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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr. Elena GIUPPI, all'udienza dell'11.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente R.G.L. n.812/2024, discusso alla medesima udienza, promosso da:
AN HI, (c.f. [...]), rappresentata e difesa, dall'Avv. Simona
Sanvitale (c.f. [...]) e dall'Avv. Annamaria Zarrelli (c.f.
[...]), elettivamente domiciliata, in Roma, alla Via Crescenzo Del Monte n. 31,
ricorrente contro
MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, l'Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Direttore in carica, Ufficio Territoriale di
Lodi, in persona del Dirigente in carica p.t., tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal dott. Emanuele Melilli, (c.f. [...]) e dalla dott.ssa Valentina
Tortosa (c.f. [...]), legalmente domiciliati, in Lodi, Piazzale Forni, 1 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.10.2024, la sig.ra IA, quale docente attualmente in servizio con contratto a termine, premesso di avere sottoscritto con l'amministrazione scolastica plurimi contratti a tempo determinato, in qualità di docente non di ruolo con supplenza di almeno 180 giorni, per i seguenti periodi:
2021/2022: presso l'Istituto Comprensivo IC di Lodi III Lodi;
2022/2023: presso l'Istituto Comprensivo IC Antonio Gramsci di Mulazzano;
2023/2024: presso l'Istituto Comprensivo IC Antonio Gramsci di Mulazzano;
2024/2025: presso l'Istituto Comprensivo IC Antonio Gramsci di Mulazzano;
senza poter mai beneficiare del cd. bonus docenti riconosciuto per la formazione professionale ai docenti a tempo indeterminato dall'art.1, comma 121, della legge 107/2015 ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione per sentir accertare il diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici indicati nell'atto introduttivo, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato.
Il Ministero si è costituito chiedendo nel merito il rigetto delle domande perché infondate in diritto.
Il Giudice, senza esperimento di attività istruttoria, all'udienza dell'11.03.2025, dopo la discussione, ha pronunciato sentenza della quale ha dato lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia comporta la risoluzione di questioni di solo diritto: i fatti posti a fondamento della domanda non sono contestati dall'amministrazione resistente.
In particolare, non è contestato che la ricorrente abbia prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, richiamati nella narrativa in fatto del ricorso.
Le domande della ricorrente devono, pertanto, trovare accoglimento.
A sostegno delle stesse parte ricorrente deduce:
- che l'art.1, comma 121, della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), ha introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
- che in attuazione di quanto disposto dal comma 122, della norma menzionata è stato adottato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
- che erroneamente l'amministrazione ha erogato il predetto bonus solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, creando così un'ingiusta disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, disparità priva di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa euro-unitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del
18.3.1999 e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i più recenti arresti in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Parte ricorrente ha correttamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (compresa la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022), che il giudicante conosce e che deve ritenersi richiamato.
Sul punto, in seguito a rinvio ex art.363 bis c.p.c., da parte del Tribunale di Taranto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29961/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
• La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione
è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
• L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".
La Corte ha messo in rilievo come, da una parte la legge n. 107 del 2015, che all'art. 1 comma 121 introduce l'istituto della Carta Docente, faccia esclusivo riferimento agli insegnanti di ruolo e, dall'altra parte, come il beneficio de quo sia legato al dato temporale dell'annualità dell'insegnamento scolastico.
Secondo la Suprema Corte il fatto che la Carta Docente sia erogata per "ciascun anno scolastico", è sintomo della connessione tra il sostegno alla formazione e la didattica. Per tale ragione, il Giudice di legittimità ha ritenuto che, avendo il legislatore fatto discendere il beneficio economico all'anno scolastico, non è possibile escludere da un'identica "percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura", senza incorrere in illegittime disparità di trattamento tra posizioni giuridiche analoghe.
La Corte non ha mancato di evidenziare il recente intervento normativo di cui all'art. 15 Decreto
Legge n. 69 del 2023, Conv., con mod., in Legge n. 103/2023, che conferma l'impianto della Legge
n. 107/2015, inteso cioè ad assegnare la carta del docente sulla base di un incarico annuale, essendo il beneficio esteso ai “..docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” per il corrente anno scolastico 2023.
Il Giudice di legittimità afferma, dunque, che allorquando il lavoro del docente si snodi attraverso un anno scolastico, il sostegno riservato ai soli docenti di ruolo (ed ora ai docenti con contratti al 31 agosto) va esteso anche ai precari “..quando si presenti il medesimo dato temporale” non potendosi escludere che “..il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”
Secondo la Corte “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2022, n. 1842 è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico” (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav, sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961).
Per questi motivi
, la Corte afferma che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 dev'essere disapplicato poiché in contrasto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Acclarata la illegittimità della legge italiana e la riconoscibilità del beneficio per cui è causa ai docenti assunti a tempo determinato con incarico annuale, deve affermarsi che anche alla ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto avendo svolto un'attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
Il Ministero non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Resta da accertare quale tutela possa essere accordata alla parte ricorrente se l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche o la differente tutela del risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche. La ricorrente, che nella fattispecie ha richiesto “il riconoscimento del beneficio economico” e cioè
l'adempimento in forma specifica dello stesso beneficio che le sarebbe spettato negli anni in cui ha prestato l'attività di docenza con contratti a tempo determinato, risulta attualmente interna al sistema delle docenze.
L'Amministrazione resistente è dunque condannata, per gli anni scolastici precedentemente dedotti, all'attribuzione alla ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari;
la serialità del contenzioso (ormai risalente e i cui principi sono stati oggetto di pronunce della CGE e anche della Corte di Cassazione), l'assenza di questioni particolari nella fattispecie per cui è causa, consentono l'applicazione dei minimi tariffari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Non vi è stata istruttoria in quanto la causa è stata trattata nell'unica udienza dell'11.03.2025.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, nel ricorso proposto da IA IA
contro
Ministero dell'Istruzione e del
Merito:
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale per il valore di euro
500,00, per ogni annualità lavorata in qualità di docente precario a tempo come indicato nell'atto introduttivo,
Condanna
Il Ministero ad assegnare alla ricorrente, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui alla legge 107/2015, per gli anni scolastici lavorati in qualità di docente precario a tempo, come indicati nel ricorso introduttivo in ragione di € 500,00, per ogni annualità.
Condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite liquidate in favore della ricorrente in €
1.030,00, oltre spese generali, IVA e CPA e contributo unificato con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Lodi, così deciso, l'11.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Elena Giuppi