TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/09/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 688 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 688 /2024 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. GALIOTO SALVATORE, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in VIA U. CP_1 C.F._2
CORICA N 36 98069 SINAGRA, presso lo studio dell'avv. SINAGRA MARIA
TINDARA che la rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: cessazione effetti civili matrimonio
In fatto e in diritto
Il presente giudizio è stato parzialmente definito con sentenza non definitiva n. 79/2025, pubblicata il 27.01.2025, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
1 con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la valutazione delle istanze istruttorie;
successivamente, valutate tali richieste e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 12.11.2025 per la discussione.
Nelle more è intervenuto il decesso della resistente e il ricorrente ha chiesto, quindi, l'adozione dei provvedimenti consequenziali, sicché, anticipata l'udienza al 17.9.2025, la causa è stata assunta in decisione.
Tanto premesso, il presente giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Secondo condivisibile giurisprudenza, la morte di uno dei coniugi sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte ha l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato (Cass. n. 18130 del 26 luglio 2013, n. 9689 del
27 aprile 2006; n. 27556 del 20 novembre 2008; cfr. anche Cass. n. 661 del
29 gennaio 1980; n. 1757 del 18 marzo 1982, n. 740 del 3 febbraio 1990,
n. 2944 del 4 aprile 1997).
Spese compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, visto il parere del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo nel giudizio n. 688/2024 RG vertente tra Parte_1 contro , così provvede: CP_1
- dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere per morte della resistente;
- spese compensate.
Patti, 22.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 688 /2024 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. GALIOTO SALVATORE, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in VIA U. CP_1 C.F._2
CORICA N 36 98069 SINAGRA, presso lo studio dell'avv. SINAGRA MARIA
TINDARA che la rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: cessazione effetti civili matrimonio
In fatto e in diritto
Il presente giudizio è stato parzialmente definito con sentenza non definitiva n. 79/2025, pubblicata il 27.01.2025, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
1 con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la valutazione delle istanze istruttorie;
successivamente, valutate tali richieste e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 12.11.2025 per la discussione.
Nelle more è intervenuto il decesso della resistente e il ricorrente ha chiesto, quindi, l'adozione dei provvedimenti consequenziali, sicché, anticipata l'udienza al 17.9.2025, la causa è stata assunta in decisione.
Tanto premesso, il presente giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Secondo condivisibile giurisprudenza, la morte di uno dei coniugi sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte ha l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato (Cass. n. 18130 del 26 luglio 2013, n. 9689 del
27 aprile 2006; n. 27556 del 20 novembre 2008; cfr. anche Cass. n. 661 del
29 gennaio 1980; n. 1757 del 18 marzo 1982, n. 740 del 3 febbraio 1990,
n. 2944 del 4 aprile 1997).
Spese compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, visto il parere del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo nel giudizio n. 688/2024 RG vertente tra Parte_1 contro , così provvede: CP_1
- dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere per morte della resistente;
- spese compensate.
Patti, 22.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
2