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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2025, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 249/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Alberto Vigorelli Presidente dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ed est.
dott. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 249\2025 R.G. promossa ex art. 392 c.p.c. con atto di citazione in riassunzione, in grado d'appello da:
- nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
20121 MILANO, Via Carlo Bianconi n. 8/A, rappresentato e difeso per delega in calce del presente ricorso da AVV. GIOVANNI FRANCHI del Foro di Parma, con studio in Parma, Borgo Giacomo
Tommasini n. 20, C.F. -attore in sede di rinvio - C.F._2
CONTRO
con sede in Parma, via Colorno, n. 63 C.F. – P.I. (di Controparte_1 P.IVA_1
seguito anche “ ), in persona del Direttore Generale e procuratore speciale sig. CP_1 CP_2
rappresentata e difesa nel presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, in forza
[...]
di procura allegata telematicamente da intendersi in calce al presente atto, dagli Avvocati Carlo
DR ES (C.F. pec: , Rossella CodiceFiscale_3 Email_1
BA (C.F. pec: e SC LP (C.F. CodiceFiscale_4 Email_2
pagina 1 di 16 ; pec: ed elettivamente domiciliata presso il loro CodiceFiscale_5 Email_3
studio in Parma, Via Rapallo n. 2/D
-convenuta in sede di rinvio-
nonché contro con sede legale in AN, Controparte_3
Corso Italia n. 52, C.F. e P.I. in persona del Direttore Generale – legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simona Falconieri (C.F:
) e (C.F. ), legali interni all'Agenzia, C.F._6 Parte_2 C.F._7
elettivamente domiciliato presso la SC dell'Avvocatura dell'ATS in AN, Corso Italia n. 52,
EG MB (P.I. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e P.IVA_3
difesa, per mandato in calce al ricorso ed in forza di decreto n. 3009 del 07 marzo 2025 (doc.1), dal'
Avv. Catia Carla Gatto dell'Avvocatura regionale domiciliata presso il proprio studio di AN,
Piazza TT di MB n.1- 20124 (c.a.p.).
Terzi chiamati in sede di rinvio conclusioni per : Pt_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza n. 2667/2020 pubblicata il 30 aprile 2019, nel procedimento R.G. n. 16897/2018, Giudice dott. Serena Nicotra:
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare che nulla era dovuto dal presso la “Casa Per Controparte_4
Coniugi” gestito dalla per essere la retta a carico del Servizio Sanitario regionale o, CP_1
Cont comunque, del AN;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: dichiarare nullo ex art. 1418 c.c. l'eventuale impegno assunto dal signo di provvedere asl pagamento della retta di ricovero della madre;
Parte_1
PER L'EFFETTO: revocare il decreto ingiuntivo n. 2606/2018 emesso dal Tribunale di AN il giorno 11.1.18, notificato in data 7.2.18;
ANCORA PER L'EFFETTO: dichiarare tenuta e condannare l in CP_1 Parte_3
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, (C.F./P.IV ) con sede in 43121 P.IVA_4
pagina 2 di 16 PARMA, Via Colorno n. 63, PEC: alla restituzione di quanto versato dal signor Email_4
in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ossia € 89.267,00 + € 2.184,00, ricavate dal Pt_1
pignoramento del quinto della pensione della signor CP_4
Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 T.F., IVA e CPA come per legge da liquidarsi a favore del sottoscritto ex art. 93 c.p.c. con rifusione di quanto versato a tale titolo in esecuzione dei provvedimenti impugnati”.
Conclusioni per Pro.ges:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di AN, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE (a seguito dell'ordinanza di rinvio)
Accertato, per tutte le ragioni sopra esposte, in applicazione del principio di diritto statuito dall'ordinanza n. 34388/2024 dalla Corte di Cassazione, vincolante per codesto Giudice d'appello,
l'obbligo di corrispondere la retta prevista dal Contratto di ricovero della IG.r a Parte_4
carico del IG. , quantomeno per il periodo che in questo giudizio interessa (aprile 2016- Pt_1
maggio 2017), conseguentemente, rigettare integralmente l'appello proposto dal IG in quanto Pt_1
infondato in fatto e in diritto.
IN VIA SUBORDINATA (a seguito dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.)
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse riconoscere, in base al principio di diritto statuito dall'ordinanza n 34388/2024 della Corte di Cassazione, la gratuità assoluta della prestazione a favore del IG , Pt_1
accertata, per tutti i motivi sopra esposti, l'illegittimità dell'estensione della domanda di restituzione operata nel presente giudizio di rinvio da parte del medesimo appellante alla somma quantificata in
“€ 89.267,04+ € 2.184,00 ricavate dal pignoramento del quinto della pensione della signora
, rigettare integralmente la medesima domanda di restituzione, CP_4
o quantomeno ridurre la somma dovuta all'importo di € 9,005,92, oltre interessi legali come da domanda, ingiunta con il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione avanzata, e per l'effetto pagina 3 di 16 dichiararsi la soccombenza reciproca ex art. 92 II comma c.p.c. ai fini delle spese di lite e, per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare altresì il IG in favore d al risarcimento del Pt_1 CP_1
danno ex art. 96 I comma c.p.c. per aver abusato dello strumento processuale con mala fede e/o colpa grave.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dal IG. , Pt_1
condannare di AN e/o MB, per quanto di rispettiva Controparte_3 CP_5
competenza, a corrispondere tutto quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al IG. CP_1
o quantomeno la quota socio-assistenziale fatturata all'utente, oltre interessi legali ex art. 1284 Pt_1
I e IV comma c.c., della quale il IG. si è obbligato al pagamento fino al momento del Parte_1
recesso dal contratto di ricovero.
IN VIA INCIDENTALE
Si ripropone, comunque, espressamente, l'appello incidentale già formulato nel precedente giudizio d'appello R.G.N. 1090/2020, e si chiede, per i motivi sopra esposti, di riformare la sentenza del
Tribunale di AN n. 2667/2020 nella parte in cui ha posto le spese di lite relative al giudizio di primo grado della EG MB e del di AN (rispettivamente Controparte_3
liquidate in €807,50 ed € 3225,00 per compensi oltre IVA e CPA e spese generali) a carico di con conseguente condanna alle medesime nei confronti del IG . CP_1 Pt_1
Con vittoria di spese e competenze professionali di tutti i gradi di giudizio.
IN OGNI CASO, in caso di qualsivoglia condanna d in forza di quanto stabilito dall'art. 92 II CP_1
comma, tenere conto nella liquidazione delle spese di lite della natura della questione trattata e del mutamento/evoluzione della giurisprudenza rispetto al principio di diritto applicabile”
Conclusioni per ATS
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello disattesa ogni domanda, istanza, richiesta, deduzione e conclusione avversaria, così giudicare: In via preliminare Si svolgono le seguenti dirimenti eccezioni: -accertare il mancato rispetto della disposizione di cui art. 342 co. 2° cpc secondo cui tra la data di notificazione pagina 4 di 16 del ricorso e la data della udienza di comparizione parti debbano intercorrere 90 giorni, con ogni conseguente declaratoria;
- accertare la violazione del principio ne bis in idem rispetto alla causa conclusasi con la sentenza n.
