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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20515 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 17/07/1970), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. MATTIELLO GIANCARLO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
( ), 11/07/1970); Controparte_1 CP_2
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI 2
All'udienza del 27 gennaio 2025 la ricorrente precisa le conclusioni come da verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso Parte_1
che in data 19 giugno 2014 contraeva in Campagnano di Roma matrimonio civile con e che dall'unione era precedentemente nato il Controparte_1
figlio (Roma, 15 agosto 2005), esponeva che, a seguito di accordo Per_1
tra le parti, con sentenza n. 1506 del 05/12/2019, il Tribunale di Tivoli
pronunciava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi indicate in forza delle quali è affidato in modo condiviso ad Per_1
entrambi i genitori con residenza presso la madre, sono disciplinati i tempi di permanenza del figlio presso il padre e disposto l'obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo di euro 400,00 mensili per il figlio oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, ed il 50% delle spese straordinarie;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, di talché
ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio prevedendo la conferma delle condizioni di separazione ma la previsione di un assegno divorzile per la ricorrente di Euro 500,00/mese ed un assegno di mantenimento, sempre a carico del resistente, per dell'importo di Per_1
Euro 700,00/mese oltre l'aggiornamento ISTAT ed il 70% delle spese straordinarie.
La deduceva che aveva gestito un locale commerciale con Parte_1
il fino al suo allontanamento dalla casa familiare;
di aver poi CP_1
continuato l'attività che però veniva chiusa nell'anno 2018 a causa di 3
debiti pregressi, determinati dal resistente, e perchè non era più sostenibile il costo dei locali e dei dipendenti;
che il resistente aveva una fiorente attività
commerciale di vendita di scarpe di marca;
che la ricorrente aveva continuato a vivere nell' appartamento in Campagnano di sua proprietà ma,
nell'anno 2018, aveva dovuto venderlo per poter avere una disponibilità
economica per sé ed il figlio rimanendo a vivere nell'abitazione in locazione;
che invece il resistente viveva in un appartamento concesso in comodato d'uso dal padre ricorrente;
che a marzo 2022 la ricorrente doveva lasciare anche la casa condotta in locazione in Campagnano a causa dei costi andando a vivere a presso il proprio padre, affetto da una CP_2
crescente patologia neurodegenerativa;
che l'attività di cura del figlio e del proprio padre la assorbiva totalmente non consentendole di svolgere attività
lavorativa all'esterno; che a ciò si aggiungeva l'inattitudine e l'incuranza del nella gestione del figlio;
che il resistente era amministratore della CP_1
società , di cui il socio unico era il proprio padre di oltre Parte_2
ottanta anni, godeva di un reddito mensile di Euro 2.000 per 14 mensilità
oltre a benefit quali l'automobile aziendale ed il rimborso di alcune spese
(ad es. benzina;
generi alimentari); che recentemente aveva, inoltre,
acquistato un immobile in Morino (AQ), poi ristrutturato;
quanto a
, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, frequentava Per_1
il padre con modalità e tempi notevolmente inferiori rispetto a quelli previsti dalla separazione consensuale e senza pernotto.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, CP_1
che deve, pertanto, essere dichiarato contumace.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta, alla prima udienza del 27
gennaio 2025, a cui partecipava la sola ricorrente, il giudice rimetteva la 4
causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 19 giugno 2014
atteso che è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non v'è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, avuto anche riguardo al contegno processuale ed extraprocessuale del resistente.
Tutto ciò premesso, con riferimento alla domanda della Parte_1
volta al riconoscimento in suo favore del diritto a percepire l'assegno divorzile dall'ex coniuge mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5
comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza
che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle
ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da
ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i
suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore
dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o
comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di 5
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di
conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la 6
coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di
uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur
dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte 7
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Dalla documentazione depositata emerge come la ricorrente viva grazie al contributo del proprio padre (pensionato) il quale paga pure l'affitto della casa, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e nella cui casa abita con il figlio;
che attualmente la Per_1
medesima non svolge attività lavorativa, occupandosi in via esclusiva del padre anziano e malato, ed è gravata da debiti pregressi rinvenienti alla precedente attività commerciale svolta con il resistente. Tuttavia a quest'ultimo riguardo se da un lato la ricorrente sostiene che i debiti della società verso l'erario siano stati determinati dalla gestione del resistente nell'attività dagli stessi condotta insieme, di ciò non vi è traccia nei documenti di causa, così come non vi è prova del contributo fornito dalla medesima in termini di lavoro nella società.
