TAR Bologna, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 547
TAR
Sentenza 25 marzo 2026

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  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva del proprietario

    La Corte ha ritenuto che la sanzione pecuniaria presuppone la disponibilità e il possesso del bene ovvero la materiale possibilità di dare corso all'esecuzione dell'ordine demolitorio. Tuttavia, la circostanza che l'immobile sia detenuto da terzi non esime il proprietario dalla responsabilità per non aver dato seguito all'ingiunta demolizione, qualora non provi di essersi attivato nei confronti del detentore per consentire la demolizione. La comunicazione tra comodatario e conduttore depositata dal ricorrente è stata ritenuta priva di data certa e non probatoria dell'impossibilità del proprietario di demolire.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione sulla quantificazione della sanzione

    La censura è priva di pregio poiché il provvedimento impugnato è motivato per relationem con richiamo alle Linee Guida approvate con deliberazione G.C. n. 32/2016, le quali quantificano l'importo moltiplicando i mq. dell'abuso per l'importo della sanzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 547
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 547
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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