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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/12/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa UC IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1471/2024 tra le parti:
(cf ), Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. VICENZO SILVIA (cf ) C.F._1
ATTRICE OPPONENTE
(cf , Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. BALDI ELENA (cf ) C.F._2
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 26/12/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come da nota scritta contenente p.c. dep. 29.9.2025 e da intenderi qui integralmente richiamata
Convenuta: come da nota scritta contenente p.c. dep. 27.9.2025 e da intenderi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. Si decide l'opposizione promossa da avverso il d.i. Parte_1
n. 422/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 4.6.2024 in favore di per l'importo di euro 22.416,00 oltre interessi e spese di Controparte_1 procedura a titolo di mancato pagamento di forniture di ponteggi relative al cantiere di RA (PT) via Vittorio Veneto n. 13 in cui l'opponente ha svolto opere di ristrutturazione in forza di contratto di appalto.
Parte opponente denuncia ex art. 1460 c.c. la non debenza della somma pretesa ex adverso, in forza di un controcredito di maggior valore (euro
35.160,00) che essa stessa avrebbe maturato a titolo risarcitorio a causa di vizi delle opere effettuate da controparte, in termini di ponteggi non allestiti a regola d'arte e di coperture provvisorie al tetto non idonee allo scopo;
per il resto, l'attrice contesta l'eccessività del quantum richiesto da controparte e la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria, così concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia adito, dato atto di quanto esposto in premessa, in accoglimento della spiegata opposizione: preliminarmente nel rito: disporre a carico di parte opposta la instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis D. Lgs 28/2010, pena, in difetto di sua attivazione, l'improcedibilità della domanda monitoria e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 422/2024 (R.G. n. 903/2024) emesso dal Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa UC IN in data 04/06/2024, e notificato in pari data;
nel merito ed in tesi:
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e dichiarare nullo e privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo n. 422/2024 (R.G.
n. 903/2024) emesso dal Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa
UC IN in data 04/06/2024, e notificato in pari data e qui opposto, perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi esposti in premessa;
Dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta opposta e, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la mancata esecuzione
a regola d'arte dell'installazione del ponteggio e della copertura del tetto, realizzate da nonché l'assoluta assenza di manutenzione Controparte_1 su dette strutture, come indicato in premessa, e per l'effetto condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere a l'importo di €. € 35.160,00 oltre Iva, o Parte_1 altra diversa somma, maggiore o
a titolo di risarcimento danni e ristoro dei costi di ripristino dell'immobile, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo, per i motivi esposti in premessa;
nel merito ed in ipotesi:
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e dichiarare nullo e privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo n. 422/2024 (R.G.
n. 903/2024) emesso dal Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa
UC IN in data 04/06/2024, e notificato in pari data e qui opposto, perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi esposti in premessa;
Dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta opposta e, tenuto conto delle ragioni avanzate dall'opponente, in accoglimento dei motivi di opposizione, quantificare l'effettiva somma dovuta da Parte_1
a in relazione alle prestazioni da quest'ultima
[...] Controparte_1 effettivamente rese, sulla scorta dei prezzi di mercato;
In ogni caso, in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento in favore di della debenza di somme da Controparte_1 parte della accertare e dichiarare la mancata esecuzione Parte_1
a regola d'arte dell'installazione del ponteggio e della copertura del tetto, nonché
l'assoluta assenza di manutenzione su dette strutture, come indicato in premessa, quantificando il risarcimento del danno in €. 35.160,00, o altra diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, e per l'effetto, compensare e/o decurtare le predette somme con quanto risulterà accertato come dovuto alla in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, effettuando i dovuti conguagli e determinando i conseguenti rapporti di dare/avere tra le parti.
nel merito, in denegata ipotesi
Nella non creduta ipotesi che questo Ill.mo Tribunale non dovesse riconoscere il danno subito dall'attrice opponente, Voglia in ogni caso dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta opposta e, per
l'effetto, revocare e dichiarare nullo e privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo
n. 422/2024 (R.G. n. 903/2024) emesso dal Tribunale di Pistoia, ri- quantificando l'importo alla stessa dovuto, da parte di , Parte_1 sulla base delle prestazioni effettivamente rese.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, evidenziando la dilatorietà dell'opposizione avversaria e l'avvenuto riconoscimento di debito a opera di controparte ante iudicium, chiedendo:
“Voglia L'llmo Tribunale adito, dato atto di quanto sopra previsto;
in Via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto posto che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito voglia respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e quindi confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 422/2024 emesso nell'ambito della procedura RG 903/2024; vittoria delle spese ed onorari di entrambi i procedimenti”.
I.3. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., all'esito della prima udienza viene accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte convenuta e, ritenuta l'inammissibilità dei mezzi di prova articolati dalle parti, viene fissata udienza di trattenimento della causa in decisione con assegnazione dei termini a ritroso di cui al novellato art. 189 c.p.c..
II. A giudizio di questo Tribunale, l'opposizione non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
II.1. Quanto all'eccezione preliminare attorea di improcedibilità della domanda, si rinvia in toto – confermandole - alle argomentazioni contenute nell'ordinanza 28.3.2025 (“ritenuta in primis irricevibile l'eccezione di improcedibilità avanzata da parte attrice, non vertendo la contesa su materia richiedente lo svolgimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, rilevato che, piuttosto, la controversia potrebbe essere soggetta alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita ex art. 3 co. 1 d.l. n. 132/2014 (trattandosi di domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000,00 euro), esclusa tuttavia ex lege “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione” (cfr. art. 3 co. 3 d.l. n.
