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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/06/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2695/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28.7.2023, da
, nato a [...] il [...] Parte_1 cittadino: italiano, C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giuseppe Fadda
e
, nata a [...] il [...] CP_1 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]\B con l'Avv. Serena Borroni
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Milano, in data 15.11.2003, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano - anno 2003, atto n. 962, parte II, serie A)
separati con sentenza n. 1099/2024 emessa in data 3.10.2024 e pubblicata il successivo 14.10.2024, passata in giudicato con i seguenti figli: nata il [...], maggiorenne ed economicamente autonoma e nato il Per_1 Per_2
22.2.2005, maggiorenne e non economicamente autonomo
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronunciarsi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
(a) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed eserciteranno la responsabilità genitoriale sul figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in modo paritetico Per_2
e di comune accordo.
Il sig. ha già lasciato la casa coniugale e ha provveduto ad asportare i propri beni ed effetti Pt_1 personali.
Il sig. si obbliga a trasferire altrove la propria residenza entro il 30.07.2023. Pt_1
(b) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in 22070 Rovello Porro (CO), Via Goffredo Da
Bussero n. 8 (censita come segue: Foglio 6 mappale 6120 sub 5 e Foglio 6 mappale 6120 sub 32), con tutto quanto l'arreda, viene assegnata in godimento alla signora che vi abiterà con il figlio ciò CP_1 Per_2 fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio, con pagamento del mutuo al 50% ciascuno e con pagamento nella medesima misura delle spese straordinarie relative all'immobile.
A tale fine, i coniugi provvederanno a bonificare sul c/c presso il quale è appoggiato il contratto di mutuo la cifra corrispondente in ragione del 50% ciascuno almeno due giorni prima della scadenza della rata.
I coniugi si faranno carico di verificare in tempo utile l'ammontare della rata mensile del mutuo.
La signora si obbliga a volturare le utenze domestiche della casa coniugale alla stessa assegnata. CP_1
(c) MANTENIMENTO del FIGLIO
Il sig. a titolo di concorso nel mantenimento del figlio (maggiorenne ma non Pt_1 Per_2 economicamente autosufficiente), corrisponderà alla madre una somma pari a € 300,00 al mese rivalutabili secondo i coefficienti ISTAT (prima rivalutazione febbraio 2024), da corrispondersi, con decorrenza dal mese di Marzo 2023, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 20 di ciascun mese, sul conto Postepay Evolution intestato a IBAN: CP_1
[...].
Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le linee guida del Tribunale di Como del 25 aprile 2018, mentre l'assegno unico universale erogato dall verrà percepito integralmente dalla sig.ra CP_2 CP_1
(d) FREQUENTAZIONE DEI FIGLI
Resta inteso che, essendo i figli entrambi maggiorenni, saranno liberi di stabilire modalità di frequentazione con entrambi i genitori.
(e) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
- l'autovettura 500X, targata GA064YY già intestata al sig. viene assegnata in via definitiva al Pt_1 signor Pt_1 - l'autovettura di proprietà di entrambi i coniugi, ossia la Fiat Punto, targata CZ381EX, è stata venduta dai medesimi e la signora ha incassato l'intero prezzo di vendita;
CP_1
- il finanziamento di € 150,00 mensili (n. 77380281 ottenuto da SA LO (XME Prestito Facile) attualmente ammontante a residui Euro 8.000,00 verrà pagato sino all'estinzione dal signor con Pt_1 impegno dello stesso a manlevare e tenere indenne la signora da qualsivoglia richiesta in ipotesi CP_1 formulata dall'ente finanziatore;
- in relazione alla cartella esattoriale n. AT-03390201902739369130, il signor si impegna a Pt_1 pagare integralmente la rata di Euro 1.200,00 con scadenza al 30 maggio 2023, mentre le rate di Euro
1.200,00 ciascuna con scadenza il 30 luglio 2023 e 30 novembre 2023 verranno pagate al 50% dai coniugi;
- i coniugi si obbligano a pagare nella misura del 50% le eventuali future cartelle esattoriali che dovessero pervenire e riferite a debiti in costanza di matrimonio;
- la casetta stagionale sul Lago Maggiore ubicata presso il Camping 2000 a Castelletto Sopra Ticino, con quanto l'arreda, viene lasciata nella disponibilità esclusiva della signora che dovrà sostenerne CP_1 integralmente i costi a far data dal 01.01.2023;
- il gommone completo di accessori, modello BAT 520, privo di targa, viene lasciato nella disponibilità del signor che dovrà sostenerne integralmente i costi;
Pt_1
- il conto corrente comune presso l'SA LO di Rovellasca potrà essere estinto all'integrale rimborso del mutuo. Sullo stesso dovrà essere depositato mensilmente l'importo del mutuo in ragione del 50% ciascuno almeno due giorni prima della scadenza ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione dei coniugi, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e in data 15.11.2003, in Milano (atto trascritto nei registri dello
[...] CP_1
Stato Civile del Comune di Milano - anno 2003, atto n. 962, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 23.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28.7.2023, da
, nato a [...] il [...] Parte_1 cittadino: italiano, C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giuseppe Fadda
e
, nata a [...] il [...] CP_1 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]\B con l'Avv. Serena Borroni
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Milano, in data 15.11.2003, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano - anno 2003, atto n. 962, parte II, serie A)
separati con sentenza n. 1099/2024 emessa in data 3.10.2024 e pubblicata il successivo 14.10.2024, passata in giudicato con i seguenti figli: nata il [...], maggiorenne ed economicamente autonoma e nato il Per_1 Per_2
22.2.2005, maggiorenne e non economicamente autonomo
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronunciarsi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
(a) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed eserciteranno la responsabilità genitoriale sul figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in modo paritetico Per_2
e di comune accordo.
Il sig. ha già lasciato la casa coniugale e ha provveduto ad asportare i propri beni ed effetti Pt_1 personali.
Il sig. si obbliga a trasferire altrove la propria residenza entro il 30.07.2023. Pt_1
(b) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in 22070 Rovello Porro (CO), Via Goffredo Da
Bussero n. 8 (censita come segue: Foglio 6 mappale 6120 sub 5 e Foglio 6 mappale 6120 sub 32), con tutto quanto l'arreda, viene assegnata in godimento alla signora che vi abiterà con il figlio ciò CP_1 Per_2 fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio, con pagamento del mutuo al 50% ciascuno e con pagamento nella medesima misura delle spese straordinarie relative all'immobile.
A tale fine, i coniugi provvederanno a bonificare sul c/c presso il quale è appoggiato il contratto di mutuo la cifra corrispondente in ragione del 50% ciascuno almeno due giorni prima della scadenza della rata.
I coniugi si faranno carico di verificare in tempo utile l'ammontare della rata mensile del mutuo.
La signora si obbliga a volturare le utenze domestiche della casa coniugale alla stessa assegnata. CP_1
(c) MANTENIMENTO del FIGLIO
Il sig. a titolo di concorso nel mantenimento del figlio (maggiorenne ma non Pt_1 Per_2 economicamente autosufficiente), corrisponderà alla madre una somma pari a € 300,00 al mese rivalutabili secondo i coefficienti ISTAT (prima rivalutazione febbraio 2024), da corrispondersi, con decorrenza dal mese di Marzo 2023, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 20 di ciascun mese, sul conto Postepay Evolution intestato a IBAN: CP_1
[...].
Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le linee guida del Tribunale di Como del 25 aprile 2018, mentre l'assegno unico universale erogato dall verrà percepito integralmente dalla sig.ra CP_2 CP_1
(d) FREQUENTAZIONE DEI FIGLI
Resta inteso che, essendo i figli entrambi maggiorenni, saranno liberi di stabilire modalità di frequentazione con entrambi i genitori.
(e) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
- l'autovettura 500X, targata GA064YY già intestata al sig. viene assegnata in via definitiva al Pt_1 signor Pt_1 - l'autovettura di proprietà di entrambi i coniugi, ossia la Fiat Punto, targata CZ381EX, è stata venduta dai medesimi e la signora ha incassato l'intero prezzo di vendita;
CP_1
- il finanziamento di € 150,00 mensili (n. 77380281 ottenuto da SA LO (XME Prestito Facile) attualmente ammontante a residui Euro 8.000,00 verrà pagato sino all'estinzione dal signor con Pt_1 impegno dello stesso a manlevare e tenere indenne la signora da qualsivoglia richiesta in ipotesi CP_1 formulata dall'ente finanziatore;
- in relazione alla cartella esattoriale n. AT-03390201902739369130, il signor si impegna a Pt_1 pagare integralmente la rata di Euro 1.200,00 con scadenza al 30 maggio 2023, mentre le rate di Euro
1.200,00 ciascuna con scadenza il 30 luglio 2023 e 30 novembre 2023 verranno pagate al 50% dai coniugi;
- i coniugi si obbligano a pagare nella misura del 50% le eventuali future cartelle esattoriali che dovessero pervenire e riferite a debiti in costanza di matrimonio;
- la casetta stagionale sul Lago Maggiore ubicata presso il Camping 2000 a Castelletto Sopra Ticino, con quanto l'arreda, viene lasciata nella disponibilità esclusiva della signora che dovrà sostenerne CP_1 integralmente i costi a far data dal 01.01.2023;
- il gommone completo di accessori, modello BAT 520, privo di targa, viene lasciato nella disponibilità del signor che dovrà sostenerne integralmente i costi;
Pt_1
- il conto corrente comune presso l'SA LO di Rovellasca potrà essere estinto all'integrale rimborso del mutuo. Sullo stesso dovrà essere depositato mensilmente l'importo del mutuo in ragione del 50% ciascuno almeno due giorni prima della scadenza ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione dei coniugi, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e in data 15.11.2003, in Milano (atto trascritto nei registri dello
[...] CP_1
Stato Civile del Comune di Milano - anno 2003, atto n. 962, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 23.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao