Ordinanza cautelare 17 marzo 2022
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01958/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00255/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Demetrio Verbaro e Ludovica Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Catanzaro e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Catanzaro prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato posto divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Catanzaro e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. ME OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Con ricorso notificato il 15.2.2022 e depositato il 22.2.2022 -OMISSIS- ha esposto:
-) egli è in possesso sin dal -OMISSIS- di licenza di polizia per la detenzione/porto d’armi rilasciata dal Questore di Catanzaro, sempre rinnovata per 34 anni, ed è altresì in possesso di licenza di porto di fucile rilasciata il -OMISSIS- dal Questore di Catanzaro e del diploma d’idoneità al maneggio delle armi rilasciato in data -OMISSIS-;
-) a seguito di un diverbio con un automobilista in data -OMISSIS-, ha subìto una denuncia/querela per lesioni e minacce, comunicata dalla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- con verbale del -OMISSIS-, cui è seguito il ritiro cautelare delle armi legalmente detenute;
-) in data -OMISSIS- ha a sua volta sporto querela nei confronti del soggetto denunciante, evidenziando di aver subìto un’aggressione e di essersi solamente difeso dalla stessa;
-) con nota della Prefettura di Catanzaro del -OMISSIS- è stato avvisato dell’avvio del procedimento teso alla revoca delle licenze di porto d’armi a motivo della suddetta querela;
-) con il provvedimento impugnato la Prefettura di Catanzaro, ai sensi dell’art. 39 del TULPS, ha decretato il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, con obbligo di cessione delle medesime entro 150 giorni, pena confisca.
1.1- Avverso il suddetto provvedimento viene presentato ricorso articolato nei seguenti motivi di diritto: violazione dell’art. 39 TULPS 18.6.1931, n. 773. Totale assenza di motivazione e ponderazione in ordine alle concrete circostanze. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto d’istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta.
Afferma il ricorrente che l’amministrazione avrebbe omesso ogni valutazione specifica e personale dei fatti contestati, per poggiarsi esclusivamente sul mero fatto dell’avvenuta presentazione della querela, senza però contestualizzare gli eventi e le circostanze da cui essa è scaturita, né avrebbe assunto alcuna informazione sullo stato del procedimento o tenuto conto della presenza di una contrapposta denuncia negatoria dei fatti che evidenzierebbe come egli sia stato solo vittima dell’episodio ma non avrebbe commesso alcun atto di violenza o d’intimidazione. Inoltre, l’amministrazione non avrebbe valutato la storia personale del soggetto e il fatto che la licenza sia in essere addirittura dall’anno 1988.
2- Con atto depositato il 23.2.2022 si è costituita, per resistere al ricorso, la Prefettura – U.T.G. di Catanzaro, che il 10.3.2022 ha depositato documenti e memoria.
3- Alla camera di consiglio del 16.3.2022, con ordinanza n. -OMISSIS-è stata rigettata l’istanza cautelare.
4- In vista della trattazione del merito, il 30.9.2025 il ricorrente ha depositato memoria.
5- All’udienza straordinaria di smaltimento del 14.11.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
6- Il ricorso è infondato.
7- Giova preliminarmente richiamare l'assetto normativo delle autorizzazioni di polizia, in particolare il porto d'armi -come concretato dalla giurisprudenza ripresa anche da questa Sezione (da ultimo, sentenze n. 948 del 14.6.2024 e n. 1036 del 27.6.2024)- per quanto di rilevante in questa sede:
-) per costante giurisprudenza di prime e seconde cure, la possibilità di detenere armi è un'ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: "nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014)" (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812);
-) la licenza di porto d'armi può essere negata all'istante anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto; a tali fini l'Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2013 n. 3979). Ai fini della revoca della licenza l'Autorità di pubblica sicurezza può, dunque, apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018);
- Il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. nell'uso delle armi è differente, quanto a presupposti e funzioni, rispetto a quello effettuato dal giudice in sede di accertamento della responsabilità penale. Il primo si effettua in base ad un giudizio prognostico e ha una precipua funzione precauzionale; l'altro, invece, è improntato a un rigoroso principio di tassatività, svolge una funzione repressiva e sanzionatoria, incidendo su diritti fondamentali della persona, presuppone un accertamento, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, dei fatti che giustificano la reazione punitiva. Ciò spiega perché l'Autorità di P.A. possa valutare nell'oggettività storica i fatti di reato e legittimamente prescindere dagli esiti del procedimento, a maggior ragione se questi si sostanziano in sentenze di non luogo a procedere per ritiro della querela o di estinzione del reato per prescrizione che lasciano impregiudicato l'accertamento dei fatti che confortano l'inaffidabilità del richiedente e il concreto pericolo di abuso di armi: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 09/05/2022, n.3137;
-) inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276);
-) in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza si precisa che non è compito del g.a. sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non una misura cautelativa quale il ritiro del porto fucile uso caccia dell'interessato, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia " ictu oculi " errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181).
