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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di RI, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Tiziana De Fazio dott.ssa Sara Perlo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(CUI (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. PRATICO' ALESSANDRO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA GROSCAVALLO, 3 10138 TORINO.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO NON COSTITUITO
Oggetto. Permesso di soggiorno ex art. 19 c.2 lett. c9 e art. 19 comma 1.2 e 1.2 Dlgs.286/98. conclusioni di parte ricorrente: “nel merito: riconoscere il diritto del ricorrente al permesso di
soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), ovvero, in subordine, ex art. 5 c.
5 T.U.I., ovvero per protezione speciale ex art. 19 c.
1.1 D lgs 286/98”. Con il favore delle spese. Motivi in fatto e in diritto
1.Il ricorrente ha impugnato con ricorso depositato in data 30.1.2024 avverso il Provvedimento del
Questore prot. N. 1217/2023 del 23.10.2023, notificato il 25.1.2024, con il quale è stata rigettata l'istanza di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare con la madre cittadina italiana.
Non si è costituito in giudizio Il . Controparte_1
E'stato interrogato liberamente il ricorrente ed assunta prova testimoniale.
Quindi all'udienza del 20.3. la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Il sig. cittadino peruviano nato il [...], è giunto in Italia nel 2008, all'età di 14 Persona_1 anni per ricongiungimento con la madre (doc. 1 e doc. 23); da allora ha Controparte_2
pagina 1 di 4 sempre vissuto in Italia ( doc. 5, doc. 6); nel 2010/2011 aveva iniziato una relazione, definitivamente cessata nel 2021, dopo alterne vicende, con la ex-compagna OP
(nata in [...] il [...]), da cui sono nati i figli
[...] Persona_2
nato il [...] a [...], e nata il [...]
[...] Persona_3
a RI ( doc. 7, doc.15, doc. 16, doc. 18); è stato titolare di permesso di soggiorno per motivi Pt_2 familiari ai sensi dell'art. 30 D lgs 286/878, dal 2008 al 26/4/2016, quando gli è stato negato il rinnovo per aver riportato condanne penali (doc. 23). Con decreto presidenziale del 22/10/2019 la madre del ricorrente ha conseguito la cittadinanza italiana (doc. 2);
7. Il ricorrente e l'ex compagna
[...] si sono definitivamente separati dalla fine del 2021. CP_3
Allegando di essere tornato a vivere stabilmente presso la casa materna in RI, via Sandigliano 5
(doc. 3) in data 11/05/2022 il ricorrente ha presentato domanda di permesso di soggiorno, fondata sulla condizione di inespellibilità dell' art. 19 c. 2 lett. c), dlgs 286/98, per convivenza con familiare cittadino italiano;
il nucleo familiare composta dalla madre e i figlio Controparte_2 [...]
e vive insieme in RI via Sandigliano 5 in Persona_4 Persona_5 appartamento condotto in locazione dalla madre.
3. Nel ricorso si contesta il provvedimento del Questore nella parte in cui non sono stati fatti accertamenti circa la reale convivenza con la madre cittadina italiana ( cittadina italiana dal 2019) – dopo che nel 2021 egli si è separato dalla moglie;
non si è tenuto conto che il ricorrente pur separatosi dalla moglie continua ad avere rapporti assidui con i figli;
si sono esaltati i precedenti penali senza tenere conto che gli stessi sono stati commessi quando ancora era minorenne e delle positive valutazioni del Tribunale di Sorveglianza di RI che il 29.9.2020 ha concesso l'affidamento in prova al servizio sociale.
4. Si osserva che nel provvedimento impugnato non si contesta l'effettività della convivenza con la madre cittadina italiana;
del resto la circostanza è documentata.
Invece a motivo del rigetto dell'istanza vengono illustrati i precedenti penali ostativi alla regolare permanenza sul territorio nazionale e indice di personalità violenta, seppure posta in essere in giovane età.
Su questo punto il Collegio dissente rispetto alle determinazioni finali della PA, osservando che le condanne subite riguardano reati commessi tra il 2010 e il 2012, quando egli era minorenne o poco più maggiorenne;
che il Tribunale di Sorveglianza con prognosi positiva ha consentito al ricorrente di scontare in regime di affidamento in prova al servizio sociale le ultime condanne (doc. 8), rimarcando il positivo ravvedimento dello stesso anche grazie al legame con la moglie dalla quale ha poi avuto due figli;
in questo contesto il lungo percorso di recupero senza recidive consentono di superare il giudizio negativo che è stato ostativo rispetto all'accoglimento della domanda.
