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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1885/2020 promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MARUCCI BIAGIO e dall'avv. SOPRANZI PIER LUIGI elettivamente domiciliato in VIALE SAN LUIGI VERSIGLIA 46 CIVITANOVA MARCHE, presso il primo difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. VITELLI CINZIA;
elettivamente domiciliato in Rua del Papavero 6 - Ascoli Piceno, presso il difensore;
, C.F. CP_2 C.F._2 non costituita né difesa --- CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento danni – sinistro stradale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 20.12.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 5 1 – Fondata e quindi da accogliersi, nei limiti di cui in motivazione, la domanda risarcitoria proposta da per i danni materiali ed alla persona subiti in seguito al Parte_1 sinistro occorso in Macerata (MC) il 27.06.2017 alle ore 18,30 circa, allorquando lo stesso, nel mentre percorreva la rampa a senso unico di uscita dai giardini Diaz con direzione P.zza Marconi alla guida della propria autovettura Fiat Punto tg. CF050MX, giunto all'altezza del civico n. 13, veniva urtato dall'autovettura Volkswagen Eco UP tg. EV416HM, di proprietà e condotta da che provenendo dalla Via Puccinotti ubicata sulla sinistra rispetto al senso di CP_3 marcia dell'attore, si immetteva nella predetta rampa senza rispettare il segnale dell'obbligo di dare precedenza.
1.1 – L'urto interessava lo spigolo anteriore sinistro del mezzo dell'attore, con danni materiali quantificati in complessivi euro 2.293,60, e la fiancata laterale destra della vettura della entrambi i conducenti venivano sanzionati dalla Polizia Municipale di Macerata, CP_2 intervenuta sul posto, rispettivamente per violazione degli artt. 7, co. 11 e 14 e dell'art. 145, co. 4
e 11 C.d.S. per avere l'uno impegnato una strada con divieto di circolazione fuori degli orari consentiti ed in assenza di apposita autorizzazione, e l'altra per aver omesso di rispettare l'obbligo di dare precedenza.
2 – Recatosi in autonomia il giorno successivo presso l'Ospedale di Macerata, veniva diagnostico all'attore la frattura D12-L1 con prognosi di 30 giorni, di cui almeno 15 di riposo a letto, ed a seguire mobilizzazione con l'ausilio di busto ortopedico a tre punti.
2.1 - Venivano allora in data 27.07.2017 prescritti, oltrechè il prosieguo della mobilizzazione con busto a tre punti, la sottoposizione ad un ciclo di magnetoterapia, e posta una prognosi di ulteriori 30 gg;
in data 28.09.2017 veniva autorizzata la rimozione del busto ortopedico e prescritto un ciclo di FKT rachide per accertata cuneizzazione anteriore dei somi vertebrali di D
12 e L1; persistendo la sintomatologia dolorosa per lombalgia e sciatalgia dx con limitazione movimenti in flessione l'attore eseguiva in data 07.11.2017 esame elettroneuromiografico dei muscoli arti inferiori, dove venivano rilevati “…segni compatibili con sofferenza radicolopatica a prevalenza cronica ed a livello del territorio di L5 S1, con modesti indici di axonotmesi ancora in atto, prevalenti su L5 e a destra...”; e successivamente in data 17.01.2018 ad esame Rmn della colonna lombosacrale, dove si accertava una riduzione de “….la fisiologica lordosi lombare con tendenza all'inversione del tratto prossimale…… Lieve bulging discale posteriore in L4 L5.
Angioma vertebrale del soma di L3.”; in data 28.03.2018 e 23.01.2019 l'attore ripeteva l'esame pagina 2 di 5 TAC senza contrasto dove si evidenziava la stabilizzazione del quadro clinico con “…esito di frattura D12 L1, lombosciatalgia destra… invariata la lieve deformità a cuneo anteriore dei somi di D12 e L1, con minima irregolarità a livello dello spigolo antero-superiore, in esiti di pregressa frattura…Angioma di circa 15 mm al soma di L3 ed analogo reperto a livello somatopeduncolare sinistro di D10 (circa 15 mm).
3 – Costituitasi la AG , garante per la RCA dell'autovettura Controparte_1
Volkswagen Eco UP tg. EV416HM, la stessa non contestava la dinamica del sinistro così come riferita dall'attore, eccependo però il concorso di pari responsabilità dei conducenti per lo stesso, per come accertato dalla locale Polizia Municipale e per come desumibile altresì dal punto di collisione fra i due veicoli;
adduceva inoltre di aver satisfattivamente risarcito il danno mediante il pagamento diretto della somma di € 730,00 nonché con il rimborso della somma di € 11.500,00 richiesta in rivalsa dall . CP_4
4 – La causa veniva istruita con l'assunzione di CTU medico-legale, che accertava l'insorgenza in capo all'attore di menomazioni permanenti per esiti di frattura vertebrale di D12 e
L1, con cuneizzazione dei relativi somi, e con esclusione, d'altro canto, della riconducibilità causale al sinistro della pur rilevata compressione radicolopatica di L5-S1, invece ascritta a noxae differenti tra cui la riduzione della lordotica curva lombare o l'esposizione professionale a rischio biomeccanico rappresentato dalla movimentazione manuale di carichi, che grava proprio sulla cerniera lombosacrale.
4.1 - Le menomazioni causalmente derivate dall'incidente giustificano a parere del CTU dott.ssa –parere non espressamente e specificatamente contestato dalla compagnia- la Per_1 riduzione della validità psico-fisica (cd. danno biologico) del periziato in punti 7, oltre al rimborso delle spese mediche, ritenute congrue per euro 956,20, ed oltre ad un danno biologico temporaneo stimato in complessivi 136 giorni, di cui 15 di ITT, 45 giorni al 75%, 40 giorni al 50%,
36 giorni al 25%, esclusa ogni incidenza pregiudizievole sulla capacità lavorativa specifica nonché ogni personalizzazione del danno per mancata indicazione di precisi episodi di particolare sofferenza psichica o fisica tali da incidere sensibilmente sulle attività quotidiane e sulla vita di relazione (pag. 13 della CTU).
4.2 - Va parimenti riconosciuto un danno al mezzo di proprietà dell'attore nella misura quantificata dal CTU P.I. Guardati in complessivi euro 681,00 (pag. 5 della CTU del 17.10.2022), misura non contrastata dalle parti, mentre va decurtato dal totale dovuto all'attore quanto da pagina 3 di 5 quest'ultimo percepito sia dalla AG convenuta (euro 730,00 complessivi), sia dall CP_4
(per euro 6.916,38), disattesa la richiesta di maggior somma di euro 11.500,00 da parte dell per mancata prova del relativo pagamento. CP_1
5 - Il danno va quindi liquidato, tenuto conto del concorso di colpa dell'attore -quantificabile nella misura del 50% stante il mancato superamento della presunzione di cui all'art. 2054 c.c. e l'accertata e sanzionata manovra contraria alla disciplina del traffico- facendo uso rispettivamente dei criteri utilizzati dai CCTTUU -da condividersi in quanto privi di vizi logici e ben argomentati anche in sede di replica alle osservazioni del CTP di parte attrice- e della Tabella del danno biologico di cui al DM 16.07.2024, e quindi nella seguente misura:
a) Spese mediche…€ 956,20
b) Danni al veicolo…€ 681,00
c) Danno biologico 7%, in relazione all'età di anni 39 al momento del sinistro …€ 10.772,22;
d) ITT…€ 828,60;
e) I.T.P. al 75% (gg. 45)…€ 1.864,35;
e) I.T.P. al 50% (gg. 40)…€ 1.104,80;
f) I.T.P. al 25% (gg. 36)…€ 497,16;
1^ SUBTOTALE = € 16.704,33;
A detrarre concorso di colpa (50%) = € 8.352,17;
TOTALE DOVUTO = € 8.352,17.
Decorrono come noto gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e di anno in anno rivalutata;
va tenuto conto delle somme che medio tempore
(precisamente il 02.10.2017 per euro 280,00 ed il 28.05.2018 per euro 450,00) la compagnia convenuta ha versato al danneggiato, oltrechè della somma di euro 6.916,38 riconosciuta a quest'ultimo da parte dell in data 05.04.2018; i detti importi vanno imputati in via principale CP_4 agli interessi maturati fino a quel momento sulla somma devalutata a quell'epoca e per la somma residua al capitale;
da tali date quindi decorreranno gli interessi sul capitale residuo.
