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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5568 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55632/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da cittadino italiano, nato il [...] in [...], Parte_1 residente a [...], C.F. , con il patrocinio dell'Avv. C.F._1
Santaniello Luca, nei confronti del Controparte_1
,
[...]
nella Persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
……. ha impugnato il provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi, in Parte_1 data 22.05.2024, con il quale quest'ultima ha rigettato l'istanza presentata dal figlio del ricorrente,
nato a [...] il [...], per l'ottenimento del visto d'ingresso per familiare di Parte_2
cittadino UE.
In particolare, a sostegno del diniego, l'Ambasciata d'Italia a New Delhi ha esposto la seguente motivazione: “il visto è stato rifiutato, la decisione si fonda sulle seguenti motivazioni: le informazioni fornite per giustificare le finalità e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili”, e in calce al provvedimento “non è stato possibile accertare la vostra identità, in quanto il Comune di Roma non ha potuto confermare il vostro cambio nome”.
Il ricorrente ha ravvisato l'illegittimità del provvedimento impugnato deducendo quanto segue.
Il figlio del ricorrente è nato con il nome di egli ha vissuto in Italia insieme ai Persona_1
genitori ed ha sempre avuto un permesso di soggiorno (soggiornante di lungo periodo-CE) di validità illimitata, aggiornato per l'ultima volta il 27.07.2010.
Successivamente, è rientrato temporaneamente in India per motivi di studio, con visite occasionali ai genitori, utilizzando il suddetto permesso di soggiorno. Nel 2017 il figlio dell'odierno istante ha cambiato il nome da a secondo le leggi Per_1 Pt_2
vigenti in India. Nel 2018 ha ottenuto un nuovo passaporto con il nuovo nome. Parte_2
Nel 2019, in qualità di familiare di cittadino italiano, ha chiesto un visto d'ingresso all'Ambasciata
d'Italia a New Delhi per recarsi in Italia, anche al fine di procedere alla registrazione del nuovo nome presso il Comune di Roma. Tuttavia, tale istanza è stata rigettata.
Successivamente, nel 2023, il sig. ha richiesto nuovamente il visto di ingresso, ma Parte_2
anche la seconda volta ha visto respinta la propria istanza.
Dunque, nel 2024, il sig. ha presentato una nuova domanda di visto d'ingresso per Parte_2 familiare di cittadino UE, ai sensi del D. Lgs. n. 30/2007, presso l'Ambasciata d'Italia a New Delhi, ma anche tale richiesta di visto è stata rigettata con provvedimento di diniego del 22.05.2024.
Il ricorrente ha impugnato tale rigetto rilevandone l'illegittimità in quanto, a suo dire,
l'amministrazione avrebbe omesso di comunicare, con un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, i motivi ostativi all'accoglimento delle domande di visto.
Ha dedotto la violazione del diritto all'unità familiare, costituzionalmente riconosciuto ex art. 28, comma 2, del D. Lgs. 286/1998, nonché del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 che riconosce il diritto al soggiorno e alla libera circolazione anche per i familiari dei cittadini italiani che accompagnino o raggiungano i cittadini medesimi.
Ha evidenziato, inoltre, che le modifiche apportate dalla Legge 2 agosto 2011, n. 129, e il
Messaggio del Ministero degli Affari Esteri del 6 agosto 2013, hanno di fatto abolito il rilascio del visto d'ingresso nazionale (tipo D – lungo soggiorno) per motivi familiari, a favore dei familiari di cittadini UE di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 30/2007. Il nuovo quadro normativo, secondo la tesi dell'istante, consentirebbe il rilascio a favore del familiare di cittadino italiano, di un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo, previa verifica del vincolo di parentela.
Infine, il sig. ha dichiarato di essere titolare di un contratto di locazione di immobile ove vive Pt_2
con la sua famiglia, producendo una dichiarazione di garanzia e/o alloggio, nonchè di percepire una pensione e un reddito dall'attività di pizzaiolo, depositava, all'uopo, n. 2 dichiarazioni dei redditi.
Il ricorrente, quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego del visto d'ingresso emanato dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi, in data 22.05.2024, nei confronti di figlio del ricorrente;
2) accertare e riconoscere a Parte_2
favore del ricorrente il diritto all'unità familiare con il figlio 3) per l'effetto, Parte_2
ordinare al , il rilascio del visto Controparte_1
per familiare di cittadino UE a favore del figlio del ricorrente, il sig. nato il Parte_2
01/06/2001 a Roma, titolare di passaporto indiano n. ”. Numer_1 Si è costituito in giudizio il chiedendo dichiararsi cessata la materia del Controparte_1
contendere per aver provveduto al rilascio del visto in favore del ricorrente.
Con note scritte del 5/04/2025 il ricorrente, dato atto dell'ottenimento del visto, ha domandato al
Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere.
Diritto
Il diritto all'unità familiare, inteso quale diritto a mantenere, a creare o a ricostituire il proprio nucleo familiare, è un diritto fondamentale dell'uomo previsto e tutelato dalla nostra Costituzione così come da numerosi altri testi convenzionali internazionali ed europei.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale, infatti, ha affermato che il diritto all'unità familiare è un diritto fondamentale e, come tale, spetta a tutte le persone, indipendentemente dal possesso dello status civitatis (Corte Cost. 12 luglio 2000, n. 376; Corte Cost. 12 gennaio 1995, n. 28; Corte Cost.
17 giugno 1997, n. 203).
La Direttiva europea 2003/86/CE, relativa al ricongiungimento familiare, recepita con il d.lgs. n. 5 dello 08.01.2007, facendo propri i principi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di unità familiare, ai sensi dell'art. 8 CEDU, ha apportato significative modifiche alla normativa in tema di unità familiare dei cittadini stranieri innalzando il livello di tutela disposto dalla legislazione in materia.
Il ricongiungimento familiare è uno strumento essenziale per permettere la vita familiare, in quanto contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l'integrazione nello Stato, permettendo quindi di promuovere la coesione economica e sociale.
Nel caso di specie, va rilevato che nelle more del giudizio
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
La mancata produzione della documentazione provante la dipendenza economica al momento della presentazione della domanda di visto, giustifica la compensazione delle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Roma, 08 aprile 2025
Il Giudice
Corrado Bile
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da cittadino italiano, nato il [...] in [...], Parte_1 residente a [...], C.F. , con il patrocinio dell'Avv. C.F._1
Santaniello Luca, nei confronti del Controparte_1
,
[...]
nella Persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
……. ha impugnato il provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi, in Parte_1 data 22.05.2024, con il quale quest'ultima ha rigettato l'istanza presentata dal figlio del ricorrente,
nato a [...] il [...], per l'ottenimento del visto d'ingresso per familiare di Parte_2
cittadino UE.
In particolare, a sostegno del diniego, l'Ambasciata d'Italia a New Delhi ha esposto la seguente motivazione: “il visto è stato rifiutato, la decisione si fonda sulle seguenti motivazioni: le informazioni fornite per giustificare le finalità e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili”, e in calce al provvedimento “non è stato possibile accertare la vostra identità, in quanto il Comune di Roma non ha potuto confermare il vostro cambio nome”.
Il ricorrente ha ravvisato l'illegittimità del provvedimento impugnato deducendo quanto segue.
Il figlio del ricorrente è nato con il nome di egli ha vissuto in Italia insieme ai Persona_1
genitori ed ha sempre avuto un permesso di soggiorno (soggiornante di lungo periodo-CE) di validità illimitata, aggiornato per l'ultima volta il 27.07.2010.
Successivamente, è rientrato temporaneamente in India per motivi di studio, con visite occasionali ai genitori, utilizzando il suddetto permesso di soggiorno. Nel 2017 il figlio dell'odierno istante ha cambiato il nome da a secondo le leggi Per_1 Pt_2
vigenti in India. Nel 2018 ha ottenuto un nuovo passaporto con il nuovo nome. Parte_2
Nel 2019, in qualità di familiare di cittadino italiano, ha chiesto un visto d'ingresso all'Ambasciata
d'Italia a New Delhi per recarsi in Italia, anche al fine di procedere alla registrazione del nuovo nome presso il Comune di Roma. Tuttavia, tale istanza è stata rigettata.