Sono significative anche le testimonianze assunte nelle persone del fratello e della madre, i quali oltre a confermare la incontestata situazione di convivenza danno anche conto del percorso di vita e di maturazione del ricorrente.
“Sono nato a [...] il [...], domicilio in via Sandigliano n.
5. Persona_4
Sono fratello del ricorrente.
Sono venuto in Italia nel 2001. Capo 7: confermo che mio fratello conviveva con la sua compagna. Poi si sono lasciati.
Hanno due figli. Prima della convivenza abitava con me e mia madre in via San Marino n. 96. Poi è andato a convivere. Terminata la convivenza è tornato a casa in via San Marino 96ma ci siamo subito trasferiti in via Sandigliano n. 5 in Barriera di Milano.
Mia mamma fa la badante ma abita insieme a noi. Capo 9: E' vero . L'affitto lo paga mia madre e la aiutiamo noi con quanto guadagno in nero. ADR faccio di tutto: imbianchino, muratore ecc.
pagina 2 di 4 Cap 11. E' vero che li vede. Vengono anche da noi a volte nel fine settimana e c'è un letto a castello per loro. Hanno 13 circa e l'altro 12. Io ho tre figli;
uno maggiorenne e due femmine minorenni che ho avuto da due donne diverse.
Capo 12: lavora in nero: imbianchino e altro. E' vero. Anche io ero stato assunto con la ricevuta. ADR Mio fratello è venuto in Italia dopo di me quando ancora era minorenne.
Non abbiamo legami con nostro padre. Fin da piccoli non lo abbiamo più visto
“Sono DI Nata il 18.08.1960 a Lima. Controparte_2
Sono madre del ricorrente. Sono cittadina italiana.
I miei figli sono venuti in Italia dopo di me;
erano minorenni. Prima è venuto quando ancora io Per_4 ero a Napoli. Poi sono venuta a RI dove ci ha raggiunto Per_1
Capo 7 vivevamo tutti insieme in Corso Enrico de Nicola 2, poi in via San Marino e poi in via
Sandigliano. ADR Lavoro per una azienda Itac dove faccio le pulizie e poi per una famiglia. Sono in regola.
I miei figli abitano con me. La casa ha due stanze da letto la cucina e il bagno. Capo 7: E' vero. Dopo la separazione è tornato da me. Pago io l'affitto. I miei figli mi aiutano quando trovano qualche lavoro in nero. Capo 11 loro hanno avuto dei problemi con la giustizia che però hanno superato oggi. Mio figlio vede i suoi figli che porta anche a casa nostra. Qualche volta si fermano a dormire da noi.
Vanno a scuola e abitano in via Carlo Boerio.
ADR dormono in un letto a castello. Si fermano una volta/due la settimana.
Più che altro al sabato e si fermano fino alla domenica.
Per il bene loro ha dei buoni rapporti con la compagna. Anche l'altro figlio vive con noi. IO non sono stata sposata ho solo convissuto.e non ho rapporti perché lui mi ha lasciata quando loro erano ancora piccoli.
Per questi motivi
sussistono i presupposti di legge per riconoscere al ricorrente il diritto al rilascio del permesso ex art. 19 c.2 lett. c) dlgs 286/98. Pa
5. Sussistono giusti motivi per condannare la alla rifusione delle spese, tenuto conto che nel corso del procedimento amministrativo il ricorrente aveva esplicitato le ragioni che potevano giustificare un diverso giudizio sia in ordine alla significatività dei reati commessi, sia in ordine alla presenza sul territorio della famiglia ( oltre la madre convivente, anche i figli minori).
P.q.m
Il Tribunale Ordinario di RI, nona Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli articoli 702 bis e seguenti del c.p.c., così provvede:
Accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso ex art. 19 c.2 lett. Persona_5
c) dlgs 286/98.