Di contro appare evidente il contributo prevalente della ricorrente alla cura e gestione del figlio che vive con lei ed anche alla luce della mancata costituzione del convenuto il cui contegno processuale è
qualificante del suo disinteresse e disimpegno.
Venendo al profilo assistenziale, il dispone di mezzi CP_1
economici, seppur non facilmente quantificabili con precisione, stante la sua mancata costituzione in giudizio. Ed invero il medesimo svolge l'attività di amministratore della società facente capo alla sua famiglia e precisamente al padre ultraottantenne in quanto nato a [...] [...], oltre a disporre CP_2 8
verosimilmente di benefit aziendali quali ad es. l'automobile, intestata alla società medesima;
dalla visura camerale del 23/01/2025 la società risulta avere 2 dipendenti e 1 collaboratore e due unità negoziali in Civita
Castellana di cui l'una aperta in data 01/07/2017 e l'altra il 14/10/2023, con l'insegna “Bata” per la vendita di calzature e con ricavi lordi nel 2023 per
Euro 404.296.
La forte divergenza delle situazioni economiche delle parti unitamente ai profili compensativi ed assistenziali summenzionati giustificano il riconoscimento di un assegno divorzile stante l'effettiva, non attuale e completa, autosufficienza della ricorrente.
Da ultimo ma non meno importante occorre considerare ai fini del computo dell'assegno non solo la durata del matrimonio ma anche della fase prematrimoniale, atteso che ormai la giurisprudenza è nel senso di valorizzare nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di "fatto" di quella medesima unione e la fase
"giuridica" del vincolo matrimoniale, vada computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o 9
professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito disponendo che nella rivalutazione delle condizioni per l'attribuzione dell' assegno divorzile debba essere computato anche il periodo di sette anni di convivenza prematrimoniale, durante il quale alla coppia era nato un figlio e uno dei due futuri coniugi aveva maturato un reddito da lavoro di importo economico assai rilevante). (Cass. Sez. U n.35385 del 18/12/2023).
Considerato che il figlio è nato nel 2005 mentre la coppia si è sposata nel 2014 il collegio ritiene di valorizzare anche tale circostanza e pertanto di considerare l'intera durata del rapporto delle parti fino al divorzio ossia una durata di circa venti anni.
Alla luce di tutto ciò, considerato il parziale supporto economico che la ricorrente riceve dal padre e la situazione economica del , per Pt_3
quanto possibile dedurre dai documenti depositati stante la sua mancata costituzione che non consente di aver precisa contezza della sua situazione economica, il Collegio ritiene equo prevedere un assegno divorzile da porsi a carico del nella misura di Euro 250,00 mensili, da versare alla CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
Venendo al mantenimento del figlio, maggiorenne e non economicamente autosufficiente in quanto studente, dalla ricostruzione della vicenda delle parti si desume che il figlio vive stabilmente con la madre che si occupa prevalentemente del medesimo.
In considerazione delle accresciute esigenze del figlio dovute all'età e alla circostanza che la madre mette a disposizione l'alloggio, vivendo con il figlio presso la casa del proprio padre, il collegio reputa equo adeguare 10
l'assegno di mantenimento all'importo di Euro 550,00 mensili a far data dalla domanda.
Devono, infine, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti il figlio con le specificazioni di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17
dicembre 2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla mancata costituzione in giudizio del resistente per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20515/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Campagnano
di Roma il 19 giugno 2014 da , nata a Parte_1 CP_2
17 luglio 1970, e , nato a [...]11 luglio Controparte_1 CP_2
1970, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di
Campagnano di al n.13, Parte I, Anno 2014, alle seguenti CP_2
condizioni:
- dispone che il corrisponda alla , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento di , la somma mensile di Per_1
euro 550,00 dalla domanda, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base maggio 2024, e condanna il resistente al versamento dei relativi ratei in favore della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
11
- pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Per_1
Foro sottoscritto dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014 che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
- il corrisponderà all'ex coniuge , a titolo di CP_1 Parte_1
assegno divorzile, dal deposito della presente sentenza, ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 250,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat e lo condanna al pagamento del relativo importo.
