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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/11/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 10803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 10803/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 19.9.2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Federica Donà
e da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
RA RA, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sullo scioglimento del matrimonio:
1) Pronunciare ai sensi dell'art.3, n.2, lett. B L.898/70 lo scioglimento del matrimonio pronunciato con rito civile contratto in data 24.11.2012, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova, atto n.279, parte
I, anno 2012, vol 2, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative annotazioni.
2) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano, dandosi atto che la signora si è trasferita in Parte_1
pagina 1 di 4 Montegrotto Terme (PD), Vicolo San Mauro n. 4, in esecuzione della condizione n. 3) di cui alla sentenza di separazione;
mentre il prof. è rimasto a vivere Parte_2 nella ex casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, sita in Padova via Marco Polo n.
5.
3) Il prof. si impegna a continuare a pagare le spese condominiali Parte_2 dell'appartamento di proprietà della signora sito in Parte_1
Montegrotto Terme (PD), Vicolo San Mauro n. 4, nella misura massima di € 700,00
(settecento/00), per la durata massima di 30 mesi a partire da quanto la medesima si
è trasferita nella predetta abitazione e cioè a far data dal 4 novembre 2024. Allo scadere di detto termine il prof. nulla dovrà più corrispondere a tale titolo. Pt_2
4) prof. si impegna a continuare a pagare le rate di leasing Parte_2 dell'autovettura Porsche Macan, targata GN294PA, intestata alla signora
[...] ed in uso della stessa, fino al completamento del finanziamento parziale, che Pt_1 scadrà nel giugno 2026, impegnandosi a contribuire per rata analoga per ulteriori 24 mesi da tale data, nel caso in cui la residua somma venisse rifinanziata;
oltre a tali spese il prof. si impegna a sostenere i costi accessori riguardanti l'autovettura, Pt_2 compreso cambio gomme, superbollo, polizza RC, tagliandi di manutenzione, con i predetti termini di scadenza.
5) Il prof. si impegna a continuare a versare alla signora un Pt_2 Parte_1 contributo spese mensili pari ad €.1.500,00 (millecinquecento/00) per la durata massima di 30 mesi a partire da quando la medesima si è trasferita nell'abitazione di cui alla condizione 2) ovvero dal 4 novembre 2024. Allo scadere di detto termine il prof. nulla più dovrà corrispondere a tale titolo. Pt_2
6) Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi prestazione alimentare e/o di mantenimento, e ciò in virtù delle condizioni sopra riportate.
7) Spese di lite compensate.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.9.2024, e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio civile in Padova il 24.11.2012, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n.279, Parte I, Vol. 02, anno pagina 2 di 4 2012, che dall'unione coniugale non erano nati figli, che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio.
All'esito dell'udienza cartolare del 5.11.2024, nella quale i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare, con sentenza in data 14.11.2024, veniva omologata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data venivano dati i provvedimenti per l'ulteriore corso del procedimento.
Con note scritte depositate in data 21/23.10.2025, in vista dell'udienza cartolare del
4.11.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.1 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n.856/2024, in data 14/19.11.2024, passata in giudicato il 19.11.2025, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, che non presentano profili di illegittimità e riguardano anche diritti nella disponibilità delle parti.
Attese la natura del procedimento e la concorde istanza delle parti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 in Padova, il 24.11.2012, iscritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_2 del medesimo Comune al n.279, Parte I, Vol. 02, anno 2012;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 4 3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) compensa le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 10803/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 19.9.2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Federica Donà
e da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
RA RA, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sullo scioglimento del matrimonio:
1) Pronunciare ai sensi dell'art.3, n.2, lett. B L.898/70 lo scioglimento del matrimonio pronunciato con rito civile contratto in data 24.11.2012, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova, atto n.279, parte
I, anno 2012, vol 2, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative annotazioni.
2) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano, dandosi atto che la signora si è trasferita in Parte_1
pagina 1 di 4 Montegrotto Terme (PD), Vicolo San Mauro n. 4, in esecuzione della condizione n. 3) di cui alla sentenza di separazione;
mentre il prof. è rimasto a vivere Parte_2 nella ex casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, sita in Padova via Marco Polo n.
5.
3) Il prof. si impegna a continuare a pagare le spese condominiali Parte_2 dell'appartamento di proprietà della signora sito in Parte_1
Montegrotto Terme (PD), Vicolo San Mauro n. 4, nella misura massima di € 700,00
(settecento/00), per la durata massima di 30 mesi a partire da quanto la medesima si
è trasferita nella predetta abitazione e cioè a far data dal 4 novembre 2024. Allo scadere di detto termine il prof. nulla dovrà più corrispondere a tale titolo. Pt_2
4) prof. si impegna a continuare a pagare le rate di leasing Parte_2 dell'autovettura Porsche Macan, targata GN294PA, intestata alla signora
[...] ed in uso della stessa, fino al completamento del finanziamento parziale, che Pt_1 scadrà nel giugno 2026, impegnandosi a contribuire per rata analoga per ulteriori 24 mesi da tale data, nel caso in cui la residua somma venisse rifinanziata;
oltre a tali spese il prof. si impegna a sostenere i costi accessori riguardanti l'autovettura, Pt_2 compreso cambio gomme, superbollo, polizza RC, tagliandi di manutenzione, con i predetti termini di scadenza.
5) Il prof. si impegna a continuare a versare alla signora un Pt_2 Parte_1 contributo spese mensili pari ad €.1.500,00 (millecinquecento/00) per la durata massima di 30 mesi a partire da quando la medesima si è trasferita nell'abitazione di cui alla condizione 2) ovvero dal 4 novembre 2024. Allo scadere di detto termine il prof. nulla più dovrà corrispondere a tale titolo. Pt_2
6) Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi prestazione alimentare e/o di mantenimento, e ciò in virtù delle condizioni sopra riportate.
7) Spese di lite compensate.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.9.2024, e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio civile in Padova il 24.11.2012, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n.279, Parte I, Vol. 02, anno pagina 2 di 4 2012, che dall'unione coniugale non erano nati figli, che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio.
All'esito dell'udienza cartolare del 5.11.2024, nella quale i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare, con sentenza in data 14.11.2024, veniva omologata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data venivano dati i provvedimenti per l'ulteriore corso del procedimento.
Con note scritte depositate in data 21/23.10.2025, in vista dell'udienza cartolare del
4.11.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.1 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n.856/2024, in data 14/19.11.2024, passata in giudicato il 19.11.2025, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, che non presentano profili di illegittimità e riguardano anche diritti nella disponibilità delle parti.
Attese la natura del procedimento e la concorde istanza delle parti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 in Padova, il 24.11.2012, iscritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_2 del medesimo Comune al n.279, Parte I, Vol. 02, anno 2012;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 4 3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) compensa le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 4 di 4