Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 15/04/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 52/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Donata CABRAS Presidente Dott. Tommaso PARISI Consigliere relatore Dott.ssa Valeria MISTRETTA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 26340 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro ES AR, nato a [...] il [...] ([...]), rappresentato e difeso dagli Avvocati Roberta ANDRIA ([...]) e Giulia ANDREOZZI ([...]), presso il cui studio sito in Cagliari, Via Gianturco, nr. 4, ha eletto domicilio (P.E.C. avvrobertaandria@pec.it e giulia.andreozzi@pec.it);
Uditi, nella pubblica Udienza del 19 febbraio 2026, con l’assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Fabiana OLLA, e l’Avvocato Roberta ANDRIA, legale del convenuto;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Ritenuto in
FATTO
L’istruttoria contabile ha preso avvio dalla segnalazione di un presunto danno erariale emerso a seguito di accertamenti esperiti dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Cagliari, compendiati nella relativa comunicazione del 05.11.2020, su irregolarità concernenti la domanda presentata dall’odierno convenuto, quale candidato nel concorso per un posto da ricercatore presso l’Università di Cagliari. Acquisita da parte della Procura Regionale la documentazione necessaria per ricostruire i fatti, è stato accertato che il prefato Ateneo ha pubblicato il 28.05.2019 un bando per il reclutamento di 24 ricercatori a tempo determinato di tipologia B), di cui al piano straordinario D.M. 204/2019; per il settore concorsuale 05/A1, Botanica, hanno partecipato il nominato ES unitamente ad altra candidata, ed il primo nell’istanza presentata telematicamente ha allegato, tra i vari titoli, un certificato del 12.02.2015, risultato poi falso, rilasciato da Istituto estero, comprovante la conoscenza della lingua inglese a livello almeno B2, requisito richiesto nell’ambito della menzionata procedura selettiva. La Commissione di concorso ha dichiarato vincitore il convenuto in data 18.11.2019, ed il medesimo sottoscriveva il contratto il 29.11.2019 prendendo servizio lo stesso giorno; nel corso della successiva verifica circa il possesso dei titoli, la Direzione del Personale dell’Ateneo chiedeva al predetto ES di esibire l’originale del menzionato certificato, ma quest’ultimo dichiarava di non essere in grado di produrlo e depositava un secondo attestato rilasciato da un altro Istituto estero, rivelatosi in seguito anch’esso falso. I due certificati in questione, alla luce delle richieste di informazioni inoltrate dall’Università e delle indagini esperite dai militari del Corpo, sono infatti risultati non veritieri; il convenuto ha quindi presentato le proprie dimissioni in data 04.02.2020, anticipando il provvedimento di esclusione adottato dall’Ateneo il 12.02.2020. Per i fatti sopra descritti il convenuto è stato deferito all’A.G. ed in data 11.01.2021 il Pubblico Ministero del Tribunale di Cagliari ha chiesto il rinvio a giudizio del citato ES per i reati di cui agli articoli 61, n. 2, 81, 353, 483 e 640 del C.P.; nelle more del prefato procedimento penale, l’Università di Cagliari si attivava con tempestività e notificava al medesimo, in data 31.07.2020, una prima intimazione a restituire le somme indebitamente percepite a titolo di retribuzione nel periodo dal 29.11.2019 al 04.02.2020, ma nonostante le successive richieste avanzate in tal senso dall’Ateneo nessun importo risulta corrisposto, allo stato, dal convenuto.
Al termine dell’istruttoria contabile, la Procura Regionale, avendo ravvisato l’esistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico del convenuto, per il danno patrimoniale cagionato con la propria condotta illecita, a titolo di dolo, alla suddetta Università di Cagliari, pari all’importo lordo indebitamente percepito nel suddetto arco temporale, comprensivo di un credito non spettante di Euro 577,29 erroneamente compensato con altri debiti nei confronti dell’Ateneo, ha notificato allo stesso l’invito a dedurre previsto dall’articolo 67 del Codice della giustizia contabile. In relazione alla contestazione di danno il nominato ES ha formulato controdeduzioni scritte; le argomentazioni difensive prospettate dal presunto responsabile nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell’addebito.
Per quanto esposto in narrativa, l’Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 31.03.2025, con cui veniva addebitato al suddetto ricercatore un danno patrimoniale di Euro 7.701,43, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.
In previsione dell’Udienza di discussione, il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 09.01.2026, affidando il mandato agli Avvocati Roberta ANDRIA e Giulia ANDREOZZI. Nel libello difensivo i legali, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, hanno eccepito, in via pregiudiziale, la nullità e/o l’improcedibilità della citazione per mancato adempimento dell’onere probatorio circa la sussistenza del danno e per evidente genericità ed incertezza del “petitum”, considerata anche l’erroneità delle somme rivendicate dall’Ufficio Requirente nell’atto introduttivo, sia perché le stesse dovrebbero essere calcolate al netto, sia perché l’Avvocatura dello Stato, nell’interesse dell’Università, ha presentato una richiesta di restituzione di Euro 5.152,96, pari alle retribuzioni effettivamente erogate, con il precipitato che le descritte carenze si riverberano sull’efficace approntamento dei mezzi di difesa, mentre nel merito hanno evidenziato che non ricorre in concreto alcun pregiudizio a carico dell’Ateneo poiché la prestazione professionale resa dal proprio assistito, in qualità di ricercatore scientifico, nel settore della Botanica, era quantitativamente e qualitativamente corrispondente a quella oggetto della procedura concorsuale, come risulta dal suo prestigioso curriculum comprendente molteplici pubblicazioni di rilievo internazionale, che il medesimo, da un lato, dopo le dimissioni del 04.02.2020, ha continuato a svolgere, sotto la supervisione del docente responsabile, le funzioni di Co-Tutor esterno sino al 2022 presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, dall’altro, può vantare comunque una padronanza della lingua inglese, parlata e scritta, di carattere “intermedio-avanzato” coincidente con il livello B2, fermo restando che il posto di lavoro non prevedeva affatto attività di docenza nel suddetto idioma, che non può essere teorizzato il dolo in quanto la condotta del prefato ES è stata caratterizzata unicamente da colpa, imprudenza e superficialità, che difettano elementi di prova univoci e convergenti a suo carico, e che, infine, l’attività lavorativa svolta dal medesimo conserva, in ogni caso, giuridica rilevanza ed efficacia, ai sensi degli articoli 2126 e 2129 del C.C., in diretta connessione con gli articoli 35 e 36 della Costituzione, a prescindere dal successivo annullamento della procedura selettiva di cui era risultato vincitore, posto che i rapporti intrattenuti con l’Università non identificano un contratto connotato da illiceità della causa o dell’oggetto, ostativa al pagamento delle mansioni svolte, dato che la causa concreta delle prestazioni lavorative pattuite e la loro esecuzione non sono qualificabili come illeciti, anche perché il negozio non era preordinato da ambo le parti a finalità vietate dall’ordinamento; in subordine, i patrocinatori hanno chiesto di tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione, a tenore dell’articolo 1, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni. In via istruttoria, il collegio difensivo ha avanzato istanza per l’ammissione della prova testimoniale in relazione al soggetto ed ai capitoli illustrati nella comparsa.
Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell’ambito dell’odierna Udienza, la rappresentante della Procura Regionale, dopo avere richiamato l’atto di citazione e le sue conclusioni, si è opposta alla richiesta di ammissione della prova testimoniale, mettendo in evidenza, da un lato, che nessun vantaggio è stato ottenuto dall’Università in relazione alle prestazioni rese dal convenuto, dall’altro, che la quantificazione del danno è assolutamente corretta e precisa in quanto sono state prese in considerazione le retribuzioni lorde e computato il credito non spettante oggetto di compensazione con l’indennità di mancato preavviso.
L’Avvocato ANDRIA, nel confermare tutte le eccezioni formulate nella comparsa di costituzione, ha sottolineato che la condotta del proprio assistito non ha generato alcun nocumento erariale concreto ed effettivo, che l’Università ha certamente tratto vantaggio dalle prestazioni svolte dal medesimo in modo conforme all’oggetto del concorso, che il curriculum del nominato ES è di notevolissimo spessore, che la liquidazione del pregiudizio operata dalla Procura Regionale si rivela del tutto fallace, e che, infine, l’indennità di mancato preavviso rivendicata dall’Ateneo non era dovuta muovendo dal presupposto della nullità del contratto stipulato tra le parti.
Considerato in
DIRITTO
La domanda risarcitoria si rivela fondata e deve essere accolta nella sua interezza.
Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all’esame del Collegio riguarda, in sostanza, il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dal convenuto all’Università di Cagliari, secondo la ricostruzione della Procura Regionale, in diretta connessione con la condotta illecita posta in essere dal medesimo che ha presentato al suddetto Ateneo due certificati falsi in occasione di una procedura concorsuale.
Prima di passare all’esame del merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di vagliare le questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del convenuto nella comparsa.
In primo luogo, questi Giudici reputano che l’istanza istruttoria formulata dai legali e volta all’ammissione della prova testimoniale, cui si è opposto il Pubblico Ministero contabile, non è da considerarsi ammissibile, in quanto del tutto irrilevante ed ininfluente o, comunque, non determinante ai fini della decisione; in altre parole, giova sottolineare che nel copioso materiale documentale allegato e riversato nel fascicolo processuale dalle parti trovano sufficiente riscontro tutti gli elementi per giungere ad una fedele ed analitica ricostruzione della dinamica degli avvenimenti che definiscono compiutamente, in punto di fatto, la presente fattispecie. A tal proposito, cade opportuno evidenziare che nella giurisprudenza della Suprema Corte si sono accreditati sul tema delle richieste istruttorie due orientamenti diversi ma complementari: secondo il primo, più restrittivo, l’accoglimento delle prefate istanze è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di non avvalersene (ex multis nnrr. 12997 del 2004, 12493 e 10 del 2002 e 15983 del 2000); alla luce di altro indirizzo, più estensivo, pur essendo ammesso il sindacato in sede di legittimità, per inosservanza delle norme processuali o per vizio di motivazione, dei provvedimenti positivi o negativi sulle richieste in parola, resta comunque ferma la necessità di dimostrare la decisività, ai fini della risoluzione della controversia, del punto sul quale la motivazione è stata omessa o mal formulata. Il richiedente, in definitiva, è sempre gravato dell’onere di mettere in risalto l’esistenza di un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere, attraverso un giudizio di ragionevole certezza, che quella circostanza, ove fosse stata considerata, avrebbe potuto invece portare ad una diversa soluzione della lite (ex multis nr. 15466 del 2002 e nr. 11624 del 2025). Ove la decisività della richiesta istruttoria pretermessa non sia configurabile, infatti, torna applicabile il principio per il quale soltanto al Giudice del merito spetta individuare le fonti del proprio libero convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex multis nr. 1892 del 2002 e nr. 2520 del 2025). Ciò chiarito, la richiesta istruttoria formulata dalla suddetta difesa, come sopra evidenziato, indipendentemente dall’adesione ad una delle due concezioni in rassegna, non appare né decisiva, né determinante o rilevante ai fini della decisione della causa, anche in relazione a quanto sarà precisato nel prosieguo dell’ordito motivazionale.
L’eccezione concernente l’asserita nullità e/o l’improcedibilità della citazione per evidente genericità ed incertezza del “petitum”, considerata anche l’erroneità delle somme rivendicate dall’Ufficio Requirente nell’atto introduttivo, sia perché le stesse dovrebbero essere calcolate al netto, sia perché l’Avvocatura dello Stato, nell’interesse dell’Università, ha presentato una richiesta di restituzione di Euro 5.152,96, pari alle retribuzioni effettivamente erogate, con il precipitato che le descritte carenze si riverberano sull’efficace approntamento dei mezzi di difesa, non coglie nel segno e deve essere disattesa.
In tale contesto, si stima utile rimarcare, in primo luogo, che la Corte di legittimità ha propugnato in più occasioni (ex multis SS.UU. Civili, nr. 8077 del 2012) il canone secondo cui la nullità dell’atto di citazione si produce, a norma dell’articolo 164, comma 4, del C.P.C., solo quando il “petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l’esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda; nello scrutinare la conformità dell’atto al modello legale, l’identificazione dell’oggetto della domanda deve peraltro essere operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, configurandosi la nullità solo quando, all’esito del predetto scrutinio, l’oggetto risulti assolutamente incerto. La ragione ispiratrice della citata norma che impone all’attore di specificare sin dall’atto introduttivo, a pena di nullità, l’oggetto della sua domanda, ha precisato la Suprema Corte, risiede nell’esigenza di portare immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. I medesimi principi si rinvengono specularmente anche nell’articolo 86, comma 6, del Codice della giustizia contabile, a mente del quale la citazione è nulla, tra l’altro, se manca l’esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e).