Dichiara irripetibili le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20515 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 17/07/1970), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. MATTIELLO GIANCARLO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
( ), 11/07/1970); Controparte_1 CP_2
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI 2
All'udienza del 27 gennaio 2025 la ricorrente precisa le conclusioni come da verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso Parte_1
che in data 19 giugno 2014 contraeva in Campagnano di Roma matrimonio civile con e che dall'unione era precedentemente nato il Controparte_1
figlio (Roma, 15 agosto 2005), esponeva che, a seguito di accordo Per_1
tra le parti, con sentenza n. 1506 del 05/12/2019, il Tribunale di Tivoli
pronunciava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi indicate in forza delle quali è affidato in modo condiviso ad Per_1
entrambi i genitori con residenza presso la madre, sono disciplinati i tempi di permanenza del figlio presso il padre e disposto l'obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo di euro 400,00 mensili per il figlio oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, ed il 50% delle spese straordinarie;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, di talché
ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio prevedendo la conferma delle condizioni di separazione ma la previsione di un assegno divorzile per la ricorrente di Euro 500,00/mese ed un assegno di mantenimento, sempre a carico del resistente, per dell'importo di Per_1
Euro 700,00/mese oltre l'aggiornamento ISTAT ed il 70% delle spese straordinarie.
La deduceva che aveva gestito un locale commerciale con Parte_1
il fino al suo allontanamento dalla casa familiare;
di aver poi CP_1
continuato l'attività che però veniva chiusa nell'anno 2018 a causa di 3
debiti pregressi, determinati dal resistente, e perchè non era più sostenibile il costo dei locali e dei dipendenti;
che il resistente aveva una fiorente attività
commerciale di vendita di scarpe di marca;
che la ricorrente aveva continuato a vivere nell' appartamento in Campagnano di sua proprietà ma,
nell'anno 2018, aveva dovuto venderlo per poter avere una disponibilità
economica per sé ed il figlio rimanendo a vivere nell'abitazione in locazione;
che invece il resistente viveva in un appartamento concesso in comodato d'uso dal padre ricorrente;
che a marzo 2022 la ricorrente doveva lasciare anche la casa condotta in locazione in Campagnano a causa dei costi andando a vivere a presso il proprio padre, affetto da una CP_2
crescente patologia neurodegenerativa;
che l'attività di cura del figlio e del proprio padre la assorbiva totalmente non consentendole di svolgere attività
lavorativa all'esterno; che a ciò si aggiungeva l'inattitudine e l'incuranza del nella gestione del figlio;
che il resistente era amministratore della CP_1
società , di cui il socio unico era il proprio padre di oltre Parte_2
ottanta anni, godeva di un reddito mensile di Euro 2.000 per 14 mensilità
oltre a benefit quali l'automobile aziendale ed il rimborso di alcune spese
(ad es. benzina;
generi alimentari); che recentemente aveva, inoltre,
acquistato un immobile in Morino (AQ), poi ristrutturato;
quanto a
, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, frequentava Per_1
il padre con modalità e tempi notevolmente inferiori rispetto a quelli previsti dalla separazione consensuale e senza pernotto.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, CP_1
che deve, pertanto, essere dichiarato contumace.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta, alla prima udienza del 27
gennaio 2025, a cui partecipava la sola ricorrente, il giudice rimetteva la 4
causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 19 giugno 2014
atteso che è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non v'è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, avuto anche riguardo al contegno processuale ed extraprocessuale del resistente.
Tutto ciò premesso, con riferimento alla domanda della Parte_1
volta al riconoscimento in suo favore del diritto a percepire l'assegno divorzile dall'ex coniuge mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5
comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza
che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle
ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da
ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i
suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore
dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o
comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di 5
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di
conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la 6
coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di
uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur
dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte 7
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Dalla documentazione depositata emerge come la ricorrente viva grazie al contributo del proprio padre (pensionato) il quale paga pure l'affitto della casa, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e nella cui casa abita con il figlio;
che attualmente la Per_1
medesima non svolge attività lavorativa, occupandosi in via esclusiva del padre anziano e malato, ed è gravata da debiti pregressi rinvenienti alla precedente attività commerciale svolta con il resistente. Tuttavia a quest'ultimo riguardo se da un lato la ricorrente sostiene che i debiti della società verso l'erario siano stati determinati dalla gestione del resistente nell'attività dagli stessi condotta insieme, di ciò non vi è traccia nei documenti di causa, così come non vi è prova del contributo fornito dalla medesima in termini di lavoro nella società.
