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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4365 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7759/2022 R.G.A.C.
REP UBBLI CA ITALI ANA
IN NOM E DEL PO P OL O ITALI ANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Luigi Aprea, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7759/2022 R.G.A.C., in materia di LESIONE PERSONALE, pendente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore (NA) alla Via Vittorio Emanuele III n. 21/23, presso lo studio dell'avv.
IL LO (c.f. ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._2 procura in atti
ATTORE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Antonella Di Bitonto (c.f. ) col quale elett.te domicilia C.F._3 presso la sede dell'Ente in Frattamaggiore - Piazza ER I 1
CONVENUTO
Conclusioni: Come da atti introduttivi, memorie e note depositate.
RAGIONE DI FATTO E DIRITTO DELLA CONTROVERSIA
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n.
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140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione in riassunzione citava innanzi al Tribunale di Napoli Nord Parte_1 il al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del Controparte_1 sinistro occorso il giorno 24.10.2019 alle ore 18:30 circa, mentre passeggiava alla via
Matteotti in Frattamaggiore, giunto all'altezza del civico 19, cadeva rovinosamente al suolo.
L'attore evidenziava che la caduta veniva causata dal fondo stradale che, usuratosi, aveva creato un dislivello della sede viaria, la sede stradale nel punto della caduta, altresì, era ricoperto da una piccola pozzanghera di acqua che ivi si era formata poiché aveva appena smesso di piovere. Inoltre, precisava che il tratto di strada di via Matteotti, scarsamente illuminata, è costeggiato da un marciapiede molto stretto, tanto da renderne estremamente difficoltoso se non impossibile il suo utilizzo.
L'attore riportava lesioni per le quali si recava al P.S. San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.
Successivamente, a causa della lesione del tendine sovra spinoso della spalla destra, veniva ricoverato presso la e si sottoponeva ad intervento di sutura Controparte_2 artroscopia e tenotomia del capo lungo del bicipite alla spalla destra.
A seguito del sinistro, pertanto, subiva un danno biologico quantificato in 8%, oltre 70 giorni di invalidità temporanea totale, 70 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 100 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, 100 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%, per complessivi euro 24.634,35.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare i fatti esposti in premessa;
b) dichiarare la responsabilità esclusiva dell'incidente descritto a carico del p. iva sito in Piazza Controparte_1 P.IVA_2
ER I snc –80027- Frattamaggiore (NA), in persona del Sindaco p.t.; c) condannare, per
l'effetto, il convenuto Ente, al risarcimento, quantificati in € 24.634,35, o di quella di giustizia che sarà accertata a mezzo CTU che l'on.le Giudice vorrà disporre;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”. 2) la causa non veniva iscritta a ruolo nel termine di legge per cui con il presente atto l'attore intende riassumere, come in effetti riassume, il pendente Parte_1 giudizio e, come sopra rapp.to, difeso e dom.to,”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25 ottobre 2022, si costituiva in giudizio il il quale nel merito evidenziava l'assenza di Controparte_1 responsabilità imputabile all'Ente convenuto, sia sotto il profilo della responsabilità aquiliana o extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., sia sotto il profilo della responsabilità da cose in
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custodia, ex art. 2051 c.c., nonché l'esclusione della responsabilità dell'Ente per comportamento colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c..
Rassegnava le seguenti conclusioni: “1.- Rigettare integralmente la domanda attrice per evidente relativa infondatezza in fatto e in diritto, oltre che ai sensi dell'art. 1227, comma 2,
2043 e 2051 c.c. 2.- In subordine, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità dell'attore nella produzione dell'evento lesivo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., opportunamente graduandola, e, conseguentemente, ridurre in proporzione, in misura sensibile, il quantum debeatur, espungendo da esso qualsiasi ulteriore personalizzazione del danno biologico a titolo di danno morale e/o esistenziale”.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 22.10.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Preliminarmente va dato atto della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa che si desume dalla documentazione in atti e dall'assenza di specifiche contestazioni a riguardo.
