Ordinanza cautelare 27 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 18 luglio 2025
Decreto cautelare 16 ottobre 2025
Sentenza breve 10 novembre 2025
Accoglimento
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/03/2026, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01741/2026REG.PROV.COLL.
N. 00008/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2026, proposto da
Comune di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Demetrio Sgrignuoli, con domicilio eletto presso lo studio ND AN in Roma, via Alberico II n.33;
contro
TE NI, ZI NI, CI NI, OM EN, MA ER, MA AN, MO IA e AS di AG TE & C. s.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Menditto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Conca D'Oro n. 285;
TE AG, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 915/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TE NI e di ZI NI e di CI NI e di OM EN e di MA ER e di MA AN e di MO IA e di AS di AG TE & C. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. AR LA MO e uditi per le parti gli avvocati AN su delega dell'avvocato Sgrignuoli e l'avvocato Menditto;
1. La controversia riguarda l’ordinanza 26 novembre 2024 n. 183, con la quale il Sindaco del Comune di Ancona ha dichiarato “ l’urgente necessità di provvedere a tutte le opere necessarie al ripristino della funzione di sponda del fosso [c.d. “Fosso del Vallone 2”] con conseguente riduzione delle problematiche che si sono evidenziate ”.
2. TE NI, ZI NI, CI NI, OM EN, MA ER, MA AN, MO IA, IM IA, A.S.A.L. di AG TE & C. S.r.l. hanno gravato la suddetta ordinanza.
3. Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza 15 luglio 2025 n. 101, con la quale il Sindaco Comune di Ancona ha dichiarato “ il persistere dell’urgente necessità di provvedere all’esecuzione di tutte le opere necessarie al ripristino della funzione di sponda del fosso con conseguente riduzione delle problematiche che si sono evidenziate ” e ordinato a tutti i ricorrenti, tra le altre, di dare esecuzione alle stesse entro il termine di 90 giorni.
4. Il Tar Marche, con sentenza 10 novembre 2025 n. 915, ha dichiara il ricorso introduttivo del giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha accolto i motivi aggiunti e annullato l’ordinanza con essi gravata.
5. Il Comune di Ancona ha presentato appello, chiedendo la sospensione della sentenza.
6. Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, avvisando le parti della possibilità di pronunciare sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
7. Il Collegio definisce il giudizio dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche, così come dedotto con il primo motivo del ricorso in appello.
8. In via pregiudiziale si rileva che:
- è infondata l’eccezione di inammissibilità del motivo sul difetto di giurisdizione basata sulla presunta mancata impugnazione del capo dell'ordinanza cautelare n. 26/2025 con cui il Tar ha affermato la propria giurisdizione: l’appello è proposto avverso la sentenza n. 915 del 2025, che ha implicitamente fatto propria la decisione sulla giurisdizione esplicitata in sede di ordinanza cautelare al fine di potersi pronunciare sull’istanza di sospensione;
- è inammissibile la memoria presentata dal Comune in violazione del termine di cui all’art. 55 comma 5 c.p.a.;
- non assume rilievo la circostanza che gli assunti spesi con il ricorso in appello non siano stati eccepiti e dedotti in primo grado, non sussistendo, in termini generali (salve specifiche previsioni), una preclusione siffatta;
- l'argomento secondo cui l'indicazione, contenuta nella gravata ordinanza sindacale n. 101 del 2025, di possibilità di gravame davanti al Tar non può essere interpretata come “ confessione stragiudiziale ”, essendo piuttosto una clausola inserita in adempimento di un obbligo di legge, i cui effetti non possono assumere rilevanza in punto di individuazione del giudice munito di giurisdizione, il cui regime risponde a prerogative di ordine pubblico processuale.
9. Decise le questioni pregiudiziali, il primo motivo di appello è fondato.
10. L’ordinanza qui gravata, oggetto dei motivi aggiunti in primo grado, è motivata in ragione di quanto segue:
- accertamento da parte dei tecnici comunali del “ cedimento del terreno di scarpata privato costituente la ripa sinistra del tratto discendente del Fosso del Vallone, il cui dilavamento […] stanno ostruendo notevolmente il regolare deflusso delle acque ” a seguito delle copiose piogge del 18 e 19 settembre;
- con l’ordinanza 26 novembre 2024 n. 183 (impugnata con il ricorso introduttivo, dichiarato improcedibile) il Sindaco del Comune di Ancona, al fine di garantire la pubblica incolumità, ha dichiarato “ l’urgente necessità di provvedere a tutte le opere necessarie al ripristino della funzione di sponda del fosso con conseguente riduzione delle problematiche che si sono evidenziate ”;
- che dagli approfondimenti istruttori disposti dopo l’ordinanza n. 66 del 2025 del Tar, che ha disposto il riesame dell’ordinanza di cui al precedente alinea, è emersa una situazione di “ l'ostruzione del regolare deflusso idrico ” e la necessità di “ procedere con urgenza alle opere manutentive necessarie alla messa in sicurezza della sponda sinistra ” e a interventi “ per garantire l’efficacia del sistema di deflusso idrico e prevenire eventuali fenomeni di allagamento o danni di natura ambientale ” (verbale 23 giugno 2025);
- “ sussiste la necessità e urgenza ” di provvedere al “ consolidamento e ripristino della porzione di sponda onde evitare possibili conseguenze in danno dell’integrità fisica delle cose e delle persone ”, nonché a “ garantire la non ostruzione del canale idraulico con ulteriori dilavamenti ”.
In conclusione è stato quindi ordinato di “ provvedere all’esecuzione di tutte quelle opere necessarie al ripristino della funzione di sponda del fosso con conseguente riduzione delle problematiche che si sono evidenziate ”.
Pertanto l’ordinanza ordina la messa in pristino della sponda sinistra del Fosso del Vallone al fine di assicurare il deflusso delle acque ed evitare quindi problemi alla pubblica incolumità.
11. La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, come delimitata dall'art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, riguarda, fra l’altro, “ i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi della autorità amministrativa adottati ai sensi degli articoli 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 ”.
I provvedimenti di cui all’art. 217 riguardano anche “ le opere alle sponde dei pubblici corsi d'acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate ”.
I provvedimenti di cui al successivo art. 221 riguardano, fra l’altro, anche “ la facoltà di ordinare la riduzione al primitivo stato ”.
I provvedimenti di cui all’art. 2 del r.d. n. 523 del 1904, sui quali si estende la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, riguardano anche “ opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde ” e, “ Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione ”.
Posto che il regolare regime delle acque pubbliche dipende (anche) dalle opere sulle sponde, in quanto funzionali ad assicurare il deflusso delle acque pubbliche, le controversie che riguardano queste ultime in ragione della funzione di assicurare il regolare deflusso delle acque sono devolute alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933.
12. Pertanto, visto l’oggetto (rispristino della sponda del Fosso del Vallone) e la finalità del provvedimento impugnato (ripristino del regolare deflusso delle acque), la giurisdizione sulla presente controversia appartiene al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Del resto, il Consiglio di Stato ha ritenuto appartenente alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche la controversia su un provvedimento riguardante la realizzazione di un parcheggio e, fra l’altro, di “ una arginatura ”, in quanto, “ sebbene non riguardi propriamente (o esclusivamente) interventi di natura idraulica, il progetto prevede comunque opere aventi un’incidenza immediata e diretta sulla materia delle acque pubbliche, in quanto disciplinanti le modalità di utilizzazione di una porzione della sponda lacuale e dei fondali ” (Cons. St., sez. IV, 20 ottobre 2020 n. 6359)
Né depone in senso contrario il fatto che il provvedimento impugnato sia stato adottato da un'autorità diversa da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, in quanto ciò che rileva è l’oggetto dell’atto e l’effetto autoritativo che produce (Sez. un., ordinanza 12 maggio 2009 n. 10845).
13. In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto.
14. L’ iter processuale e l’esito del giudizio giustificano l’integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
- indica, quale giudice nazionale munito di giurisdizione, il Tribunale superiore delle acque pubbliche;
-compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA MA, Presidente FF
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
AR LA MO, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LA MO | SA MA |
IL SEGRETARIO