Articolo 636 del Codice civile
Articolo 582Articolo 594
Versione
19 aprile 1942
Art. 636.

(Divieto di nozze).

E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.

Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non puo' goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente