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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI PP, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5226/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4151/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13 e pubblicata il 27/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86204 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86253 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86205 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3854/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 12.11.2024, l'appellante Comune di Roma Capitale, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n. 4151 della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, Sezione 13, del 05/03/2024, depositata in data
Resistente_127/03/2024, a conclusione del giudizio promosso dalla contribuente, avverso gli avvisi di accertamento TA nn. 86204, 86253, 86205 per gli anni 2017, 2018, 2019, con cui si contestava l'omessa dichiarazione della superficie di mq. 712 in cat. 04 (magazzini) per l'occupazione del locale sito in Indirizzo_1.
La CGT di Roma con la sentenza impugnata ha accolto in parte il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento statuendo che La ricorrente provvede autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani prodotti dalla EM.AN srls in virtù del contratto di lavorazione conto terzi stipulato in data 01/02/2016Quindi la ricorrente produce i seguenti rifiuti speciali non assimilabili agli urbani: scarti derivanti dalla lavorazione del poliuretano espanso e rifiuti di imballaggi terziari che contengono il poliuretano espanso. Ai sensi dell'art. l, comma 649, della Legge n. 147/2013, nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui
Società_1smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi caso di specie la ricorrente produce rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e rifiuti di imballaggi terziari ai quali provvede allo smaltimento autonomamente, in quanto vige il divieto di conferimento al servizio pubblico di raccolta ed in quanto l'attività di lavorazione del poliuretano espanso, non è contemplata nell'elenco delle attività indicate all'art. 8 della Deliberazione n. 33 del 30 marzo 2018-Prot. RC N.
8578/18-Verbale 16-anno 2018 del Comune di Roma Capitale, per le quali è prevista la riduzione della superficie tassabile.Questa Corte non ritiene di aderire alla tesi del Ministero per la transizione Ecologica, ma al contrario, aderisce alla tesi della Cassazione per cui ritiene che è dovuta la quota fissa del tributo.
Con il gravame proposto, l'appellante Comune, contesta la sentenza di prime cure per mancato rispetto della precedente sentenza favorevole a Roma Capitale (I), per non aver valorizzato l'omessa presentazione della documentazione attestante la quantità dei rifiuti speciali smaltiti a proprie spese nell'anno precedente con riferimento all'artt. 8, 15, 16 e 19, comma 3, del regolamento tari Roma
Capitale (II), e concludeva per la riforma totale della decisione impugnata e condanna dell'appellata al pagamento delle spese di giudizio.
L'appellata società, si costituiva nel presente giudizio, eccependo in via preliminare l'avvenuta acquiescenza espressa alla sentenza gravata, l'inammissibilita' del ricorso ai sensi dell'art. 53 del D.lgs.
546/1992 per indeterminatezza, e, nel merito, la correttezza delle impugnate statuizi stante l'idoneità della prova fornita dallappellta.
La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 04 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, verificato le condizioni di ammissibilità, sentite le parti costituite, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Comune di Roma e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
I Con primo motivo di gravame l'appellante censurava la sentenza per mancato rispetto della precedente sentenza favorevole a Roma Capitale, ovvero la sentenza n. 5393 depositata il 29.08.2024 della C.G.T. di 2ー del Lazio che rigetta l'appello della Società_2 srl per l'avviso di accertamento TA n. 17404 anno 2015.
Tale motivo risulta inconferente. In merito va innanzitutto osservato che l'appellante non ha dato prova che la predetta sentenza abbia acquisito autorità di giudicato ed in secondo luogo, vigendo nel nostro ordinamente il principio di autonomia dei singoli anni di imposta, non ha fornito prova della perfetta sovrapposizione dei requisiti soggettivi ed oggettivi verificatesi nelle deiverse annualità accertate.
II Con secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di prime cure per per non aver valorizzato l'omessa presentazione della documentazione attestante la quantita' dei rifiuti speciali smaltiti a proprie spese nell'anno precedente con riferimento all'artt. 8, 15, 16 e 19, comma 3, del regolamento tari Roma Capitale.
Tale motivo risulta infondato. Il presupposto impositivo della TARSU, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 si identifica nell'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4". Sono esclusi dalla tassazione (comma 2 del citato art. 62): "i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Nella determinazione della superficie assoggettabile a TARSU (comma 3 del citato art. 62) "non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti”.
Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune puo' individuare nel regolamento categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attivita' viene svolta". E' stato da tempo chiarito che tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, in quanto la norma pone una presunzione iuris tantum di produttivita' superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, disponendo, inoltre, che le circostanze escludenti la produttivita' e la tassabilita' siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. n. 31460 del 2019). La tassa puo' essere commisurata "o in base alla quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualita' alla quantita' effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento" (art. 65 del d.lgs. citato). In relazione alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, il d.lgs. n. 507 del 1993, all'art. 60, aveva equiparato ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attivita' artigianali, commerciali e di servizi che fossero dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, con apposito regolamento, dai comuni, mantenendo il regime convenzionale per i rifiuti speciali non equiparabili. Successivamente l'art. 39 della I. n. 146 del 1994, ha abrogato il sopra citato art. 60, disponendo l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto del 1982, nonche' gli accessori per l'informatica. In tal modo venivano assimilati ai rifiuti urbani sostanzialmente tutti i rifiuti speciali, esclusi quelli ospedalieri e quelli tossici e nocivi di cui all'art. 2, comma 4, punto 2, e comma 5 del predetto decreto del 1982, non incisi dalla richiamata delibera interministeriale. Ne conseguiva che, con l'introduzione di tale nuovo regime, sull'assimilabilita' o meno dei rifiuti speciali non poteva interferire l'apprezzamento discrezionale dei
Comuni. L'auto smaltimento anche in regime di convenzione, menzionato all'art. 39, n. 2, della legge
146/94, riguardava, infatti, esclusivamente le ultime tre categorie predette. L'assimilazione ope legis e' venuta meno con l'abrogazione del suddetto art. 39 per effetto dell'introduzione della disposizione di all'art. 17 della I. n. 128 del 1998. La conseguenza e' stata la piena operativita' del d. lgs. n. 22 del 1997 sulla TIA, i cui artt. 7 e 21 prevedevano la necessita' di un provvedimento dell'ente impositore di assimilazione, per quantita' e qualita' ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti da attivita' commerciali, industriali e di servizi ex art. 21, sulla base dei criteri di cui all'indicata Delibera del
27.7.1984 comma 2, lett. g), cit. (Cass. n. 18988 del 2019 Rv. 654517- 01). L'attribuzione ai comuni del potere di deliberare in ordine alla individuazione dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani e, dunque, di assoggettare i primi a tassazione non e' comunque, venuta meno per effetto del successivo d.lgs. n. 152 del 2006. Prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 116 del 2020, infatti, secondo quanto previsto dall'art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, rientravano nella definizione di rifiuti urbani, sia i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, sia i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita' ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g), del d.lgs. citato. Tale ultima disposizione attribuiva ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
potere da esercitare nel rispetto di criteri, qualitativi e quantitativi, individuati a livello statale, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) d.lgs. citato. La mancata individuazione dei predetti criteri, dovuta alla carente legiferazione statale, ha indotto i Comuni ad esercitare la propria potesta' regolamentare di assimilazione sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 fermo l'obbligo, ai fini della legittimita' delle relative delibere comunali di assimilazione, dell'indicazione dei criteri quantitativi. La mancata assimilazione non equivale, tuttavia, ad una totale esenzione, in quanto a tali categorie di rifiuti si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che e' quella dettata dal d.lgs. n. 507 del1993, art. 62, comma 3, (Cass. n. 4960/2018). Ne consegue che potranno essere, pertanto, escluse dalla superficie imponibile quelle parti dell'immobile nelle quali il contribuente provi essere esclusivamente prodotti rifiuti speciali (Cass. n. 627/2012).
Da quanto esposto, deriva che la riduzione della superficie tassabile, in ragione della dimostrata produzione su di essa di rifiuti speciali, opera, pertanto, anche per quei particolari 'rifiuti speciali', non assimilati, ne' ex lege assimilabili ai rifiuti urbani ordinari (in questo senso v. Cass. n. 8222 del 2022).
Tale disposizione rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione dalla tassa della sola parte di esse in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali (Cass. n. 4793/2016, n. 5377 del 2011; Cass. n. 4793 del 2015; Cass.nn. 4792 e 4793 del
2016, principio affermato con riguardo, sia alla Tarsu, sia alle sue varianti Tia e Tares, assoggettate a linea normativa di continuita' v. anche Cass. n. 2373 del 2022).