Alla luce delle nitide coordinate ermeneutiche indicate dalla Corte di Cassazione, la suddetta doglianza formulata dalla difesa del convenuto, la quale, per inciso, ha sostenuto che non ha avuto la possibilità di predisporre una valida difesa poiché la contestazione del Pubblico Ministero contabile si presenta del tutto generica ed indeterminata, non ha pregio e deve essere considerata infondata, sul rilievo che dall’atto di citazione e dai documenti allegati, in particolare la suddetta segnalazione di danno del 05.11.2020, si desumono in modo sufficientemente chiaro, per quanto concerne il punto della necessaria “editio actionis”, sia l’oggetto della domanda risarcitoria sia l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a sostegno della pretesa, con riferimento in dettaglio all’indebito incameramento della retribuzione di ricercatore mediante l’utilizzo di due certificati falsi nella relativa procedura di selezione che rappresenta il presupposto della stipula del contratto di lavoro. Ne discende, in conclusione, che di fronte ad una prospettazione del “petitum” e della “causa petendi” priva di connotati di incertezza ed indeterminatezza, alla chiarezza espositiva, alla precisa rappresentazione dei fatti contestati ed alla articolata deduzione dei motivi di diritto, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale promossa dalla Procura Regionale deve essere considerata pienamente valida e legittima (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 2 del 2003, nr. 361 del 2018 e nr. 234 del 2020, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 760 del 2016, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 262 del 2009, Sezione Giurisdizionale Abruzzo, Sentenze nnrr. 128 del 2001, 205 del 2005 e 77 del 2011, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenze nnrr. 39 e 111 del 2021). Si stima utile evidenziare, inoltre, quale ulteriore elemento dirimente, che laddove detta nullità teorizzata dalla difesa sussistesse effettivamente in concreto, il che è da negare per quanto in precedenza enunciato, la stessa sarebbe comunque sanata in radice per avere la parte accettato il contraddittorio difendendosi nel merito in maniera puntuale, analitica ed articolata, come emerge dal tenore della corposa memoria di costituzione, dimostrando implicitamente l’assenza di qualsivoglia indeterminatezza nella domanda promossa dall’Ufficio Requirente (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 203 del 2002, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 255 del 2021, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 396 del 2021).
Il secondo profilo della medesima eccezione, concernente la presunta fallace indicazione dell’importo del danno cagionato dal nominato ES, per un verso, non vulnera minimamente il diritto di difesa del medesimo, come dimostrato in modo icastico dalle argomentazioni puntuali dedotte sul punto specifico dai patrocinatori nella comparsa, per altro verso, certamente non integra l’ipotesi di nullità contemplata dal combinato disposto dell’articolo 86, comma 6, e comma 2, lettera c) del Codice di giustizia contabile, posto che non ricorre il caso di omissione o di assoluta incertezza circa la quantificazione del danno, bensì si tratta della fisiologica contrapposizione tra le parti in ordine ai criteri applicabili ed al calcolo del nocumento, questione che verrà approfonditamente delibata dal Collegio nel prosieguo dell’ordito motivazionale.
Passando quindi al merito della contestazione formulata a carico del convenuto, questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall’Ufficio Requirente nell’atto di citazione. In tale ottica, preme sottolineare che gli elementi costitutivi della responsabilità del suddetto ricercatore, il quale ha presentato due certificati materialmente falsi nella prodromica procedura di selezione bandita dall’Ateneo, derivano in modo univoco ed inoppugnabile dalle molteplici e concordanti fonti di prova acquisite nel corso dell’istruttoria dal Pubblico Ministero contabile, con particolare riferimento alle risultanze delle capillari indagini svolte dai militari del Corpo della Guardia di Finanza e compendiate nella relativa segnalazione di danno con l’allegata informativa di P.G. inviata il 02.07.2020 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, appositamente richiamata dalla Procura Regionale nell’atto introduttivo e depositata agli atti, da cui emergono plurimi ed indubbi profili di colpevolezza a carico del citato ES, ai quali il Collegio formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerli nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015).