132/2014)”.
II.2. Quanto al merito della lite, occorre innanzitutto evidenziare come parte attrice non abbia contestato l'an dell'altrui pretesa, ossia il fatto che effettivamente la convenuta abbia eseguito le opere di cui alle fatture azionate in sede monitoria, laddove la contestazione sul quantum è del tutto generica discorrendo l'attrice di “importo … esorbitante, mai concordato dalle parti, né ratificato in alcun accordo” (pag. 6 atto di citazione) e neppure chiarendo il motivo e i termini di tale “esorbitanza” né fornendo termini di confronto.
A ben considerare, l'opposizione si sostanzia nell'eccezione ex art. 1460 c.c. inerente presunti vizi dei ponteggi montati dalla convenuta, specialmente in ordine a eventi atmosferici verificatisi nel novembre 2023.
In proposito, come già rilevato nell'ordinanza di accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c., le contestazioni attoree appaiono superate dalla successiva corrispondenza inter partes, prodotta in giudizio dalla convenuta e mai disconosciuta dall'attrice, in particolare: il doc. A fasc. convenuta relativo a comunicazione mail di Parte_1
a del 4.5.2024 con espressa intenzione di
[...] Controparte_1 transigere circa i crediti 2024-2025, mentre alcuna menzione viene operata di eventuali controcrediti vantati dall'attrice; il doc. B fasc. convenuta, altra comunicazione mail inviata dall'odierna opponente ai legali della convenuta in data 15.5.2024, quindi ben dopo gli eventi del novembre 2023 i quali dunque devono assumersi a quell'epoca cogniti e già valutati, ove l'attrice cita espressamente i “costi da recuperare nei vostri confronti” con la precisazione per cui l'ammontare totale del debito comprensivo del noleggio per il mese di maggio (per euro 1.708,00) ammonta a euro 25.832,00 e la proposta di saldare il debito tramite cessione dei crediti
2024-2025 in due tranches dell'importo di euro 12.916,00 ciascuno.
Trattasi, peraltro, di missiva inviata dall'attrice in risposta a precedente mail dei legali della convenuta ove costoro davano conto di essere in possesso di d.i. del Tribunale di Pistoia per oltre euro 22.000,00 oltre le spese, ossia proprio quello oggetto della presente contesa.
In un simile quadro di evidenza documentale, parte attrice si è difesa (mem.
171ter n. 1 c.p.c. attorea) assumendo che la missiva del maggio 2024 si colloca in un contesto di trattative fra le parti, tanto è vero che sarebbe stata proposta la cessione dei crediti fiscali in luogo del pagamento diretto proprio in quanto avente un valore economico diverso e a meri fini transattivi, oltre al fatto che l'attrice mai avrebbe rinunciato alle proprie istanze risarcitoria rinvenendosi nella corrispondenza fra le parti anche la questione della compensazione fra i reciproci (pretesi) crediti e controcrediti.
Al riguardo merita osservare come la missiva da ultimo menzionata ex parte actoris (e di cui al doc. 10 fasc. attoreo) risalga a data (1.3.2024) anteriore rispetto alle comunicazioni del maggio 2024, le quali invece - e specialmente quella del 15.5.2024 - recano una dicitura nitida (“il totale del nostro debito ammonterà a € 25.832,00”, doc. B fasc. convenuta) e non fanno parola né di danni subiti e da risarcire a opera della convenuta, né di compensazioni da effettuare fra le parti, cosicché ne risulta una mero recognitio debiti avente valore di relevatio ab onere probandi in favore della controparte.
Ne deriva, sotto questo profilo, la fondatezza della creditoria consacrata nel d.i. ingiunto laddove, sotto altro aspetto - anche a non volere ritenere che la comunicazione mai del maggio 2024 rivesta il significato di rinuncia implicita a ogni pretesa dell'attrice nei confronti della convenuta - è da dire come parte attrice non abbia fornito adeguata prova della propria “contropretesa”, dovendo ribadirsi la valutazione di inammissibilità di tutti i capitoli di prova per testi volti alla dimostrazione della sussistenza di danni derivanti da negligenze/imperizie della convenuta nella realizzazione di ponteggi e copertura.
In definitiva, l'opposizione proposta non può ottenere positiva delibazione né in punto di illegittimità della pretesa creditoria della convenuta (riconosciuta invece ante causam dalla stessa attrice, come visto), né in punto di sussistenza e fondatezza giuridica di un controcredito attoreo da opporre in compensazione, non dimostrato in causa.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, applicati valori medi per le fasi di studio e introduttiva e valori ridotti per le fasi istruttoria/di trattazione in quanto esaurita nel deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c. e per la fase decisionale, avendo entrambe le parti depositato solo la nota di p.c. e una brevissima comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 422/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 4.6.2024;
2) respinge le altre domande attoree;
3) condanna parte attrice alla refusione in favore del procuratore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 26/12/2025
Il giudice dr. UC IN