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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/11/2025, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4668 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO:
appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
già (P.Iv ) con sede legale in Trento Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
(TN), Via Adriano Olivetti n. 7, cap. 38122 , codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese di Trento (TN) e P.VA , , mandataria dell' composto da P.IVA_1 Parte_2 CP_2 andataria)e (Mandante), aggiudicatario del Contratto per Parte_1 Parte_3
l'affidamento del servizio riscossione coattiva delle Entrate Tributarie, delle entrate regionali
“diverse” - CIG 7161755330, sottoscritto con la CF. , assunto al Controparte_3 P.IVA_2 prot. rep. n. 14521/18, in persona del “Procuratore Speciale” dott. giusta nomina Persona_1
a firma del Legale Rappresentante p.t., Rep. n. 37136 Racc. n. 2248 del notar in Persona_2
Roma, nella qualità di procuratore del R.T.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Cesarano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, alla via dei Mille, n. 40.
APPELLANTE
E
Avv. IM ND, (c.f. ), quale procuratore di sé stesso;
CodiceFiscale_1
APPELLATO
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
Appellata contumace
Conclusioni: come da udienza del 29.10.2025
1 FATTO E DIRITTO
IM ND conveniva in giudizio la , innanzi al Giudice di Pace di Torre Parte_1
Annunziata, per opporsi all'esecuzione del sollecito di pagamento n. 20210002052690626005131 del 15/07/2021, afferente al pagamento della tassa automobilistica regionale.
A sostegno della propria domanda l'attore lamentava l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e della successiva ingiunzione di pagamento sottesa al preavviso di fermo impugnato, e, per tali motivi, chiedeva di dichiararsi la prescrizione del tributo.
Si costituiva in giudizio la società in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 eccependo l'infondatezza del ricorso, non essendo maturata alcuna prescrizione dal momento successivo alla notifica della cartella di pagamento e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della in relazione all'eccezione di Controparte_4 omessa notifica degli atti prodromici.
La restava contumace. Controparte_3
Il giudice di pace di Torre Annunziata, con sentenza n. 3833/2022 ritenuta la propria competenza, e, accoglieva la domanda dell'attore e condannava la al pagamento delle spese di causa. Parte_1
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., sulla base dei seguenti motivi di impugnazione: difetto di giurisdizione e violazione dell'art. 91 cpc.
L'odierna appellante ha concluso chiedendo, in via principale: ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle pretese avanzate ed alle doglianze mosse dal contribuente con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
- Con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al dichiaratosi antistatario, condannando la convenuta alla rivalsa di spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio IM ND che contestava la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza appellata e vittoria delle spese del grado di appello.
La restava contumace anche in sede di gravame. Controparte_3
La causa all'udienza del 29.10.2025 veniva introitata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c.
c.p.c.
Questioni preliminari.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia della non costituitasi Controparte_3 sebbene ritualmente citata in giudizio.
2 Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (sentenza n. 3833/2022 emessa in data
02/03/2022 dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, depositata in cancelleria in data 01/07/2022, atto di appello notificato in data 12.09.2022 ).
L'appello è anche procedibile, atteso che la causa è stata iscritta a ruolo in data 14.09.2022.
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
Infine sempre in via preliminare deve darsi atto che non risulta acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado.
Come chiarito dalla Suprema Corte “l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura civile, non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde ed esplicitati dalla parte interessata” (cfr Cassazione civile sez. III, 04/07/2025, n.18315).
Nella fattispecie la mancata acquisizione del fascicolo di ufficio non osta alla decisione delle lite che, come di seguito evidenziato, verte su una questione di rito, relativa alla giurisdizione del giudice adito.
L'appellante censura l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto sussistente la giurisdizione del g.o.
Il giudice di Prime Cure nel ritenere sussistente la propria giurisdizione ha affermato: “nel caso in esame, non è contestata la notifica dell'avviso di accertamento: di qui la giurisdizione del giudice ordinario che ben può esaminare, in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
l'eccezione di prescrizione relativa al periodo successivo alla notifica dell'atto.”
Nell'assunto difensivo di il giudice di prime cure non ha correttamente ricostruito e Parte_1 qualificato gli atti formativi della pretesa tributaria, con conseguenze sulla giurisdizione in quanto il contribuente nel giudizio di primo grado si duole dell'omessa notifica degli atti prodromici all'impugnato sollecito di pagamento;
all'uopo l'appellante evidenzia, in particolare, che il ND eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e della successiva ingiunzione fiscale, di competenza esclusiva della – ente impositore – e, quindi, degli atti di Controparte_3
3 imposizione fiscale a monte della pretesa creditoria;
che il concessionario della riscossione nel prendere atto del mancato pagamento da parte del contribuente, ha adottato i provvedimenti cautelari che la legge gli riserva a tutela del credito, affidatogli in gestione dalla Controparte_3 notificando un ulteriore avviso di pagamento, oggetto di giudizio, n. 20210002052690626005131 del 15/07/2021.
Dunque nella prospettazione difensiva in esame, il giudice di prime cure, rilevato che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente atteneva ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguardava gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa, avrebbe dovuto rilevare il difetto di giurisdizione e, se del caso, rimettere dinanzi al giudice competente.
Per contro parte appellata evidenzia che dalla notifica dell'avviso di accertamento (atto equiparato nell'assunto alla cartella di pagamento) avvenuta in data 23/05/2017, alcuna ulteriore notifica è intervenuta con conseguente estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione;
che l'eccezione di prescrizione, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante non è un “vizio a monte della pretesa tributaria, precedenti alla notifica della cartella di pagamento”, bensì è un'eccezione relativa ad un fatto estintivo sopravvenuto e successivo alla notifica dell'avviso di accertamento;
che, non essendo, pertanto, le eccezioni sollevate attinenti alla pretesa tributaria e/o suoi vizi, bensì a fatti (addirittura) successivi alla formazione del ruolo, la giurisdizione appartiene, così come statuito dalla S.C. a SS.UU. in diverse occasione, del giudice ordinario
Il motivo di appello in esame è fondato.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità e per chiarezza espositiva si riporta di seguito testualmente la disamina effettuata in merito dalla sentenza del Tribunale Torre
Annunziata sez. III, 21/09/2023, (ud. 20/09/2023, dep. 21/09/2023), n.2449.
“Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che "restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica", nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
4 Il dato normativo pare segnare una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra tutto ciò che viene prima dell'esecuzione (con attribuzione della giurisdizione al Giudice Tributario) e gli atti esecutivi tout court (giurisdizione del G.O.); tuttavia, va dato atto che, nella giurisprudenza di legittimità, anche più recente, si sono alternate pronunce di diverso tenore in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni. Si riportano di seguito ed in modo schematico alcune delle pronunce più significative: a) Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando espressamente il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento
" …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che
è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ..);
b) Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, spettando invece al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento,
a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata;
c) Cass. S.U., n.1394/2022 sposa il secondo orientamento, individuando il discrimine nella cartella di pagamento: la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (si richiama Cass. Civ., S.U., 14 aprile 2020, n.7822). Il principio che si afferma è il seguente: "nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o
5 dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)"; d) identici i percorsi argomentativi delle pronunce "gemelle" a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), secondo cui viene operato un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario "a monte o a valle dell'atto esattoriale": tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento
"spartiacque" è quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.). In particolare, Cass. civ.
S.U. 16986/2022 ha valorizzato la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.
114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione all'ambito applicativo dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria sia costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria: "esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione".
6 In relazione all'eccezione di prescrizione, chiarisce espressamente Cass. S.U., n. 8465/2022 - decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nell'ambito della quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario – posto che "non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa"; e) da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30666/2022, hanno ribadito che non è derogabile la giurisdizione del giudice tributario in merito alla domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, ovvero di un atto considerato estraneo all'esecuzione forzata, si basa su fatti precedenti alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione. Invero, nessun rilievo può assumere la circostanza che il ricorrente a sostegno della propria impugnazione abbia fatto valere l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento precedente l'intimazione, nonché la prescrizione del credito tributario scaturente dal tempo intercorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, trattandosi ad ogni modo di fatti antecedenti a quest'ultima, il cui accertamento esula, dunque, dalla giurisdizione ordinaria. La pronuncia ha così chiarito il principio secondo cui è riservata alla competenza del giudice tributario la valutazione della prescrizione che si sia verificata perché la notifica della cartella manchi, sia nulla o sia stata eseguita in modo inesistente, diversamente, è competente il giudice ordinario se la prescrizione si sia verificata per il decorso del tempo o dopo una valida notifica.
Volendo tirare le fila del discorso, si possono profilare in concreto due ipotesi:
1. Segnando la cartella (o anche, nella ricostruzione più recente, l'intimazione di pagamento, ex art. 50 DPR 502/73, secondo cui "se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni": l'intimazione recupera la medesima valenza di precetto della cartella, deve essere notificata necessariamente dopo un anno dalla cartella senza che sia intrapresa l'esecuzione; successivamente, nella pratica, viene – rectius, dovrebbe essere – regolarmente rinotificata a fini interruttivi della prescrizione), anche secondo il dettato normativo dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992, un momento centrale nella demarcazione dei confini tra le giurisdizioni, la prescrizione che viene a maturare prima di tale momento, incidendo - chiaramente - sull'an della pretesa tributaria, ricade nella giurisdizione delle commissioni tributarie. Rectius, la domanda
7 giudiziale sulla scorta della quale si alleghi il maturare di una prescrizione "ante notifica" radicherebbe la giurisdizione in capo alle Commissioni Tributarie.
