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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 8532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8532 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
RG.23681\2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 23681/2022 promossa da:
, (C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi e rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo De Felice presso il CodiceFiscale_2 cui studio sito in Napoli alla via Mario Ruta n.24 sono elettivamente domiciliati giusta procura alle liti in atti.
OPPONENTI
Contro
, (Partita IVA ) in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Milano al viale Brenta n.18/B, e per essa la mandataria “ , legale rapp.te p.t., sedente in CP_2
Verona al viale dell'Agricoltura n.7, Codice Fiscale , rapp.ta e difesa dall'Avv. Felice Ciruzzi), P.IVA_2 presso il cui studio in Napoli alla via A. Caccavello n. 16 è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 20.05.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 14.10.2022 e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n.5586/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 22.07.2022 e ritualmente notificato, con il quale gli era stato intimato il pagamento in solido tra loro della somma di €
12.206,40, oltre interessi moratori chiesti in ricorso per l'escussione della fideiussione omnibus sino alla concorrenza dell'importo di Euro 13.000,00 prestata in data 25.03.2009 dagli opponenti a garanzia di tutti i debiti della soc. e nello specifico di quelli derivanti dalla apertura di credito in affidamento Parte_3
1 per €10.000,00 a valere sul su c\c n. 400449782 concesso il 25.03.2009 da IC CA di MA alla predetta società.
Con la spiegata opposizione gli intimati eccepivano la decadenza, prescrizione e\o inefficacia dell'azione intentata nel 2022 dalla CA ricorrente (o da chi per essa) nei confronti dei fideiussori per un'obbligazione principale che gli opponenti ritenevano scaduta ben oltre undici anni prima, atteso che nel contratto di fideiussione in deroga all'art.1957 cc veniva pattuito tra le parti in 36 mesi (e non in 6) dalla scadenza dell'obbligazione il termine per il quale agire per l'adempimento contro il debitore, e nello specifico: “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonchè per ogni spesa onere. I diritti derivanti alla CA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art.1957 Cod. Civ. (…) si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”
Precisavano gli opponenti sul punto che IC CA dichiarava la propria revoca ed il proprio recesso dal contratto di apertura di credito in oggetto in data 18.04.2011 ed inviava un mero atto stragiudiziale al debitore ed ai fideiussori in data 13.09.2017, laddove la società debitrice era ormai inesistente e cancellata dal registro delle imprese sin dal 07.03.2016, per poi notificare l'impugnato decreto ingiuntivo ai fideiussori dopo ulteriori cinque anni e precisamente in data 14/19.09.2022.
Deducevano ancora gli opponenti la nullità della fideiussione stessa per l'eccessiva durata della garanzia nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere la deroga totale dell'art. 1957 c.c., poiché ciò sbilancerebbe la posizione della CA a svantaggio del garante.
Eccepivano altresì gli opponenti l'estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1955 c.c. poichè l'omissione di azioni giudiziarie da parte della CA creditrice nei confronti della debitrice principale - società
[...] per recuperare il proprio credito dal 18.04.2011 in poi, avrebbe reso impossibile per i fideiussori Parte_3 di surrogarsi nel credito o di agire in regresso per lo stesso nei confronti della debitrice principale, tra l'altro non più esistente e cancellata dal registro delle imprese.
Concludevano chiedendo di “accertare e dichiarare non dovuto il pagamento delle richieste fideiussioni per prescrizione, decadenza, inefficacia e/o estinzione delle stesse ai sensi dei patti contrattuali e degli artt. 1957 e 1955 cc, se non addirittura per nullità delle fideiussioni medesime;
condannare la società convenuta alle spese ed onorari del giudizio, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
La CA ingiungente, costituendosi, insisteva nell'accoglimento della propria domanda di pagamento nei confronti degli opponenti.
Evidenziava, in primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione ex art. 1957 c.c. sollevata dagli opponenti in riferimento alla garanzia fideiussoria del 25/03/2009, sostenendo la deroga al meccanismo decadenziale del termine di cui all'art. 1957 c.c. trattandosi di una fideiussione omnibus che all'art. 6 prevede la durata della fideiussione stessa in dipendenza del suo integrale adempimento e non della scadenza dell'obbligazione.
2 A parere dell'opposta la clausola di cui al predetto art.6 “i diritti derivanti alla CA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore” esprimerebbe chiaramente la volontà delle parti di mantenere in vita la garanzia fino al completo soddisfacimento del creditore, che non verrebbe esclusa neppure dalla clausola ivi prevista di un termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita entro il quale agire per l'adempimento e che non potrebbe presentare profili di vessatorietà atteso che gli opponenti avrebbero agito quali soci della debitrice principale e come tali non potrebbero essere qualificati consumatori ed opporre tutele consumeristiche.
Precisava l'opposta che la natura stessa della garanzia prestata si configurerebbe come impegno a garantire tutte le obbligazioni presenti e future del debitore principale e ciò la “avvicina” al contratto autonomo di garanzia, caratterizzato dall'obbligo del garante di pagare “a prima richiesta” e senza poter opporre eccezioni relative al rapporto principale.
Quanto all'eccezione di estinzione della fideiussione per violazione dell'art. 1955c.c., l'opposta ne sosteneva l'infondatezza ritenendo che ai fini dell'operatività dell'estinzione della fideiussore ex art.1955c.c. non sarebbe sufficiente la mera inazione del creditore, ma sarebbe necessaria la violazione di un dovere giuridico, imposto dalla legge o nascente dal contratto, dal quale deriverebbe un pregiudizio giuridico, non solo economico, consistente nella perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c., e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore: nulla gli opponenti avrebbero provato in tal senso.
Concludeva per l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso ex art 648 c.p.c e chiedeva: a) Rigettare integralmente l'opposizione proposta dai sigg.ri
e , in quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa. Parte_1 Parte_2
b) Per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 5586/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
22/07/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo. c) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque i sigg.ri e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di ella somma di € 12.206,40, o della diversa maggiore Controparte_1
o minore somma che risulti dovuta, oltre interessi come da domanda monitoria dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo.
d) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, non concessa la provvisoria esecutività ex art 648 c.p.c, concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c., il giudice alla udienza del 20.05.2025 riservava la causa in decisione con i termini di legge ex art 190 c.p.c.
Preliminarmente, sebbene non vi sia contestazione in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente in monitorio, va detto che in atti vi è prova che la e per essa la Controparte_1 CP_2 agiscono rispettivamente quale mandante e mandataria per il recupero del credito di IC CA
[...] di MA ( fusa per incorporazione in ), rientrante nell'operazione di cartolarizzazione con CP_3
3 cui la è divenuta titolare di un portafoglio di crediti, tra i quali rientra quello in Controparte_4 esame, di giusto avviso sulla G.U. parte II n.93 dell'08/08/2017. CP_3
Oggetto del presente giudizio è il contratto di fideiussione stipulato dagli opponenti in data 25-
27\03\2009 con la quale garanzia per l'adempimento di tutte le Controparte_5 obbligazioni già sorte e\o nascenti in capo alla nei confronti di detta CA fino alla Parte_4 concorrenza di € 13.000,00, garanzia, azionata nel ricorso monitorio in relazione alle obbligazioni assunte dalla soc. in virtù dall'apertura di credito in affidamento per €10.000,00 (operazioni Parte_3 registrate e confluite sul c\c n. 400449782, linee di credito concesse in pari data al rilascio della fideiussione de qua).
Passando all'esame dell'eccezione di parte opponente di estinzione della garanzia per maturata decadenza ex art.1957 c.c. (così come parzialmente derogato nel patto fideiussorio), si rende necessaria una lettura interpretativa delle clausole di cui agli artt. 6 – 7 dell'atto di fideiussione oggetto di causa, a tenore dei quali:
Art.6 I diritti derivanti alla CA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art.1957 Cod. Civ. (…) si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
Art. 7 Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla CA, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese tasse ed ogni altro accessorio.
