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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/07/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 666/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.666/25 RG Lav.
TRA
[...]
[...]
Parte_1
rappresentate dall'avv.D. Dorsi
e
Controparte_1
che si dichiara contumace vista la regolarità della notifica depositata il 13//6/25
: PERSONALE SCOLASTICO, ASSUNZIONE, GRADUATORIE CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le ricorrenti (in qualità di candidate risultate «idonee» all'esito del concorso 498/20) chiedono che sia dichiarato il loro «diritto .. di vedersi attribuito l'incarico a tempo indeterminato», lamentando illegittimità nella procedura delle assunzioni (con riferimento a posti comuni della scuola primaria, nella regione Marche, per l'anno
2024\25).
2. In sintesi contestano che l'Amministrazione avrebbe violato quanto disposto dalle apposite istruzioni ministeriali (doc.10 allegato al ricorso), secondo le quali «qualora pagina 1 di 3 a seguito delle operazioni sopra descritte» (ovvero dello scorrimento di graduatorie a cui attingere in via preventiva per le immissioni in ruolo, ndr) , «il contingente assunzionale assegnato … non fosse esaurito e residuassero ulteriori posti vacanti, si procederà .. allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari banditi con dd.dd. 498 e 499 del 2020 con riferimento ai candidati idonei..».
3. Risulta infatti (doc.12 allegato al ricorso) che l , prevedendo (in Controparte_3
base all'esperienza dell'anno precedente) che la convocazione del citato contingente di “idonei” (522 candidati) non avrebbe consentito (se non in misura minima) la copertura dei posti residui (tutti «montessoriani», ovvero richiedenti uno specifico titolo di specializzazione, utilmente ottenuto dalle ricorrenti nel giugno 2024: doc.6 allegato al ricorso), ha «ritenuto opportuno» prescinderne, procedendo direttamente alla «rimodulazione del contingente da destinare alle nuove nomine» ovvero a sostituire tali posti (come se fossero, in sostanza, risultati impossibili da ricoprire: come si evince dalle citate “istruzioni”) con altri di diverso tipo (poi coperti attingendo alle corrispondenti e diverse graduatorie).
4. Tale decisione appare in effetti, come dedotto dalla difesa attorea, operata «basandosi su scelte di opportunità unilaterali», ovvero di economia e speditezza dell'azione amministrativa, che però non potevano, in tutta apparenza, legittimamente
«influi[re] negativamente sul diritto delle ricorrenti».
5. Tuttavia l'oggetto di tale diritto deve essere individuato nella convocazione , unitamente a quella degli altri 519 canditati risultati «idonei»: e non anche direttamente l'assegnazione di un posto in ruolo, con riferimento alla quale le lavoratici, in tutta evidenza, hanno perso una mera “chance”.
6. La domanda per come formulata non può pertanto essere accolta.
7. Le considerazioni esposte nel paragrafo 4 giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice,
pagina 2 di 3 definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE il ricorso.
COMEPNSA tra le parti le spese di lite.
Ancona, 29/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.666/25 RG Lav.
TRA
[...]
[...]
Parte_1
rappresentate dall'avv.D. Dorsi
e
Controparte_1
che si dichiara contumace vista la regolarità della notifica depositata il 13//6/25
: PERSONALE SCOLASTICO, ASSUNZIONE, GRADUATORIE CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le ricorrenti (in qualità di candidate risultate «idonee» all'esito del concorso 498/20) chiedono che sia dichiarato il loro «diritto .. di vedersi attribuito l'incarico a tempo indeterminato», lamentando illegittimità nella procedura delle assunzioni (con riferimento a posti comuni della scuola primaria, nella regione Marche, per l'anno
2024\25).
2. In sintesi contestano che l'Amministrazione avrebbe violato quanto disposto dalle apposite istruzioni ministeriali (doc.10 allegato al ricorso), secondo le quali «qualora pagina 1 di 3 a seguito delle operazioni sopra descritte» (ovvero dello scorrimento di graduatorie a cui attingere in via preventiva per le immissioni in ruolo, ndr) , «il contingente assunzionale assegnato … non fosse esaurito e residuassero ulteriori posti vacanti, si procederà .. allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari banditi con dd.dd. 498 e 499 del 2020 con riferimento ai candidati idonei..».
3. Risulta infatti (doc.12 allegato al ricorso) che l , prevedendo (in Controparte_3
base all'esperienza dell'anno precedente) che la convocazione del citato contingente di “idonei” (522 candidati) non avrebbe consentito (se non in misura minima) la copertura dei posti residui (tutti «montessoriani», ovvero richiedenti uno specifico titolo di specializzazione, utilmente ottenuto dalle ricorrenti nel giugno 2024: doc.6 allegato al ricorso), ha «ritenuto opportuno» prescinderne, procedendo direttamente alla «rimodulazione del contingente da destinare alle nuove nomine» ovvero a sostituire tali posti (come se fossero, in sostanza, risultati impossibili da ricoprire: come si evince dalle citate “istruzioni”) con altri di diverso tipo (poi coperti attingendo alle corrispondenti e diverse graduatorie).
4. Tale decisione appare in effetti, come dedotto dalla difesa attorea, operata «basandosi su scelte di opportunità unilaterali», ovvero di economia e speditezza dell'azione amministrativa, che però non potevano, in tutta apparenza, legittimamente
«influi[re] negativamente sul diritto delle ricorrenti».
5. Tuttavia l'oggetto di tale diritto deve essere individuato nella convocazione , unitamente a quella degli altri 519 canditati risultati «idonei»: e non anche direttamente l'assegnazione di un posto in ruolo, con riferimento alla quale le lavoratici, in tutta evidenza, hanno perso una mera “chance”.
6. La domanda per come formulata non può pertanto essere accolta.
7. Le considerazioni esposte nel paragrafo 4 giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice,
pagina 2 di 3 definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE il ricorso.
COMEPNSA tra le parti le spese di lite.
Ancona, 29/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3