Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 636.
(Divieto di nozze).
E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.
Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non puo' goderne che durante il celibato o la vedovanza.
(Divieto di nozze).
E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.
Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non puo' goderne che durante il celibato o la vedovanza.
Commentari • 22
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 2 novembre 2024 · 241.34471
L'articolo 636 del Codice Civile, rubricato "Divieto di nozze", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 636 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 636 del Codice Civile. "E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori. […] Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 21 febbraio 1992, n. 2122 "L'art. 636 comma primo cod. civ., secondo cui è illecita la condizione testamentaria che impedisce le prime nozze e le ulteriori, […]
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Giurisprudenza • 41
- 1. Corte d'Appello Catania, sentenza 22/06/2021, n. 1359Provvedimento: […] Parte_1il legato in caso di nuovo matrimonio o di nuova convivenza di essa era illegittima, perché in contrasto con l'art. 636, comma primo, c.c. (che stabilisce l'illiceità della condizione testamentaria che impedisce le prime o le ulteriori nozze), […] Parte_1dell'appellante (sua compagna per 14 anni di convivenza), rientra nel quadro (di liceità della stessa condizione) delineato dalla citata disposizione del secondo comma dell'art. 636, comma secondo, c.c., che, in deroga alla norma generale del primo comma dello stesso art. 636 c.c., consente il legittimo condizionamento della persistente efficacia del legato (di prestazioni periodiche) al mantenimento, da parte del beneficiario (o beneficiaria), dello stato di celibato (o nubilato) o di vedovanza (o,Leggi di più...
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