In primo luogo si rileva che le clausole contrattuali in esame non possono essere sottoposte al vaglio di legittimità in ordine alla loro potenziale vessatorietà alla luce della tutela consumeristica attesa l'impossibilità di attribuire agli opponenti la qualifica di consumatori risultando dagli atti che gli stessi al momento della sottoscrizione della fideiussione rivestivano entrambi la qualità di soci al 50% e il solo anche quale amministratore unico della società debitrice principale (cfr. Visura storica Parte_1
Villa Bruba Srl – All. F Parte opponente).
Ciò conduce ad escludere che gli stessi abbiano prestato garanzia fideiussoria per finalità estranee al soddisfacimento degli interessi professionali della propria attività.
Sul punto, il più recente orientamento giurisprudenziale sancisce che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa
C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il Per_1 Per_2 fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (C.D.. atti strumentali in senso proprio)”
(Cfr. Cass. Sez. Un. del 27/02/2023 n. 5868).
4 Le clausole fideiussorie in esame si ritiene superino anche il vaglio di vessatorietà condotto secondo la disciplina comune di cui agli artt. 1341 – 1342 cc., dal momento che sulla fideiussione omnibus del 25-
27.03.2009 risulta apposta in calce alla sezione contrattuale contente le clausole onerose una autonoma doppia sottoscrizione, riferibile a e separata rispetto a quelle Parte_1 Parte_2 riferentesi agli altri patti contrattuali e contenete una specifica indicazione delle clausole e del loro oggetto, così rispettando i requisiti di specificità richiesti dall'art. 1341 c.c.
Prima di passare all'esame delle singole clausole contrattuali contenti la limitazione alla decadenza sancita dall'art 1957 c.c. è agevole qualificare il rapporto negoziale de quo come fideiussione omnibus a prima richiesta, caratterizzata dalla deroga del termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. in 36 mesi, nonché dall'obbligo per il garante di pagare a semplice richiesta scritta.
Si evidenzia innanzitutto che la clausola "a prima richiesta" in una fideiussione non elimina il vincolo di accessorietà, ma conduce ad individuare in detta clausola il meccanismo “solve et repete” di cui all'art. 1462 cc. (Cfr. Trib. bergamo Sez. 3 n. 488 e 570 del 26-29/02/2024).
La semplice presenza della clausola di pagamento immediato e a prima richiesta comporta esclusivamente un esonero del creditore dall'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale, una dispensa dell'onere della previa azione giudiziale in danno del debitore principale, nonché la preclusione per il garante della facoltà di sollevare eccezioni nei confronti del creditore prima del pagamento (Cfr.
Trib. Napoli Sez. Impresa n. 7466 del 26/06/2024).
Tale clausola non è da sola sufficiente ad alterare la causa contrattuale che è e resta l'accessorietà all'obbligazione principale e non l'indennizzo del creditore come obbligazione autonoma e svincolata da quella principale.
A ciò di aggiunga la mancanza nel patto fideiussorio in esame dell'inserimento dell'inciso “senza eccezioni”, la quale appunto elide ab origine ogni possibilità di qualificare tale patto come un contratto autonomo di garanzia, come pure sostenuto per inciso da parte opposta.
Invero, come è noto in proposito, giova rammentarsi che, la più recente giurisprudenza di legittimità, afferma ormai pacificamente il principio per cui solo “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento « a prima richiesta e senza eccezioni » vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. « Garantievertrag »), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3 del 27/09/2011 n.19736).
Nel caso in esame, tuttavia, oltre alla mancanza della esplicita pattuizione “senza eccezioni”, vi sono almeno altri due elementi che confermano la natura fideiussoria del negozio in esame, da un lato il dato letterale dei documenti, nei quali si fa a più riprese espresso riferimento al “fideiussore” e alla
“fideiussione”, in tal modo richiamando in maniera esplicita la garanzia tipica del codice civile, e dall'altro il regolamento contrattuale che fa espressamente rinvio alle disposizioni codicistiche in tema di 5 fideiussione, sia pure per derogarvi parzialmente così come quando prevede all'art. 6 la deroga parziale alla disciplina di cui all'art 1957 c.c.