In tal caso ・ onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale・. La mancata presentazione della dichiarazione di esenzione, non osta al riconoscimento di qualsiasi beneficio dovendosi pure rilevare che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione in materia di
TARSU, ma che puo' estendersi anche alla TARI, spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione dalla superficie tassabile delle aree produttive di rifiuti speciali, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. civ. 11 maggio 2021 n. 12445, n. 19767 del 2020, n. 9214 del 2018, Cass. civ. n. 7647 del 2018, Cass. civ. n. 3799 del 2018, Cass. civ. n. 3799 del 2018, Cass. civ. n. 21250 del 2017 e
Cass. civ. n. 5377 del 2012). La ricorrente ha provato, come era suo onere, la produzione di rifiuti speciali ed il loro corretto smaltimento a sue spese. Nella specie, infatti: a) risulta che la contribuente ha comunque fornito all'ente impositore la dettagliata indicazione delle aree di produzione dei rifiuti speciali;
b) la documentazione prodotta in giudizio in relazione allo smaltimento dei rifiuti e' corredata del contratto sottoscritto con la ditta di smaltimento, e' accompagnata dalla prova del tipo di rifiuti speciali cui si riferisce e distingue in dettaglio le aree in relazione alla produzione dei vari tipi di rifiuti. Inoltre, non solo sono state allegate da parte della ricorrente le piante catastali dalle quali il Comune avrebbe potuto individuare le diverse aree al fine di differenziare le tariffe da applicare rispetto alla tipologia e quantita' di rifiuti prodotti, ma, ha fornito specifica perizia asseverata attestante lo stato dei luoghi oggetto del contendere per poter distinguere le superfici idonee a produrre rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non ha consentito all'Ufficio competente di operare la richiesta detassazione della superficie su cui si producono rifiuti da ritenersi speciali non assimilabili per qualita' e quantita' agli urbani. Avendo, pertanto, la contribuente assolto l'onere di dimostrare la sua non assoggettabilita' all'imposta, dando prova, attraverso la produzione documentale in atti e di argomenti fondati, della reale sussistenza di aree intassabili, precisamente individuate, la sua pretesa di riduzione tariffaria e' fondata.
In tal senso e' stato affermato che "pur operando anche nella materia in esame, per quanto riguarda il presupposto dell'occupazione di aree nel territorio comunale, il principio secondo cui spetta all'amministrazione l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione della tassa e' posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia ex art. 70 del citato d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione di
Banca_1alcune aree dalla superficie tassabile, che un'eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale."(Cass. n. 16235/2015).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha correttamente incluso l'assoggettabilita' alla TARSU
TARI dell'intera superficie del supermercato (relativa alla compravendita di prodotti) desumendo la legittimita' degli atti impositivi opposti e la debenza del tributo, in ragione del fatto che la societa' non ha provato in giudizio lo stato dei luoghi oggetto del contendere per poter distinguere le superfici idonee a produrre rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non ha consentito all'Ufficio competente di operare la chiesta detassazione della superficie su cui si producono rifiuti da ritenersi speciali non assimilabili per qualita' (imballaggi terziari) e quantita' agli urbani, non avendo operato alcuna (pur necessaria) distinzione tra le diverse tipologie e quantita' di rifiuti, senza altresi' considerare che: a) la comprovata produzione di rifiuti speciali in una porzione, per quanto estesa, dell'insediamento produttivo non esclude, ne' logicamente, ne' giuridicamente, la produzione nello stabilimento 'anche' di rifiuti urbani ordinari;
la distinzione tra le produzioni dei diversi tipi di rifiuti non doveva essere dimostrata ad onere dell'ente impositore, in quanto ex lege ricollegata al solo ed obiettivo fatto materiale della detenzione dei locali, secondo quanto su richiamato;
b) era necessario individuare con esattezza (con onere probatorio a carico della stessa societa' contribuente che intendeva in tal modo fruire del regime speciale di favore) le superfici esentate dall'imposizione in rapporto a quelle complessivamente detenute dalla societa' e normalmente produttive di rifiuti urbani ricompresi nell'ordinario ciclo di privativa comunale c) la struttura degli immobili in questione, il dettaglio per categorie e le utenze per superficie dei rispettivi immobili, Ma tale prova contraria da parte dell'appellante societa' e' stata fornita, come correttamente statuito dai giudici di prime cure.
Sul punto, di importanza decisiva si appalesa, inoltre, quanto stabilito dal gia' citato art. 70 del d.lgs. n.
