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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 819/2018 R.G., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma, c.p.c.) proposta da
, difesa dall'avv. Maurizio Cimino, Parte_1
– appellante contro
, difeso dall'avv. Anna Putrino, Controparte_1 C.F._1
– appellato e nei confronti di
, Controparte_2
– appellata contumace
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione, davanti al Giudice di pace di Messina, Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2016 9011817870 000, limitatamente alla parte che ha per presupposto la cartella n. 293 2001 0128359485 000, emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa irrogata per una violazione del codice della strada.
La ha resistito. Controparte_3
La ha resistito. Controparte_2
Il Giudice di pace, con la sentenza n. 1745/17, depositata il 3 agosto 2017, accogliendo la domanda, ha annullato l'intimazione parzialmente – nella parte impugnata,
1 quella avente per presupposto la cartella n. 293 2001 0128359485 000 ‒ e condannato la e la , in solido, al rimborso delle spese di lite. Controparte_3 Controparte_2
La ha proposto appello avverso la sentenza. Controparte_3 ha resistito, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La non si è costituita. Controparte_2
Alla è succeduta, a titolo universale, l Controparte_3 [...]
. Parte_1
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La pronuncia di cessata materia del contendere è stata ed è prevista, in generale, nel diritto amministrativo e nel diritto tributario (artt. 26 e 27, legge n. 1034/71, in materia di contenzioso amministrativo;
art. 46, d.lgs. n. 546/92, in materia di contenzioso tributario)
e in specifici casi di diritto civile (cfr. l'art. 140 de d.lgs. n. 206/05, che, a proposito dell'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, dispone che l'intervenuta conciliazione dinanzi alla camera di commercio «viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere»): ad essa si fa luogo quando, in pendenza del giudizio, l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato (v. l'art. 23, comma 7, l. n. 1034/71), cioè quando – generalizzando il senso della proposizione normativa – essa ritorna sul proprio provvedimento in senso satisfattorio per il ricorrente
(cfr., oggi, l'art. 34, comma 5 del d.lgs. n. 104/10, recante il «Codice del processo amministrativo»).
La pronuncia in questione ha trovato diffusione anche nel processo civile per effetto di una giurisprudenza, ormai consolidata, che ne ravvisa i presupposti quando «risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti» (Cass. n. 271/06; Cass. n. 14775/04): si tratta in definitiva di una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Ha affermato la Suprema Corte che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. n. 23289/07; Cass. n. 11962/05; Cass. S.U. n. 13969/04): la
2 perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto deve essere chiaramente riconosciuta ed ammessa da tutte le parti interessate (v. Cass. n. 576/94; Cass. n. 6881/91).
Ad ogni modo, «la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto» (Cass. n. 2567/07).
La appellante ha rappresentato il fatto che i carichi iscritti a ruolo, oggetto della cartella n. 293 2001 0128359485 000, sottesa all'intimazione, sono stati annullati ex lege, documentando tale fatto depositando l'estratto di ruolo aggiornato (v. le note datate
22.5.2025).
L'appellato non ha contestato il fatto dell'annullamento del carico iscritto a ruolo e ha chiesto che venga dichiarata la cessata materia del contendere (v. il verbale dell'udienza del 4 novembre 2025), dopo essersi rimesso alla decisione giudiziale per essere presenti, nell'estratto, degli importi iscritti a ruolo.
Sull'intervenuto annullamento per legge dei carichi iscritti a ruolo non c'è contestazione (specifica) tra le parti.
Effettivamente, l'art. 4 del decreto-legge n. 41/21, convertito nella legge n. 69/21, ha così stabilito, al comma 4: «Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta
2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui
3 redditi fino a 30.000 euro».
La norma ha rinviato ad un decreto ministeriale perché fossero stabilite «le modalità
e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori».
La cartella reca una pretesa per un importo maggiore di euro 1.000,00, a titolo di sanzione irrogata per violazione del codice della strada e di maggiorazione ex art. 27 della legge n. 689/81.
L'annullamento disposto dall'articolo citato è identico nei meccanismi – nei tratti rilevanti – all'annullamento disposto dall'art. 4 del decreto-legge n. 119/18, convertito nella legge n. 136/18, che ha così stabilito al comma 1: «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati».
In entrambi i casi l'annullamento opera ex lege, con un automatismo, al semplice ricorrere di determinati presupposti, così che si devono applicare alla definizione agevolata più recente (e speciale) i principi giurisprudenziali elaborati a proposito di quella più risalente.
L'annullamento previsto dall'art. 4, comma 1, «opera automaticamente, ipso iure, in presenza dei presupposti di legge» e, quanto ai debiti litigiosi, «determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori» (Cass. n. 34841/23; cfr. altresì, Cass. n. 17595/24; conforme, Cass. n. 13344/25).
Ne deriva, per logica, che anche la portata (particolare) del provvedimento
(formale) di sgravio non è decisiva.
