Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1688 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 1688 2024 r.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GRACIS ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Conegliano, Via Garibaldi n. 9/A
APPELLANTE
contro
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. Giovanetti Anna Maria, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Conegliano Corso Cavour 36
APPELLATO
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
1
n. 1447/2024 del 23/07/2024, pubblicata il 30.7.2024
Conclusioni di parte attrice: “In via preliminare Rigettarsi la richiesta di inammissibilità dell'appello ex adverso richiesta; In via principale In totale riforma della sentenza n. 1447/2024, pubblicata il 30.07.2024 e notificata il 13.09.2024, emessa dal Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, accertato che il sig. ha raggiunto l'età pensionabile, e che, conseguentemente, Parte_1
il suo reddito è diminuito rispetto al provvedimento di revisione delle condizioni di divorzio del
Tribunale di Treviso del 12.06.2012, con il quale aveva posto a suo carico l'obbligo di pagare a titolo di assegno divorzile a favore di la somma di €. 250,00 mensili, e considerato, altresì, CP_1
l'autosufficienza economica della medesima, dichiarare cessato, per quanto sopra argomentato,
l'obbligo dell'appellante ricorrente di corrispondere il predetto importo.
In via subordinata Nella denegata ipotesi di conferma del provvedimento impugnato, ridursi l'assegno divorzile nella minor somma di €. 100,00.
In ogni caso: Spese di primo e di secondo grado interamente rifuse.
In via istruttoria:
a) Ordinarsi a di esibire in giudizio l'integrale documentazione di cui all'art. 473-bis CP_1
12, comma III, c.p.c.;
b) Ai sensi dell'art. 473-bis.2, secondo comma, c.p.c., disporsi ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita della signora anche nei confronti CP_1 di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria”.
Conclusioni di parte convenuta: “In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e/o dei singoli motivi perché contrari al disposto di cui all'art.342 e 345 cpc;
Nel merito: rigettarsi l'appello perché inammissibile e comunque infondato, e per l'effetto confermarsi la sentenza n.1447/2024 del 30.07.2024 qui impugnata;
In ogni caso: condannarsi alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio;
In Via Istruttoria: ci si oppone fermamente alle richieste istruttorie di parte appellante e se ritenuto opportuno dall'Ecc.ma Corte d'Appello:
-Ordinarsi altresì l'esibizione in giudizio di esauriente documentazione relativa ai depositi bancari in denaro, titoli, azioni ed obbligazioni e quant'altro intestati al sig. ; Parte_1
- Disporsi CTU e/o indagini dettagliate con la Polizia tributaria/Guardia di Finanza allo scopo di accertare la reale capacità di reddito del sig. : acquisire documenti sui redditi, patrimonio, Parte_1
capitali, investimenti, beni mobili, depositi finanziari, conti correnti, fondi d'investimento, titoli di credito, acquisti e vendite beni immobili, mobili registrati e partecipazioni societarie, movimentazioni
2 avvenute sui conti correnti bancari, deposito titoli certificati di deposito, cassette di sicurezza a qualunque titolo posseduti e quant'altro riconducibili al sig. , in Italia e all'Estero, ed il Parte_1
presumibile valore di detti beni;
- Disporsi l'acquisizione presso banche interessate come risulteranno dalla informativa della Centrale
Rischi di tutti gli estratti di conto corrente o deposito titoli e certificati di deposito riferibili al sig.
; Parte_1
- Richiedersi informazioni ai sensi dell'art.210 c.p.c. all'anagrafe conti di deposito istituita con decreto ministeriale n.269 del 4 settembre 2000.