507/93 in combinato con i commi 4 e 6 dell'art. 8 del (pure citato) Regolamento TA . L'art. 70 del d.lgs. citato dispone che coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art.62
"presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia e' redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali. 2 La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilita' siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente e' tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile e disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, societa' ed altre organizzazioni nonche' della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonche' della data di inizio dell'occupazione o detenzione". Orbene, secondo la Cassazione (come gia' accennato precedentemente e come di seguito ribadito) e' in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato - oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Ordinanza n. 21011 del
22/07/2021, e ord 19111/2022) . Ne deriva che l'ente impositore - al pari del giudice tributario (Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2015, n. 3173; Cass., Sez. 6"- 5, 23 gennaio 2017, n. 1711) - non puo' ritenere in modo presunto la spettanza della riduzione o dell'esenzione, nel caso in cui l'inidoneita' dei locali o delle aree a produrre rifiuti, rispettivamente, per la loro intrinseca natura, per la loro stabile destinazione o per le loro obiettive condizioni di inutilizzabilita' (ex art. 62, comma 2, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507), pur risultando aliunde, non sia stata oggetto di una esplicita volonta' manifestata dal contribuente mediante la denunzia originaria o la denunzia di variazione (Cass., Sez.
6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30120). In tale ottica, le allegazioni documentali prodotte dalla ricorrente Resistente_1 srl appaiono idonee e sufficienti, tali da escludere, anche per questa Corte, in sede di gravame, un diverso convincimento. Nella specie questa Corte evidenzia che la contribuente pur non avendo presentato alcuna denuncia con la quale venivano indicate le aree nelle quali venivano prodotti rifiuti speciali, ha comunque compiutamente assolto all'indispensabile onere probatorio, di tal che l'appello deve essere rigettato, per le ragioni sopra esposte.
Alla luce di quanto sopra non emergono evidenze sufficienti a ribaltare le corrette statuizioni di prime cure in conformita' ai suesposti principi;
tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di appello non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione. Spese del giudizio
La reciproca sostanziale soccombenza e la peculiarita' della specifica vicenda in esame, suggeriscono a questa Corte di disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Giuseppe Mazzi
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI PP, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5226/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4151/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13 e pubblicata il 27/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86204 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86253 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86205 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3854/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 12.11.2024, l'appellante Comune di Roma Capitale, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n. 4151 della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, Sezione 13, del 05/03/2024, depositata in data
Resistente_127/03/2024, a conclusione del giudizio promosso dalla contribuente, avverso gli avvisi di accertamento TA nn. 86204, 86253, 86205 per gli anni 2017, 2018, 2019, con cui si contestava l'omessa dichiarazione della superficie di mq. 712 in cat. 04 (magazzini) per l'occupazione del locale sito in Indirizzo_1.
La CGT di Roma con la sentenza impugnata ha accolto in parte il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento statuendo che La ricorrente provvede autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani prodotti dalla EM.AN srls in virtù del contratto di lavorazione conto terzi stipulato in data 01/02/2016Quindi la ricorrente produce i seguenti rifiuti speciali non assimilabili agli urbani: scarti derivanti dalla lavorazione del poliuretano espanso e rifiuti di imballaggi terziari che contengono il poliuretano espanso. Ai sensi dell'art. l, comma 649, della Legge n. 147/2013, nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui
Società_1smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi caso di specie la ricorrente produce rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e rifiuti di imballaggi terziari ai quali provvede allo smaltimento autonomamente, in quanto vige il divieto di conferimento al servizio pubblico di raccolta ed in quanto l'attività di lavorazione del poliuretano espanso, non è contemplata nell'elenco delle attività indicate all'art. 8 della Deliberazione n. 33 del 30 marzo 2018-Prot. RC N.
8578/18-Verbale 16-anno 2018 del Comune di Roma Capitale, per le quali è prevista la riduzione della superficie tassabile.Questa Corte non ritiene di aderire alla tesi del Ministero per la transizione Ecologica, ma al contrario, aderisce alla tesi della Cassazione per cui ritiene che è dovuta la quota fissa del tributo.