L'annullamento dei carichi di ruolo sottesi alla cartella si deve ricondurre alla previsione di cui all'art. 4, del decreto-legge n. 41/21, convertito nella legge n. 69/21, poiché non risulta né da allegazioni né da documenti che l'annullamento sia stato determinato, eventualmente, in forza di un'altra norma, tenuto conto del limite di importo
4 (euro 1.000,00, per l'art. 4 del decreto-legge n. 119/18, convertito nella legge n. 136/18; euro 5.000,00, per l'art. 4 del decreto-legge n. 41/21, convertito nella legge n. 69/21).
A prescindere dalla disposizione normativa a cui ricondurre l'annullamento,
l'estratto aggiornato indica importi azzerati.
Pertanto, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in riforma della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 4167/20).
Resta da decidere sulle spese del giudizio, avendo la appellante chiesto che la sentenza di primo grado sia riformata nella parte relativa e l'appellato la condanna al rimborso.
Una recentissima pronuncia ha affermato il seguente principio: «L'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere – in conseguenza dell'annullamento dei debiti tributari fino a mille euro ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 – comporta necessariamente la compensazione delle spese processuali tra le parti, risultando la controversia definita ope legis e, cioè, in virtù di un fatto ad essa estraneo» (Cass. n.
2828/24, relativamente al caso – non dissimile da quello in esame, nei tratti rilevanti – di un'impugnazione di una cartella di pagamento davanti al giudice di pace, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese, essendo intervenuto ex lege l'annullamento della cartella).
Applicando questo principio, le spese di entrambi i gradi sono da compensare.
In proposito, si devono considerare i seguenti principi, da cui discende un epilogo necessario: la declaratoria di cessata materia del contendere comporta la caducazione di tutte le sentenze pronunciate nel processo o nei gradi del processo e non passate in cosa giudicata (così, Cass. n. 12887/09; Cass. n. 4714/06); nei casi di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, il giudice di appello deve procedere d'ufficio «ad un nuovo regolamento delle spese processuali», tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la soccombenza va individuata, ai fini delle spese, con un criterio unitario e globale che non ammetterebbe distinzioni per gradi (Cass. n. 6259/14); solo in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame esaminata se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. n. 23226/14); anche nei casi di declaratoria di cessata materia del contendere nei gradi di impugnazione rileva l'esito finale, complessivo, della lite, non la soccombenza in ognuno dei gradi.
Pertanto, applicando i principi giurisprudenziali illustrati, le spese di entrambi i
5 gradi sono da compensare.
Dato l'epilogo, non sussiste il presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/02 (Cass. n. 3542/17).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, in riforma della sentenza impugnata,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese del primo grado;
3) compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Messina l'11 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
6
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 819/2018 R.G., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma, c.p.c.) proposta da
, difesa dall'avv. Maurizio Cimino, Parte_1
– appellante contro
, difeso dall'avv. Anna Putrino, Controparte_1 C.F._1
– appellato e nei confronti di
, Controparte_2
– appellata contumace
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione, davanti al Giudice di pace di Messina, Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2016 9011817870 000, limitatamente alla parte che ha per presupposto la cartella n. 293 2001 0128359485 000, emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa irrogata per una violazione del codice della strada.
La ha resistito. Controparte_3
La ha resistito. Controparte_2
Il Giudice di pace, con la sentenza n. 1745/17, depositata il 3 agosto 2017, accogliendo la domanda, ha annullato l'intimazione parzialmente – nella parte impugnata,
1 quella avente per presupposto la cartella n. 293 2001 0128359485 000 ‒ e condannato la e la , in solido, al rimborso delle spese di lite. Controparte_3 Controparte_2
La ha proposto appello avverso la sentenza. Controparte_3 ha resistito, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La non si è costituita. Controparte_2
Alla è succeduta, a titolo universale, l Controparte_3 [...]
. Parte_1
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La pronuncia di cessata materia del contendere è stata ed è prevista, in generale, nel diritto amministrativo e nel diritto tributario (artt. 26 e 27, legge n. 1034/71, in materia di contenzioso amministrativo;
art. 46, d.lgs. n. 546/92, in materia di contenzioso tributario)
e in specifici casi di diritto civile (cfr. l'art. 140 de d.lgs. n. 206/05, che, a proposito dell'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, dispone che l'intervenuta conciliazione dinanzi alla camera di commercio «viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere»): ad essa si fa luogo quando, in pendenza del giudizio, l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato (v. l'art. 23, comma 7, l. n. 1034/71), cioè quando – generalizzando il senso della proposizione normativa – essa ritorna sul proprio provvedimento in senso satisfattorio per il ricorrente
(cfr., oggi, l'art. 34, comma 5 del d.lgs. n. 104/10, recante il «Codice del processo amministrativo»).
La pronuncia in questione ha trovato diffusione anche nel processo civile per effetto di una giurisprudenza, ormai consolidata, che ne ravvisa i presupposti quando «risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti» (Cass. n. 271/06; Cass. n. 14775/04): si tratta in definitiva di una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Ha affermato la Suprema Corte che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. n. 23289/07; Cass. n. 11962/05; Cass. S.U. n. 13969/04): la
2 perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto deve essere chiaramente riconosciuta ed ammessa da tutte le parti interessate (v. Cass. n. 576/94; Cass. n. 6881/91).
