Art. 29.
La presente legge restera' in vigore fino al 31 dicembre 1976.
A partire da tale data la materia oggetto della presente legge sara' disciplinata con legge della regione della Calabria.
La presente legge restera' in vigore fino al 31 dicembre 1976.
A partire da tale data la materia oggetto della presente legge sara' disciplinata con legge della regione della Calabria.