Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00023/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2025, proposto da
Engie Servizi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Tassan Mazzocco e Alfonso Polillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti e Sara Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Edison Next Government S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Bruno, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia 31;
per l’accertamento
ex art. 116 cod. proc. amm. della sussistenza dei presupposti per l’ottenimento dell’accesso alla documentazione richiesta da Engie Servizi S.p.a. con l’istanza avanzata dalla società medesima in data 5/8/25 e avente ad oggetto gli atti afferenti alla procedura di valutazione della “proposta di partenariato pubblico privato per Pubblica Illuminazione e altri servizi energetici nella città di Perugia” presentata da Edison Next Government S.r.l.;
e, per l’effetto, per l’annullamento:
- della comunicazione prot. n. 0221453/2025 trasmessa a mezzo pec in data 4/9/25 dal Comune di Perugia – Area Governo del Territorio e Transizione al Digitale e avente ad oggetto “Proposta di partenariato pubblico privato per pubblica Illuminazione e altri servizi energetici nella città di Perugia. Riscontro a richiesta di accesso agli atti prot. n. 204052 del 07/08/2025”, con la quale è stata rigettata l’istanza di accesso agli atti, avanzata dalla società Engie Servizi S.p.A., avente ad oggetto la documentazione afferente alla procedura di valutazione della “proposta di partenariato pubblico privato per Pubblica Illuminazione e altri servizi energetici nella città di Perugia” presentata da Edison Next Government S.r.l.;
- in quanto occorrer possa, della comunicazione della controinteressata prot. n. 212378 del 22/8/25 acquisita dal Comune di Perugia ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.P.R. 184/06, allo stato non conosciuta;
- della comunicazione prot. n. 0232911/2025 trasmessa a mezzo pec dal Comune di Perugia in data 19/9/25, prima alle ore 13:02 e successivamente alle ore 14:47 e avente ad oggetto “Proposta di partenariato pubblico privato per pubblica Illuminazione e altri servizi energetici nella città di Perugia. Riscontro a richiesta prot. n. 0228559/2025 del 15/09/2025”, con la quale è stato ribadito il diniego all’originaria istanza di accesso agli atti formulata da Engie Servizi S.p.A. anche a fronte dell’ulteriore richiesta trasmessa dalla medesima Engie Servizi S.p.A. in data 15/9/25;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non conosciuto;
nonché per la condanna
del Comune di Perugia a consentire l’accesso integrale a tutta la documentazione e agli atti afferenti alla procedura di valutazione della “proposta di partenariato pubblico privato per Pubblica Illuminazione e altri servizi energetici nella città di Perugia” oggetto dell’istanza di ostensione trasmessa da Engie Servizi S.p.A. in data 5/8/25 , nonché della comunicazione di sollecito del 4/9/25 (doc. n. 12) e della successiva richiesta di evasione di Engie Servizi S.p.A. protocollo comunale n. 0228559/2025 del 15/9/25, nel rispetto delle norme regolatrici della materia, e
per la nomina, sin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza del Comune di Perugia, di un Commissario ad acta che, sostituendosi al soggetto inadempiente e con oneri economici interamente a carico di quest’ultimo, provveda in sua vece all’esibizione e al rilascio di copia degli atti richiesti e non ancora ostesi entro i successivi dieci giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Perugia e di Edison Next Government S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. NC GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 12 dicembre 2025 la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato alle controparti, chiedendo che venga disposta la compensazione delle spese di giudizio.
2. In data 15 dicembre 2025 il Comune di Perugia ha aderito a tale esito processuale. La società controinteressata, costituita in giudizio con memoria di stile, non ha controdedotto.
3. Ciò stante, non resta al Collegio che dare atto della rinuncia, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio, in applicazione dell’art. 35, comma 2, lettera c), cod. proc. amm.. Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC GA, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NC GA |
IL SEGRETARIO