4973/2022 del Tribunale di AN, con ogni conseguente declaratoria;
- accertare che la domanda svolta dal ricorrente costituisce una inammissibile estensione dell'oggetto del contendere;
-accertare il passaggio in giudicato delle statuizioni che hanno escluso che sia titolare del CP_1
diritto ad ottenere il pagamento degli oneri di ricovero dall'ATS anche in caso di accertamento della natura sanitaria delle prestazioni erogate.
Nel merito respingere l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto;
comunque respingere ogni e qualsiasi domanda formulata a qualunque titolo nei confronti del Controparte_3
”
[...]
Conclusioni per EG MB
“Voglia l'Ecc.mo Collegio adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di EG MB;
nel merito: giudicare secondo diritto. In ogni caso, con integrale rifusione di spese, competenze ed onorari”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado conveniva davanti al Tribunale di AN Parte_1 Controparte_6
(d'ora in poi solo per sentire revocare il decreto ingiuntivo ottenuto da
[...] CP_1
quest'ultima in data 11.1.2018, con il quale veniva intimato il pagamento a carico della madre
, (deceduta in data 31.3.2020) della somma di € 22.031,04, e nei suoi confronti in Parte_4
qualità di coobbligato il pagamento “fino alla concorrenza di € 9.005,92” oltre interessi legali di mora. Esponeva che il provvedimento monitorio opposto riguardava rette di ricovero della madre, dal
2009 affetta da morbo di Alzheimer, presso la residenza “Casa per coniugi”, e più in particolare quelle maturate dall'aprile 2016 fino al 31.10.17. Deduceva l'illegittimità della richiesta degli pagina 5 di 16 interessi di mora ex art. 1284 c.c. e la nullità dell'impegno assunto nei confronti della struttura di provvedere al pagamento della retta di ricovero, trattandosi di una prestazione sanitaria che richiede un continuo e assiduo monitoraggio. Radicatosi il contraddittorio con la costituzione di questa CP_1
chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in giudizio dell'Agenzia di Tutela per
Cont la salute di AN – TT AN (di seguito e della EG MB (di seguito
EG) per essere dalle stesse manlevata e, nel merito, contestava in fatto e diritto la prospettazione del , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Pt_1
Cont si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e concludendo nel merito per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti;
la EG si costituiva per la reiezione delle richieste avanzate nei suoi confronti in via di manleva.
Il con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. estendeva la domanda nei confronti delle Pt_1
terze chiamate chiedendo di sentire: “dichiarare tenuta e condannare la REGIONE OM e
, in persona dei loro legali rappresentanti pro-tempore, a Controparte_7
provvedere al pagamento della retta di ricovero della signora in favore della Controparte_4
. Parte_5
Il Tribunale di AN con la sentenza n. 2667/2020, pubblicata il 30.04.2020, così decideva:
“Rigetta la opposizione svolta d avverso il decreto ingiuntivo n. 2606/2018 emesso dal Parte_1
Tribunale di AN in data 3.2.2018, dichiarando l'efficacia esecutiva del decreto a norma dell'art. 653 c.p.c.;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposta
[...]
che liquida in €.3225,00 compensi oltre spese generali” Controparte_8
-dichiara assorbite le domande svolte da nei confronti di Controparte_8 CP_3
AN e EG MB;
Controparte_3
- condanna la opposta alla rifusione in favore delle terze chiamate delle spese di lite che liquida per ATS dell di AN in € 3225,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se Controparte_3
non detraibile) e CPA come per legge e per EG MB in €807,50 per compensi, oltre spese generali, Iva (se non detraibile) e CPA come per legge”
pagina 6 di 16 Giudizio di secondo grado
La pronuncia veniva impugnata dal che ribadiva le tesi difensive e le domande proposte in Pt_1
primo grado, e a sua volta, con comparsa di costituzione e risposta del 26/10/2020 dopo CP_1
aver sostenuto l'infondatezza dei motivi dell'appello principale spiegava appello incidentale limitatamente al capo di condanna, a suo carico, del rimborso delle spese di lite a favore della
Cont EG MB e dell' di AN. Si costituiva la sola che chiedeva il Controparte_3
rigetto di entrambi i gravami, la EG MB rimaneva contumace.
La Corte d'Appello di AN con la sentenza n. 1355/2022 respingeva l'appello proposto da condannandolo a rifondere le spese di lite del grado in favore di in accoglimento Parte_1 CP_1
Cont di quello incidentale condannava il a rifondere a e a EG MB le spese Pt_1
Cont processuali del primo grado, nonché, a favore della sola anche le spese del secondo grado, essendo rimasta la EG contumace. Il Collegio, in linea con l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Cassazione, confermava la decisione del Tribunale di AN che aveva escluso la gratuità delle prestazioni rese in una RSA, ritenendo che, tenuto conto della normativa in materia e della natura dei servizi prestati alla sig.ra la fattispecie doveva essere ricondotta alle CP_4
“prestazioni sociali a rilevanza sanitaria” (di cui all'art. 3 co.2 lett. d) DPCM 14.02.2001), per le quali era configurabile un regime di compartecipazione del ricoverato nella misura del 50% dei costi.
Cont Viceversa, riteneva che la chiamata in causa dei terzi (EG e da parte di si fosse resa CP_1
necessaria per contrastare la tesi sostenuta dal , all'esito del giudizio risultata infondata e che, Pt_1
quindi, le relative spese di lite non essendo ricollegabili ad una iniziativa palesemente arbitraria della
Pro.ges, dovessero ricadere sul in quanto parte soccombente. Pt_1
Giudizio di Cassazione
Con ricorso del 09/05/2022, il chiedeva la cassazione della predetta sentenza lamentando, Pt_1
ancora una volta, ed in un unico motivo, la violazione e falsa applicazione da parte del Giudice di secondo grado degli artt. 1,3 19, 53 e 63 l. n. 833 del 1978, dell'art.30 l. 730 del 1983 dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 502/92 e del D.P.C.M. 14 febbraio 2001. Anche in tale giudizio, tutte le parti, ad eccezione della EG MB, si costituivano.
pagina 7 di 16 Con ordinanza del 21/10/2024, n. racc. gen. 34388/2024, la Terza Sezione Civile della
Cassazione riteneva fondato l'unico motivo del ricorso. In particolare, come si legge nella pronuncia:”…il giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto della giurisprudenza di questa Corte
Suprema, là dove ha affermato che l'attività prestata in favore di soggetto affetto da morbo di
Alzheimer (malattia degenerativa che progressivamente incide sul sistema nervoso centrale fino al finale exitus), ricoverato in istituto di cura, è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730 del 1983, ove non sia possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, in ragione della loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal Comune” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4558 del
22/03/2012) …. questa Suprema Corte ha ancor meglio precisato che le prestazioni socio-
assistenziali sono da ritenersi incluse in quelle a carico del laddove risulti che per il singolo CP_9
paziente, in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia, le prestazioni assistenziali e di cura della persona siano connesse alla tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure: prestazioni di natura sanitaria che non possono essere pertanto eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali (Cass. Sez. 3, 2038/2023). ... Rispetto al criterio della "prevalenza" della componente sanitaria e terapeutica su quella assistenziale e di cura della persona, ravvisabile nella prima sentenza del 2012, la giurisprudenza più recente ha indicato il criterio della “connessione” e
“strumentalità” della prestazione assistenziale rispetto a quella sanitaria, al fine di verificare se le prestazioni erogate dalla struttura in cui è inserito il soggetto siano o meno scindibili in una componente alberghiero-assistenziale, a carico del paziente, e una componente sanitaria, gratuita perché a carico del SSN (Cass. Sez 3, 2038/2023, cit.) Pertanto, con riferimento al caso di specie va pagina 8 di 16 ribadito il principio secondo cui <
affetto da morbo di Alzheimer, ricoverato in istituto di cura, sono a carico de se, sulla base del CP_9
piano terapeutico che tiene conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, le prestazioni assistenziali siano connesse e strumentali ad assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale, non potendo le seconde essere eseguite se non congiuntamente alle prime, senza che assuma rilievo la prevalenza delle une o delle altre>> (cfr. anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21162
del 29/07/2024; Cass. 22/02/2024, n. 4752, Cass. 4/09/2023, n. 25660; Cass. Sez. 3,
18/05/2023, n. 13714).