Da ciò ne discende certamente che la banca nel predisporre il testo contrattuale ha previsto una deroga espressa alla disciplina codicistica della fideiussione, testualmente richiamata, proprio sul presupposto che la garanzia stipulata fosse riconducibile a questo schema contrattuale.
Dalla qualificazione della garanzia in esame come fideiussione, ne consegue la piena applicabilità dell'art. 1957 c.c. e della relativa clausola derogatoria in contratto.
Trattandosi, come detto, di una fideiussione del tipo “a prima richiesta” è, sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c., esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016 e Ordinanza
n. 5598 del 28/02/2020).
Pertanto, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta” (art.7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga
(non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Ebbene, non può non rilevarsi come la fideiussione in esame prevede una deroga parziale ed espressa all'art. 1957 c.c. anche in ordine al termine di decadenza in capo alla CA entro il quale agire per l'adempimento, che veniva appunto pattuito tra le parti in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
La clausola di cui all'art. 6 della fideiussione che deroga il termine decadenziale innanzi detto ed allo stesso tempo contiene, però, la dicitura “I diritti derivanti alla CA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione…” tale clausola è in evidente antitesi con la previsione di un termine decadenziale e deve essere interpretata contra stipulatorem in virtù di quanto previsto dall'art. 1370 c.c. e dunque a favore degli opponenti.
Così interpretata la clausola in parola, ne consegue che il diritto della banca resta integro sino alla estinzione totale di ogni suo credito, a condizione che tuttavia entro il termine di trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione –così pattiziamente elevato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.- la banca stessa abbia agito in via stragiudiziale (in ragione della previsione della clausola “a prima richiesta”) per l'adempimento dell'obbligazione principale garantita.
Quanto al dies a quo di decorrenza del termine di 36 mesi esso coincide con la scadenza dell'obbligazione principale, che nel caso de quo va individuato nella revoca dell'affidamento che entrambe le parti adducono essere avvenuta in data 18.04.2011.
6 Da allora l'unica iniziativa stragiudiziale intentata dalla CA nei confronti sia della debitrice principale - che dei fideiussori -oggi opponenti, è consistita nella diffida del 16.02.2017 notificata Parte_3
l'11.07.2017 a e il 10.10.2017 a sia personalmente che quali soci di Parte_2 Parte_1
già cancellata dal registro delle imprese a far data dal 07.03.2016. Parte_3
Anche la successiva iniziativa giudiziale risulta essere tardiva atteso che il decreto ingiuntivo risulta essere iscritto al ruolo in data 11.07.2022, ovvero undici anni più tardi dalla chiusura del rapporto e circa cinque anni dopo la notifica della diffida stragiudiziale
Pertanto, certamente può dirsi spirato già al 18.04.2014 il termine di trentasei mesi previsto dall'art.6 del patto fideiussorio parzialmente derogativo della durata del termine decadenziale dell'art. 1957 c.c, con la conseguenza che nulla è dovuto alla banca dai fideiussori per effetto della decadenza sancita dall'art. 1957
c.c. stesso in combinato disposto con il predetto art. 6 della fideiussione de qua.
L'eccezione di decadenza formulata da parte opponente è, pertanto, fondata e merita accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Resta assorbita l'ulteriore eccezione formulata dagli opponenti in merito all'estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1955 c.c.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione di e e per l'effetto revoca il decreto Parte_2 Parte_1 ingiuntivo n.5586/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 22/07/2022;
2. Condanna la , (Partita IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% in favore di e Parte_2
con attribuzione all'avv. Felice Ciruzzi di procuratore antistatario;
Parte_1
Così deciso in Napoli, lì 30.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 23681/2022 promossa da:
, (C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi e rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo De Felice presso il CodiceFiscale_2 cui studio sito in Napoli alla via Mario Ruta n.24 sono elettivamente domiciliati giusta procura alle liti in atti.