In particolare, diversamente da quanto astrattamente opinato dalla difesa senza addurre tuttavia alcun elemento di riscontro concreto, risultano pacifici ed inoppugnabili sia la condotta antigiuridica che il requisito soggettivo del dolo, atteso che il convenuto ha ingannato intenzionalmente e consapevolmente l’Università di Cagliari nell’ambito della descritta procedura concorsuale, con un comportamento di carattere fraudolento reiterato, deprecabile e di notevole gravità che peraltro configura anche fatti penalmente rilevanti; al riguardo, sicuramente stupisce la circostanza, la quale desta sgomento ed inquietudine, che una figura che aspira a ricoprire un incarico di elevatissima caratura quale quello di docente universitario, che dovrebbe identificare un fulgido e cristallino esempio di rettitudine ed integrità per i propri studenti, in relazione al fondamentale ruolo di insegnamento e formativo ricoperto, possa non solo pensare ma addirittura attuare un disegno illecito volto ad aggirare in maniera lucida e deliberata le prescrizioni del bando mediante la presentazione di documenti falsi.
Per quanto concerne l’elemento strutturale del danno, la tesi dei patrocinatori, secondo cui non ricorre in concreto alcun pregiudizio a carico dell’Ateneo poiché la prestazione professionale resa dal proprio assistito, in qualità di ricercatore scientifico, nel settore della Botanica, era quantitativamente e qualitativamente corrispondente a quella oggetto della procedura concorsuale, come risulta dal suo prestigioso curriculum comprendente molteplici pubblicazioni di rilievo internazionale, e che il medesimo, da un lato, dopo le dimissioni del 04.02.2020, ha continuato a svolgere sotto la supervisione del docente responsabile, le funzioni di Co-Tutor esterno sino al 2022 presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, dall’altro, può vantare comunque una padronanza della lingua inglese, parlata e scritta, di carattere “intermedio-avanzato” coincidente con il livello B2, fermo restando che il posto di lavoro non prevedeva affatto attività di docenza nel suddetto idioma, non sollecita il favorevole scrutinio del Collegio e deve essere rigettata con decisione.
Le argomentazioni formulate su tale versante dalla difesa appaiono, in primo luogo, del tutto inconferenti ed irrilevanti, sul rilievo assorbente che la giurisprudenza pressoché unanime di questa Corte, come validamente ed efficacemente prospettato dalla Procura Regionale in citazione, alla quale la Sezione intende prestare completa adesione assicurandone la continuità, da tempo ha chiarito che, prescindendo dalle disposizioni del C.C. in materia che disciplinano ambiti del tutto diversi dall’oggetto del giudizio contabile, in particolare la validità e l’efficacia sotto il profilo civilistico del rapporto lavorativo instauratosi tra l’Amministrazione ed il suo dipendente, laddove l’incarico da espletare preveda comunque una elevata qualificazione e specializzazione, e quindi non sia fondato sullo svolgimento di mansioni semplici, elementari, generiche ed ordinarie, come acclarato pacificamente nella presente fattispecie, la carenza anche di uno soltanto degli specifici ed imprescindibili requisiti richiesti determina la violazione integrale del sinallagma contrattuale, con il precipitato che la retribuzione erogata deve essere considerata come indebitamente percepita nella sua globalità e costituisce di conseguenza danno erariale (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 527 del 2017, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 568 del 2018, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 40 del 2017, Sezione Giurisdizionale d’Appello Sicilia, Sentenze nnrr. 243 del 2012 e 469 del 2014, Sezione Giurisdizionale Toscana, Sentenza nr. 463 del 2021, Sezione Giurisdizionale Lombardia, Sentenza nr. 263 del 2022, Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna, Sentenza nr. 19 del 2023, Sezione Giurisdizionale Molise, Sentenza nr. 13 del 2023), a nulla rilevando, in tale prospettiva, sia la circostanza che agli emolumenti incassati abbiano corrisposto prestazioni effettivamente eseguite, sia il curriculum prestigioso del soggetto interessato e la sua conoscenza più o meno avanzata della lingua inglese, circostanze del tutto ininfluenti.
