Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00547/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00834/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 834 del 2023, proposto da
NA NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianvito Boccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Gessaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Rimini, denominato Atto di Contestazione e Ordinanza di Irrogazione Sanzione Protocollo n. 0309932/2023 del 7.9.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. LO LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1,-Con ordinanza del 3 dicembre 2007 emanata nei confronti del proprietario pro tempore, inoppugnata, il Comune di Rimini ha ordinato la demolizione di opere abusive consistenti nell’ampliamento di superfice utile di appartamento ad uso civile abitazione.
Seguiva in data 12 aprile 2022 nuovo ordine comunale di demolizione, parimenti inoppugnato, questa volta nei confronti dell’odierno ricorrente divenuto proprietario nel 2014.
In data 24 marzo 2023 - a distanza di 8 mesi dallo scadere dei 90 giorni per la demolizione - l’Ufficio Controlli Edilizi, a fronte dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione del 12 aprile 2022, ha irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 31, co. 4bis, TUE, dapprima nella misura ridotta di euro 4.000,00 ex L. 689/1981 con atto anche questa volta inoppugnato.
Con provvedimento del 7 settembre 2023 il Comune di Rimini ha comminato al ricorrente la sanzione pecuniaria di importo pari a 20,000 euro per inottemperanza all’ordine di demolizione.
Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente ha impugnato il suindicato provvedimento del 7 settembre 2023, deducendo unico motivo così riassumibile:
Violazione e falsa applicazione dell’art. art. 31, comma 4 bis del DPR n. 380/2001: il ricorrente - non avendo la disponibilità dell’immobile e non essendo l’originario costruttore dell’opera abusiva - non potrebbe essere riconosciuto quale legittimato passivo della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4bis, D.p.r. 380/01 per non aver ottemperato l’ordine di demolizione notificatogli; non vi sarebbe alcuna motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rimini evidenziando il carattere definitivo dei provvedimenti di demolizione ed irrogazione della sanzione in misura ridotta; la sanzione impugnata trova presupposto nell’inottemperanza alla demolizione e non nella realizzazione dell’abuso; non sarebbe stata fornita la prova dell’attivazione del ricorrente nei confronti del conduttore al fine di consentire la demolizione; sarebbe irrilevante la documentazione depositata il 28 gennaio 2022 poiché priva di data certa; la quantificazione della sanzione discende dall’applicazione delle Linee Guida approvate con deliberazione G.C. n.32/2016 le quali prendono a riferimento per il calcolo la superficie dell’opera abusiva.
Con memoria parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame ribadendo l’assunto secondo cui per poter procedere alla demolizione sarebbe indispensabile il possesso del bene nel caso di specie mancante in forza dei contratti registrati di comodato e locazione.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento del 7 settembre 2023 con cui il Comune di Rimini ha irrogato al ricorrente la sanzione di 20.000 euro per inottemperanza all’ordine di demolizione del 12 aprile 2022 ai sensi dell’art.31 co 4bis Testo Unico Edilizia.
Lamenta parte ricorrente, attuale proprietario dell’immobile ove sono state realizzate le opere abusive, il difetto di legittimazione passiva non avendo più la disponibilità materiale e giuridica dell’immobile alla data dell’ordine di demolizione. Segnatamente il 26 maggio 2021 l’immobile è stato concesso in comodato al figlio (doc. n.8) ed in data 28 dicembre 2021 da questi in locazione ad un terzo (doc. n.3.) con contratti entrambi registrati.
2.- Il ricorso è infondato e va respinto.
3.- Per giurisprudenza pacifica mentre l'ordinanza di demolizione ha carattere ripristinatorio e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene, l'acquisizione gratuita, quale conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e della relativa omissione, ha natura afflittiva così come la correlata sanzione pecuniaria ( ex plurimis Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, 2017 n.9).
La sanzione pecuniaria qui in rilievo presuppone dunque la disponibilità ed il possesso del bene ovvero la materiale possibilità di dar corso all'esecuzione dell'ordine demolitorio ( ex multis T.A.R. Puglia Lecce sez. I, 29/04/2025, n. 751; T.A.R. Lombardia Milano sez. IV, 04/10/2024, n. 2551) e trova il proprio presupposto non nella realizzazione degli abusi ma nella mancata ottemperanza dell’ordine di demolizione degli stessi (ancora ex multis Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 2017, n. 9).
Ciò premesso la circostanza evidenziata dal ricorrente che l’immobile sia detenuto dal figlio del proprietario con contratto di comodato del 21 maggio 2021 (poi dato in locazione ad un terzo) non può esimere quest’ultimo da responsabilità per non aver dato seguito all’ingiunta demolizione, occorrendo invece la prova dell’attivazione del proprietario nei confronti del detentore ove quest’ultimo sia contrario alla misura ripristinatoria ( ex multis Consiglio di Stato 21/08/2023 n. 7882; sez. VI, 4/5/2015, n. 2211).
Sul punto non può essere valutata la comunicazione tra comodatario e conduttore depositata in giudizio il 28 gennaio 2026 da parte ricorrente in quanto, come eccepito dalla difesa comunale, priva di data certa ai sensi dell’art.2704 c.c. a tacere del fatto che essa non prova né l’opposizione del conduttore né l’impossibilità del proprietario di demolire gli abusi.
4.- E’ priva di pregio anche la censura di difetto di motivazione circa il “quantum” della sanzione.
Il provvedimento qui gravato è motivato “per relationem” con richiamo alle Linee Guida approvate con deliberazione G.C. n. 32/2016, anch’esse non impugnate, le quali quantificano l’importo moltiplicando i mq. dell’abuso (22,86 mq.) per l’importo della sanzione (2.000 euro/mq.) dando vita ad importo sensibilmente superiore a 20.000 euro.
5.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Rimini in misura di 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di TO, Presidente
LO LI, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO LI | GO Di TO |
IL SEGRETARIO