Di contro appare evidente il contributo prevalente della ricorrente alla cura e gestione del figlio che vive con lei ed anche alla luce della mancata costituzione del convenuto il cui contegno processuale è
qualificante del suo disinteresse e disimpegno.
Venendo al profilo assistenziale, il dispone di mezzi CP_1
economici, seppur non facilmente quantificabili con precisione, stante la sua mancata costituzione in giudizio. Ed invero il medesimo svolge l'attività di amministratore della società facente capo alla sua famiglia e precisamente al padre ultraottantenne in quanto nato a [...] [...], oltre a disporre CP_2 8
verosimilmente di benefit aziendali quali ad es. l'automobile, intestata alla società medesima;
dalla visura camerale del 23/01/2025 la società risulta avere 2 dipendenti e 1 collaboratore e due unità negoziali in Civita
Castellana di cui l'una aperta in data 01/07/2017 e l'altra il 14/10/2023, con l'insegna “Bata” per la vendita di calzature e con ricavi lordi nel 2023 per
Euro 404.296.
La forte divergenza delle situazioni economiche delle parti unitamente ai profili compensativi ed assistenziali summenzionati giustificano il riconoscimento di un assegno divorzile stante l'effettiva, non attuale e completa, autosufficienza della ricorrente.
Da ultimo ma non meno importante occorre considerare ai fini del computo dell'assegno non solo la durata del matrimonio ma anche della fase prematrimoniale, atteso che ormai la giurisprudenza è nel senso di valorizzare nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di "fatto" di quella medesima unione e la fase
"giuridica" del vincolo matrimoniale, vada computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o 9
professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito disponendo che nella rivalutazione delle condizioni per l'attribuzione dell' assegno divorzile debba essere computato anche il periodo di sette anni di convivenza prematrimoniale, durante il quale alla coppia era nato un figlio e uno dei due futuri coniugi aveva maturato un reddito da lavoro di importo economico assai rilevante). (Cass. Sez. U n.35385 del 18/12/2023).
Considerato che il figlio è nato nel 2005 mentre la coppia si è sposata nel 2014 il collegio ritiene di valorizzare anche tale circostanza e pertanto di considerare l'intera durata del rapporto delle parti fino al divorzio ossia una durata di circa venti anni.
Alla luce di tutto ciò, considerato il parziale supporto economico che la ricorrente riceve dal padre e la situazione economica del , per Pt_3
quanto possibile dedurre dai documenti depositati stante la sua mancata costituzione che non consente di aver precisa contezza della sua situazione economica, il Collegio ritiene equo prevedere un assegno divorzile da porsi a carico del nella misura di Euro 250,00 mensili, da versare alla CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
Venendo al mantenimento del figlio, maggiorenne e non economicamente autosufficiente in quanto studente, dalla ricostruzione della vicenda delle parti si desume che il figlio vive stabilmente con la madre che si occupa prevalentemente del medesimo.
In considerazione delle accresciute esigenze del figlio dovute all'età e alla circostanza che la madre mette a disposizione l'alloggio, vivendo con il figlio presso la casa del proprio padre, il collegio reputa equo adeguare 10
l'assegno di mantenimento all'importo di Euro 550,00 mensili a far data dalla domanda.
Devono, infine, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti il figlio con le specificazioni di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17
dicembre 2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla mancata costituzione in giudizio del resistente per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20515/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Campagnano
di Roma il 19 giugno 2014 da , nata a Parte_1 CP_2
17 luglio 1970, e , nato a [...]11 luglio Controparte_1 CP_2
1970, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di
Campagnano di al n.13, Parte I, Anno 2014, alle seguenti CP_2
condizioni:
- dispone che il corrisponda alla , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento di , la somma mensile di Per_1
euro 550,00 dalla domanda, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base maggio 2024, e condanna il resistente al versamento dei relativi ratei in favore della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
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- pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Per_1
Foro sottoscritto dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014 che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
- il corrisponderà all'ex coniuge , a titolo di CP_1 Parte_1
assegno divorzile, dal deposito della presente sentenza, ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 250,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat e lo condanna al pagamento del relativo importo.
Dichiara irripetibili le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani