CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 152/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Caantore 3 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1107/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107425 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 666/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il contribuente, in accoglimento dell'appello, chiede la riforma integrale della sentenza di primo grado ed il conseguente l'annullamento dell'avviso di accertamento. in via subordinata la parziale riforma della sentenza impugnata con annullamento della maggior pretesa IMU. Sanzioni ridotte. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: Il Comune di Genova chiede il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente é proprietario al 50% con il fratello di numerosi immobili siti in Comune di Genova e calcolava l'IMU per l'anno 2018 con aliquoita agevolata al 7,8 % per tutti gli immobili ex lege n.431/98.
I contratti di locazione non venivano inviati al Comune di Genova entro i trenta giorni previsti dall'art. 12 comma 6 D.L. n201/2011 Regolamento del Comune condizione essenziale per ottenere l'agevolazione.
Nel ricorso introduttivo il contribuiente eccepiva di aver trasmesso al Comune nel 2023 i contratti e comunque il Comune stesso era a conoscenza già nel 2018 dell'esistenza dei contratti di locazione a canone concordato.
Il Comune di Genova si costituiva in giudizio e contestava l'assunto del ricorrente e ribadiva la legittimità dell'atto impositivo.
LaCorte di Giustizia Tributaria di primo grado rspingeva il ricorso nel merito, accogliendo in parte la domanda in punto sanzioni con applicazione del cumulo giuridico invece del cumulo materiale applicato dal Comune di Genova.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente che avanza i seguenti motivi di nullità : 1) Erroneità della sentenza per il mancato riconoscimento della illegittimità della disapplicazione dell'aliquota al 7,8 % nei contratti a canone concordato nota al Comune di Genova dal gennaio 2023. Motivazione apparente.
2) Erroneità della sentenza in merito alle sanzioni comminate. 3) Violazione dell'art. 5 D.lgs. 472/97 in relazione all'assenza dell'elemento soggettivo della condotta e dell'art.10 dello Statuto del Contribuente.
4) Inapplicabilità delle sanzioni per l'esisitenza di cause di non punibilità ex art. 6 D.lgs.472/97.
Si costituiisce in giudizio il Comune di Genova che contesta l'appello e ribadisce la mancata spedizione da parte del contribuente al Comune dei contratti di locazione essendo inconferente, nella specie, la conoscenza dei contratti avvenuta nel 2023 in relazione ad altre annualità d'imposta.
Sulle sanzioni il,Comune aderisce all'applicazione del cumulo giuridico sugli importoi non versati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che in materia di agevolazioni fiscali vige il principio della effettiva conoscenza della documentazione giustificativa di tale beneficio. Ciò in quanto il minore introito fiscale grava sul bilancio pubblico dell'Ente che lo deve motivare ed approvare.
Nella specie é pacifico che i contratti di locazione sono stati trasmessi al Comune soltanto nel 2023., né può valere il fatto di una conoscenza indiretta da parte dell'Ente, in quanto la Suprema Corte ha sancito che l'obbligo di trasmissione dei documenti costituiscono un preciso e imprescindibile onere per il contribuente (Cass. Ord. n. 7414/2019), che non può essere sostituito da altre forme di denuncia (Cass. sent. n.14890/2024).
L'agevolazione fiscale potrà, pertanto, valere soltanto dall'imposta per l'annualità 2023 allorquando sono stati formalmente trasmessi i contratti a canone concordato al Comune. Sulle sanzioni il Collegio conferma quanto deciso dai primi giudici sulla correttezza dell'applicazione del cumulo giuridico.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiara spettante la riduzione dell'imu dal momento del deposito dei contratti di locazione da parte dell'appellante.
Conferma il resto. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 152/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Caantore 3 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1107/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107425 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 666/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il contribuente, in accoglimento dell'appello, chiede la riforma integrale della sentenza di primo grado ed il conseguente l'annullamento dell'avviso di accertamento. in via subordinata la parziale riforma della sentenza impugnata con annullamento della maggior pretesa IMU. Sanzioni ridotte. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: Il Comune di Genova chiede il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente é proprietario al 50% con il fratello di numerosi immobili siti in Comune di Genova e calcolava l'IMU per l'anno 2018 con aliquoita agevolata al 7,8 % per tutti gli immobili ex lege n.431/98.
I contratti di locazione non venivano inviati al Comune di Genova entro i trenta giorni previsti dall'art. 12 comma 6 D.L. n201/2011 Regolamento del Comune condizione essenziale per ottenere l'agevolazione.
Nel ricorso introduttivo il contribuiente eccepiva di aver trasmesso al Comune nel 2023 i contratti e comunque il Comune stesso era a conoscenza già nel 2018 dell'esistenza dei contratti di locazione a canone concordato.
Il Comune di Genova si costituiva in giudizio e contestava l'assunto del ricorrente e ribadiva la legittimità dell'atto impositivo.
LaCorte di Giustizia Tributaria di primo grado rspingeva il ricorso nel merito, accogliendo in parte la domanda in punto sanzioni con applicazione del cumulo giuridico invece del cumulo materiale applicato dal Comune di Genova.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente che avanza i seguenti motivi di nullità : 1) Erroneità della sentenza per il mancato riconoscimento della illegittimità della disapplicazione dell'aliquota al 7,8 % nei contratti a canone concordato nota al Comune di Genova dal gennaio 2023. Motivazione apparente.
2) Erroneità della sentenza in merito alle sanzioni comminate. 3) Violazione dell'art. 5 D.lgs. 472/97 in relazione all'assenza dell'elemento soggettivo della condotta e dell'art.10 dello Statuto del Contribuente.
4) Inapplicabilità delle sanzioni per l'esisitenza di cause di non punibilità ex art. 6 D.lgs.472/97.
Si costituiisce in giudizio il Comune di Genova che contesta l'appello e ribadisce la mancata spedizione da parte del contribuente al Comune dei contratti di locazione essendo inconferente, nella specie, la conoscenza dei contratti avvenuta nel 2023 in relazione ad altre annualità d'imposta.
Sulle sanzioni il,Comune aderisce all'applicazione del cumulo giuridico sugli importoi non versati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che in materia di agevolazioni fiscali vige il principio della effettiva conoscenza della documentazione giustificativa di tale beneficio. Ciò in quanto il minore introito fiscale grava sul bilancio pubblico dell'Ente che lo deve motivare ed approvare.
Nella specie é pacifico che i contratti di locazione sono stati trasmessi al Comune soltanto nel 2023., né può valere il fatto di una conoscenza indiretta da parte dell'Ente, in quanto la Suprema Corte ha sancito che l'obbligo di trasmissione dei documenti costituiscono un preciso e imprescindibile onere per il contribuente (Cass. Ord. n. 7414/2019), che non può essere sostituito da altre forme di denuncia (Cass. sent. n.14890/2024).
L'agevolazione fiscale potrà, pertanto, valere soltanto dall'imposta per l'annualità 2023 allorquando sono stati formalmente trasmessi i contratti a canone concordato al Comune. Sulle sanzioni il Collegio conferma quanto deciso dai primi giudici sulla correttezza dell'applicazione del cumulo giuridico.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiara spettante la riduzione dell'imu dal momento del deposito dei contratti di locazione da parte dell'appellante.
Conferma il resto. Spese compensate.