Giudizio di rinvio
Con atto di citazione in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. riassumeva il giudizio di Parte_1
secondo grado nei confronti di tutte le parti, per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12/03/2025 si costituiva in giudizio solo al CP_1
fine di chiedere, previo accertamento e dichiarazione della nullità dell'atto di citazione in riassunzione notificato dal per inosservanza dei termini a comparire di cui al combinato Pt_1
disposto dagli artt. 342 comma 2 c.p.c. e 164 c.p.c., la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dell'art. 164 comma 3 c.p.c.
Cont Con comparsa di costituzione e risposta del 12/03/2025 si costituiva in giudizio la quale, nell'avanzare alcune eccezioni preliminari, chiedeva, nel merito, il rigetto dell'appello, nonché, di
Cont qualsivoglia domanda avanzata nei confronti di
Con comparsa di costituzione e risposta del 11/03/2025, EG MB si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e di giudicare secondo diritto.
All'udienza del 03/04/2025, la Corte, rilevato il mancato rispetto del termine a comparire al fine di sanare il difetto del termine minimo, rinviava la successiva prima udienza al 29/05/2025.
Con la successiva comparsa di costituzione del 07/05/2025, chiedeva l'accoglimento delle CP_1
conclusioni in epigrafe indicate.
pagina 9 di 16 All'esito della prima udienza di comparizione del 29/05/2025, la Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17/07/2025, da svolgersi con le modalità cartolari secondo l'art. 127 c.p.c., e invitava le parti ad effettuare il deposito telematico dei fogli di precisazione delle conclusioni. Tale udienza si svolgeva, pertanto, con le modalità della trattazione scritta, le parti depositavano le note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e la Corte
tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. di gg 40 per il deposito delle memorie conclusionali e d ulteriori gg 20 per le repliche. Depositate le memorie difensive finali la causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Opinione della Corte
Occorre preliminarmente precisare come in sede di giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il "thema decidendum" e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è
vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di Cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità. (vedi Cass. sez. 1 sent. n. 5381/2011).
Di conseguenza, devono essere esaminate le sole domande dell'attore in riassunzione che residuano all'esito e nei limiti del giudizio di rinvio. E allora, come giustamente osservato dalle controparti, senz'altro nuova ed inammissibile è la domanda avanzata per la prima volta in questa sede dal di condanna della alla restituzione “di quanto versato dal signor in Pt_1 CP_1 Pt_1
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ossia €89.267,00 + € 2.184,00, ricavate dal pignoramento del quinto della pensione della signora perché nei precedenti gradi di CP_4
giudizio, la domanda di accertamento e di condanna al pagamento della retta di ricovero della madre, era stata proposta con la prima memoria ex art. 183 sesto comma n1 c.p.c. soltanto nei confronti delle terze chiamate.
pagina 10 di 16 Non solo, la domanda di restituzione ha ad oggetto una maggiore somma che non corrisponde a quella di cui si discute in sede di rinvio (che ricordiamo è limitata all'importo (capitale) ingiunto al di € 9.005,92, oltre interessi perché il D.I è passato in giudicato rispetto alla posizione della Pt_1
non avendo la stessa proposto opposizione). Inoltre, il non ha provato di avere CP_4 Pt_1
personalmente corrisposto le maggiori somme di cui chiede la restituzione ed è, altresì, passata in giudicato la sentenza n. 4793/2022 del 05/06/2022 con la quale il Tribunale di AN ha rigettato la domanda avanzata dal -in qualità di amministratore di sostegno della madre-, nei confronti Pt_1
di di restituzione della somma di €80.270,12 versata a titolo di rette per il ricovero CP_1
relativamente ad altri periodi.
Sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio deve essere, invece, accolta la domanda di revoca del D.I. impugnato ovviamente limitatamente alla posizione di coobbligato in solido del , e quindi, la domanda di restituzione a carico della della Pt_1 CP_1
somma di “€ 9,005,92, oltre interessi legali come da domanda, ingiunta con il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione avanzata”.
Infatti, la Corte in sede di rinvio non può discostarsi dai principi espressi dalla Cassazione per cui
“l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario
Nazionale, ai sensi della L. n. 730 del 1983, art. 30, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex D.P.C.M. 8 agosto
1985, art. 1, alla tutela della salute del cittadino” .
È, dunque, sufficiente che a una persona affetta da Alzheimer siano erogate prestazioni sanitarie collegate, per rendere quelle assistenziali inscindibilmente connesse a quelle sanitarie. Tali principi valgono non solo nel caso di pazienti affetti da morbo di Alzheimer, ma anche in presenza di altre patologie degenerative, come la demenza senile, ovvero disabilità dovute a deficit cognitivi, occorrendo più in generale verificare se, in relazione alla malattia di cui è affetto il paziente, siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di pagina 11 di 16 natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio- assistenziale.
Nel caso di specie risulta documentato che la signora era affetta dal 2009 da Alzheimer ed CP_4
era arrivata al ricovero nel gennaio del 2014 dopo essere stata dimessa quello stesso giorno dall'Ospedale Maggiore Policlinico, presso il quale era stata ricoverata per essere stata trovata dal figlio stesa sul pavimento, sporca di urine, in stato confusionale in seguito ad un attacco di epilessia, con diagnosi di polmonite batterica.
Inoltre, non è in discussione che:” al momento dell'ingresso presso la struttura gestita d la CP_1
era già affetta da malattia di Alzheimer in stato avanzato, con necessità di assistenza di un CP_4
operatore nella vestizione e nell'igiene, mantenimento dell'autonomia nella deambulazione e nell'alimentazione, ma con elevato rischio di cadute oltre che di fuga (cfr. pag.193 della parte quinta della cartella clinica prodotta dall'opponente con la memoria istruttoria). Già nel settembre 2014 si è registrato un netto peggioramento nelle condizioni cliniche della paziente con incremento delle necessità assistenziali, data la necessità di due operatori per la deambulazione e l'assistenza anche in fase di alimentazione (pag. 49 della parte sesta della cartella clinica). Dalle schede di valutazione relative al periodo cui si riferiscono le fatture oggetto del decreto ingiuntivo (2016-2017), emerge che la paziente è affetta, oltre che da morbo di Alzheimer, con severa demenza ed esiti di episodi convulsivi, da ipertensione arteriosa benigna, artrosi generalizzata, incontinenza urinaria e nella defecazione;
gli unici presidi utilizzati sono gli assorbenti per l'incontinenza, con esclusione del ricorso al catetere, e la carrozzina per la deambulazione, mentre non risultano praticati trattamenti medici per la respirazione, per la alimentazione artificiale, né dialisi per la funzionalità renale (cfr. pag. 80-116). Sempre dalla cartella clinica si evince che le terapie prestate nei confronti della paziente consistono nella somministrazione di farmaci, ovvero quelli di cui alla scheda in data
1.10.2014, tra cui antidepressivi e anticonvulsivanti (cfr. pag. 15 e pag. 225 cartella clinica parte I).