Dichiara tenuta e condanna la Pubblica Amministrazione alla rifusione delle spese che liquida nella complessiva somma di € 3.000,00 oltre Iva CPA e rimborso delle spese forfettario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in RI il 31.3.2025
Il Giudice dott. Roberta Dotta
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di RI, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Tiziana De Fazio dott.ssa Sara Perlo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(CUI (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. PRATICO' ALESSANDRO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA GROSCAVALLO, 3 10138 TORINO.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO NON COSTITUITO
Oggetto. Permesso di soggiorno ex art. 19 c.2 lett. c9 e art. 19 comma 1.2 e 1.2 Dlgs.286/98. conclusioni di parte ricorrente: “nel merito: riconoscere il diritto del ricorrente al permesso di
soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), ovvero, in subordine, ex art. 5 c.
5 T.U.I., ovvero per protezione speciale ex art. 19 c.
1.1 D lgs 286/98”. Con il favore delle spese. Motivi in fatto e in diritto
1.Il ricorrente ha impugnato con ricorso depositato in data 30.1.2024 avverso il Provvedimento del
Questore prot. N. 1217/2023 del 23.10.2023, notificato il 25.1.2024, con il quale è stata rigettata l'istanza di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare con la madre cittadina italiana.
Non si è costituito in giudizio Il . Controparte_1
E'stato interrogato liberamente il ricorrente ed assunta prova testimoniale.
Quindi all'udienza del 20.3. la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Il sig. cittadino peruviano nato il [...], è giunto in Italia nel 2008, all'età di 14 Persona_1 anni per ricongiungimento con la madre (doc. 1 e doc. 23); da allora ha Controparte_2
pagina 1 di 4 sempre vissuto in Italia ( doc. 5, doc. 6); nel 2010/2011 aveva iniziato una relazione, definitivamente cessata nel 2021, dopo alterne vicende, con la ex-compagna OP
(nata in [...] il [...]), da cui sono nati i figli
[...] Persona_2
nato il [...] a [...], e nata il [...]
[...] Persona_3
a RI ( doc. 7, doc.15, doc. 16, doc. 18); è stato titolare di permesso di soggiorno per motivi Pt_2 familiari ai sensi dell'art. 30 D lgs 286/878, dal 2008 al 26/4/2016, quando gli è stato negato il rinnovo per aver riportato condanne penali (doc. 23). Con decreto presidenziale del 22/10/2019 la madre del ricorrente ha conseguito la cittadinanza italiana (doc. 2);
7. Il ricorrente e l'ex compagna
[...] si sono definitivamente separati dalla fine del 2021. CP_3
Allegando di essere tornato a vivere stabilmente presso la casa materna in RI, via Sandigliano 5
(doc. 3) in data 11/05/2022 il ricorrente ha presentato domanda di permesso di soggiorno, fondata sulla condizione di inespellibilità dell' art. 19 c. 2 lett. c), dlgs 286/98, per convivenza con familiare cittadino italiano;
il nucleo familiare composta dalla madre e i figlio Controparte_2 [...]
e vive insieme in RI via Sandigliano 5 in Persona_4 Persona_5 appartamento condotto in locazione dalla madre.
3. Nel ricorso si contesta il provvedimento del Questore nella parte in cui non sono stati fatti accertamenti circa la reale convivenza con la madre cittadina italiana ( cittadina italiana dal 2019) – dopo che nel 2021 egli si è separato dalla moglie;
non si è tenuto conto che il ricorrente pur separatosi dalla moglie continua ad avere rapporti assidui con i figli;
si sono esaltati i precedenti penali senza tenere conto che gli stessi sono stati commessi quando ancora era minorenne e delle positive valutazioni del Tribunale di Sorveglianza di RI che il 29.9.2020 ha concesso l'affidamento in prova al servizio sociale.
4. Si osserva che nel provvedimento impugnato non si contesta l'effettività della convivenza con la madre cittadina italiana;
del resto la circostanza è documentata.
Invece a motivo del rigetto dell'istanza vengono illustrati i precedenti penali ostativi alla regolare permanenza sul territorio nazionale e indice di personalità violenta, seppure posta in essere in giovane età.
Su questo punto il Collegio dissente rispetto alle determinazioni finali della PA, osservando che le condanne subite riguardano reati commessi tra il 2010 e il 2012, quando egli era minorenne o poco più maggiorenne;
che il Tribunale di Sorveglianza con prognosi positiva ha consentito al ricorrente di scontare in regime di affidamento in prova al servizio sociale le ultime condanne (doc. 8), rimarcando il positivo ravvedimento dello stesso anche grazie al legame con la moglie dalla quale ha poi avuto due figli;
in questo contesto il lungo percorso di recupero senza recidive consentono di superare il giudizio negativo che è stato ostativo rispetto all'accoglimento della domanda.
