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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 766/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
AS CE, RE
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5163/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1978/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 23/04/2025
Atti impositivi:
- COM. SCARTO n. 3817473052993344700 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 propose ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Caserta avverso le ricevute di scarto, notificatele in data 06.04.2024, ed emesse dalla stessa Agenzia, in seguito all'invio, in data 4.4.2024, tramite intermediario abilitato, della pratica di cessione del credito per il
Superbonus edilizio.
La ricorrente impugnò tali comunicazioni perché prive di motivazione e, comunque, errate, in quanto sussistono tutti i presupposti normativi necessari per ottenere i benefici dell'applicazione dello sconto in fattura e/o cessione dei crediti, ai sensi del DL n. 34/2020 (cd. superbonus edilizio).
In particolare, la ricorrente contestò l'esattezza dei rilievi formulati dall'Agenzia con una mail del 9.5.2024, con cui l'Ufficio spiegava le ragioni dello scarto.
Si costituì l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Caserta che chiese di dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto rivolto avverso mere comunicazioni generate dal sistema informatico, per la presenza di cd. “errori bloccanti” nelle comunicazioni dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020.
Nel merito, ne chiese il rigetto.
Con la sentenza n. 1978/25 del 23.4.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta accoglieva il ricorso.
Per quel che rileva, osservava che:
I) Gli atti opposti sono impugnabili, in quanto si risolvono nel diniego di agevolazioni fiscali, sicchè rientrano nella previsione dell'art. 19, comma 1, lett. h del d.lgs. n. 546/1992, in quanto direttamente lesivo dell'interesse del contribuente;
II) Nel merito, le ragioni addotte dall'Agenzia per giustificare lo scarto sono infondate.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate di Caserta
La contribuente ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ribadisce sia la non impugnabilità degli atti di scarto, sia la legittimità dello scarto, per la inesistenza dei presupposti per accedere alle cessioni del credito. L'appello è infondato.
Sebbene il provvedimento impugnato non sia elencato tra quelli indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, ciò nonostante la possibilità di cessione del credito - impedito dal provvedimento dell'Amministrazione finanziaria - si pone come una delle possibilità attraverso le quali il contribuente può beneficiare dello sconto fiscale previsto dalla norma agevolatrice. Di conseguenza, attraverso lo "scarto", l'Ufficio nega l'utilizzazione di un'agevolazione a cui il contribuente ritiene di avere diritto.
Nella fattispecie di causa, lo “scarto” reca la seguente motivazione: <
EFFETTI DELLA COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 121
DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020. In data 18/04/2024 l'Agenzia delle Entrate rende noto che la comunicazione protocollo 24040415212973284-000001 e' stata lavorata da istruttoria e non ha superato i controlli di coerenza e regolarita' dei dati indicati nella stessa, effettuati comparando tali dati con quelli presenti in Anagrafe tributaria e rilevanti ai fini della maturazione del beneficio. Pertanto, detta comunicazione viene considerata come non effettuata, cosi' come previsto dal punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 340450 del 1 dicembre 2021>>.
A sua volta, il richiamato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 340450 del 1 dicembre 2021, al punto 3.2, dice che < della comunicazione al soggetto che l'ha trasmessa, con la relativa motivazione>>.
Ciò premesso, è agevole rilevare il carattere meramente apparente della comunicazione di scarto, che non precisa quali sarebbero le incoerenze e irregolarita' dei dati indicati nella comunicazione del contribuente, rispetto a quelli, anch'essi non indicati, presenti in Anagrafe tributaria e rilevanti ai fini della maturazione del beneficio.
Tale vizio non può ritenersi sanato dalle spiegazioni offerte dall'Ufficio con la mail del 9.5.2024, trattandosi di una inammissibile integrazione postuma dell'atto di scarto precedentemente emesso (sulla illegittimità di una motivazione postuma, cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 11284 del 07/04/2022; Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
14931 del 14/07/2020).
Il rilevato vizio di motivazione rende l'atto illegittimo ed assorbe ogni altro rilievo, posto che preclude l'esame del merito della pretesa impositiva (Sez. 5, Sentenza n. 13868 del 09/06/2010)
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, l'appello va rigettato.
Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della novità della questione esaminata.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania – sez. 22, così provvede:
-rigetta l'appello e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in data 19.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente NC TO UR de CA
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
AS CE, RE
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5163/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1978/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 23/04/2025
Atti impositivi:
- COM. SCARTO n. 3817473052993344700 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 propose ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Caserta avverso le ricevute di scarto, notificatele in data 06.04.2024, ed emesse dalla stessa Agenzia, in seguito all'invio, in data 4.4.2024, tramite intermediario abilitato, della pratica di cessione del credito per il
Superbonus edilizio.
La ricorrente impugnò tali comunicazioni perché prive di motivazione e, comunque, errate, in quanto sussistono tutti i presupposti normativi necessari per ottenere i benefici dell'applicazione dello sconto in fattura e/o cessione dei crediti, ai sensi del DL n. 34/2020 (cd. superbonus edilizio).
In particolare, la ricorrente contestò l'esattezza dei rilievi formulati dall'Agenzia con una mail del 9.5.2024, con cui l'Ufficio spiegava le ragioni dello scarto.
Si costituì l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Caserta che chiese di dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto rivolto avverso mere comunicazioni generate dal sistema informatico, per la presenza di cd. “errori bloccanti” nelle comunicazioni dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020.
Nel merito, ne chiese il rigetto.
Con la sentenza n. 1978/25 del 23.4.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta accoglieva il ricorso.
Per quel che rileva, osservava che:
I) Gli atti opposti sono impugnabili, in quanto si risolvono nel diniego di agevolazioni fiscali, sicchè rientrano nella previsione dell'art. 19, comma 1, lett. h del d.lgs. n. 546/1992, in quanto direttamente lesivo dell'interesse del contribuente;
II) Nel merito, le ragioni addotte dall'Agenzia per giustificare lo scarto sono infondate.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate di Caserta
La contribuente ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ribadisce sia la non impugnabilità degli atti di scarto, sia la legittimità dello scarto, per la inesistenza dei presupposti per accedere alle cessioni del credito. L'appello è infondato.
Sebbene il provvedimento impugnato non sia elencato tra quelli indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, ciò nonostante la possibilità di cessione del credito - impedito dal provvedimento dell'Amministrazione finanziaria - si pone come una delle possibilità attraverso le quali il contribuente può beneficiare dello sconto fiscale previsto dalla norma agevolatrice. Di conseguenza, attraverso lo "scarto", l'Ufficio nega l'utilizzazione di un'agevolazione a cui il contribuente ritiene di avere diritto.
Nella fattispecie di causa, lo “scarto” reca la seguente motivazione: <
EFFETTI DELLA COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 121
DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020. In data 18/04/2024 l'Agenzia delle Entrate rende noto che la comunicazione protocollo 24040415212973284-000001 e' stata lavorata da istruttoria e non ha superato i controlli di coerenza e regolarita' dei dati indicati nella stessa, effettuati comparando tali dati con quelli presenti in Anagrafe tributaria e rilevanti ai fini della maturazione del beneficio. Pertanto, detta comunicazione viene considerata come non effettuata, cosi' come previsto dal punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 340450 del 1 dicembre 2021>>.
A sua volta, il richiamato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 340450 del 1 dicembre 2021, al punto 3.2, dice che < della comunicazione al soggetto che l'ha trasmessa, con la relativa motivazione>>.
Ciò premesso, è agevole rilevare il carattere meramente apparente della comunicazione di scarto, che non precisa quali sarebbero le incoerenze e irregolarita' dei dati indicati nella comunicazione del contribuente, rispetto a quelli, anch'essi non indicati, presenti in Anagrafe tributaria e rilevanti ai fini della maturazione del beneficio.
Tale vizio non può ritenersi sanato dalle spiegazioni offerte dall'Ufficio con la mail del 9.5.2024, trattandosi di una inammissibile integrazione postuma dell'atto di scarto precedentemente emesso (sulla illegittimità di una motivazione postuma, cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 11284 del 07/04/2022; Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
14931 del 14/07/2020).
Il rilevato vizio di motivazione rende l'atto illegittimo ed assorbe ogni altro rilievo, posto che preclude l'esame del merito della pretesa impositiva (Sez. 5, Sentenza n. 13868 del 09/06/2010)
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, l'appello va rigettato.
Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della novità della questione esaminata.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania – sez. 22, così provvede:
-rigetta l'appello e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in data 19.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente NC TO UR de CA