Articolo 235 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 235.
(Trasferimento d'iscrizione)


Se un marittimo chiede di essere trasferito, nelle matricole di altro ufficio, l'ufficio presso cui il marittimo e' iscritto compila un estratto di matricola e lo trasmette col libretto di navigazione unitamente al fascicolo personale all'ufficio presso cui il marittimo ha chiesto di essere trasferito.
L'ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e da comunicazione del nuovo numero di matricola all'ufficio di provenienza, che provvede alla cancellazione del marittimo trasferito.
Sulla nuova matricola devono essere effettuate le annotazioni di cui agli articoli 243 e 247.
I periodi della navigazione effettuata sono riportati in complesso.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952