Nel merito, la domanda proposta da parte attrice si è rivelata solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito delineati.
All'esito dell'istruttoria espletata nel corso del processo, i due testimoni escussi per parte attrice hanno reso una ricostruzione dell'evento di danno dedotto in lite sostanzialmente conforme a quanto esposto dall'attore in citazione.
In particolare, i detti dichiaranti ( e , entrambe escusse Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 23 maggio 2024) hanno entrambi affermato di aver visto l'attore cadere sul manto stradale, nel mentre percorreva a piedi la via Giacomo Matteotti in Frattamaggiore, a causa di un dislivello presente sull'asfalto e che la strada, sebbene fornita di impianto di pubblica illuminazione, fosse buia. La , infatti, precisava che: «la strada che Tes_1 stavamo percorrendo è molto stretta e vi è un marciapiede altrettanto stretto che non consente di camminarci sopra;
la strada, pe le autovetture è a senso unico di marcia;
ad un certo punto, ci siamo resi conto che dalle nostre spalle sopraggiungeva un'autovettura e per farla passare mio marito ha avuto uno sbandamento ed è caduto.” …. “Quando mi Tes_3 sono avvicinata per aiutare mio marito a rialzarsi ho notato che sul manto stradale vi era un dislivello;
preciso che si trattava di un avvallamento che era presente sul lato destro della strada, rispetto al nostro senso di marcia, in prossimità del marciapiede;
infatti, mio marito, nell'intento di far passare la macchina si è avvicinato al lato destro della strada e ha messo il piede in questo avvallamento perdendo l'equilibrio; ricordo che la strada era ancora più stretta, in quanto sul lato sinistro, rispetto al nostro senso di marcia, vi erano delle
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impalcature che restringevano la carreggiata e consentivano il transito giusto di una macchina… “Preciso che quando è successo il fatto era buio;
preciso che sul posto vi Tes_3
è la pubblica illuminazione, ma qualche lampione era acceso e qualche altro no, quindi non si vedeva molto bene.” A.D.R.: “Ricordo che la strada era bagnata, aveva piovuto da poco, ma in quel momento non pioveva»; concordemente la dichiarava di aver assistito alla Tes_2 caduta dell'attore e precisava: «Quando mi sono avvicinata a lui ho visto che sul lato destro, dove è caduto il , vi era un avvallamento sulla strada.” A.D.R.: “Ricordo che quel Pt_1 giorno aveva piovuto, infatti la strada era bagnata, ma in quel momento non pioveva….
A.D.R.: Preciso che il cadde quando si spostò più sulla sua destra al fine di far Pt_1 passare un'auto che in quel momento stava sopraggiungendo.” A.D.R.: “Sulla strada che stavamo percorrendo vi è la pubblica illuminazione, ma produce una luce molto scarsa.» (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 23 maggio 2024).
Se da tale concorde ricostruzione dei fatti emerge certamente una responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ragione della obiettiva pericolosa insidia CP_1 presente sul manto di una strada soggetta ad uso pubblico e sottoposta alla cura manutentiva e alla custodia del predetto Ente Comunale, il Tribunale ritiene, tuttavia, sussistente, nella specie, anche un pari concorso di colpa dello stesso attore nella determinazione causalistica dell'evento di danno dedotto in lite.
Ed invero, in merito giova rammentare che in un sistema in cui il nesso causale tra il fatto e l'evento svolge un ruolo centrale, diventa fondamentale accertare se l'evento derivi eziologicamente in tutto od in parte anche dal comportamento (colposo) dello stesso danneggiato. Anzi, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr.
Cass. 8.7.1998, n. 6640; Cass. 7 aprile 1988, n. 2737).
D'altra parte, tale interpretazione si pone assolutamente in linea con il disposto positivo di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. (che costituisce la base normativa del principio innanzi postulato), il quale stabilisce che, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Occorre, peraltro, precisare che la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sè stesso non compie un atto illecito ai sensi del paradigma normativo di cui all'art. 2043 c.c.), bensì quale requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato.
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La regola di cui all'art. 1227 c.c. va, cioè, inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sè stesso (Cass. civ. 26/04/1994, n. 3957; Cass.
08/05/2003, n. 6988). Ciò spiega l'astratta applicabilità della norma in questione (che si staglia sul nesso eziologico e non sull'elemento soggettivo dell'illecito) anche alle ipotesi di responsabilità oggettiva (tra cui un tipico esempio è rappresentato proprio dalla responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.). Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227, comma 1, c.c., sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche di violazione della norma comportamentale generale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
Se tanto avviene in caso di concorso del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenuto conto di quanto sopra esposto su detto istituto, per eguale ragione il comportamento commissivo od omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude completamente il rapporto di causalità delle cause precedenti. In questa ottica, la diligenza del comportamento del danneggiato va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo venute in considerazione nel caso di specie. Ed invero, occorre evidenziare che pur disciplinando l'art. 1227, comma 1, c.c. la sola ipotesi minimale della decurtazione del danno risarcibile per effetto della condotta colposa dello stesso creditore-danneggiato, essa non esclude affatto (ma anzi presuppone) che la condotta colposa del creditore-danneggiato che sia stata, nella specie, idonea da sola a determinare eziologicamente l'evento di danno, escludendo le concause antecedenti e concorrenti, possa determinare la radicale e totale esclusione della responsabilità del danneggiante.
Del resto, anche nella giurisprudenza di merito è stato precisato che “Nella responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato, in ordine crescente di gravità, può determinare sia un concorso causale colposo valutabile ai sensi dell'art. 1227 comma 1
c.c., sia l'esclusione del nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode, rappresentando l'ipotesi escludente del caso fortuito, prevista dall'art. 2051 c.c..”
(cfr., in tal senso, Trib. Roma 31/03/2016 n. 6508).
Così inquadrato sotto il profilo eziologico (ex art. 1227 c.c., comma 1), il comportamento colposo del danneggiato, va osservato che esso non concreta un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le
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opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass. 2.4.2001, n. 4799; Cass. 9.10.2000, n.
13403; Case. 3.12.1999, n. 13460). Anzi, nella specifica e ricorrente materia delle lesioni occorse durante l'uso di cose pubbliche o demaniali in gestione agli Enti territoriali (quali le strade pubbliche), occorre altresì precisare che spetta all'utente di un luogo pubblico il dovere di diligenza generale di controllare costantemente, nell'impegnare il luogo medesimo, le caratteristiche di esso e le modalità del suo impiego, al fine di non arrecare danno a sé o agli altri utenti.
A tal proposito vanno, infatti, rammentati, dal punto di vista delle norme positive: (a) l'art. 41
c.p. ed il principio di autoresponsabilità (su cui cfr. Corte Costituzionale, 10 maggio 1999 n.
156); (b) il già richiamato art. 1227, comma 1 c.c., secondo cui “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.”; (c) l'art. 190 cod. strad., il quale esige dal pedone che impegni aree aperte alla pubblica circolazione attenzione e prudenza al fine di evitare pericoli per sé e per gli altri utenti.
D'altro lato, in caso di sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051, per l'obbligo di custodia delle strade demaniali è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. Cass. 9546/2010).
Nella specie, per tutto quanto innanzi già evidenziato, va certamente individuata una imputabile condotta negligente e disattenta in capo allo stesso attore che, seppur non totalmente interruttiva del nesso causale innegabilmente sussistente tra evento di danno e cosa in custodia, ha, cionondimeno, inciso sul decorso causale dell'evento in via concorrente rispetto all'antecedente causale imputabile al convenuto.
In particolare, entrambi i testi escussi hanno concordemente dichiarato che l'insidia in discorso si presentava poco visibile a causa della scarsa illuminazione e sul margine destro della carreggiata nei pressi di un tombino al di sotto del marciapiede che, sebbene di ridotte dimensioni, era ivi presente;
le dichiaranti hanno inoltre precisato che la strada, già stretta di per sé, si presentava al momento del sinistro con una carreggiata ancor più ristretta a causa della presenza di impalcature appena sufficiente per il passaggio delle autovetture.
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Comuni regole di esperienza e di buon senso avrebbero dovuto suggerire al pedone di prestare maggiore attenzione e di utilizzare il marciapiede per consentire il transito dell'autovettura che sopraggiungeva.
Nè si potrebbe argomentare che il circoscritto avvallamento della sede viaria, peraltro posto in prossimità di un tombino, fosse completamente non visibile e, dunque, la relativa insidia completamente inevitabile anche dall'accorto pedone;
tale circostanza è esclusa dalle stesse dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del processo.
Ed invero, i medesimi testimoni, che si trovavano insieme al nelle stesse circostanze Pt_1 di tempo e di luogo del descritto sinistro, hanno entrambi dichiarato di aver visto perfettamente quest'ultimo porre il piede su una parte di manto stradale caratterizzata da un dislivello in prossimità di un tombino: tale dettagliata descrizione presuppone — necessariamente e giocoforza — la piena percezione del pericolo da parte dei dichiaranti e, dunque, la sua astratta percepibilità anche dall'attore che era con loro. Quanto precede concreta una concausa idonea alla produzione del tipo di danno che effettivamente si è verificato nel caso di specie, imputabile causalmente in capo alla stessa parte attrice.
Il Tribunale ritiene, tuttavia, che tale concausa non si sia rivelata completamente assorbente rispetto al complessivo processo eziologico di determinazione dell'evento di danno in questione, caratterizzato, pur sempre, anche dalla presenza in loco di una insidia astrattamente ricollegabile alla responsabilità (sostanzialmente oggettiva) ex art. 2051 c.c. del convenuto
CP_1
Comparate, dunque, le concause individuate nel caso di specie, il Tribunale ritiene l'evento di danno dedotto in lite causalmente riconducibile in pari quota tanto in capo allo stesso istante, quanto in capo al convenuto nella rispettiva misura del 50% ciascuno CP_1
Venendo, dunque, alla quantificazione dei danni riportati dall'istante in occasione del detto evento, il CTU nominato nel corso del processo, sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta in atti dalla stessa parte attrice e sulla base dell'esame obiettivo di quest'ultima, ha accertato che l'istante riportò “trauma contusivo spalla dx” alla quale sono causalmente riconducibili postumi permanenti stabilizzati quantificabili nella misura del 1-2%, oltre postumi temporanei quantificabili in giorni 20 (venti) di I.T.P. al 75% giorni (cfr. consulenza tecnica d'ufficio in atti).
Il Tribunale ritiene di aderire completamente alle conclusioni cui è giunto il Consulente, sia perché tutte congruamente motivate, tanto sul piano strettamente tecnico quanto su quello logico, sia alla luce del pacifico orientamento di legittimità secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto
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conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” - cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del
02/02/2015).
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così determinato, va osservato che non potrà ricorrersi alle c.d. tabelle micropermanenti dettate dal D.M.
03/07/2003, L. 57/2001 e D.Lgs. 209/2005, poichè non si verte in materia di lesioni conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
al contrario, al fine di pervenire alla concreta liquidazione del danno biologico riconosciuto in capo a parte attrice, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Tribunale di aderire a quell'orientamento (invero maggioritario) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto. In particolare, il riferimento è ai valori individuati nelle Tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano nel corso dell'anno 2024
(ultime tabelle predisposte dal detto Tribunale e a disposizione di questo Giudice). Va evidenziato che già con le tabelle dell'anno 2021 è stata proposta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale” sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard”, di c.d. personalizzazione — per particolari condizioni soggettive — del danno biologico e di c.d. danno morale.
