevolmente, come Danno Biologico, nella misura del 10% (dieci per cento) della totale, evidenziando l'esame clinico - semeiologico del periziato, allo stato attuale, uno stato anatomo - funzionale del collo - piede sinistro non più paretico, ma di lieve/moderata limitazione funzionale ed un dato elettroneuromiografico con valori di lievi sofferenze a carico del muscolo tibiale anteriore con una modesta presenza di turbe della conduzione neurogena dello SPE sinistro. Il danno derivato da un'azione medica imprudente o comunque da un atto chirurgico non esente da criticità, porta alla quantificazione di un danno “iatrogeno” pari al 10%, secondo le valutazioni proposte dalla SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni) nell' ultimo testo del 2016 (
[...]
pag. 295)” – cfr. pag. 63 CTU. CP_7
6. Tanto premesso, parte attrice ha allegato e provato un inadempimento astrattamente idoneo alla causazione dell'evento, occorre, tuttavia, verificare se la convenuta abbia dimostrato: a) che il
6 suddetto inadempimento in concreto non sia sussistito;
b) che lo stesso non sia stato nella fattispecie causa del danno (Cfr. Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 577/2008). Contr In realtà, il non ha fornito alcuna prova al riguardo, i CTU hanno, per come visto, rilevato i profili colposi della condotta dei sanitari e la convenuta sul punto non ha formulato specifiche contestazioni.
Ebbene, tale valutazione medico legale merita condivisione poiché coerente con la documentazione medica prodotta, supportata da adeguata motivazione e non adeguatamente contestata dalle parti. A fronte di tali conclusioni, il convenuto nosocomio si è limitato a generiche contestazioni.
Pertanto, risulta provata la sussistenza dell'inadempimento dedotto da parte attrice.
6.1. Con riguardo, invece, al profilo dell'accertamento del nesso causale, vale la pena ribadire che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nella responsabilità civile, la relazione causale tra la condotta e l'evento è governata dal principio della regolarità, sicché l'agente è chiamato a rispondere soltanto delle conseguenze del suo agire (attivo od omissivo), che appaiono prevedibili secondo una valutazione ex ante ed in astratto in base alle migliori conoscenze scientifiche del momento, ossia in base alle regole statistiche e/o scientifiche, avuto riguardo allo scopo della norma violata;
posto che: a) i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale;
b) ciò che differenzia l'accertamento del nesso causale in sede penale ed in sede civile è la regola probatoria, valendo per il primo il principio
“dell'oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre per il secondo vale il principio della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”.
Pertanto, deve ritenersi che, alla luce di quanto assunto dai CTU, se i sanitari avessero agito con diligenza e prudenza in occasione dell'intervento cui è stato sottoposto l'attore questi non avrebbe patito la lesione della paresi del nervo sciatico.
7. Tanto acclarato ed accertato in punto di inadempimento con riferimento alla condotta dei sanitari, deve osservarsi che con specifico riferimento al danno risarcibile parte attrice ha proposto domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Nel corso del giudizio, tuttavia, il Giudice, in accoglimento della richiesta istruttoria formulata dal convenuto nosocomio, ha disposto nei confronti dell'attore ordine di esibizione della Pt_1 documentazione concernete il risarcimento ricevuto per via transattiva dall'assicurazione.
Dacché, parte attrice in data 30 marzo 2023, in ossequio alle disposizione del Giudice, ha provveduto a depositare l'atto di transazione e quietanza per sinistri R.C.A. intervenuto tra l'attore Parte_1
, nella qualità di coniuge ed entrambi nella qualità di genitori esercenti
[...] Controparte_8 la responsabilità sulle figlie e e l' in tale occasione le parti hanno accettato Per_6 Per_7 CP_9 la somma di € 300.000,00, a titolo di “risarcimento totale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, riflessi, diretti e indiretti nessuno escluso, subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 19/10/2016” (cfr. atto di transazione).
A fronte di detta allegazione, alla prima udienza utile del 13 dicembre 2023 l'azienda ospedaliera convenuta ha evidenziato, tra l'altro, come nella transazione fosse ricompreso altresì il danno biologico riconosciuto, riguardando anche le conseguenze future e ciò a definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa risarcitoria. L'attore ha genericamente controdedotto rilevando che la transazione ha riguardato i soli danno dell'apparato locomotorio e non anche l'apparato neurologico.
Sul punto, invero, anche i CTU hanno rilevato che nell'anzidetto atto di transazione viene specificato che “il pagamento viene accettato in via di transazione e senza riserva alcuna, tanto sul diritto di risarcimento, quanto sull'entità del danno anche nelle sue conseguenze future e perciò a piena e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo. Di conseguenza viene espressamente evidenziata la rinuncia verso chiunque ad ogni azione od eccezione, sia in sede civile che penale, anche eventualmente già in corso, e rilasciato alla Compagnia ed al Suo Assicurato
7 predetto, anche a favore di eventuali corresponsabili, piena e valida quietanza di liberazione e saldo”
– cfr. pag. 11 chiarimenti dei CTU alle osservazioni delle parti e atto di transazione.
Hanno, poi, concluso affermando che “considerando quindi che il Danno Biologico globale del Giardino è stato valutato dai C.C.T.T.U. nella misura del 35% (trentacinque per cento), si conferma che anche la paralisi dello S.P.E. sinistro è stata ampiamente risarcita all'infortunato, come Danno Biologico Permanente.
Così come, anche gli altri danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) connessi alle lesioni traumatiche riportate dal sig. nell'incidente stradale dell'ottobre 2016, sono stati Pt_1 ampiamente soddisfatti con il concordato tra le parti avvenuto nell'agosto 2019 ed il risarcimento di 300.000 Euro dato dalla Compagnia di Assicurazioni all'infortunato ricorrente” – cfr. CP_9 pag. 12 chiarimenti dei CTU alle osservazioni delle parti.
Ne deriva, pertanto, che l'intervenuto risarcimento da parte dell'assicurazione appare un fatto CP_6 pacifico e incontroverso.
D'altro canto, il non ha fornito alcun elemento idoneo a rappresentare che il risarcimento Pt_1 ottenuto dall'assicurazione a mezzo transazione non sia comprensivo anche delle voci di danno di cui si chiede ristoro in questa sede e, in particolare, delle conseguenze negative patrimoniali e non patrimoniali determinate dall'inesatta esecuzione dell'intervento chirurgico del 27 ottobre 2016. E ciò, in ragione della circostanza che nell'atto stesso di transazione è presente una specifica rinuncia di azione od eccezione verso chiunque, a fronte dell'accettazione di una somma a titolo di
“risarcimento totale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, riflessi, diretti e indiretti nessuno escluso, subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 19/10/2016”.
Quanto sin qui rilevato, si pone in contrasto con i principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio, atteso che secondo l'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Invero, il , a fondamento della domanda di risarcimento dell'ulteriore danno patito a seguito Pt_1 di responsabilità medica non ha prodotto la documentazione idonea ad attestare che l'assicurazione non abbia riconosciuto il danno anche tenendo conto dell'aggravamento dell'invalidità a seguito dell'intervento subito e imputata in questa sede alla colpa professionale dei sanitari. E ciò anche in ragione di quanto osservato dai CTU, i quali hanno rilevato che in quella sede è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 45%, dacchè, anche comprensiva dell'ulteriore danno patito a seguito dell'intervento. Si ribadisca, difatti, che i CTU hanno riconosciuto una invalidità totale pari al 35% comprensiva sia dei danni causati dall'incidente che del danno iatrogeno. Sul punto, tuttavia, l'attore si è limitato a depositare il solo atto di transazione non fornendo alcuna ulteriore documentazione relativa alla richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti di . CP_6
Tale circostanza impedisce di tracciare in modo nitido l'area del quantum risarcibile, atteso che non è stata fornita la prova del maggior danno patito, il che si pone senza dubbio in contrasto con i principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio.
Pertanto, la domanda di risarcimento deve essere rigettata.
8. Quanto alle spese di lite, queste vengono compensate alla luce della complessità della vicenda, che ha richiesto accertamenti peritali.
9. Le spese di CTU si pongono a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del giudice Francesco Campagna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
8 - compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico delle parti in solido.
Così deciso in Reggio Calabria 16.12.2025
Il giudice Francesco Campagna
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