Si producono, oltre al fascicolo di primo grado: 1) Ricorso notificato;
2) Mod. 730/2024 sig.ra CP_1
3) estratto conto al 09.12.2024. “
Conclusioni del Procuratore Generale: “Confermarsi la sentenza di primo grado”
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1.Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Treviso rigettava il ricorso proposto da Pt_1
volto ad ottenere la revoca o, in subordine, la riduzione ad €100,00, dell'assegno divorzile in
[...] favore dell'ex coniuge, riconosciuto e quantificato in €250,00, oltre rivalutazione ISTAT, con decreto del 15.6.2012 (emesso nell'ambito di un primo giudizio di modifica delle condizioni di divorzio), sulla base della ritenuta inesistenza e/o irrilevanza delle allegate nuove circostanze sopravvenute rispetto alla emanazione del decreto citato, in particolare l'intervenuto pensionamento con contrazione del reddito mensile e l'assenza di percezione del canone di locazione di un bene immobile di proprietà del stante il recesso del conduttore comunicato a giugno 2023. Pt_1
1.2. Quale primo motivo di censura l'appellante deduce la violazione dell'art. 473-bis.29 c.p.c. per avere il Tribunale di Treviso ritenuto che il decremento del reddito da lavoro a seguito del pensionamento del non fosse circostanza sopravvenuta idonea a giustificare una Parte_1
modifica delle condizioni in essere senza verificare, alla luce dei principi enunciati dalla sentenza n.
18287 del 2018 delle Sezioni Unite, se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate avessero alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dal decreto di modifica delle condizioni di divorzio rispetto a quelle delibate dal Tribunale di Treviso nel decreto sopra citato.
1.3. Quale secondo motivo allega la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il Tribunale scrutinato anche la capacità di spesa della signora quale parametro di riferimento cui CP_1
rapportare il giudizio sulla adeguatezza dei mezzi del coniuge che richiede la conferma dell'assegno di divorzio.
3 2. Si è costituita la parte appellata eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione per indeterminatezza e genericità in violazione delle previsioni dell'art. 342 c.p.c.., nel merito rilevando l'infondatezza di entrambi i motivi di appello.
2.1. La convenuta deduce l'inammissibilità delle doglianze dedotte tardivamente in grado d'appello relative alla presunta “autosufficienza economica” della sig.ra e della sua “capacità di spesa” ed CP_1
in ogni caso la correttezza della decisione di primo grado.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 27.1.2025 e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.In via preliminare deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, anche nella formulazione dell'art. 342 c.p.c. introdotta dall'art. 3 del Dlvo n. 149 del 2022 (cosiddetta riforma Cartabia), essendo le doglianze sufficientemente connotate dai requisiti della specificità, chiarezza e sintesi prescritte dall'art. 342, c.
1. c.p.c., avendo l'atto di appello indicato sia le parti della sentenza che intende censurare sia le motivate critiche al provvedimento e le norme di legge che si assumono violate (cfr. SU 36481/2022).
2. Nel merito l'appello è infondato sulla base di una valutazione congiunta di entrambi i profili di censura.
2.1. Deve premettersi che il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della parte appellata era frutto dell'intervenuta modifica delle condizioni di divorzio disposta con il decreto del 15.6.2012 avente come presupposto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della e la CP_1 valutazione di questo evento ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, ancorato “illo tempore” alla conservazione del tenore di vita serbato durante il matrimonio (cfr. Cass. n. 3922 /2012).
2.2.Invero il Tribunale aveva ritenuto la perdita dell'assegnazione della casa coniugale causa oggettiva foriera di una diminuzione patrimoniale per la sig.ra necessitante di reperire CP_1
autonoma soluzione abitativa con oneri a proprio carico ed invece per il sig. fonte di Pt_1
disponibilità finanziaria del cespite riassegnato con conseguente aumento della capacità reddituale, trattandosi di immobile da utilizzare o poter mettere a reddito.
2.3. Poiché il decreto sopra citato non è stato oggetto di impugnazione, può dirsi “passato in giudicato” nella parte in cui l'assegno divorzile è stato concesso sulla base di un diverso e più risalente orientamento giurisprudenziale sul punto (collegato alla conservazione del tenore di vita durante il matrimonio) e pertanto non colgono nel segno le censure operate sulla base del nuovo indirizzo giurisprudenziale formatosi in quanto “proprio a seguito del revirement giurisprudenziale in materia di assegno divorzile un mutamento di orientamento giurisprudenziale non può integrare uno dei
4 giustificati motivi che consentono la revisione delle statuizioni in materia di revisione dell'assegno divorzile” (Cass. civ. Sez. I Ord. 05.10.22 n.28906; Cass. Civ., 1119/2020 e Cass. cron n.25205/2021).
2.4.Quanto all'intervenuto pensionamento in data 1.4.2019, rileva la Corte che tale circostanza, sebbene nuova rispetto a quelle delibate nel 2012, comunque non è rilevante ai fini della prova della contrazione del patrimonio dell'appellante posto che quest'ultimo, non solo non aveva documentato i propri redditi nel procedimento definito nel 2012, ma, anche, aveva successivamente goduto fino a giugno 2023 di un ulteriore introito da locazione per circa €6.300,00 annuali derivante dalla messa a reddito di altro immobile di proprietà, dati non valutati nel 2012 e senza dubbio migliorativi della capacità patrimoniale del soggetto onerato.
2.5.Dai modelli reddituali agli atti l'appellante risulta percettore di un reddito medio mensile netto
(complessivo-imposta netta :12) nel 2010 per €1.756,00 (solo reddito da lavoro); nel 2019 €1.010,00
(oltre €6360,00 annuali a titolo di canoni di locazione con cedolare secca), nel 2020 €1.347,00 (oltre
€6360,00 annuali a titolo di canoni di locazione con cedolare secca), nel 2021 €1.347,00 (oltre
€6360,00 annuali a titolo di canoni di locazione con cedolare secca), nel 2022 €1.185,00, nel 2023
€1.308,00 (oltre €4.470,00 annuali a titolo di canoni di locazione con cedolare secca).
2.6.Pertanto sommando il reddito da pensione a quello percepito quale canone di locazione, il dato reddituale mensile appare invariato rispetto al 2010.
Inoltre dalla documentazione agli atti emerge che il sig. è titolare di polizze per un Pt_1 controvalore pari a complessivi € 58.588,46, di un deposito titoli per € 11.779,64 e saldo in conto corrente per € 3.468,16, con un totale complessivo patrimonio liquido di € 73.830,27.
Dalle visure prodotte da parte appellata emerge che nel 2015 l'appellante ha venduto alla figlia Pt_2
parte degli immobili siti a Sarmede a lui derivati per successione del padre prima e per ricongiungimento di usufrutto della madre poi (doc. 4 visure ipotecarie e Parte_1 Parte_3
e visura catastale di ), con conseguente ricavato del prezzo non evincibile dagli atti di Parte_1
causa.
2.7.La sig.ra a differenza dell'appellante che non documenta costi abitativi poichè vive nella CP_1 casa di proprietà del nuovo coniuge, è ancora onerata di un canone di locazione per €460,00 mensili.
2.8.Dalle dichiarazioni reddituali agli atti l'appellata risulta aver percepito per i periodi d'imposta dal
2020 al 2022 un reddito medio mensile netto (compreso l'assegno divorzile) rispettivamente per
5 €1.543,00, €1.699,00 ed €1.462,00, presenta un saldo attivo sul conto Unicredit al 30.12.2023 per
€1.328,75 (doc.17) ed accantonamenti per € 14.010,49 (doc.18).
2.9.Risulta altresì comproprietaria (unitamente al fratello) del 50% di un immobile sito in Revine
Lago in pessime condizioni di ristrutturazione (doc. n. 19) e di terreni a vocazione agricola.
2.10.Infine l'intervenuta pensione è evento che ha interessato anche la sig.ra (dal marzo 2022) CP_1
ed entrambe le parti percepiscono una rateo medio di circa €1100,00,00 ciascuno, sensibilmente inferiore al reddito da lavoro.
2.11.La capacità reddituale delle parti non risulta pertanto modificata rispetto alle condizioni delibate nel 2012 né possono inferire capacità di spesa rilevante le movimentazioni bancarie per il quarto semestre il 2023.
2.12.Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, tenuto conto della non particolare complessità del caso trattato, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
3.1. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1447/2024
del 23/07/2024, pubblicata il 30.7.2024;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado in Parte_1 favore della parte appellata spese liquidate in €5.200,00, oltre rimborso spese CP_1
generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo
6 di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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