Con il gravame proposto, l'appellante Comune, contesta la sentenza di prime cure per mancato rispetto della precedente sentenza favorevole a Roma Capitale (I), per non aver valorizzato l'omessa presentazione della documentazione attestante la quantità dei rifiuti speciali smaltiti a proprie spese nell'anno precedente con riferimento all'artt. 8, 15, 16 e 19, comma 3, del regolamento tari Roma
Capitale (II), e concludeva per la riforma totale della decisione impugnata e condanna dell'appellata al pagamento delle spese di giudizio.
L'appellata società, si costituiva nel presente giudizio, eccependo in via preliminare l'avvenuta acquiescenza espressa alla sentenza gravata, l'inammissibilita' del ricorso ai sensi dell'art. 53 del D.lgs.
546/1992 per indeterminatezza, e, nel merito, la correttezza delle impugnate statuizi stante l'idoneità della prova fornita dallappellta.
La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 04 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, verificato le condizioni di ammissibilità, sentite le parti costituite, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Comune di Roma e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
I Con primo motivo di gravame l'appellante censurava la sentenza per mancato rispetto della precedente sentenza favorevole a Roma Capitale, ovvero la sentenza n. 5393 depositata il 29.08.2024 della C.G.T. di 2ー del Lazio che rigetta l'appello della Società_2 srl per l'avviso di accertamento TA n. 17404 anno 2015.
Tale motivo risulta inconferente. In merito va innanzitutto osservato che l'appellante non ha dato prova che la predetta sentenza abbia acquisito autorità di giudicato ed in secondo luogo, vigendo nel nostro ordinamente il principio di autonomia dei singoli anni di imposta, non ha fornito prova della perfetta sovrapposizione dei requisiti soggettivi ed oggettivi verificatesi nelle deiverse annualità accertate.
II Con secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di prime cure per per non aver valorizzato l'omessa presentazione della documentazione attestante la quantita' dei rifiuti speciali smaltiti a proprie spese nell'anno precedente con riferimento all'artt. 8, 15, 16 e 19, comma 3, del regolamento tari Roma Capitale.
Tale motivo risulta infondato. Il presupposto impositivo della TARSU, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 si identifica nell'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4". Sono esclusi dalla tassazione (comma 2 del citato art. 62): "i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Nella determinazione della superficie assoggettabile a TARSU (comma 3 del citato art. 62) "non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti”.
Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune puo' individuare nel regolamento categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attivita' viene svolta". E' stato da tempo chiarito che tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, in quanto la norma pone una presunzione iuris tantum di produttivita' superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, disponendo, inoltre, che le circostanze escludenti la produttivita' e la tassabilita' siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. n. 31460 del 2019). La tassa puo' essere commisurata "o in base alla quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualita' alla quantita' effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento" (art. 65 del d.lgs. citato). In relazione alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, il d.lgs. n. 507 del 1993, all'art. 60, aveva equiparato ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attivita' artigianali, commerciali e di servizi che fossero dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, con apposito regolamento, dai comuni, mantenendo il regime convenzionale per i rifiuti speciali non equiparabili. Successivamente l'art. 39 della I. n. 146 del 1994, ha abrogato il sopra citato art. 60, disponendo l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto del 1982, nonche' gli accessori per l'informatica. In tal modo venivano assimilati ai rifiuti urbani sostanzialmente tutti i rifiuti speciali, esclusi quelli ospedalieri e quelli tossici e nocivi di cui all'art. 2, comma 4, punto 2, e comma 5 del predetto decreto del 1982, non incisi dalla richiamata delibera interministeriale. Ne conseguiva che, con l'introduzione di tale nuovo regime, sull'assimilabilita' o meno dei rifiuti speciali non poteva interferire l'apprezzamento discrezionale dei
Comuni. L'auto smaltimento anche in regime di convenzione, menzionato all'art. 39, n. 2, della legge
146/94, riguardava, infatti, esclusivamente le ultime tre categorie predette. L'assimilazione ope legis e' venuta meno con l'abrogazione del suddetto art. 39 per effetto dell'introduzione della disposizione di all'art. 17 della I. n. 128 del 1998. La conseguenza e' stata la piena operativita' del d. lgs. n. 22 del 1997 sulla TIA, i cui artt. 7 e 21 prevedevano la necessita' di un provvedimento dell'ente impositore di assimilazione, per quantita' e qualita' ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti da attivita' commerciali, industriali e di servizi ex art. 21, sulla base dei criteri di cui all'indicata Delibera del
27.7.1984 comma 2, lett. g), cit. (Cass. n. 18988 del 2019 Rv. 654517- 01). L'attribuzione ai comuni del potere di deliberare in ordine alla individuazione dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani e, dunque, di assoggettare i primi a tassazione non e' comunque, venuta meno per effetto del successivo d.lgs. n. 152 del 2006. Prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 116 del 2020, infatti, secondo quanto previsto dall'art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, rientravano nella definizione di rifiuti urbani, sia i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, sia i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita' ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g), del d.lgs. citato. Tale ultima disposizione attribuiva ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
potere da esercitare nel rispetto di criteri, qualitativi e quantitativi, individuati a livello statale, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) d.lgs. citato. La mancata individuazione dei predetti criteri, dovuta alla carente legiferazione statale, ha indotto i Comuni ad esercitare la propria potesta' regolamentare di assimilazione sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 fermo l'obbligo, ai fini della legittimita' delle relative delibere comunali di assimilazione, dell'indicazione dei criteri quantitativi. La mancata assimilazione non equivale, tuttavia, ad una totale esenzione, in quanto a tali categorie di rifiuti si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che e' quella dettata dal d.lgs. n. 507 del1993, art. 62, comma 3, (Cass. n. 4960/2018). Ne consegue che potranno essere, pertanto, escluse dalla superficie imponibile quelle parti dell'immobile nelle quali il contribuente provi essere esclusivamente prodotti rifiuti speciali (Cass. n. 627/2012).
Da quanto esposto, deriva che la riduzione della superficie tassabile, in ragione della dimostrata produzione su di essa di rifiuti speciali, opera, pertanto, anche per quei particolari 'rifiuti speciali', non assimilati, ne' ex lege assimilabili ai rifiuti urbani ordinari (in questo senso v. Cass. n. 8222 del 2022).
Tale disposizione rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione dalla tassa della sola parte di esse in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali (Cass. n. 4793/2016, n. 5377 del 2011; Cass. n. 4793 del 2015; Cass.nn. 4792 e 4793 del
2016, principio affermato con riguardo, sia alla Tarsu, sia alle sue varianti Tia e Tares, assoggettate a linea normativa di continuita' v. anche Cass. n. 2373 del 2022).
In tal caso ・ onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale・. La mancata presentazione della dichiarazione di esenzione, non osta al riconoscimento di qualsiasi beneficio dovendosi pure rilevare che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione in materia di
TARSU, ma che puo' estendersi anche alla TARI, spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione dalla superficie tassabile delle aree produttive di rifiuti speciali, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. civ. 11 maggio 2021 n. 12445, n. 19767 del 2020, n. 9214 del 2018, Cass. civ. n. 7647 del 2018, Cass. civ. n. 3799 del 2018, Cass. civ. n. 3799 del 2018, Cass. civ. n. 21250 del 2017 e
Cass. civ. n. 5377 del 2012). La ricorrente ha provato, come era suo onere, la produzione di rifiuti speciali ed il loro corretto smaltimento a sue spese. Nella specie, infatti: a) risulta che la contribuente ha comunque fornito all'ente impositore la dettagliata indicazione delle aree di produzione dei rifiuti speciali;
b) la documentazione prodotta in giudizio in relazione allo smaltimento dei rifiuti e' corredata del contratto sottoscritto con la ditta di smaltimento, e' accompagnata dalla prova del tipo di rifiuti speciali cui si riferisce e distingue in dettaglio le aree in relazione alla produzione dei vari tipi di rifiuti. Inoltre, non solo sono state allegate da parte della ricorrente le piante catastali dalle quali il Comune avrebbe potuto individuare le diverse aree al fine di differenziare le tariffe da applicare rispetto alla tipologia e quantita' di rifiuti prodotti, ma, ha fornito specifica perizia asseverata attestante lo stato dei luoghi oggetto del contendere per poter distinguere le superfici idonee a produrre rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non ha consentito all'Ufficio competente di operare la richiesta detassazione della superficie su cui si producono rifiuti da ritenersi speciali non assimilabili per qualita' e quantita' agli urbani. Avendo, pertanto, la contribuente assolto l'onere di dimostrare la sua non assoggettabilita' all'imposta, dando prova, attraverso la produzione documentale in atti e di argomenti fondati, della reale sussistenza di aree intassabili, precisamente individuate, la sua pretesa di riduzione tariffaria e' fondata.
