Versione
20 gennaio 1972
20 gennaio 1972
Art. 44.
L'articolo 76 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' sostituito dal seguente:
"Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:
1) coordinare, in conformita' alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al presidente della giunta provinciale;
3) compiere gli atti gia' demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.
Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale".
L'articolo 76 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' sostituito dal seguente:
"Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:
1) coordinare, in conformita' alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al presidente della giunta provinciale;
3) compiere gli atti gia' demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.
Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 16/03/1976, n. 45Provvedimento: N. 45 SENTENZA 9 MARZO 1976 Deposito in cancelleria: 16 marzo 1976. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 78 del 24 marzo 1976. Pres. OGGIONI - Rel. ROSSANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Dott. LU OGGIONI, Presidente - Avv. AN DE MA - Avv. OL HE - Prof. NZ AP - Prof. VINCNZ HE TR - Dott. LA EA - Prof. AO SI - Avv. TO DE - Dott. LI IO - Prof. RD VO - Prof. UI AS - Dott. HE ROSSANO - Prof. IN DE STEFANO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14, secondo comma, e 22, primo comma, del d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), …Leggi di più...
- non e' violata l'autonomia provinciale·
- provincia di bolzano·
- sent. 45/76. regione trentino-alto adige·
- ricorso provinciale avverso l'art. 12 del d.p.r. 12 dicembre 1948, n. 1414·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.