OPPONENTI
Contro
, (Partita IVA ) in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Milano al viale Brenta n.18/B, e per essa la mandataria “ , legale rapp.te p.t., sedente in CP_2
Verona al viale dell'Agricoltura n.7, Codice Fiscale , rapp.ta e difesa dall'Avv. Felice Ciruzzi), P.IVA_2 presso il cui studio in Napoli alla via A. Caccavello n. 16 è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 20.05.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 14.10.2022 e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n.5586/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 22.07.2022 e ritualmente notificato, con il quale gli era stato intimato il pagamento in solido tra loro della somma di €
12.206,40, oltre interessi moratori chiesti in ricorso per l'escussione della fideiussione omnibus sino alla concorrenza dell'importo di Euro 13.000,00 prestata in data 25.03.2009 dagli opponenti a garanzia di tutti i debiti della soc. e nello specifico di quelli derivanti dalla apertura di credito in affidamento Parte_3
1 per €10.000,00 a valere sul su c\c n. 400449782 concesso il 25.03.2009 da IC CA di MA alla predetta società.
Con la spiegata opposizione gli intimati eccepivano la decadenza, prescrizione e\o inefficacia dell'azione intentata nel 2022 dalla CA ricorrente (o da chi per essa) nei confronti dei fideiussori per un'obbligazione principale che gli opponenti ritenevano scaduta ben oltre undici anni prima, atteso che nel contratto di fideiussione in deroga all'art.1957 cc veniva pattuito tra le parti in 36 mesi (e non in 6) dalla scadenza dell'obbligazione il termine per il quale agire per l'adempimento contro il debitore, e nello specifico: “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonchè per ogni spesa onere. I diritti derivanti alla CA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art.1957 Cod. Civ. (…) si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”
Precisavano gli opponenti sul punto che IC CA dichiarava la propria revoca ed il proprio recesso dal contratto di apertura di credito in oggetto in data 18.04.2011 ed inviava un mero atto stragiudiziale al debitore ed ai fideiussori in data 13.09.2017, laddove la società debitrice era ormai inesistente e cancellata dal registro delle imprese sin dal 07.03.2016, per poi notificare l'impugnato decreto ingiuntivo ai fideiussori dopo ulteriori cinque anni e precisamente in data 14/19.09.2022.
Deducevano ancora gli opponenti la nullità della fideiussione stessa per l'eccessiva durata della garanzia nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere la deroga totale dell'art. 1957 c.c., poiché ciò sbilancerebbe la posizione della CA a svantaggio del garante.
Eccepivano altresì gli opponenti l'estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1955 c.c. poichè l'omissione di azioni giudiziarie da parte della CA creditrice nei confronti della debitrice principale - società
[...] per recuperare il proprio credito dal 18.04.2011 in poi, avrebbe reso impossibile per i fideiussori Parte_3 di surrogarsi nel credito o di agire in regresso per lo stesso nei confronti della debitrice principale, tra l'altro non più esistente e cancellata dal registro delle imprese.
Concludevano chiedendo di “accertare e dichiarare non dovuto il pagamento delle richieste fideiussioni per prescrizione, decadenza, inefficacia e/o estinzione delle stesse ai sensi dei patti contrattuali e degli artt. 1957 e 1955 cc, se non addirittura per nullità delle fideiussioni medesime;
condannare la società convenuta alle spese ed onorari del giudizio, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
La CA ingiungente, costituendosi, insisteva nell'accoglimento della propria domanda di pagamento nei confronti degli opponenti.
