Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 181
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancato rispetto di precedente sentenza favorevole

    Il motivo è irrilevante perché il Comune non ha provato che la sentenza precedente fosse passata in giudicato e perché vige il principio di autonomia dei singoli anni d'imposta.

  • Rigettato
    Mancata valorizzazione dell'omessa presentazione della documentazione sui rifiuti speciali

    La Corte ritiene che la società abbia assolto all'onere di dimostrare la produzione di rifiuti speciali e il loro corretto smaltimento, fornendo la documentazione necessaria per la detassazione di specifiche aree.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 181
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 181
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo