Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 235.
(Trasferimento d'iscrizione)
Se un marittimo chiede di essere trasferito, nelle matricole di altro ufficio, l'ufficio presso cui il marittimo e' iscritto compila un estratto di matricola e lo trasmette col libretto di navigazione unitamente al fascicolo personale all'ufficio presso cui il marittimo ha chiesto di essere trasferito.
L'ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e da comunicazione del nuovo numero di matricola all'ufficio di provenienza, che provvede alla cancellazione del marittimo trasferito.
Sulla nuova matricola devono essere effettuate le annotazioni di cui agli articoli 243 e 247.
I periodi della navigazione effettuata sono riportati in complesso.
(Trasferimento d'iscrizione)
Se un marittimo chiede di essere trasferito, nelle matricole di altro ufficio, l'ufficio presso cui il marittimo e' iscritto compila un estratto di matricola e lo trasmette col libretto di navigazione unitamente al fascicolo personale all'ufficio presso cui il marittimo ha chiesto di essere trasferito.
L'ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e da comunicazione del nuovo numero di matricola all'ufficio di provenienza, che provvede alla cancellazione del marittimo trasferito.
Sulla nuova matricola devono essere effettuate le annotazioni di cui agli articoli 243 e 247.
I periodi della navigazione effettuata sono riportati in complesso.
Commentario • 1
- 1. Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusurahttps://www.brocardi.it/ · 1
1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), non è impedita dall'esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è in attesa del riparto e dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari ed esecutivi, finalizzati a garantire l'attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura, anche se instaurati dopo la chiusura della liquidazione giudiziale(2). 2. In deroga all'articolo 132, …
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