Inoltre, come risulta dai piani assistenziali inseriti nella cartella clinica e riferiti al periodo in questione, gli obiettivi dell'assistenza erogata in favore della degente sono quelli del mantenimento della relazione individuale per il miglioramento dell'umore e di mantenimento dello stato attuale con pagina 12 di 16 prevenzione di danni terziari e della comparsa di infezioni (cfr. pag.
9-43 della parte sesta della cartella clinica).
Quindi, in conclusione come sottolineato dalla difesa del , è provato il fatto che la signora Pt_1
era affetta da malattia di Alzheimer in stato avanzato, che le spese mediche rappresentavano CP_4
circa il 50% di quanto pagato e che le prestazioni sanitarie erano necessariamente connesse a quelle assistenziali, non potendosi scindere le une dalle altre. Il quadro delle patologie come sopra descritto dalle cartelle cliniche era tale da esigere un trattamento sanitario personalizzato, con la conseguenza che l'onere economico della prestazione socio assistenziale deve essere posto a carico del SSN. Le controparti ripropongono in questa sede una diversa lettura ed interpretazione della normativa statale e regionale sulla materia, ma come già detto, in sede di rinvio, il Collegio è tenuto ad applicare i principi espressi dalla Cassazione.
Ne discende, sulla base di quanto statuito dalla Suprema Corte, che tutte le spese, nessuna esclusa comprese quelle c.d. alberghiere, avrebbero dovuto essere poste a carico del Servizio Sanitario
Regionale. Di conseguenza deve essere revocato il D.I. impugnato dal , ovviamente nei limiti Pt_1
della sua quota di corresponsabilità, ovverossia, €9.005,92.
La revoca del D.I. comporta la condanna di alla restituzione a favore del di quanto CP_1 Pt_1
ricevuto per capitale, interessi, e spese di lite, in esecuzione delle precedenti pronunce. Parimenti,
Cont anche e EG MB vanno condannate alla restituzione a favore del di quanto Pt_1
eventualmente ricevuto a titolo di spese di lite con riferimento ai precedenti gradi di giudizio.
Non può, invece, essere accolta la domanda di manleva avanzata da nei confronti delle CP_1
terze chiamate. Premesso che sul punto il Collegio ritiene che non si sia formato alcun giudicato
Cont come invece sostenuto dalla difesa di tuttavia, si tratta di pretesa infondata.
Occorre, infatti, in linea generale richiamare il principio giurisprudenziale orami consolidato secondo cui, in tema di attività sanitaria in regime di accreditamento, la domanda di pagamento per prestazioni sanitarie extra budget è infondata. La necessità di rispettare i tetti di spesa e i vincoli delle risorse pubbliche disponibili giustifica la mancata remunerazione delle prestazioni eccedenti. La struttura privata accreditata, infatti, non ha l'obbligo di rendere prestazioni oltre quelle concordate. pagina 13 di 16 La Cassazione e ha, inoltre, chiarito la questione dell'ingiustificato arricchimento. Ha spiegato che in questi casi si configura un “arricchimento imposto”. La Pubblica Amministrazione, fissando un tetto di spesa, manifesta preventivamente la propria volontà di non accettare prestazioni ulteriori. Di
conseguenza, l'ente pubblico non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo, poiché ha di fatto
“rifiutato” l'arricchimento derivante dalle prestazioni extra budget. (vedi cass. n.27608/2019, n.
2567/2024, n.8014/2024).
Nel caso di specie, è pacifico che la EG MB e ATS abbiano provveduto all'erogazione a favore di del contributo regionale previsto per ogni annualità, la stessa non ha provato di CP_1
aver proceduto dell'attivazione della procedura di modifica del budget prevista dall'art. 5 dei contratti di accreditamento e, infine, non vi è comunque evidenza della ricorrenza delle fattispecie relative alle prestazioni extra budget previste dalla clausola 6 dei citati contratti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte, considerato il generale principio secondo cui deve procedersi a nuova regolamentazione delle intere spese processuali, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché, l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. 12063/2007) ritiene che possano essere compensate per tutte le fasi in ragione della metà, quelle tra il e la Sussistono, Pt_1 CP_1
infatti, di giustificati motivi di cui all'art. 92 c.p.c. in considerazione degli orientamenti contrastanti formatisi nella stessa giurisprudenza della Cassazione e di merito, nonché, del fatto che in questa sede il ha introdotto nei confronti della una domanda di condanna del tutto nuova ed Pt_1 CP_1
inammissibile in relazione alla quale è rimasto totalmente soccombente.
La RSA va, dunque, condannata a rifondere al la metà residua delle spese di giudizio, Pt_1
liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri previsti dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto degli importi medi previsti per le cause di valore tra (5.200,01-26.000,00) e del tenore delle questioni trattate.
Quanto alle spese di lite delle terze chiamate ASL e EG MB ritiene la Corte che, pur a fronte della soccombenza della chiamante sussistano, parimenti, i presupposti per la loro CP_1
compensazione -integrale- perché appunto, la chiamata è stata resa necessaria dalle domande del pagina 14 di 16 , la giurisprudenza è stata contrastante e come chiarito nell'ordinanza di rinvio della Cassazione Pt_1
le spese di degenza della Provini malata di Azheimer sono ed erano a “… a carico del SSN…”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AN quale giudice in sede di rinvio, in forza della ordinanza n.
34388/2024 della Corte di Cassazione sez. 3 civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, in parziale accoglimento delle domande proposte da così provvede: Parte_1
- 1) revoca il decreto ingiuntivo n.2606/2018 emesso dal Tribunale di AN in data 3.2.2018
limitatamente alla posizione , e di conseguenza: Parte_1
- 2) condanna alla restituzione a favore di di ogni Controparte_8 Parte_1
somma eventualmente ricevuta in esecuzione del D.I. ingiuntivo opposto, nonché, a titolo di spese di lite delle precedenti fasi, oltre interessi legali di cui all'art. 1284 primo comma c.c. dal singolo pagamento ricevuto, sino alla data di effettiva restituzione.