Evidenziava, in primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione ex art. 1957 c.c. sollevata dagli opponenti in riferimento alla garanzia fideiussoria del 25/03/2009, sostenendo la deroga al meccanismo decadenziale del termine di cui all'art. 1957 c.c. trattandosi di una fideiussione omnibus che all'art. 6 prevede la durata della fideiussione stessa in dipendenza del suo integrale adempimento e non della scadenza dell'obbligazione.
2 A parere dell'opposta la clausola di cui al predetto art.6 “i diritti derivanti alla CA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore” esprimerebbe chiaramente la volontà delle parti di mantenere in vita la garanzia fino al completo soddisfacimento del creditore, che non verrebbe esclusa neppure dalla clausola ivi prevista di un termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita entro il quale agire per l'adempimento e che non potrebbe presentare profili di vessatorietà atteso che gli opponenti avrebbero agito quali soci della debitrice principale e come tali non potrebbero essere qualificati consumatori ed opporre tutele consumeristiche.
Precisava l'opposta che la natura stessa della garanzia prestata si configurerebbe come impegno a garantire tutte le obbligazioni presenti e future del debitore principale e ciò la “avvicina” al contratto autonomo di garanzia, caratterizzato dall'obbligo del garante di pagare “a prima richiesta” e senza poter opporre eccezioni relative al rapporto principale.
Quanto all'eccezione di estinzione della fideiussione per violazione dell'art. 1955c.c., l'opposta ne sosteneva l'infondatezza ritenendo che ai fini dell'operatività dell'estinzione della fideiussore ex art.1955c.c. non sarebbe sufficiente la mera inazione del creditore, ma sarebbe necessaria la violazione di un dovere giuridico, imposto dalla legge o nascente dal contratto, dal quale deriverebbe un pregiudizio giuridico, non solo economico, consistente nella perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c., e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore: nulla gli opponenti avrebbero provato in tal senso.
Concludeva per l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso ex art 648 c.p.c e chiedeva: a) Rigettare integralmente l'opposizione proposta dai sigg.ri
e , in quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa. Parte_1 Parte_2
b) Per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 5586/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
22/07/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo. c) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque i sigg.ri e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di ella somma di € 12.206,40, o della diversa maggiore Controparte_1
o minore somma che risulti dovuta, oltre interessi come da domanda monitoria dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo.
d) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, non concessa la provvisoria esecutività ex art 648 c.p.c, concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c., il giudice alla udienza del 20.05.2025 riservava la causa in decisione con i termini di legge ex art 190 c.p.c.
Preliminarmente, sebbene non vi sia contestazione in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente in monitorio, va detto che in atti vi è prova che la e per essa la Controparte_1 CP_2 agiscono rispettivamente quale mandante e mandataria per il recupero del credito di IC CA
[...] di MA ( fusa per incorporazione in ), rientrante nell'operazione di cartolarizzazione con CP_3
3 cui la è divenuta titolare di un portafoglio di crediti, tra i quali rientra quello in Controparte_4 esame, di giusto avviso sulla G.U. parte II n.93 dell'08/08/2017. CP_3
Oggetto del presente giudizio è il contratto di fideiussione stipulato dagli opponenti in data 25-
27\03\2009 con la quale garanzia per l'adempimento di tutte le Controparte_5 obbligazioni già sorte e\o nascenti in capo alla nei confronti di detta CA fino alla Parte_4 concorrenza di € 13.000,00, garanzia, azionata nel ricorso monitorio in relazione alle obbligazioni assunte dalla soc. in virtù dall'apertura di credito in affidamento per €10.000,00 (operazioni Parte_3 registrate e confluite sul c\c n. 400449782, linee di credito concesse in pari data al rilascio della fideiussione de qua).
Passando all'esame dell'eccezione di parte opponente di estinzione della garanzia per maturata decadenza ex art.1957 c.c. (così come parzialmente derogato nel patto fideiussorio), si rende necessaria una lettura interpretativa delle clausole di cui agli artt. 6 – 7 dell'atto di fideiussione oggetto di causa, a tenore dei quali:
Art.6 I diritti derivanti alla CA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art.1957 Cod. Civ. (…) si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
Art. 7 Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla CA, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese tasse ed ogni altro accessorio.
In primo luogo si rileva che le clausole contrattuali in esame non possono essere sottoposte al vaglio di legittimità in ordine alla loro potenziale vessatorietà alla luce della tutela consumeristica attesa l'impossibilità di attribuire agli opponenti la qualifica di consumatori risultando dagli atti che gli stessi al momento della sottoscrizione della fideiussione rivestivano entrambi la qualità di soci al 50% e il solo anche quale amministratore unico della società debitrice principale (cfr. Visura storica Parte_1
Villa Bruba Srl – All. F Parte opponente).
Ciò conduce ad escludere che gli stessi abbiano prestato garanzia fideiussoria per finalità estranee al soddisfacimento degli interessi professionali della propria attività.
Sul punto, il più recente orientamento giurisprudenziale sancisce che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa
C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il Per_1 Per_2 fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (C.D.. atti strumentali in senso proprio)”
(Cfr. Cass. Sez. Un. del 27/02/2023 n. 5868).
4 Le clausole fideiussorie in esame si ritiene superino anche il vaglio di vessatorietà condotto secondo la disciplina comune di cui agli artt. 1341 – 1342 cc., dal momento che sulla fideiussione omnibus del 25-
27.03.2009 risulta apposta in calce alla sezione contrattuale contente le clausole onerose una autonoma doppia sottoscrizione, riferibile a e separata rispetto a quelle Parte_1 Parte_2 riferentesi agli altri patti contrattuali e contenete una specifica indicazione delle clausole e del loro oggetto, così rispettando i requisiti di specificità richiesti dall'art. 1341 c.c.
Prima di passare all'esame delle singole clausole contrattuali contenti la limitazione alla decadenza sancita dall'art 1957 c.c. è agevole qualificare il rapporto negoziale de quo come fideiussione omnibus a prima richiesta, caratterizzata dalla deroga del termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. in 36 mesi, nonché dall'obbligo per il garante di pagare a semplice richiesta scritta.
Si evidenzia innanzitutto che la clausola "a prima richiesta" in una fideiussione non elimina il vincolo di accessorietà, ma conduce ad individuare in detta clausola il meccanismo “solve et repete” di cui all'art. 1462 cc. (Cfr. Trib. bergamo Sez. 3 n. 488 e 570 del 26-29/02/2024).
La semplice presenza della clausola di pagamento immediato e a prima richiesta comporta esclusivamente un esonero del creditore dall'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale, una dispensa dell'onere della previa azione giudiziale in danno del debitore principale, nonché la preclusione per il garante della facoltà di sollevare eccezioni nei confronti del creditore prima del pagamento (Cfr.
Trib. Napoli Sez. Impresa n. 7466 del 26/06/2024).
Tale clausola non è da sola sufficiente ad alterare la causa contrattuale che è e resta l'accessorietà all'obbligazione principale e non l'indennizzo del creditore come obbligazione autonoma e svincolata da quella principale.
A ciò di aggiunga la mancanza nel patto fideiussorio in esame dell'inserimento dell'inciso “senza eccezioni”, la quale appunto elide ab origine ogni possibilità di qualificare tale patto come un contratto autonomo di garanzia, come pure sostenuto per inciso da parte opposta.
Invero, come è noto in proposito, giova rammentarsi che, la più recente giurisprudenza di legittimità, afferma ormai pacificamente il principio per cui solo “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento « a prima richiesta e senza eccezioni » vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. « Garantievertrag »), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3 del 27/09/2011 n.19736).
Nel caso in esame, tuttavia, oltre alla mancanza della esplicita pattuizione “senza eccezioni”, vi sono almeno altri due elementi che confermano la natura fideiussoria del negozio in esame, da un lato il dato letterale dei documenti, nei quali si fa a più riprese espresso riferimento al “fideiussore” e alla
“fideiussione”, in tal modo richiamando in maniera esplicita la garanzia tipica del codice civile, e dall'altro il regolamento contrattuale che fa espressamente rinvio alle disposizioni codicistiche in tema di 5 fideiussione, sia pure per derogarvi parzialmente così come quando prevede all'art. 6 la deroga parziale alla disciplina di cui all'art 1957 c.c.