Tenuto, quindi, conto dell'età al momento del sinistro dell'attore (anni 59 circa) e della percentuale di postumi invalidanti causalmente ricollegabili al sinistro, quantificati dal CTU, come innanzi precisato, nella misura del 1-2%, si ottiene un importo, in base alle suddette tabelle (avuto riguardo al solo importo del punto base, privo di maggiorazioni presuntive, come di seguito si specificherà), di euro 1.545,50 (millecinquecentoquarantacinque/50) – pari
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al valore monetario mediano tra l'1% ed il 2% di invalidità permanente , in base alle tabelle qui prese in riferimento – .
A tale somma andrà aggiunta la somma di euro 1.725,00 (millesettecentoventicinque/00) per
Inabilità Temporanea Parziale al 75% (quantificata dal CTU in venti giorni).
Il tutto, per un importo complessivo pari ad euro 3.270,50 (duecimiladuecentosettanta/50) a titolo di danno non patrimoniale complessivo.
Alcuna ulteriore somma può essere liquidata, invece, all'attore a titolo di danno morale, esistenziale o di c.d. “personalizzazione”. Invero, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato (nemmeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto che possano essere concretamente prese in considerazione per la liquidazione di somme aggiuntive per le causali innanzi indicate. Giova, infatti, osservare in merito che, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che, pur non essendo, di regola, il danno morale sempre completamente assorbito dal danno biologico, ma, anzi, costituendo esso uno degli elementi che contribuiscono a formare l'unitaria figura dogmatica del danno non patrimoniale (di cui all'art. 2059 c.c.), occorre escludere automatismi che rendano, di fatto, tal tipo di danno in re ipsa;
al contrario, anche per il danno morale (come per qualsiasi tipo di pregiudizio, patrimoniale e non, e in applicazione dei principi generali valevoli in tema di responsabilità civile, aquiliana e contrattuale) “[…] il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr. da ultimo, Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016). Cosa non avvenuta nel caso di specie.
In particolare, di recente, la Suprema Corte, tornando di nuovo sul controverso tema della risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo puro, ha ribadito come “Il danno biologico è non solo quello derivante dalla violazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, giacché deve anche tener conto dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività realizzatrici della persona umana;
la compromissione dinamico-relazione, da ritenersi conseguenza normale dell'evento, costituisce danno biologico, non per assorbimento, ma per identificazione (Cass. 27/03/2018, n. 7513). La vittima non può pretendere, in assenza di prova della ricorrenza di una situazione eccezionale, la liquidazione di un quid pluris,”; ne consegue che il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica
“sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo […] situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od
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ipotetiche, e che dimostri […] la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass.
27/03/2018, n. 7513; Cass. 18/11/2014, n. 24471)” (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass.
19189/2020).
Ciò precisato, nella specie, alla luce di quanto innanzi già precisato, l'attore non ha dedotto né provato alcunché al fine di dimostrare quel necessario quid pluris non già ricompreso nella innanzi operata liquidazione del danno biologico riconosciuto, per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria può ad ella essere riconosciuto rispetto al danno non patrimoniale innanzi già liquidato, a meno di non voler applicare immotivati ed arbitrari automatismi risarcitori, oramai banditi dalla innanzi richiamata giurisprudenza di legittimità.
Parimenti, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato (quantomeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto ulteriori che possano essere concretamente prese in considerazione anche sul versante della c.d. ulteriore “personalizzazione” del danno non patrimoniale unitariamente liquidato secondo i parametri innanzi indicati, tali da consentire un ulteriore "appesantimento" del c.d. punto di invalidità “standard”.
Al danno non patrimoniale innanzi liquidato, andrà aggiunta, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 341,15, per le spese mediche sopportate dall'attrice in diretto rapporto causale col sinistro oggetto di causa, oltre interessi legali dagli esborsi al saldo.