- 3) Condanna a rifondere il 50% delle spese di lite a favore di Controparte_8
da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avvocato Giovanni Franchi, liquidate già in tale Parte_1
misura:
-per il primo grado di giudizio in: €60,00 per C.U., €2.550,00 per onorati, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetario al 15%;
-per la precedente fase di appello in: €570, per C.U., €2.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetario al 15%;
-per il giudizio di cassazione in: €1.500,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetario al 15%;
-per il presente giudizio di rinvio in: €850,00 per C.U. €2.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetario al 15% compensando tra le parti il restante 50% per tutte le predette fasi;
- 4) condanna EG MB a restituire a , le somme Controparte_10 Parte_1
eventualmente ricevute dallo stesso in esecuzione della sentenza di appello poi cassata, oltre interessi ex art. 1284 primo comma c.p.c. dal singolo versamento sino al saldo;
pagina 15 di 16 - 5) compensa integralmente le spese di lite di tutti i gradi e fasi tra e Controparte_8
e tra e EG MB Controparte_3 Controparte_8
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Maria Teresa Brena dott. Alberto Vigorelli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Alberto Vigorelli Presidente dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ed est.
dott. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 249\2025 R.G. promossa ex art. 392 c.p.c. con atto di citazione in riassunzione, in grado d'appello da:
- nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
20121 MILANO, Via Carlo Bianconi n. 8/A, rappresentato e difeso per delega in calce del presente ricorso da AVV. GIOVANNI FRANCHI del Foro di Parma, con studio in Parma, Borgo Giacomo
Tommasini n. 20, C.F. -attore in sede di rinvio - C.F._2
CONTRO
con sede in Parma, via Colorno, n. 63 C.F. – P.I. (di Controparte_1 P.IVA_1
seguito anche “ ), in persona del Direttore Generale e procuratore speciale sig. CP_1 CP_2
rappresentata e difesa nel presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, in forza
[...]
di procura allegata telematicamente da intendersi in calce al presente atto, dagli Avvocati Carlo
DR ES (C.F. pec: , Rossella CodiceFiscale_3 Email_1
BA (C.F. pec: e SC LP (C.F. CodiceFiscale_4 Email_2
pagina 1 di 16 ; pec: ed elettivamente domiciliata presso il loro CodiceFiscale_5 Email_3
studio in Parma, Via Rapallo n. 2/D
-convenuta in sede di rinvio-
nonché contro con sede legale in AN, Controparte_3
Corso Italia n. 52, C.F. e P.I. in persona del Direttore Generale – legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simona Falconieri (C.F:
) e (C.F. ), legali interni all'Agenzia, C.F._6 Parte_2 C.F._7
elettivamente domiciliato presso la SC dell'Avvocatura dell'ATS in AN, Corso Italia n. 52,
EG MB (P.I. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e P.IVA_3
difesa, per mandato in calce al ricorso ed in forza di decreto n. 3009 del 07 marzo 2025 (doc.1), dal'
Avv. Catia Carla Gatto dell'Avvocatura regionale domiciliata presso il proprio studio di AN,
Piazza TT di MB n.1- 20124 (c.a.p.).
Terzi chiamati in sede di rinvio conclusioni per : Pt_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza n. 2667/2020 pubblicata il 30 aprile 2019, nel procedimento R.G. n. 16897/2018, Giudice dott. Serena Nicotra:
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare che nulla era dovuto dal presso la “Casa Per Controparte_4
Coniugi” gestito dalla per essere la retta a carico del Servizio Sanitario regionale o, CP_1
Cont comunque, del AN;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: dichiarare nullo ex art. 1418 c.c. l'eventuale impegno assunto dal signo di provvedere asl pagamento della retta di ricovero della madre;
Parte_1
PER L'EFFETTO: revocare il decreto ingiuntivo n. 2606/2018 emesso dal Tribunale di AN il giorno 11.1.18, notificato in data 7.2.18;
ANCORA PER L'EFFETTO: dichiarare tenuta e condannare l in CP_1 Parte_3
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, (C.F./P.IV ) con sede in 43121 P.IVA_4
pagina 2 di 16 PARMA, Via Colorno n. 63, PEC: alla restituzione di quanto versato dal signor Email_4
in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ossia € 89.267,00 + € 2.184,00, ricavate dal Pt_1
pignoramento del quinto della pensione della signor CP_4
Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 T.F., IVA e CPA come per legge da liquidarsi a favore del sottoscritto ex art. 93 c.p.c. con rifusione di quanto versato a tale titolo in esecuzione dei provvedimenti impugnati”.
Conclusioni per Pro.ges:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di AN, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE (a seguito dell'ordinanza di rinvio)
Accertato, per tutte le ragioni sopra esposte, in applicazione del principio di diritto statuito dall'ordinanza n. 34388/2024 dalla Corte di Cassazione, vincolante per codesto Giudice d'appello,
l'obbligo di corrispondere la retta prevista dal Contratto di ricovero della IG.r a Parte_4
carico del IG. , quantomeno per il periodo che in questo giudizio interessa (aprile 2016- Pt_1
maggio 2017), conseguentemente, rigettare integralmente l'appello proposto dal IG in quanto Pt_1
infondato in fatto e in diritto.
IN VIA SUBORDINATA (a seguito dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.)
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse riconoscere, in base al principio di diritto statuito dall'ordinanza n 34388/2024 della Corte di Cassazione, la gratuità assoluta della prestazione a favore del IG , Pt_1
accertata, per tutti i motivi sopra esposti, l'illegittimità dell'estensione della domanda di restituzione operata nel presente giudizio di rinvio da parte del medesimo appellante alla somma quantificata in
“€ 89.267,04+ € 2.184,00 ricavate dal pignoramento del quinto della pensione della signora
, rigettare integralmente la medesima domanda di restituzione, CP_4
o quantomeno ridurre la somma dovuta all'importo di € 9,005,92, oltre interessi legali come da domanda, ingiunta con il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione avanzata, e per l'effetto pagina 3 di 16 dichiararsi la soccombenza reciproca ex art. 92 II comma c.p.c. ai fini delle spese di lite e, per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare altresì il IG in favore d al risarcimento del Pt_1 CP_1
danno ex art. 96 I comma c.p.c. per aver abusato dello strumento processuale con mala fede e/o colpa grave.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dal IG. , Pt_1
condannare di AN e/o MB, per quanto di rispettiva Controparte_3 CP_5
competenza, a corrispondere tutto quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al IG. CP_1
o quantomeno la quota socio-assistenziale fatturata all'utente, oltre interessi legali ex art. 1284 Pt_1
I e IV comma c.c., della quale il IG. si è obbligato al pagamento fino al momento del Parte_1
recesso dal contratto di ricovero.
IN VIA INCIDENTALE
Si ripropone, comunque, espressamente, l'appello incidentale già formulato nel precedente giudizio d'appello R.G.N. 1090/2020, e si chiede, per i motivi sopra esposti, di riformare la sentenza del
Tribunale di AN n. 2667/2020 nella parte in cui ha posto le spese di lite relative al giudizio di primo grado della EG MB e del di AN (rispettivamente Controparte_3
liquidate in €807,50 ed € 3225,00 per compensi oltre IVA e CPA e spese generali) a carico di con conseguente condanna alle medesime nei confronti del IG . CP_1 Pt_1
Con vittoria di spese e competenze professionali di tutti i gradi di giudizio.
IN OGNI CASO, in caso di qualsivoglia condanna d in forza di quanto stabilito dall'art. 92 II CP_1
comma, tenere conto nella liquidazione delle spese di lite della natura della questione trattata e del mutamento/evoluzione della giurisprudenza rispetto al principio di diritto applicabile”
Conclusioni per ATS
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello disattesa ogni domanda, istanza, richiesta, deduzione e conclusione avversaria, così giudicare: In via preliminare Si svolgono le seguenti dirimenti eccezioni: -accertare il mancato rispetto della disposizione di cui art. 342 co. 2° cpc secondo cui tra la data di notificazione pagina 4 di 16 del ricorso e la data della udienza di comparizione parti debbano intercorrere 90 giorni, con ogni conseguente declaratoria;
- accertare la violazione del principio ne bis in idem rispetto alla causa conclusasi con la sentenza n.
4973/2022 del Tribunale di AN, con ogni conseguente declaratoria;
- accertare che la domanda svolta dal ricorrente costituisce una inammissibile estensione dell'oggetto del contendere;
-accertare il passaggio in giudicato delle statuizioni che hanno escluso che sia titolare del CP_1
diritto ad ottenere il pagamento degli oneri di ricovero dall'ATS anche in caso di accertamento della natura sanitaria delle prestazioni erogate.