Sono significative anche le testimonianze assunte nelle persone del fratello e della madre, i quali oltre a confermare la incontestata situazione di convivenza danno anche conto del percorso di vita e di maturazione del ricorrente.
“Sono nato a [...] il [...], domicilio in via Sandigliano n.
5. Persona_4
Sono fratello del ricorrente.
Sono venuto in Italia nel 2001. Capo 7: confermo che mio fratello conviveva con la sua compagna. Poi si sono lasciati.
Hanno due figli. Prima della convivenza abitava con me e mia madre in via San Marino n. 96. Poi è andato a convivere. Terminata la convivenza è tornato a casa in via San Marino 96ma ci siamo subito trasferiti in via Sandigliano n. 5 in Barriera di Milano.
Mia mamma fa la badante ma abita insieme a noi. Capo 9: E' vero . L'affitto lo paga mia madre e la aiutiamo noi con quanto guadagno in nero. ADR faccio di tutto: imbianchino, muratore ecc.
pagina 2 di 4 Cap 11. E' vero che li vede. Vengono anche da noi a volte nel fine settimana e c'è un letto a castello per loro. Hanno 13 circa e l'altro 12. Io ho tre figli;
uno maggiorenne e due femmine minorenni che ho avuto da due donne diverse.
Capo 12: lavora in nero: imbianchino e altro. E' vero. Anche io ero stato assunto con la ricevuta. ADR Mio fratello è venuto in Italia dopo di me quando ancora era minorenne.
Non abbiamo legami con nostro padre. Fin da piccoli non lo abbiamo più visto
“Sono DI Nata il 18.08.1960 a Lima. Controparte_2
Sono madre del ricorrente. Sono cittadina italiana.
I miei figli sono venuti in Italia dopo di me;
erano minorenni. Prima è venuto quando ancora io Per_4 ero a Napoli. Poi sono venuta a RI dove ci ha raggiunto Per_1
Capo 7 vivevamo tutti insieme in Corso Enrico de Nicola 2, poi in via San Marino e poi in via
Sandigliano. ADR Lavoro per una azienda Itac dove faccio le pulizie e poi per una famiglia. Sono in regola.
I miei figli abitano con me. La casa ha due stanze da letto la cucina e il bagno. Capo 7: E' vero. Dopo la separazione è tornato da me. Pago io l'affitto. I miei figli mi aiutano quando trovano qualche lavoro in nero. Capo 11 loro hanno avuto dei problemi con la giustizia che però hanno superato oggi. Mio figlio vede i suoi figli che porta anche a casa nostra. Qualche volta si fermano a dormire da noi.
Vanno a scuola e abitano in via Carlo Boerio.
ADR dormono in un letto a castello. Si fermano una volta/due la settimana.
Più che altro al sabato e si fermano fino alla domenica.
Per il bene loro ha dei buoni rapporti con la compagna. Anche l'altro figlio vive con noi. IO non sono stata sposata ho solo convissuto.e non ho rapporti perché lui mi ha lasciata quando loro erano ancora piccoli.
Per questi motivi
sussistono i presupposti di legge per riconoscere al ricorrente il diritto al rilascio del permesso ex art. 19 c.2 lett. c) dlgs 286/98. Pa
5. Sussistono giusti motivi per condannare la alla rifusione delle spese, tenuto conto che nel corso del procedimento amministrativo il ricorrente aveva esplicitato le ragioni che potevano giustificare un diverso giudizio sia in ordine alla significatività dei reati commessi, sia in ordine alla presenza sul territorio della famiglia ( oltre la madre convivente, anche i figli minori).
P.q.m
Il Tribunale Ordinario di RI, nona Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli articoli 702 bis e seguenti del c.p.c., così provvede:
Accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso ex art. 19 c.2 lett. Persona_5
c) dlgs 286/98.
Dichiara tenuta e condanna la Pubblica Amministrazione alla rifusione delle spese che liquida nella complessiva somma di € 3.000,00 oltre Iva CPA e rimborso delle spese forfettario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in RI il 31.3.2025
Il Giudice dott. Roberta Dotta
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