Sulla quantificazione del danno così come sopra operata, poi, va applicata la decurtazione della percentuale del 50%, a titolo dell'innanzi riconosciuto concorso di colpa nella produzione causale dell'evento di danno per cui è causa, ex art. 1227, comma 1, c.c., con la conseguenza che la somma dovuta dal convenuto in favore Controparte_1 dell'attore ammonta a complessivi euro 1.805,82 (milleottocentocinque/82) [di cui euro
1.635,25 (milleseicentotrentacinque/25) per danno non patrimoniale ed euro 170,57
(centosettanta/57) per danno patrimoniale].
In ordine alle richieste di rivalutazione monetaria e di interessi, si osserva quanto segue.
Quanto alla prima, i danni sono stati già liquidati all'attualità tramite l'applicazione delle più recenti tabelle a disposizione. Quanto, invece, agli interessi si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica,
“qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del
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fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712). Questo Tribunale ritiene, pertanto, equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi, al tasso legale di cui al codice civile (cfr. art. 1284 c.c.).
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi, dal momento dell'illecito, sull'importo sopra complessivamente liquidato devalutato all'epoca del sinistro (24 ottobre 2019), con l'applicazione del coefficiente ISTAT di devalutazione (c.d. indice FOI generale), di cui all'ultima rilevazione;
quindi, su tale ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 24 ottobre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della CP_3 presente decisione. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
In ordine al riparto delle spese di lite tra le parti, va osservato che dalla parziale soccombenza reciproca riportata tra attrice e convenuto (per l'accertato concorso di colpa nelle rispettive paritarie misure del 50%), deriva la altrettanto parziale compensazione delle spese di lite tra le dette parti, nella misura che il Tribunale ritiene equo e congruo quantificare nella metà, dovendosi porre la residua metà esclusivamente in capo al convenuto. CP_1
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Le dette spese vanno liquidate, come in dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nelle cause di valore ricompreso tra euro
1.101,00 ed euro 5.200,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr.
Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte attrice (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., avuto riguardo, tuttavia, alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori). Quanto, infine, alle spese di CTU, per le stesse ragioni che precedono, il Tribunale ritiene di porle definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti, e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), per la quota della metà a carico dell'attore e per la residua quota della metà a carico del convenuto
CP_1
P Q M
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del Giudice, Dott. Luigi
Aprea, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7759/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: “lesione personale”, ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara la concorrente responsabilità del e dello stesso attore, , nelle rispettive e paritarie Controparte_1 Parte_1 quote del 50%, nella causazione dell'evento di danno dedotto in lite;
2. condanna, per l'effetto, il convenuto, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore, della somma Parte_1 complessiva (già al netto dell'accertato concorso di colpa) di euro 1.805,82
(milleottocentocinque/82), per le causali risarcitorie di cui in motivazione, oltre interessi compensativi, da computarsi al tasso, con le decorrenze e secondo le modalità di calcolo indicate in motivazione;
3. compensa, nella misura della metà, le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta, contestualmente condannando il convenuto in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attore, della residua metà Parte_1 delle dette spese, che qui si liquidano (già decurtate della metà compensata) in complessivi euro 1.408,00 (millequattrocentootto/00), di cui euro 132,00 (centotrentadue/00) per spese ed euro 1.276,00 (milleduecentosettantasei/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA, se dovute, come per legge, da
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distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte attrice, Avv. IL
LO, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
4. ferma restando la solidarietà passiva di parte attrice e convenuta nei confronti del C.T.U., pone definitivamente le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, nella misura della metà in capo a parte attrice e per la residua metà in capo al convenuto
[...]
, con il conseguente reciproco diritto delle dette parti di ripetere dall'altra CP_1 quanto già pagato, o quanto sarà eventualmente pagato, al C.T.U., in virtù del decreto di liquidazione, in eccedenza rispetto alle quote di riparto interno quivi sancite.
Aversa, 10.12.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Aprea)
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