Articolo 29 della Legge 29 novembre 1973, n. 835
Articolo 28Articolo 30
Versione
30 dicembre 1973
Art. 29.
La presente legge restera' in vigore fino al 31 dicembre 1976.
A partire da tale data la materia oggetto della presente legge sara' disciplinata con legge della regione della Calabria.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1973