2. Per il caso in cui la prescrizione venisse, invece, concretamente a maturare oltre la data della notifica della cartella, o a valle dell'intimazione di pagamento (che recupera il valore di tale cartella fungendo da rinnovazione del precetto), l'evoluzione giurisprudenziale sembrerebbe "piegare" i termini di una stretta interpretazione letterale della norma, nel suo riferimento monolitico agli "atti esecutivi": ed invero, in tale fattispecie non si profila una reazione alla pretesa tributaria in sé (per cui sono previsti appositi modi e tempi, dinanzi alle commissioni tributarie), ma si rileva un fatto che, a prescindere dal consolidamento della pretesa, incide sulla sua debenza, ovvero la prescrizione;
in una simile situazione, avuto riguardo alla sentenza della Corte Costituzionale del
2018, l'unico giudice davanti al quale potrà trovarsi tutela - anche qui, secondo il principio per cui è la domanda a radicare il potere di ius dicere, mediante l'allegazione di una prescrizione avvenuta
"post notifica" - è il Giudice Ordinario, se del caso il G.E., qualora si reagisca con un'opposizione all'esecuzione.
Per completezza, occorre rilevare, alla luce delle coordinate ermeneutiche sin qui individuate, specialmente avuto riguardo al fondamentale ruolo discretivo rivestito – come di consueto, e tuttavia in maniera ancora più accentuata nel caso concreto – dal principio della domanda, che qualora si agisse in giudizio dinanzi al G.O., lamentando (come spesso accade) di non aver mai ricevuto notifica della cartella esattoriale, per l'accertamento negativo del credito a cagione dell'intervenuta prescrizione, genericamente richiamata senza ulteriori specificazioni, quand'anche il primo atto con cui il privato venisse a conoscenza della pretesa tributaria fosse direttamente l'atto esecutivo (pignoramento), egli, per tale via, recupererebbe tutte le facoltà di reazione precedenti, dinanzi alla giurisdizione tributaria, essendo mancato il termine intermedio (notifica della cartella), evento che incide sulla decorrenza della prescrizione: si tratterebbe sempre di prescrizione verificatasi "ante notifica". L'atto di intimazione, finanche il pignoramento, in questo caso, diverrebbero solo "occasione" per reagire, dinanzi alle Commissioni Tributarie: pertanto, il G.O. dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione” (cfr esattamente in termini Tribunale di
Torre Annunziata, sez. III, 21/09/2023, (ud. 20/09/2023, dep. 21/09/2023), n.2449).
Venendo alla fattispecie concreta che ci occupa, dalle allegazioni delle parti risulta che la CP_3 ha emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento n. 434056842711 notificato il
23.05.2017, non opposto, e successivamente un'ingiunzione di pagamento n. 434056842711 notificata il 24.10.2020, che il ND assume di non aver mai ricevuto.
Successivamente l'odierna appellante, concessionario della riscossione, ha notificato al ND un ulteriore avviso di pagamento, n. 20210002052690626005131 del 15/07/2021, oggetto di giudizio, nel corpo del quale risulta richiamata l'ingiunzione di pagamento n. 434056842711 notificata il
8 24.10.2020, e l'odierno appellato, lamentando la mancata notifica della predetta ingiunzione fiscale, ha eccepito l'intervenuta prescrizione triennale del credito dovuto per tassa automobilistica.
Orbene l''ordinanza ingiunzione fiscale è espressione del potere di accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione ed ha natura giuridica di atto amministrativo che, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, e legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore, integra un atto liquidatorio e non un nuovo atto impositivo, in quanto si pone a valle dell'avviso di accertamento e non lo sostituisce,
(cfr Cass. Ordinanza n. 10896 del 18/04/2019).
Essa quindi equivale alla cartella di pagamento.
Dunque è in discussione (fin dalla prospettazione della domanda attorea) proprio l'assenza di valida notifica della ingiunzione fiscale richiamata nel sollecito di pagamento impugnato, essendo stata fatta valere espressamente la prescrizione maturata prima dello stesso: sicché la fattispecie oggetto di giudizio, per quanto innanzi evidenziato, appare, pertanto, rientrante nell'ambito della giurisdizione del giudice tributario.
L'appello va, pertanto accolto, e la gravata sentenza va riformata e va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto in totale riforma della gravata sentenza dichiara il difetto di giurisdizione del G.O., trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice
Tributario, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta, entro il termine perentorio di mesi tre;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
Torre Annunziata, 13.11.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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