In secondo luogo, l’invocata compensazione per tenere conto della presunta “utilitas” ottenuta dall’Amministrazione, a tenore dell’articolo 1, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni, non è mai applicabile in presenza di comportamenti penalmente rilevanti o comunque commessi palesemente “contra legem”, atteso che l’utilità di fatto non può diventare utilità di diritto altrimenti verrebbe chiaramente eluso e vanificato il divieto normativo, incentivando pertanto la violazione delle disposizioni di Legge, e garantendo al responsabile dell’illecito lo stesso risultato finale che avrebbe ottenuto qualora avesse osservato coscienziosamente le regole, a discapito del superiore principio di legalità (ex multis Sezione Giurisdizionale Calabria, Sentenza nr. 44 del 1997, Sezione Giurisdizionale Toscana, Sentenza nr. 363 del 2011, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 864 del 2012, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 5 del 2026).
Pacifico anche il nesso eziologico, residua alla delibazione della Sezione la sola quantificazione del danno cagionato dal convenuto. In tale direzione, questi Giudici reputano assolutamente condivisibile e corretta la puntuale ricostruzione della situazione finanziaria dedotta dalla Procura Regionale in citazione, in virtù dei precisi ed analitici dati contabili afferenti ai pagamenti effettuati dall’Università a beneficio del prefato ricercatore; in tale ottica, preme evidenziare, da un lato, che il calcolo della retribuzione indebitamente percepita dal predetto ES nei mesi in cui ha prestato servizio non può essere effettuato al netto della tassazione, come propugnato dalla difesa, bensì deve essere computato al lordo (ex multis SS.RR., Sentenza nr. 13/QM/2021), dall’altro, che nell’importo del danno l’Ufficio Requirente ha correttamente conteggiato anche il presunto credito vantato dal convenuto nei confronti dell’Amministrazione di Euro 577,29 (importo imponibile), quale corrispettivo della prestazione resa nel mese di febbraio 2020, non dovuto in quanto emolumento indebitamente attribuito, che pur non essendo stato materialmente erogato è stato tuttavia erroneamente compensato con l’indennità di mancato preavviso (30 giorni) a carico del medesimo a seguito delle dimissioni volontarie del 04.02.2020, come emerge chiaramente dalla comunicazione della Guardia di Finanza in data 15.07.2020 e dal cedolino del mese di febbraio 2020; quanto all’eccezione del collegio difensivo secondo cui l’indennità di mancato preavviso non poteva essere richiesta al predetto ES per carenza dei presupposti, la stessa si rivela inammissibile poiché esula palesemente dal perimetro concernente la cognizione della Sezione, in quanto trattasi di censura che riguarda unicamente i rapporti privati di natura civilistica intercorsi tra l’Università ed il convenuto, i quali devono essere devoluti al sindacato del Giudice che ha giurisdizione in materia. Il recupero effettuato dall’Ateneo conteggiando l’indennità di mancato preavviso, pertanto, si presenta, allo stato, assolutamente legittimo ed efficace.
Giova sottolineare, infine, che la recente Legge nr. 1 del 2026, che ha modificato la Legge nr. 20 del 1994, anche sul punto afferente all’importo risarcibile dal soggetto ritenuto responsabile del danno, non incide sulla somma sopra indicata pari all’intero nocumento cagionato dal convenuto all’Amministrazione, posto che il comma 1-octies del novellato articolo 1 della prefata Legge nr. 20 del 1994 esclude espressamente, dall’abbattimento automatico al 30% del pregiudizio accertato mediante l’esercizio obbligatorio del potere di riduzione dell’addebito, il caso di dolo e quello di illecito arricchimento, circostanze entrambe certamente acclarate nel presente giudizio.
Ne deriva che il pregiudizio patrimoniale di cui deve rispondere il convenuto ammonta complessivamente ad Euro 7.701,43.
Per tutto quanto precede, il Collegio condanna al pagamento in favore dell’Università di Cagliari, a titolo di dolo, AR ES per l’importo di Euro 7.701,43, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno, identificato nella data del 04.02.2020 (in cui sono avvenute le dimissioni), sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.
Le spese di giudizio, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
NN
AR ES, a titolo di dolo, al pagamento in favore dell’Università di Cagliari della somma di Euro 7.701,43, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.
Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 74,47, seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate a favore dell’erario dello Stato.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente T. PARISI) (f.to digitalmente D. CABRAS)
Depositato in Segreteria il 15/04/2026 Il Dirigente
(f.to digitalmente P. CARRUS)