Successivamente, nel 2023, il sig. ha richiesto nuovamente il visto di ingresso, ma Parte_2
anche la seconda volta ha visto respinta la propria istanza.
Dunque, nel 2024, il sig. ha presentato una nuova domanda di visto d'ingresso per Parte_2 familiare di cittadino UE, ai sensi del D. Lgs. n. 30/2007, presso l'Ambasciata d'Italia a New Delhi, ma anche tale richiesta di visto è stata rigettata con provvedimento di diniego del 22.05.2024.
Il ricorrente ha impugnato tale rigetto rilevandone l'illegittimità in quanto, a suo dire,
l'amministrazione avrebbe omesso di comunicare, con un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, i motivi ostativi all'accoglimento delle domande di visto.
Ha dedotto la violazione del diritto all'unità familiare, costituzionalmente riconosciuto ex art. 28, comma 2, del D. Lgs. 286/1998, nonché del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 che riconosce il diritto al soggiorno e alla libera circolazione anche per i familiari dei cittadini italiani che accompagnino o raggiungano i cittadini medesimi.
Ha evidenziato, inoltre, che le modifiche apportate dalla Legge 2 agosto 2011, n. 129, e il
Messaggio del Ministero degli Affari Esteri del 6 agosto 2013, hanno di fatto abolito il rilascio del visto d'ingresso nazionale (tipo D – lungo soggiorno) per motivi familiari, a favore dei familiari di cittadini UE di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 30/2007. Il nuovo quadro normativo, secondo la tesi dell'istante, consentirebbe il rilascio a favore del familiare di cittadino italiano, di un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo, previa verifica del vincolo di parentela.
Infine, il sig. ha dichiarato di essere titolare di un contratto di locazione di immobile ove vive Pt_2
con la sua famiglia, producendo una dichiarazione di garanzia e/o alloggio, nonchè di percepire una pensione e un reddito dall'attività di pizzaiolo, depositava, all'uopo, n. 2 dichiarazioni dei redditi.
Il ricorrente, quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego del visto d'ingresso emanato dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi, in data 22.05.2024, nei confronti di figlio del ricorrente;
2) accertare e riconoscere a Parte_2
favore del ricorrente il diritto all'unità familiare con il figlio 3) per l'effetto, Parte_2
ordinare al , il rilascio del visto Controparte_1
per familiare di cittadino UE a favore del figlio del ricorrente, il sig. nato il Parte_2
01/06/2001 a Roma, titolare di passaporto indiano n. ”. Numer_1 Si è costituito in giudizio il chiedendo dichiararsi cessata la materia del Controparte_1
contendere per aver provveduto al rilascio del visto in favore del ricorrente.
Con note scritte del 5/04/2025 il ricorrente, dato atto dell'ottenimento del visto, ha domandato al
Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere.
Diritto
Il diritto all'unità familiare, inteso quale diritto a mantenere, a creare o a ricostituire il proprio nucleo familiare, è un diritto fondamentale dell'uomo previsto e tutelato dalla nostra Costituzione così come da numerosi altri testi convenzionali internazionali ed europei.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale, infatti, ha affermato che il diritto all'unità familiare è un diritto fondamentale e, come tale, spetta a tutte le persone, indipendentemente dal possesso dello status civitatis (Corte Cost. 12 luglio 2000, n. 376; Corte Cost. 12 gennaio 1995, n. 28; Corte Cost.
17 giugno 1997, n. 203).
La Direttiva europea 2003/86/CE, relativa al ricongiungimento familiare, recepita con il d.lgs. n. 5 dello 08.01.2007, facendo propri i principi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di unità familiare, ai sensi dell'art. 8 CEDU, ha apportato significative modifiche alla normativa in tema di unità familiare dei cittadini stranieri innalzando il livello di tutela disposto dalla legislazione in materia.
Il ricongiungimento familiare è uno strumento essenziale per permettere la vita familiare, in quanto contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l'integrazione nello Stato, permettendo quindi di promuovere la coesione economica e sociale.
Nel caso di specie, va rilevato che nelle more del giudizio
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
La mancata produzione della documentazione provante la dipendenza economica al momento della presentazione della domanda di visto, giustifica la compensazione delle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Roma, 08 aprile 2025
Il Giudice
Corrado Bile