Articolo 44 della Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1
Articolo 43Articolo 45
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20 gennaio 1972
Art. 44.
L'articolo 76 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' sostituito dal seguente:
"Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:
1) coordinare, in conformita' alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al presidente della giunta provinciale;
3) compiere gli atti gia' demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.
Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale".
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
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