TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 28/01/2026, n. 274
TAR
Sentenza breve 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione normativa su dichiarazioni parità di genere e lavoro disabili

    La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni in questione non fossero a pena di esclusione, ma soggette a penali in caso di inadempimento, e che pertanto l'omessa produzione potesse essere sanata tramite soccorso istruttorio, in linea con la giurisprudenza.

  • Rigettato
    Inapplicabilità art. 97, d.lgs. n. 36/2023

    La Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all'inapplicabilità dell'art. 97, d.lgs. n. 36/2023, in quanto la doglianza principale su cui si basava era stata rigettata.

  • Rigettato
    Indeterminatezza offerta e carenza requisiti progettazione

    La Corte ha ritenuto che, secondo la lex specialis e la giurisprudenza, non sia richiesto ex lege che la qualificazione di ciascuna impresa corrisponda alla quota di prestazione, ma che i requisiti debbano essere posseduti dal gruppo nel suo complesso. Inoltre, le dichiarazioni dei progettisti hanno specificato le attività.

  • Rigettato
    Carenza requisiti Incico s.p.a.

    La Corte ha ritenuto che il 'cumulo alla rinfusa' consenta al consorzio di indicare una consorziata come esecutore senza che questa debba possedere individualmente tutti i requisiti, purché il consorzio nel suo complesso li possieda. Inoltre, il progettista indicato è un professionista esterno e non un concorrente.

  • Rigettato
    Mancata comprova rapporto consulente annuo

    La Corte ha ritenuto che il rapporto di consulenza su base annua sia stato comprovato, come risulta dalla documentazione visionata dall'amministrazione resistente.

  • Rigettato
    Illogicità punteggio criterio A.2

    La Corte ha ritenuto che il criterio A.2 premi la qualità della struttura tecnico-organizzativa e le risorse umane impiegate, non eventuali carenze pregresse nello svolgimento di specifici servizi di progettazione da parte di una società. Le contestazioni non rendono la valutazione della Commissione manifestamente illogica.

  • Rigettato
    Mancata effettiva assegnazione servizio giovane professionista

    La Corte ha ritenuto che il giovane professionista sia stato indicato tra i soggetti incaricati dell'esecuzione della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza, e che tale ruolo sia effettivo. La mancata menzione nell'organigramma dell'offerta tecnica è spiegabile con la natura di 'giovane professionista' e non inficia il suo effettivo coinvolgimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 28/01/2026, n. 274
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 274
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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