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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11503 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, AN NA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5049/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza nr. 2998/2024 resa dal Giudice di
Pace di Napoli e pubblicata il 29/01/2024”, e vertente
TRA
nato a [...] il [...], COD. FISC. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. IERVOLINO PAOLO GIULIO e , Parte_2 nata a [...] il [...], COD. FISC. , entrambi rappresentati e CodiceFiscale_2 difesi dall'Avv. IERVOLINO PAOLO GIULIO, presso cui elettivamente domiciliano con p.e.c.
come da procura in atti;
Email_1
E
in persona dell'amministratrice pro Controparte_1 tempore COD. FISC. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 P.IVA_1
NN PAOLO, presso cui elettivamente domicilia con p.e.c. Email_2 come da procura in atti.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/11/2025, entrambe le parti atteso che unico motivo di appello è quello rela- tivo alle spese del giudizio di I grado ,rinunciano all'acquisizione del Fasciolo di I grado, non essendo rilevante e concludono riportandosi entrambi a tutti i propri atti e difese
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno impugnato la sentenza in epigrafe indicata Parte_1 Parte_2 con la quale il Giudice di Pace di accoglieva la loro domanda volta CP_1 all'annullamento delle delibere condominiali del 27/11/2018 e 17/12/2018, ma compensava le spese di lite tra loro ed il convenuto Controparte_3
[.
impugnando, esclusivamente, il capo della sentenza con cui il primo giudice CP_1 disponeva la compensazione delle spese di giustizia tra le parti.
Difatti, all'esito del primo procedimento, il Giudice di Pace – previo l'accoglimento totale delle domande attoree – sul governo delle spese motivava come segue: “Per quanto attiene il governo delle spese, visti gli atti, rilevata la natura del contendere e le circostanze della fattispecie, letti gli approfondimenti e le difese delle parti, e considerata anche la relativa controvertibilità degli aspetti esaminati, appare equo e opportuno siano compensate per intero”.
Avverso tale capo di sentenza hanno reagito e lamentando Parte_1 Parte_2
l'errata e/o apparente motivazione del giudice di pace riguardo l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado.
Si è costituito l'appellato che ha impugnato l'appello in quanto infondato in fatto ed CP_1 in diritto, chiedendone il rigetto.
2. L'appello è fondato e va accolto.
Alla luce del totale accoglimento della domanda attorea, ha errato il Giudice di Pace a compensare le spese di lite tra le parti.
Va subito osservato, che la materia delle spese di lite è regolata dall'art 91 cpc: “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Mentre l'art. 92, co. 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis prevede che “Se vi
è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. [Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti]”.
Siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (cfr. Cass. n. 2883/2014; n. 21157 del
07/08/2019).
Tale disposizione, di natura elastica, se, per un verso, conferisce al giudice di merito una facoltà discrezionale di compensazione, dall'altro impone la espressa e puntuale specificazione delle ragioni fondati il così operato regolamento delle spese di lite, il quale concreta un giudizio di diritto fondato su norme giuridiche, censurabile in ordine alla verifica dell'idoneità in astratto delle ragioni poste a fondamento della pronuncia (cfr., tra le tante, Cass. 31/05/2018, n. 13767;
Cass. 11/03/2022, n. 7992).
Quindi, in virtù del novellato art. 92, comma 2, c.p.c., come innanzi esposto (introdotto dal D.L.
n. 132/2014 e modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018), e sulla scorta di ampia e consolidata giurisprudenza di legittimità, la compensazione delle spese processuali, in assenza di reciproca soccombenza, è legittima solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni” che devono essere esplicitamente giustificate nella motivazione della sentenza (in tal senso, cfr.
Cass. Civ. n. 2081/2025; Cass. n. 273/2023; Cass. n. 6835/2022; Cass. Civ. n 1950/2022; Cass.
n. 3977/2020).
Tali gravi ed eccezionali ragioni non possono essere illogiche o errate (vedi Cass. Civ. n.
563/2025) e la motivazione con la quale si compensano le spese di lite non deve essere apparente.
A tal ultimo riguardo, va precisato che, una motivazione è solo “apparente” se reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e, quindi, non rende percepibile il fondamento della decisione, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture
(v. per la nozione di motivazione apparente, tra le tante, Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 2023 in motivazione;
Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
13977 del 23/05/2019 Rv. 654145).
Dunque, posto quanto precede, nel caso in esame - in assenza di una reciproca soccombenza - occorre valutare se la compensazione delle spese di lite sia stata operata in presenza delle ragioni di «gravità ed eccezionalità» previste dal codice.
Nella fattispecie, deve rilevarsi che il capo della sentenza impugnata non esplicita le ragioni poste a fondamento della compensazione delle spese di lite tra le parti e si sostanzia in una motivazione meramente apparente.
Invero, per consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, le “gravi ed eccezionali ragioni” legittimanti la compensazione delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche, tautologiche, meramente apparenti o locuzioni anodine, quali, com'è nel caso di specie “visti gli atti”, “rilevata la natura del contendere e le circostanze della fattispecie”, “letti gli approfondimenti e le difese delle parti”, che costituiscono espressioni inidonee a consentire il necessario controllo (ex plurimis, per arresti relativi a motivazioni come quelle riportate, Cass. n.
