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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 6317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6317 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 17/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 23127/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CAPUANO Controparte_1 C.F._1 GIANCARLO, con elezione di domicilio in VIA VITTORIA COLONNA,14 NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CONCETTA PETRILLO, con elezione di domicilio in VIA CP_2 NUONA POGGIOREALE ANG. VIA S. LAZZARO 80131 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: rendita CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29-10-2024 il lavoratore in epigrafe, premesso di aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l' per sentirsi CP_2 riconoscere il diritto alla rendita per inabilità permanente nella misura del 13% o di quella minore o maggiore da determinarsi mediante consulenza tecnica, ma comunque maggiore rispetto alla percentuale dell'8%, riconosciuta dall'Istituto, in relazione all'infortunio sul lavoro subito in data 7- 6-2023, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento della rendita o dell'indennizzo in capitale e degli interessi legali. L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
***** La domanda è procedibile essendo stato espletato il prescritto procedimento amministrativo. Il ricorso non può essere accolto. Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata è risultato che il ricorrente è affetto dalle patologie: esiti di trauma cranico chiuso commotivo contusivo (focolai lacero - contusivi fronto -basali multipli con ESA post -traumatica) con buon riassorbimento delle componenti ematiche, stabilizzazione dei focolai lacerocontusivi e buon recupero neurologico;
frattura della rocca petrosa dx realizzante anosmia e sindrome vertiginosa. Il C.T.U. inoltre, sulla base degli accertamenti svolti, ha constatato che da tali lesioni personali è residuata una inabilità permanente nella misura dell'8% che è quella già accertata dai sanitari dell' . CP_2 Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004). Pertanto, in conformità a tali conclusioni, la domanda va rigettata. Non ricorre il presupposto della lite temeraria ai fini della condanna della parte soccombente alle spese di lite (art. 152 disp. att. c.p.c. nuovo testo).
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in data 17/09/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 17/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 23127/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CAPUANO Controparte_1 C.F._1 GIANCARLO, con elezione di domicilio in VIA VITTORIA COLONNA,14 NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CONCETTA PETRILLO, con elezione di domicilio in VIA CP_2 NUONA POGGIOREALE ANG. VIA S. LAZZARO 80131 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: rendita CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29-10-2024 il lavoratore in epigrafe, premesso di aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l' per sentirsi CP_2 riconoscere il diritto alla rendita per inabilità permanente nella misura del 13% o di quella minore o maggiore da determinarsi mediante consulenza tecnica, ma comunque maggiore rispetto alla percentuale dell'8%, riconosciuta dall'Istituto, in relazione all'infortunio sul lavoro subito in data 7- 6-2023, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento della rendita o dell'indennizzo in capitale e degli interessi legali. L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
***** La domanda è procedibile essendo stato espletato il prescritto procedimento amministrativo. Il ricorso non può essere accolto. Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata è risultato che il ricorrente è affetto dalle patologie: esiti di trauma cranico chiuso commotivo contusivo (focolai lacero - contusivi fronto -basali multipli con ESA post -traumatica) con buon riassorbimento delle componenti ematiche, stabilizzazione dei focolai lacerocontusivi e buon recupero neurologico;
frattura della rocca petrosa dx realizzante anosmia e sindrome vertiginosa. Il C.T.U. inoltre, sulla base degli accertamenti svolti, ha constatato che da tali lesioni personali è residuata una inabilità permanente nella misura dell'8% che è quella già accertata dai sanitari dell' . CP_2 Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004). Pertanto, in conformità a tali conclusioni, la domanda va rigettata. Non ricorre il presupposto della lite temeraria ai fini della condanna della parte soccombente alle spese di lite (art. 152 disp. att. c.p.c. nuovo testo).
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in data 17/09/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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