8- Tanto premesso, nel provvedimento impugnato la Prefettura di Catanzaro:
-) richiama il rapporto informativo delle Forze dell’Ordine per il quale nei confronti del ricorrente risulta sporta querela per lesioni personali e minacce;
-) riferisce di aver comunicato l’avvio del procedimento di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi e che non sono pervenute memorie difensive;
-) osserva che, alla luce dei fatti segnalati, l’interessato non offre le rigorose garanzie di affidabilità circa l’uso delle armi e munizioni, ingenerando il ragionevole dubbio sul possibile uso illegittimo delle stesse.
8.1- Il rapporto informativo della Legione Carabinieri di -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS- indirizzato alla Prefettura di Catanzaro e versato in atti riferisce di un’aggressione subita il -OMISSIS- dal querelante, da cui sarebbero scaturite lesioni personali (come da referto ospedaliero), per essere minacciato dal ricorrente con la frase “ora li sparo, ora li sparo” ed altresì mediante l’utilizzo di oggetti atti ad offendere (bastone di ferro) con le parole “ti ammazzo ti ammazzo” e riferisce altresì di un’escussione testimoniale che avrebbe confermato come il ricorrente avesse pronunciato più volte la frase “questo l’ammazzo”.
Ancora, nella nota del Comando -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- indirizzata alla Prefettura e Questura, parimenti in atti, si rileva che il -OMISSIS- presso la Stazione Carabinieri -OMISSIS- tale M.V. sporgeva querela nei confronti del ricorrente per lesione personale e minaccia dichiarando che questi lo aveva picchiato, procurandogli lesioni fisiche, nonché lo aveva minacciato con espressioni “…ora li sparo” e “ti ammazzo, ti ammazzo”.
9- Così ricostruito il quadro fattuale, il Collegio ritiene non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rese nella sommarietà della fase cautelare.
10- In sostanza, il rapporto informativo richiamato nel provvedimento impugnato contiene una sufficiente disamina fattuale degli eventi posti a base della querela, corroborata anche dall’escussione di un teste che avrebbe confermato le dichiarazioni del querelante, che rende immune da mende le conclusioni rese dalla Prefettura secondo la quale, alla luce dei fatti segnalati, il ricorrente non risulti pienamente affidabile quanto alla detenzione di armi.
In altri termini, il provvedimento impugnato non è da intendersi come concluso nel mero ed asettico riferimento all’avvenuta presentazione della querela e all’enunciazione dei reati per i quali è stata chiesta la punizione, ma, alla luce del richiamo al rapporto informativo in uno con la rilevata gravità dei fatti riportati, riesce a dar conto adeguatamente conto della valutazione complessiva della condotta e della personalità dell'interessato resa alla luce dei fatti contestatigli.
11- Per completezza, le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di controquerela, per le quali “ -OMISSIS- ”, non smentiscono -ma anzi finiscono per corroborare- l’assunto dell’Amministrazione in ordine al giudizio di non piena affidabilità sotteso al provvedimento – avente finalità preventivo-cautelare e non sanzionatoria – di cui all’impugnato divieto.
12- Quanto poi all’esistenza di pregressi rilasci e rinnovi, è da notare anzitutto che “ l'esser stato titolare di porto di armi non fa nascere alcuna aspettativa, considerando come, ogni volta che esamina una istanza di rinnovo, la Questura esprime una valutazione attuale degli interessi pubblici e privati coinvolti, finalizzata alla concreta salvaguardia dell'ordine pubblico " ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. III, 14.12.2016, n. 5276, T.A.R. Lombardia, Milano, -OMISSIS-, n. 1665) e, più in dettaglio, che " Gli art. 11 e 43, t.ul.p.s., attribuiscono al questore e/o prefetto il potere di negare e di revocare il porto d'armi ogni qualvolta si debba ragionevolmente temere che l'interessato sia potenzialmente capace di abusarne, previa valutazione tipicamente discrezionale circa l'affidabilità del titolare della licenza ai fini dell'uso dell'arma, in rapporto alla tutela dell'ordine pubblico (non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione), nonché alla prevenzione della commissione di illeciti; pertanto, la revoca della licenza non richiede un oggettivo ed accertato abuso delle armi, bastando che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, non essendo a tal fine necessario il preventivo, concreto uso; d'altra parte, il diniego di rinnovo del porto di fucile non contraddice un precedente provvedimento di rilascio, avendo l'autorità di polizia un'ampia potestà di riesame delle determinazioni già adottate, ove sopraggiungano o si riconsiderino circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego di autorizzazione; infatti, il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, il diniego di licenza e la revoca del porto d'armi non richiedono un oggettivo ed accertato abuso delle armi, bastando il motivato accertamento che il soggetto non dia affidamento di non abusarne " (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 18.12.2009, n. 3203).
Tanto sarebbe in sé sufficiente per escludere la rilevanza di ogni affidamento in capo al ricorrente, avendo la Prefettura adeguatamente evidenziato le ragioni che, all’attualità, inficiano l’affidabilità del ricorrente al porto d’armi da cui è scaturita la revoca della licenza.
In ogni caso, la recente verificazione degli eventi oggetto di querela rende parimenti destituito di fondamento il riferimento ad un affidamento basato su pregressi rinnovi, dovendo essere la valutazione dell’affidabilità riferita all’attualità.
13- Il ricorso va pertanto rigettato.
14- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE SO, Presidente
ME OT, Primo Referendario, Estensore
Elena FA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME OT | IE SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.