Nel merito respingere l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto;
comunque respingere ogni e qualsiasi domanda formulata a qualunque titolo nei confronti del Controparte_3
”
[...]
Conclusioni per EG MB
“Voglia l'Ecc.mo Collegio adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di EG MB;
nel merito: giudicare secondo diritto. In ogni caso, con integrale rifusione di spese, competenze ed onorari”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado conveniva davanti al Tribunale di AN Parte_1 Controparte_6
(d'ora in poi solo per sentire revocare il decreto ingiuntivo ottenuto da
[...] CP_1
quest'ultima in data 11.1.2018, con il quale veniva intimato il pagamento a carico della madre
, (deceduta in data 31.3.2020) della somma di € 22.031,04, e nei suoi confronti in Parte_4
qualità di coobbligato il pagamento “fino alla concorrenza di € 9.005,92” oltre interessi legali di mora. Esponeva che il provvedimento monitorio opposto riguardava rette di ricovero della madre, dal
2009 affetta da morbo di Alzheimer, presso la residenza “Casa per coniugi”, e più in particolare quelle maturate dall'aprile 2016 fino al 31.10.17. Deduceva l'illegittimità della richiesta degli pagina 5 di 16 interessi di mora ex art. 1284 c.c. e la nullità dell'impegno assunto nei confronti della struttura di provvedere al pagamento della retta di ricovero, trattandosi di una prestazione sanitaria che richiede un continuo e assiduo monitoraggio. Radicatosi il contraddittorio con la costituzione di questa CP_1
chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in giudizio dell'Agenzia di Tutela per
Cont la salute di AN – TT AN (di seguito e della EG MB (di seguito
EG) per essere dalle stesse manlevata e, nel merito, contestava in fatto e diritto la prospettazione del , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Pt_1
Cont si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e concludendo nel merito per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti;
la EG si costituiva per la reiezione delle richieste avanzate nei suoi confronti in via di manleva.
Il con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. estendeva la domanda nei confronti delle Pt_1
terze chiamate chiedendo di sentire: “dichiarare tenuta e condannare la REGIONE OM e
, in persona dei loro legali rappresentanti pro-tempore, a Controparte_7
provvedere al pagamento della retta di ricovero della signora in favore della Controparte_4
. Parte_5
Il Tribunale di AN con la sentenza n. 2667/2020, pubblicata il 30.04.2020, così decideva:
“Rigetta la opposizione svolta d avverso il decreto ingiuntivo n. 2606/2018 emesso dal Parte_1
Tribunale di AN in data 3.2.2018, dichiarando l'efficacia esecutiva del decreto a norma dell'art. 653 c.p.c.;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposta
[...]
che liquida in €.3225,00 compensi oltre spese generali” Controparte_8
-dichiara assorbite le domande svolte da nei confronti di Controparte_8 CP_3
AN e EG MB;
Controparte_3
- condanna la opposta alla rifusione in favore delle terze chiamate delle spese di lite che liquida per ATS dell di AN in € 3225,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se Controparte_3
non detraibile) e CPA come per legge e per EG MB in €807,50 per compensi, oltre spese generali, Iva (se non detraibile) e CPA come per legge”
pagina 6 di 16 Giudizio di secondo grado
La pronuncia veniva impugnata dal che ribadiva le tesi difensive e le domande proposte in Pt_1
primo grado, e a sua volta, con comparsa di costituzione e risposta del 26/10/2020 dopo CP_1
aver sostenuto l'infondatezza dei motivi dell'appello principale spiegava appello incidentale limitatamente al capo di condanna, a suo carico, del rimborso delle spese di lite a favore della
Cont EG MB e dell' di AN. Si costituiva la sola che chiedeva il Controparte_3
rigetto di entrambi i gravami, la EG MB rimaneva contumace.
La Corte d'Appello di AN con la sentenza n. 1355/2022 respingeva l'appello proposto da condannandolo a rifondere le spese di lite del grado in favore di in accoglimento Parte_1 CP_1
Cont di quello incidentale condannava il a rifondere a e a EG MB le spese Pt_1
Cont processuali del primo grado, nonché, a favore della sola anche le spese del secondo grado, essendo rimasta la EG contumace. Il Collegio, in linea con l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Cassazione, confermava la decisione del Tribunale di AN che aveva escluso la gratuità delle prestazioni rese in una RSA, ritenendo che, tenuto conto della normativa in materia e della natura dei servizi prestati alla sig.ra la fattispecie doveva essere ricondotta alle CP_4
“prestazioni sociali a rilevanza sanitaria” (di cui all'art. 3 co.2 lett. d) DPCM 14.02.2001), per le quali era configurabile un regime di compartecipazione del ricoverato nella misura del 50% dei costi.
Cont Viceversa, riteneva che la chiamata in causa dei terzi (EG e da parte di si fosse resa CP_1
necessaria per contrastare la tesi sostenuta dal , all'esito del giudizio risultata infondata e che, Pt_1
quindi, le relative spese di lite non essendo ricollegabili ad una iniziativa palesemente arbitraria della
Pro.ges, dovessero ricadere sul in quanto parte soccombente. Pt_1
Giudizio di Cassazione
Con ricorso del 09/05/2022, il chiedeva la cassazione della predetta sentenza lamentando, Pt_1
ancora una volta, ed in un unico motivo, la violazione e falsa applicazione da parte del Giudice di secondo grado degli artt. 1,3 19, 53 e 63 l. n. 833 del 1978, dell'art.30 l. 730 del 1983 dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 502/92 e del D.P.C.M. 14 febbraio 2001. Anche in tale giudizio, tutte le parti, ad eccezione della EG MB, si costituivano.
pagina 7 di 16 Con ordinanza del 21/10/2024, n. racc. gen. 34388/2024, la Terza Sezione Civile della
Cassazione riteneva fondato l'unico motivo del ricorso. In particolare, come si legge nella pronuncia:”…il giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto della giurisprudenza di questa Corte
Suprema, là dove ha affermato che l'attività prestata in favore di soggetto affetto da morbo di
Alzheimer (malattia degenerativa che progressivamente incide sul sistema nervoso centrale fino al finale exitus), ricoverato in istituto di cura, è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730 del 1983, ove non sia possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, in ragione della loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal Comune” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4558 del
22/03/2012) …. questa Suprema Corte ha ancor meglio precisato che le prestazioni socio-
assistenziali sono da ritenersi incluse in quelle a carico del laddove risulti che per il singolo CP_9
paziente, in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia, le prestazioni assistenziali e di cura della persona siano connesse alla tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure: prestazioni di natura sanitaria che non possono essere pertanto eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali (Cass. Sez. 3, 2038/2023). ... Rispetto al criterio della "prevalenza" della componente sanitaria e terapeutica su quella assistenziale e di cura della persona, ravvisabile nella prima sentenza del 2012, la giurisprudenza più recente ha indicato il criterio della “connessione” e
“strumentalità” della prestazione assistenziale rispetto a quella sanitaria, al fine di verificare se le prestazioni erogate dalla struttura in cui è inserito il soggetto siano o meno scindibili in una componente alberghiero-assistenziale, a carico del paziente, e una componente sanitaria, gratuita perché a carico del SSN (Cass. Sez 3, 2038/2023, cit.) Pertanto, con riferimento al caso di specie va pagina 8 di 16 ribadito il principio secondo cui <
affetto da morbo di Alzheimer, ricoverato in istituto di cura, sono a carico de se, sulla base del CP_9
piano terapeutico che tiene conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, le prestazioni assistenziali siano connesse e strumentali ad assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale, non potendo le seconde essere eseguite se non congiuntamente alle prime, senza che assuma rilievo la prevalenza delle une o delle altre>> (cfr. anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21162
del 29/07/2024; Cass. 22/02/2024, n. 4752, Cass. 4/09/2023, n. 25660; Cass. Sez. 3,
18/05/2023, n. 13714).