In tal senso e' stato affermato che "pur operando anche nella materia in esame, per quanto riguarda il presupposto dell'occupazione di aree nel territorio comunale, il principio secondo cui spetta all'amministrazione l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione della tassa e' posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia ex art. 70 del citato d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione di
Banca_1alcune aree dalla superficie tassabile, che un'eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale."(Cass. n. 16235/2015).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha correttamente incluso l'assoggettabilita' alla TARSU
TARI dell'intera superficie del supermercato (relativa alla compravendita di prodotti) desumendo la legittimita' degli atti impositivi opposti e la debenza del tributo, in ragione del fatto che la societa' non ha provato in giudizio lo stato dei luoghi oggetto del contendere per poter distinguere le superfici idonee a produrre rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non ha consentito all'Ufficio competente di operare la chiesta detassazione della superficie su cui si producono rifiuti da ritenersi speciali non assimilabili per qualita' (imballaggi terziari) e quantita' agli urbani, non avendo operato alcuna (pur necessaria) distinzione tra le diverse tipologie e quantita' di rifiuti, senza altresi' considerare che: a) la comprovata produzione di rifiuti speciali in una porzione, per quanto estesa, dell'insediamento produttivo non esclude, ne' logicamente, ne' giuridicamente, la produzione nello stabilimento 'anche' di rifiuti urbani ordinari;
la distinzione tra le produzioni dei diversi tipi di rifiuti non doveva essere dimostrata ad onere dell'ente impositore, in quanto ex lege ricollegata al solo ed obiettivo fatto materiale della detenzione dei locali, secondo quanto su richiamato;
b) era necessario individuare con esattezza (con onere probatorio a carico della stessa societa' contribuente che intendeva in tal modo fruire del regime speciale di favore) le superfici esentate dall'imposizione in rapporto a quelle complessivamente detenute dalla societa' e normalmente produttive di rifiuti urbani ricompresi nell'ordinario ciclo di privativa comunale c) la struttura degli immobili in questione, il dettaglio per categorie e le utenze per superficie dei rispettivi immobili, Ma tale prova contraria da parte dell'appellante societa' e' stata fornita, come correttamente statuito dai giudici di prime cure.
Sul punto, di importanza decisiva si appalesa, inoltre, quanto stabilito dal gia' citato art. 70 del d.lgs. n.
507/93 in combinato con i commi 4 e 6 dell'art. 8 del (pure citato) Regolamento TA . L'art. 70 del d.lgs. citato dispone che coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art.62
"presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia e' redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali. 2 La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilita' siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente e' tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile e disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, societa' ed altre organizzazioni nonche' della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonche' della data di inizio dell'occupazione o detenzione". Orbene, secondo la Cassazione (come gia' accennato precedentemente e come di seguito ribadito) e' in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato - oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Ordinanza n. 21011 del
22/07/2021, e ord 19111/2022) . Ne deriva che l'ente impositore - al pari del giudice tributario (Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2015, n. 3173; Cass., Sez. 6"- 5, 23 gennaio 2017, n. 1711) - non puo' ritenere in modo presunto la spettanza della riduzione o dell'esenzione, nel caso in cui l'inidoneita' dei locali o delle aree a produrre rifiuti, rispettivamente, per la loro intrinseca natura, per la loro stabile destinazione o per le loro obiettive condizioni di inutilizzabilita' (ex art. 62, comma 2, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507), pur risultando aliunde, non sia stata oggetto di una esplicita volonta' manifestata dal contribuente mediante la denunzia originaria o la denunzia di variazione (Cass., Sez.
6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30120). In tale ottica, le allegazioni documentali prodotte dalla ricorrente Resistente_1 srl appaiono idonee e sufficienti, tali da escludere, anche per questa Corte, in sede di gravame, un diverso convincimento. Nella specie questa Corte evidenzia che la contribuente pur non avendo presentato alcuna denuncia con la quale venivano indicate le aree nelle quali venivano prodotti rifiuti speciali, ha comunque compiutamente assolto all'indispensabile onere probatorio, di tal che l'appello deve essere rigettato, per le ragioni sopra esposte.
Alla luce di quanto sopra non emergono evidenze sufficienti a ribaltare le corrette statuizioni di prime cure in conformita' ai suesposti principi;
tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di appello non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione. Spese del giudizio
La reciproca sostanziale soccombenza e la peculiarita' della specifica vicenda in esame, suggeriscono a questa Corte di disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Giuseppe Mazzi