Ad ogni modo, «la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto» (Cass. n. 2567/07).
La appellante ha rappresentato il fatto che i carichi iscritti a ruolo, oggetto della cartella n. 293 2001 0128359485 000, sottesa all'intimazione, sono stati annullati ex lege, documentando tale fatto depositando l'estratto di ruolo aggiornato (v. le note datate
22.5.2025).
L'appellato non ha contestato il fatto dell'annullamento del carico iscritto a ruolo e ha chiesto che venga dichiarata la cessata materia del contendere (v. il verbale dell'udienza del 4 novembre 2025), dopo essersi rimesso alla decisione giudiziale per essere presenti, nell'estratto, degli importi iscritti a ruolo.
Sull'intervenuto annullamento per legge dei carichi iscritti a ruolo non c'è contestazione (specifica) tra le parti.
Effettivamente, l'art. 4 del decreto-legge n. 41/21, convertito nella legge n. 69/21, ha così stabilito, al comma 4: «Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta
2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui
3 redditi fino a 30.000 euro».
La norma ha rinviato ad un decreto ministeriale perché fossero stabilite «le modalità
e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori».
La cartella reca una pretesa per un importo maggiore di euro 1.000,00, a titolo di sanzione irrogata per violazione del codice della strada e di maggiorazione ex art. 27 della legge n. 689/81.
L'annullamento disposto dall'articolo citato è identico nei meccanismi – nei tratti rilevanti – all'annullamento disposto dall'art. 4 del decreto-legge n. 119/18, convertito nella legge n. 136/18, che ha così stabilito al comma 1: «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati».
In entrambi i casi l'annullamento opera ex lege, con un automatismo, al semplice ricorrere di determinati presupposti, così che si devono applicare alla definizione agevolata più recente (e speciale) i principi giurisprudenziali elaborati a proposito di quella più risalente.
L'annullamento previsto dall'art. 4, comma 1, «opera automaticamente, ipso iure, in presenza dei presupposti di legge» e, quanto ai debiti litigiosi, «determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori» (Cass. n. 34841/23; cfr. altresì, Cass. n. 17595/24; conforme, Cass. n. 13344/25).
Ne deriva, per logica, che anche la portata (particolare) del provvedimento
(formale) di sgravio non è decisiva.
L'annullamento dei carichi di ruolo sottesi alla cartella si deve ricondurre alla previsione di cui all'art. 4, del decreto-legge n. 41/21, convertito nella legge n. 69/21, poiché non risulta né da allegazioni né da documenti che l'annullamento sia stato determinato, eventualmente, in forza di un'altra norma, tenuto conto del limite di importo
4 (euro 1.000,00, per l'art. 4 del decreto-legge n. 119/18, convertito nella legge n. 136/18; euro 5.000,00, per l'art. 4 del decreto-legge n. 41/21, convertito nella legge n. 69/21).
A prescindere dalla disposizione normativa a cui ricondurre l'annullamento,
l'estratto aggiornato indica importi azzerati.
Pertanto, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in riforma della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 4167/20).
Resta da decidere sulle spese del giudizio, avendo la appellante chiesto che la sentenza di primo grado sia riformata nella parte relativa e l'appellato la condanna al rimborso.
Una recentissima pronuncia ha affermato il seguente principio: «L'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere – in conseguenza dell'annullamento dei debiti tributari fino a mille euro ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 – comporta necessariamente la compensazione delle spese processuali tra le parti, risultando la controversia definita ope legis e, cioè, in virtù di un fatto ad essa estraneo» (Cass. n.
2828/24, relativamente al caso – non dissimile da quello in esame, nei tratti rilevanti – di un'impugnazione di una cartella di pagamento davanti al giudice di pace, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese, essendo intervenuto ex lege l'annullamento della cartella).
Applicando questo principio, le spese di entrambi i gradi sono da compensare.
In proposito, si devono considerare i seguenti principi, da cui discende un epilogo necessario: la declaratoria di cessata materia del contendere comporta la caducazione di tutte le sentenze pronunciate nel processo o nei gradi del processo e non passate in cosa giudicata (così, Cass. n. 12887/09; Cass. n. 4714/06); nei casi di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, il giudice di appello deve procedere d'ufficio «ad un nuovo regolamento delle spese processuali», tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la soccombenza va individuata, ai fini delle spese, con un criterio unitario e globale che non ammetterebbe distinzioni per gradi (Cass. n. 6259/14); solo in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame esaminata se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. n. 23226/14); anche nei casi di declaratoria di cessata materia del contendere nei gradi di impugnazione rileva l'esito finale, complessivo, della lite, non la soccombenza in ognuno dei gradi.
Pertanto, applicando i principi giurisprudenziali illustrati, le spese di entrambi i
5 gradi sono da compensare.
Dato l'epilogo, non sussiste il presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/02 (Cass. n. 3542/17).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, in riforma della sentenza impugnata,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese del primo grado;
3) compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Messina l'11 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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