Giudizio di rinvio
Con atto di citazione in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. riassumeva il giudizio di Parte_1
secondo grado nei confronti di tutte le parti, per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12/03/2025 si costituiva in giudizio solo al CP_1
fine di chiedere, previo accertamento e dichiarazione della nullità dell'atto di citazione in riassunzione notificato dal per inosservanza dei termini a comparire di cui al combinato Pt_1
disposto dagli artt. 342 comma 2 c.p.c. e 164 c.p.c., la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dell'art. 164 comma 3 c.p.c.
Cont Con comparsa di costituzione e risposta del 12/03/2025 si costituiva in giudizio la quale, nell'avanzare alcune eccezioni preliminari, chiedeva, nel merito, il rigetto dell'appello, nonché, di
Cont qualsivoglia domanda avanzata nei confronti di
Con comparsa di costituzione e risposta del 11/03/2025, EG MB si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e di giudicare secondo diritto.
All'udienza del 03/04/2025, la Corte, rilevato il mancato rispetto del termine a comparire al fine di sanare il difetto del termine minimo, rinviava la successiva prima udienza al 29/05/2025.
Con la successiva comparsa di costituzione del 07/05/2025, chiedeva l'accoglimento delle CP_1
conclusioni in epigrafe indicate.
pagina 9 di 16 All'esito della prima udienza di comparizione del 29/05/2025, la Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17/07/2025, da svolgersi con le modalità cartolari secondo l'art. 127 c.p.c., e invitava le parti ad effettuare il deposito telematico dei fogli di precisazione delle conclusioni. Tale udienza si svolgeva, pertanto, con le modalità della trattazione scritta, le parti depositavano le note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e la Corte
tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. di gg 40 per il deposito delle memorie conclusionali e d ulteriori gg 20 per le repliche. Depositate le memorie difensive finali la causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Opinione della Corte
Occorre preliminarmente precisare come in sede di giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il "thema decidendum" e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è
vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di Cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità. (vedi Cass. sez. 1 sent. n. 5381/2011).
Di conseguenza, devono essere esaminate le sole domande dell'attore in riassunzione che residuano all'esito e nei limiti del giudizio di rinvio. E allora, come giustamente osservato dalle controparti, senz'altro nuova ed inammissibile è la domanda avanzata per la prima volta in questa sede dal di condanna della alla restituzione “di quanto versato dal signor in Pt_1 CP_1 Pt_1
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ossia €89.267,00 + € 2.184,00, ricavate dal pignoramento del quinto della pensione della signora perché nei precedenti gradi di CP_4
giudizio, la domanda di accertamento e di condanna al pagamento della retta di ricovero della madre, era stata proposta con la prima memoria ex art. 183 sesto comma n1 c.p.c. soltanto nei confronti delle terze chiamate.
pagina 10 di 16 Non solo, la domanda di restituzione ha ad oggetto una maggiore somma che non corrisponde a quella di cui si discute in sede di rinvio (che ricordiamo è limitata all'importo (capitale) ingiunto al di € 9.005,92, oltre interessi perché il D.I è passato in giudicato rispetto alla posizione della Pt_1
non avendo la stessa proposto opposizione). Inoltre, il non ha provato di avere CP_4 Pt_1
personalmente corrisposto le maggiori somme di cui chiede la restituzione ed è, altresì, passata in giudicato la sentenza n. 4793/2022 del 05/06/2022 con la quale il Tribunale di AN ha rigettato la domanda avanzata dal -in qualità di amministratore di sostegno della madre-, nei confronti Pt_1
di di restituzione della somma di €80.270,12 versata a titolo di rette per il ricovero CP_1
relativamente ad altri periodi.
Sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio deve essere, invece, accolta la domanda di revoca del D.I. impugnato ovviamente limitatamente alla posizione di coobbligato in solido del , e quindi, la domanda di restituzione a carico della della Pt_1 CP_1
somma di “€ 9,005,92, oltre interessi legali come da domanda, ingiunta con il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione avanzata”.
Infatti, la Corte in sede di rinvio non può discostarsi dai principi espressi dalla Cassazione per cui
“l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario
Nazionale, ai sensi della L. n. 730 del 1983, art. 30, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex D.P.C.M. 8 agosto
1985, art. 1, alla tutela della salute del cittadino” .
È, dunque, sufficiente che a una persona affetta da Alzheimer siano erogate prestazioni sanitarie collegate, per rendere quelle assistenziali inscindibilmente connesse a quelle sanitarie. Tali principi valgono non solo nel caso di pazienti affetti da morbo di Alzheimer, ma anche in presenza di altre patologie degenerative, come la demenza senile, ovvero disabilità dovute a deficit cognitivi, occorrendo più in generale verificare se, in relazione alla malattia di cui è affetto il paziente, siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di pagina 11 di 16 natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio- assistenziale.
Nel caso di specie risulta documentato che la signora era affetta dal 2009 da Alzheimer ed CP_4
era arrivata al ricovero nel gennaio del 2014 dopo essere stata dimessa quello stesso giorno dall'Ospedale Maggiore Policlinico, presso il quale era stata ricoverata per essere stata trovata dal figlio stesa sul pavimento, sporca di urine, in stato confusionale in seguito ad un attacco di epilessia, con diagnosi di polmonite batterica.
Inoltre, non è in discussione che:” al momento dell'ingresso presso la struttura gestita d la CP_1
era già affetta da malattia di Alzheimer in stato avanzato, con necessità di assistenza di un CP_4
operatore nella vestizione e nell'igiene, mantenimento dell'autonomia nella deambulazione e nell'alimentazione, ma con elevato rischio di cadute oltre che di fuga (cfr. pag.193 della parte quinta della cartella clinica prodotta dall'opponente con la memoria istruttoria). Già nel settembre 2014 si è registrato un netto peggioramento nelle condizioni cliniche della paziente con incremento delle necessità assistenziali, data la necessità di due operatori per la deambulazione e l'assistenza anche in fase di alimentazione (pag. 49 della parte sesta della cartella clinica). Dalle schede di valutazione relative al periodo cui si riferiscono le fatture oggetto del decreto ingiuntivo (2016-2017), emerge che la paziente è affetta, oltre che da morbo di Alzheimer, con severa demenza ed esiti di episodi convulsivi, da ipertensione arteriosa benigna, artrosi generalizzata, incontinenza urinaria e nella defecazione;
gli unici presidi utilizzati sono gli assorbenti per l'incontinenza, con esclusione del ricorso al catetere, e la carrozzina per la deambulazione, mentre non risultano praticati trattamenti medici per la respirazione, per la alimentazione artificiale, né dialisi per la funzionalità renale (cfr. pag. 80-116). Sempre dalla cartella clinica si evince che le terapie prestate nei confronti della paziente consistono nella somministrazione di farmaci, ovvero quelli di cui alla scheda in data
1.10.2014, tra cui antidepressivi e anticonvulsivanti (cfr. pag. 15 e pag. 225 cartella clinica parte I).
Inoltre, come risulta dai piani assistenziali inseriti nella cartella clinica e riferiti al periodo in questione, gli obiettivi dell'assistenza erogata in favore della degente sono quelli del mantenimento della relazione individuale per il miglioramento dell'umore e di mantenimento dello stato attuale con pagina 12 di 16 prevenzione di danni terziari e della comparsa di infezioni (cfr. pag.
9-43 della parte sesta della cartella clinica).
Quindi, in conclusione come sottolineato dalla difesa del , è provato il fatto che la signora Pt_1
era affetta da malattia di Alzheimer in stato avanzato, che le spese mediche rappresentavano CP_4
circa il 50% di quanto pagato e che le prestazioni sanitarie erano necessariamente connesse a quelle assistenziali, non potendosi scindere le une dalle altre. Il quadro delle patologie come sopra descritto dalle cartelle cliniche era tale da esigere un trattamento sanitario personalizzato, con la conseguenza che l'onere economico della prestazione socio assistenziale deve essere posto a carico del SSN. Le controparti ripropongono in questa sede una diversa lettura ed interpretazione della normativa statale e regionale sulla materia, ma come già detto, in sede di rinvio, il Collegio è tenuto ad applicare i principi espressi dalla Cassazione.
Ne discende, sulla base di quanto statuito dalla Suprema Corte, che tutte le spese, nessuna esclusa comprese quelle c.d. alberghiere, avrebbero dovuto essere poste a carico del Servizio Sanitario
Regionale. Di conseguenza deve essere revocato il D.I. impugnato dal , ovviamente nei limiti Pt_1
della sua quota di corresponsabilità, ovverossia, €9.005,92.
La revoca del D.I. comporta la condanna di alla restituzione a favore del di quanto CP_1 Pt_1
ricevuto per capitale, interessi, e spese di lite, in esecuzione delle precedenti pronunce. Parimenti,
Cont anche e EG MB vanno condannate alla restituzione a favore del di quanto Pt_1
eventualmente ricevuto a titolo di spese di lite con riferimento ai precedenti gradi di giudizio.
Non può, invece, essere accolta la domanda di manleva avanzata da nei confronti delle CP_1
terze chiamate. Premesso che sul punto il Collegio ritiene che non si sia formato alcun giudicato
Cont come invece sostenuto dalla difesa di tuttavia, si tratta di pretesa infondata.
Occorre, infatti, in linea generale richiamare il principio giurisprudenziale orami consolidato secondo cui, in tema di attività sanitaria in regime di accreditamento, la domanda di pagamento per prestazioni sanitarie extra budget è infondata. La necessità di rispettare i tetti di spesa e i vincoli delle risorse pubbliche disponibili giustifica la mancata remunerazione delle prestazioni eccedenti. La struttura privata accreditata, infatti, non ha l'obbligo di rendere prestazioni oltre quelle concordate. pagina 13 di 16 La Cassazione e ha, inoltre, chiarito la questione dell'ingiustificato arricchimento. Ha spiegato che in questi casi si configura un “arricchimento imposto”. La Pubblica Amministrazione, fissando un tetto di spesa, manifesta preventivamente la propria volontà di non accettare prestazioni ulteriori. Di
conseguenza, l'ente pubblico non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo, poiché ha di fatto
“rifiutato” l'arricchimento derivante dalle prestazioni extra budget. (vedi cass. n.27608/2019, n.
2567/2024, n.8014/2024).
Nel caso di specie, è pacifico che la EG MB e ATS abbiano provveduto all'erogazione a favore di del contributo regionale previsto per ogni annualità, la stessa non ha provato di CP_1
aver proceduto dell'attivazione della procedura di modifica del budget prevista dall'art. 5 dei contratti di accreditamento e, infine, non vi è comunque evidenza della ricorrenza delle fattispecie relative alle prestazioni extra budget previste dalla clausola 6 dei citati contratti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte, considerato il generale principio secondo cui deve procedersi a nuova regolamentazione delle intere spese processuali, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché, l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. 12063/2007) ritiene che possano essere compensate per tutte le fasi in ragione della metà, quelle tra il e la Sussistono, Pt_1 CP_1
infatti, di giustificati motivi di cui all'art. 92 c.p.c. in considerazione degli orientamenti contrastanti formatisi nella stessa giurisprudenza della Cassazione e di merito, nonché, del fatto che in questa sede il ha introdotto nei confronti della una domanda di condanna del tutto nuova ed Pt_1 CP_1
inammissibile in relazione alla quale è rimasto totalmente soccombente.
La RSA va, dunque, condannata a rifondere al la metà residua delle spese di giudizio, Pt_1
liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri previsti dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto degli importi medi previsti per le cause di valore tra (5.200,01-26.000,00) e del tenore delle questioni trattate.
Quanto alle spese di lite delle terze chiamate ASL e EG MB ritiene la Corte che, pur a fronte della soccombenza della chiamante sussistano, parimenti, i presupposti per la loro CP_1
compensazione -integrale- perché appunto, la chiamata è stata resa necessaria dalle domande del pagina 14 di 16 , la giurisprudenza è stata contrastante e come chiarito nell'ordinanza di rinvio della Cassazione Pt_1
le spese di degenza della Provini malata di Azheimer sono ed erano a “… a carico del SSN…”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AN quale giudice in sede di rinvio, in forza della ordinanza n.
34388/2024 della Corte di Cassazione sez. 3 civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, in parziale accoglimento delle domande proposte da così provvede: Parte_1
- 1) revoca il decreto ingiuntivo n.2606/2018 emesso dal Tribunale di AN in data 3.2.2018
limitatamente alla posizione , e di conseguenza: Parte_1
- 2) condanna alla restituzione a favore di di ogni Controparte_8 Parte_1
somma eventualmente ricevuta in esecuzione del D.I. ingiuntivo opposto, nonché, a titolo di spese di lite delle precedenti fasi, oltre interessi legali di cui all'art. 1284 primo comma c.c. dal singolo pagamento ricevuto, sino alla data di effettiva restituzione.
- 3) Condanna a rifondere il 50% delle spese di lite a favore di Controparte_8
da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avvocato Giovanni Franchi, liquidate già in tale Parte_1
misura:
-per il primo grado di giudizio in: €60,00 per C.U., €2.550,00 per onorati, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetario al 15%;
-per la precedente fase di appello in: €570, per C.U., €2.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetario al 15%;
-per il giudizio di cassazione in: €1.500,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetario al 15%;
-per il presente giudizio di rinvio in: €850,00 per C.U. €2.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetario al 15% compensando tra le parti il restante 50% per tutte le predette fasi;
- 4) condanna EG MB a restituire a , le somme Controparte_10 Parte_1
eventualmente ricevute dallo stesso in esecuzione della sentenza di appello poi cassata, oltre interessi ex art. 1284 primo comma c.p.c. dal singolo versamento sino al saldo;
pagina 15 di 16 - 5) compensa integralmente le spese di lite di tutti i gradi e fasi tra e Controparte_8
e tra e EG MB Controparte_3 Controparte_8
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Maria Teresa Brena dott. Alberto Vigorelli
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