TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9783 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 21743/2023 Verbale dell'udienza del 28/10/2025 Per l'appellante è presente l'avv. La Forza. Per la sig.ra è presente l'avv. GA. CP_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 21743 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Carlo La Forza, elett.te domiciliata presso il suo studio in Napoli, al Viale Farnese n.41 APPELLANTE E
, c.f.: , rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Andrea CP_2 C.F._1
GA e GE IA, elett.te domiciliata in Napoli alla via Chiatamone n. 11 presso il loro studio APPELLATA NONCHÉ c.f. in persona del p.t., rappresentato e Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella, elett.te domiciliato in Napoli presso Palazzo San Giacomo APPELLATO pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra. convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, CP_1 opponendo la cartella esattoriale n. 07120200080322357000, notificata Controparte_3 il 02.03.2022, relativa a sanzioni per violazione del codice della strada. Nell'eccepire l'omessa notifica del verbale di accertamento della violazione del codice della strada ad essa sotteso, la decadenza dal diritto alla riscossione e la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale dalla data della presunta violazione, nonché ulteriori vizi formali, chiese di accertare e dichiarare la nullità e l'inesistenza della notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento, nonché dichiarare non dovute, perché irripetibili stante l'intervenuta decadenza, le somme richieste, con conseguente dichiarazione di nullità e inefficacia del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai difensori costituiti dichiaratisi antistatari. Si costituì l'agente della riscossione, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, mentre l'ente impositore, benché regolarmente evocato, rimase contumace. Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 20876/2023, nel qualificare la domanda quale opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la accolse, rilevando il decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito tra la data di emissione delle sanzioni alla data di notifica della cartella di pagamento opposta, in assenza di ulteriori atti interruttivi, con conseguente dichiarazione di illegittimità della cartella medesima e condanna dell'
[...]
al pagamento delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Parte_1 anticipatari. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto ammissibile la domanda, che avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell'art.
7. D.lgs. 150/2011, e ha erroneamente dichiarato la prescrizione del credito, stante la sospensione del relativo termine in virtù del decreto “cura Italia”, evidenziando anche l'erronea regolamentazione delle spese di lite. Si sono costituiti la sig.ra ed il entrambi chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_3 dell'appello. L'appello è fondato. In via preliminare, ne va affermata l'ammissibilità, osservato che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto notificato da
[...]
. Parte_1
pagina 2 di 6 Invero, l'appellante, da un lato, evidenzia la erronea qualificazione della domanda da parte del primo giudice, dall'altro deduce che lo stesso giudice ha dichiarato prescritto il credito esattoriale, nonostante il disposto dell'art. 68 d.l. 18/2020; infine, sostiene che il giudice di pace non abbia correttamente valutato le norme di settore, ai fini della regolamentazione delle spese di lite. In merito al primo punto, non può sostenersi che il giudice abbia errato nel qualificare la domanda, in quanto la prescrizione rientra tra i motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. Così qualificata, tuttavia, la domanda è infondata, atteso che effettivamente occorre tener conto della sospensione prevista dal d.l. 18/2020. Si ritiene che vada applicato l'art. 68 comma 4 bis, dato che risulta dalla cartella che il ruolo è stato consegnato il 10/05/2020, per cui deve tenersi conto della proroga del termine di prescrizione di mesi ventiquattro, rispetto alla data di notifica dell'atto presupposto come indicata in cartella. Tanto chiarito, va, comunque, valutata la domanda riproposta, di fatto, dalla sig.ra CP_1 di invalidità della cartella impugnata per mancata notifica del verbale presupposto, avendo, appunto, l'odierna appellata dedotto, tra l'altro, fin dall'atto introduttivo del primo grado, che il verbale di contestazione non le è mai stato notificato. Sul punto, si ritiene sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., senza necessità di appello incidentale, essendo tale domanda rimasta assorbita. Va precisato che la domanda recuperatoria è ammissibile in quanto tempestiva e la forma della citazione è corretta poiché cumulata con motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., sicché prevale il rito ordinario. Ad ogni modo, anche ove fosse stato necessario il ricorso ex art.
6-7 d.lgs. 150/2011, in materia si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza sulla conversione dell'atto introduttivo difforme da quello normativamente prescritto. Nel caso dell'opposizione a cartella esattoriale in funzione recuperatoria erroneamente introdotta con citazione ex art 615, co. 1 c.p.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno valorizzato la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co, 5 D.Lgs. 150/2011 evidenziando che nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non
pagina 3 di 6 a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7) (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 758/2022). Nel caso di specie, l'atto introduttivo in primo grado è stato prontamente notificato in data 10.03.2022 nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella del 02.03.2022 (oltre che depositato entro tale termine), pertanto la domanda è ammissibile. Una volta affermata l'ammissibilità della domanda, la stessa risulta fondata, poiché l'ente impositore, contumace in primo grado, nemmeno con la costituzione Controparte_3 in appello non fornisce prova della regolare notifica del verbale di contravvenzione sotteso alla cartella impugnata, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento ai sensi dell'art 201, co. 5 C.d.S.. Tale esito determina l'accoglimento dell'appello sotto il profilo delle spese di lite. Difatti, una volta chiarito che il profilo recuperatorio è fondato, si ritiene che delle spese di lite debba rispondere il solo ente impositore. Si condivide quanto osservato dall'appellante circa il fatto che il principio di causalità non può comportare condanna dell' in un'ipotesi come quella di specie. CP_5
Come già esposto da questo giudice in altre decisioni, si ritiene che non possa applicarsi pianamente il principio espresso dalla S.C., tra le altre, nella sent. n. 7371/2017 secondo cui l'ommessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese processuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processuale. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016). Invero, occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pronunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora ricostruiva l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a partire dalla pagina 4 di 6 nota sentenza delle SS. UU. n. 22080 del 22/09/2017 si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ultimo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la contestazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossione ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei confronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato. Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da parte dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così “mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio prevede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011). A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante. Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un procedimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determinato, dunque, la necessità. Pertanto, le spese di lite vanno compensate nei confronti dell'agenzia della riscossione.
pagina 5 di 6 Nei rapporti con l'ente impositore, soccombente, le spese vanno quantificate, ex DM 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata, esclusa istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021). Si precisa che le spese del presente grado vanno poste a carico del anche in favore della parte appellante, data la resistenza infondata ai CP_3 motivi di gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza n. 20876/2023 del giudice di pace di Napoli, compensa le spese di lite tra l' e l'opponente, condannando il l pagamento CP_5 Controparte_3 delle spese in favore della sig.ra , come quantificate dal primo giudice;
CP_2
- condanna, altresì, il l pagamento, in favore della sig.ra Controparte_3 CP_2
e dell' , delle competenze del presente grado, che liquida, per ciascuna, in € 852,00, CP_5 oltre spese generali al 15%, cpa e iva come per legge, con attribuzione quanto agli Avv.ti Andrea GA e GE IA, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Napoli, il 28/10/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 6 di 6
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 21743 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Carlo La Forza, elett.te domiciliata presso il suo studio in Napoli, al Viale Farnese n.41 APPELLANTE E
, c.f.: , rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Andrea CP_2 C.F._1
GA e GE IA, elett.te domiciliata in Napoli alla via Chiatamone n. 11 presso il loro studio APPELLATA NONCHÉ c.f. in persona del p.t., rappresentato e Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella, elett.te domiciliato in Napoli presso Palazzo San Giacomo APPELLATO pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra. convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, CP_1 opponendo la cartella esattoriale n. 07120200080322357000, notificata Controparte_3 il 02.03.2022, relativa a sanzioni per violazione del codice della strada. Nell'eccepire l'omessa notifica del verbale di accertamento della violazione del codice della strada ad essa sotteso, la decadenza dal diritto alla riscossione e la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale dalla data della presunta violazione, nonché ulteriori vizi formali, chiese di accertare e dichiarare la nullità e l'inesistenza della notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento, nonché dichiarare non dovute, perché irripetibili stante l'intervenuta decadenza, le somme richieste, con conseguente dichiarazione di nullità e inefficacia del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai difensori costituiti dichiaratisi antistatari. Si costituì l'agente della riscossione, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, mentre l'ente impositore, benché regolarmente evocato, rimase contumace. Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 20876/2023, nel qualificare la domanda quale opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la accolse, rilevando il decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito tra la data di emissione delle sanzioni alla data di notifica della cartella di pagamento opposta, in assenza di ulteriori atti interruttivi, con conseguente dichiarazione di illegittimità della cartella medesima e condanna dell'
[...]
al pagamento delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Parte_1 anticipatari. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto ammissibile la domanda, che avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell'art.
7. D.lgs. 150/2011, e ha erroneamente dichiarato la prescrizione del credito, stante la sospensione del relativo termine in virtù del decreto “cura Italia”, evidenziando anche l'erronea regolamentazione delle spese di lite. Si sono costituiti la sig.ra ed il entrambi chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_3 dell'appello. L'appello è fondato. In via preliminare, ne va affermata l'ammissibilità, osservato che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto notificato da
[...]
. Parte_1
pagina 2 di 6 Invero, l'appellante, da un lato, evidenzia la erronea qualificazione della domanda da parte del primo giudice, dall'altro deduce che lo stesso giudice ha dichiarato prescritto il credito esattoriale, nonostante il disposto dell'art. 68 d.l. 18/2020; infine, sostiene che il giudice di pace non abbia correttamente valutato le norme di settore, ai fini della regolamentazione delle spese di lite. In merito al primo punto, non può sostenersi che il giudice abbia errato nel qualificare la domanda, in quanto la prescrizione rientra tra i motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. Così qualificata, tuttavia, la domanda è infondata, atteso che effettivamente occorre tener conto della sospensione prevista dal d.l. 18/2020. Si ritiene che vada applicato l'art. 68 comma 4 bis, dato che risulta dalla cartella che il ruolo è stato consegnato il 10/05/2020, per cui deve tenersi conto della proroga del termine di prescrizione di mesi ventiquattro, rispetto alla data di notifica dell'atto presupposto come indicata in cartella. Tanto chiarito, va, comunque, valutata la domanda riproposta, di fatto, dalla sig.ra CP_1 di invalidità della cartella impugnata per mancata notifica del verbale presupposto, avendo, appunto, l'odierna appellata dedotto, tra l'altro, fin dall'atto introduttivo del primo grado, che il verbale di contestazione non le è mai stato notificato. Sul punto, si ritiene sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., senza necessità di appello incidentale, essendo tale domanda rimasta assorbita. Va precisato che la domanda recuperatoria è ammissibile in quanto tempestiva e la forma della citazione è corretta poiché cumulata con motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., sicché prevale il rito ordinario. Ad ogni modo, anche ove fosse stato necessario il ricorso ex art.
6-7 d.lgs. 150/2011, in materia si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza sulla conversione dell'atto introduttivo difforme da quello normativamente prescritto. Nel caso dell'opposizione a cartella esattoriale in funzione recuperatoria erroneamente introdotta con citazione ex art 615, co. 1 c.p.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno valorizzato la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co, 5 D.Lgs. 150/2011 evidenziando che nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non
pagina 3 di 6 a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7) (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 758/2022). Nel caso di specie, l'atto introduttivo in primo grado è stato prontamente notificato in data 10.03.2022 nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella del 02.03.2022 (oltre che depositato entro tale termine), pertanto la domanda è ammissibile. Una volta affermata l'ammissibilità della domanda, la stessa risulta fondata, poiché l'ente impositore, contumace in primo grado, nemmeno con la costituzione Controparte_3 in appello non fornisce prova della regolare notifica del verbale di contravvenzione sotteso alla cartella impugnata, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento ai sensi dell'art 201, co. 5 C.d.S.. Tale esito determina l'accoglimento dell'appello sotto il profilo delle spese di lite. Difatti, una volta chiarito che il profilo recuperatorio è fondato, si ritiene che delle spese di lite debba rispondere il solo ente impositore. Si condivide quanto osservato dall'appellante circa il fatto che il principio di causalità non può comportare condanna dell' in un'ipotesi come quella di specie. CP_5
Come già esposto da questo giudice in altre decisioni, si ritiene che non possa applicarsi pianamente il principio espresso dalla S.C., tra le altre, nella sent. n. 7371/2017 secondo cui l'ommessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese processuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processuale. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016). Invero, occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pronunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora ricostruiva l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a partire dalla pagina 4 di 6 nota sentenza delle SS. UU. n. 22080 del 22/09/2017 si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ultimo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la contestazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossione ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei confronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato. Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da parte dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così “mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio prevede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011). A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante. Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un procedimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determinato, dunque, la necessità. Pertanto, le spese di lite vanno compensate nei confronti dell'agenzia della riscossione.
pagina 5 di 6 Nei rapporti con l'ente impositore, soccombente, le spese vanno quantificate, ex DM 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata, esclusa istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021). Si precisa che le spese del presente grado vanno poste a carico del anche in favore della parte appellante, data la resistenza infondata ai CP_3 motivi di gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza n. 20876/2023 del giudice di pace di Napoli, compensa le spese di lite tra l' e l'opponente, condannando il l pagamento CP_5 Controparte_3 delle spese in favore della sig.ra , come quantificate dal primo giudice;
CP_2
- condanna, altresì, il l pagamento, in favore della sig.ra Controparte_3 CP_2
e dell' , delle competenze del presente grado, che liquida, per ciascuna, in € 852,00, CP_5 oltre spese generali al 15%, cpa e iva come per legge, con attribuzione quanto agli Avv.ti Andrea GA e GE IA, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Napoli, il 28/10/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 6 di 6