2096/2024; Cass. 14/07/2016, n. 14411; Cass. 31/05/2016, n. 11217; Cass. 25/09/2017, n. 22310;
Cass. 29/11/2017, n 28484; Cass. 12/10/2018, n. 25594; Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass.
26/07/2021, n. 21400; Cass. 09/12/2022, n. 36076; Cass. 15/06/2023, n. 17197).
Conseguentemente, nella fattispecie, si appalesa l'illegittimità dell'impugnato capo di sentenza, motivato da generiche formule di mero stile che non possono considerarsi idonee a consentire di comprendere il ragionamento seguito dal primo giudice per la formazione del suo convincimento.
Oltretutto, in ultima analisi, deve osservarsi che il giudice di pace, accoglie totalmente la domanda attorea, annullando le delibere impugnate in difetto dell'esatta convocazione all'assemblea e della specifica indicazione degli argomenti da trattare all'ordine del giorno (ex art. 66 disp. att. c.c.) ma, poi, motiva la sua decisione di compensare le spese di lite in considerazione della “relativa controvertibilità degli aspetti esaminati”.
Ebbene, anche tale ultima motivazione, che va a sommarsi alle generiche formule di stile sopra menzionate, si appalesa del tutto illogica ed erronea, non riuscendo a comprendersi quali siano gli aspetti controvertibili esaminati dal giudice di prime cure.
Di conseguenza, posto quanto precede, il capo della sentenza impugnato va riformato e le spese di lite del primo grado devono essere correttamente liquidate in favore dell'attore di quel giudizio, odierno appellante.
3. Pertanto va condannato l'appellato alla refusione delle spese di lite del primo CP_1 grado, da corrispondersi in favore di e e che devono Parte_1 Parte_2 essere liquidate nella somma complessiva di € 600,00 di cui € 150,20 per esborsi ed € 449,80 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Paolo Giulio Iervolino dichiaratosi procuratore antistatario.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, AN NA, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l'appellato al pagamento delle spese CP_1 di lite del primo grado di giudizio che si liquidano complessivamente in € 600,00, di cui €
150,20 per esborsi ed € 449,80 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Paolo Giulio
Iervolino dichiaratosi procuratore antistatario;
- b) condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del presente grado di CP_1 giudizio che si liquidano complessivamente in € 753,50, di cui € 91,50 per esborsi ed € 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Paolo Giulio Iervolino dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 06\12\25
Il Giudice
Dott.ssa AN NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, AN NA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5049/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza nr. 2998/2024 resa dal Giudice di
Pace di Napoli e pubblicata il 29/01/2024”, e vertente
TRA
nato a [...] il [...], COD. FISC. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. IERVOLINO PAOLO GIULIO e , Parte_2 nata a [...] il [...], COD. FISC. , entrambi rappresentati e CodiceFiscale_2 difesi dall'Avv. IERVOLINO PAOLO GIULIO, presso cui elettivamente domiciliano con p.e.c.
come da procura in atti;
Email_1
E
in persona dell'amministratrice pro Controparte_1 tempore COD. FISC. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 P.IVA_1
NN PAOLO, presso cui elettivamente domicilia con p.e.c. Email_2 come da procura in atti.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/11/2025, entrambe le parti atteso che unico motivo di appello è quello rela- tivo alle spese del giudizio di I grado ,rinunciano all'acquisizione del Fasciolo di I grado, non essendo rilevante e concludono riportandosi entrambi a tutti i propri atti e difese
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno impugnato la sentenza in epigrafe indicata Parte_1 Parte_2 con la quale il Giudice di Pace di accoglieva la loro domanda volta CP_1 all'annullamento delle delibere condominiali del 27/11/2018 e 17/12/2018, ma compensava le spese di lite tra loro ed il convenuto Controparte_3
[.
impugnando, esclusivamente, il capo della sentenza con cui il primo giudice CP_1 disponeva la compensazione delle spese di giustizia tra le parti.
Difatti, all'esito del primo procedimento, il Giudice di Pace – previo l'accoglimento totale delle domande attoree – sul governo delle spese motivava come segue: “Per quanto attiene il governo delle spese, visti gli atti, rilevata la natura del contendere e le circostanze della fattispecie, letti gli approfondimenti e le difese delle parti, e considerata anche la relativa controvertibilità degli aspetti esaminati, appare equo e opportuno siano compensate per intero”.
Avverso tale capo di sentenza hanno reagito e lamentando Parte_1 Parte_2
l'errata e/o apparente motivazione del giudice di pace riguardo l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado.
Si è costituito l'appellato che ha impugnato l'appello in quanto infondato in fatto ed CP_1 in diritto, chiedendone il rigetto.
2. L'appello è fondato e va accolto.
Alla luce del totale accoglimento della domanda attorea, ha errato il Giudice di Pace a compensare le spese di lite tra le parti.
Va subito osservato, che la materia delle spese di lite è regolata dall'art 91 cpc: “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Mentre l'art. 92, co. 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis prevede che “Se vi
è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. [Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti]”.
Siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (cfr. Cass. n. 2883/2014; n. 21157 del
07/08/2019).
Tale disposizione, di natura elastica, se, per un verso, conferisce al giudice di merito una facoltà discrezionale di compensazione, dall'altro impone la espressa e puntuale specificazione delle ragioni fondati il così operato regolamento delle spese di lite, il quale concreta un giudizio di diritto fondato su norme giuridiche, censurabile in ordine alla verifica dell'idoneità in astratto delle ragioni poste a fondamento della pronuncia (cfr., tra le tante, Cass. 31/05/2018, n. 13767;
Cass. 11/03/2022, n. 7992).
Quindi, in virtù del novellato art. 92, comma 2, c.p.c., come innanzi esposto (introdotto dal D.L.
n. 132/2014 e modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018), e sulla scorta di ampia e consolidata giurisprudenza di legittimità, la compensazione delle spese processuali, in assenza di reciproca soccombenza, è legittima solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni” che devono essere esplicitamente giustificate nella motivazione della sentenza (in tal senso, cfr.
Cass. Civ. n. 2081/2025; Cass. n. 273/2023; Cass. n. 6835/2022; Cass. Civ. n 1950/2022; Cass.
n. 3977/2020).
Tali gravi ed eccezionali ragioni non possono essere illogiche o errate (vedi Cass. Civ. n.
563/2025) e la motivazione con la quale si compensano le spese di lite non deve essere apparente.
A tal ultimo riguardo, va precisato che, una motivazione è solo “apparente” se reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e, quindi, non rende percepibile il fondamento della decisione, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture
(v. per la nozione di motivazione apparente, tra le tante, Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 2023 in motivazione;
Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
13977 del 23/05/2019 Rv. 654145).
Dunque, posto quanto precede, nel caso in esame - in assenza di una reciproca soccombenza - occorre valutare se la compensazione delle spese di lite sia stata operata in presenza delle ragioni di «gravità ed eccezionalità» previste dal codice.
Nella fattispecie, deve rilevarsi che il capo della sentenza impugnata non esplicita le ragioni poste a fondamento della compensazione delle spese di lite tra le parti e si sostanzia in una motivazione meramente apparente.
Invero, per consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, le “gravi ed eccezionali ragioni” legittimanti la compensazione delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche, tautologiche, meramente apparenti o locuzioni anodine, quali, com'è nel caso di specie “visti gli atti”, “rilevata la natura del contendere e le circostanze della fattispecie”, “letti gli approfondimenti e le difese delle parti”, che costituiscono espressioni inidonee a consentire il necessario controllo (ex plurimis, per arresti relativi a motivazioni come quelle riportate, Cass. n.
2096/2024; Cass. 14/07/2016, n. 14411; Cass. 31/05/2016, n. 11217; Cass. 25/09/2017, n. 22310;
Cass. 29/11/2017, n 28484; Cass. 12/10/2018, n. 25594; Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass.
26/07/2021, n. 21400; Cass. 09/12/2022, n. 36076; Cass. 15/06/2023, n. 17197).
Conseguentemente, nella fattispecie, si appalesa l'illegittimità dell'impugnato capo di sentenza, motivato da generiche formule di mero stile che non possono considerarsi idonee a consentire di comprendere il ragionamento seguito dal primo giudice per la formazione del suo convincimento.
Oltretutto, in ultima analisi, deve osservarsi che il giudice di pace, accoglie totalmente la domanda attorea, annullando le delibere impugnate in difetto dell'esatta convocazione all'assemblea e della specifica indicazione degli argomenti da trattare all'ordine del giorno (ex art. 66 disp. att. c.c.) ma, poi, motiva la sua decisione di compensare le spese di lite in considerazione della “relativa controvertibilità degli aspetti esaminati”.
Ebbene, anche tale ultima motivazione, che va a sommarsi alle generiche formule di stile sopra menzionate, si appalesa del tutto illogica ed erronea, non riuscendo a comprendersi quali siano gli aspetti controvertibili esaminati dal giudice di prime cure.
Di conseguenza, posto quanto precede, il capo della sentenza impugnato va riformato e le spese di lite del primo grado devono essere correttamente liquidate in favore dell'attore di quel giudizio, odierno appellante.
3. Pertanto va condannato l'appellato alla refusione delle spese di lite del primo CP_1 grado, da corrispondersi in favore di e e che devono Parte_1 Parte_2 essere liquidate nella somma complessiva di € 600,00 di cui € 150,20 per esborsi ed € 449,80 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Paolo Giulio Iervolino dichiaratosi procuratore antistatario.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, AN NA, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l'appellato al pagamento delle spese CP_1 di lite del primo grado di giudizio che si liquidano complessivamente in € 600,00, di cui €
150,20 per esborsi ed € 449,80 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Paolo Giulio
Iervolino dichiaratosi procuratore antistatario;
- b) condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del presente grado di CP_1 giudizio che si liquidano complessivamente in € 753,50, di cui € 91,50 per esborsi ed € 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Paolo Giulio Iervolino dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 06\12\25
Il Giudice
Dott.ssa AN NA