Da ciò ne discende certamente che la banca nel predisporre il testo contrattuale ha previsto una deroga espressa alla disciplina codicistica della fideiussione, testualmente richiamata, proprio sul presupposto che la garanzia stipulata fosse riconducibile a questo schema contrattuale.
Dalla qualificazione della garanzia in esame come fideiussione, ne consegue la piena applicabilità dell'art. 1957 c.c. e della relativa clausola derogatoria in contratto.
Trattandosi, come detto, di una fideiussione del tipo “a prima richiesta” è, sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c., esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016 e Ordinanza
n. 5598 del 28/02/2020).
Pertanto, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta” (art.7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga
(non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Ebbene, non può non rilevarsi come la fideiussione in esame prevede una deroga parziale ed espressa all'art. 1957 c.c. anche in ordine al termine di decadenza in capo alla CA entro il quale agire per l'adempimento, che veniva appunto pattuito tra le parti in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
La clausola di cui all'art. 6 della fideiussione che deroga il termine decadenziale innanzi detto ed allo stesso tempo contiene, però, la dicitura “I diritti derivanti alla CA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione…” tale clausola è in evidente antitesi con la previsione di un termine decadenziale e deve essere interpretata contra stipulatorem in virtù di quanto previsto dall'art. 1370 c.c. e dunque a favore degli opponenti.
Così interpretata la clausola in parola, ne consegue che il diritto della banca resta integro sino alla estinzione totale di ogni suo credito, a condizione che tuttavia entro il termine di trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione –così pattiziamente elevato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.- la banca stessa abbia agito in via stragiudiziale (in ragione della previsione della clausola “a prima richiesta”) per l'adempimento dell'obbligazione principale garantita.
Quanto al dies a quo di decorrenza del termine di 36 mesi esso coincide con la scadenza dell'obbligazione principale, che nel caso de quo va individuato nella revoca dell'affidamento che entrambe le parti adducono essere avvenuta in data 18.04.2011.
6 Da allora l'unica iniziativa stragiudiziale intentata dalla CA nei confronti sia della debitrice principale - che dei fideiussori -oggi opponenti, è consistita nella diffida del 16.02.2017 notificata Parte_3
l'11.07.2017 a e il 10.10.2017 a sia personalmente che quali soci di Parte_2 Parte_1
già cancellata dal registro delle imprese a far data dal 07.03.2016. Parte_3
Anche la successiva iniziativa giudiziale risulta essere tardiva atteso che il decreto ingiuntivo risulta essere iscritto al ruolo in data 11.07.2022, ovvero undici anni più tardi dalla chiusura del rapporto e circa cinque anni dopo la notifica della diffida stragiudiziale
Pertanto, certamente può dirsi spirato già al 18.04.2014 il termine di trentasei mesi previsto dall'art.6 del patto fideiussorio parzialmente derogativo della durata del termine decadenziale dell'art. 1957 c.c, con la conseguenza che nulla è dovuto alla banca dai fideiussori per effetto della decadenza sancita dall'art. 1957
c.c. stesso in combinato disposto con il predetto art. 6 della fideiussione de qua.
L'eccezione di decadenza formulata da parte opponente è, pertanto, fondata e merita accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Resta assorbita l'ulteriore eccezione formulata dagli opponenti in merito all'estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1955 c.c.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione di e e per l'effetto revoca il decreto Parte_2 Parte_1 ingiuntivo n.5586/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 22/07/2022;
2. Condanna la , (Partita IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% in favore di e Parte_2
con attribuzione all'avv. Felice Ciruzzi di procuratore antistatario;
Parte_1
Così deciso in Napoli, lì 30.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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