6 - La convenuta , assicuratrice della tg. Controparte_5 Controparte_6
EV416HM, va condannata in solido con l'assicurata-conducente, a risarcire il danno arrecato a nella sopradetta misura di euro 8.352,17 oltre interessi sulla somma Parte_1 devalutata alla data del sinistro (27.06.2017), ed anno per anno rivalutata, ed al lordo delle somme percepite a titolo di acconto, nella misura indicata al precedente capo.
pagina 4 di 5 7 - Le spese vengono compensate per intero tra le parti, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza in relazione al quantum preteso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata definitivamente pronunciando nella contumacia di , CP_3 condanna quest'ultima e la , quale assicuratore per la RCA Controparte_5 dell'autovettura tg. EV416HM, in persona del legale rappresentante P.T., in Controparte_6 solido fra loro, al pagamento in favore di della somma di € 8.352,17, oltre Parte_1 interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e di anno in anno rivalutata;
vanno detratte le somme versate –rispettivamente il 02.10.2017 per euro 280,00 ed il 28.05.2018 per euro 450,00- dalla compagnia convenuta, oltrechè la somma di euro 6.916,38 riconosciuta al
Bensammoud da parte dell in data 05.04.2018; dette somme vanno imputate in via CP_4 principale agli interessi maturati fino a quel momento e per la somma residua al capitale;
da tali date quindi decorreranno gli interessi sul capitale residuo anno per anno rivalutato.
Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio, incluse quelle di CcTtUu.
Macerata, 18 aprile 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1885/2020 promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MARUCCI BIAGIO e dall'avv. SOPRANZI PIER LUIGI elettivamente domiciliato in VIALE SAN LUIGI VERSIGLIA 46 CIVITANOVA MARCHE, presso il primo difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. VITELLI CINZIA;
elettivamente domiciliato in Rua del Papavero 6 - Ascoli Piceno, presso il difensore;
, C.F. CP_2 C.F._2 non costituita né difesa --- CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento danni – sinistro stradale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 20.12.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
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pagina 1 di 5 1 – Fondata e quindi da accogliersi, nei limiti di cui in motivazione, la domanda risarcitoria proposta da per i danni materiali ed alla persona subiti in seguito al Parte_1 sinistro occorso in Macerata (MC) il 27.06.2017 alle ore 18,30 circa, allorquando lo stesso, nel mentre percorreva la rampa a senso unico di uscita dai giardini Diaz con direzione P.zza Marconi alla guida della propria autovettura Fiat Punto tg. CF050MX, giunto all'altezza del civico n. 13, veniva urtato dall'autovettura Volkswagen Eco UP tg. EV416HM, di proprietà e condotta da che provenendo dalla Via Puccinotti ubicata sulla sinistra rispetto al senso di CP_3 marcia dell'attore, si immetteva nella predetta rampa senza rispettare il segnale dell'obbligo di dare precedenza.
1.1 – L'urto interessava lo spigolo anteriore sinistro del mezzo dell'attore, con danni materiali quantificati in complessivi euro 2.293,60, e la fiancata laterale destra della vettura della entrambi i conducenti venivano sanzionati dalla Polizia Municipale di Macerata, CP_2 intervenuta sul posto, rispettivamente per violazione degli artt. 7, co. 11 e 14 e dell'art. 145, co. 4
e 11 C.d.S. per avere l'uno impegnato una strada con divieto di circolazione fuori degli orari consentiti ed in assenza di apposita autorizzazione, e l'altra per aver omesso di rispettare l'obbligo di dare precedenza.
2 – Recatosi in autonomia il giorno successivo presso l'Ospedale di Macerata, veniva diagnostico all'attore la frattura D12-L1 con prognosi di 30 giorni, di cui almeno 15 di riposo a letto, ed a seguire mobilizzazione con l'ausilio di busto ortopedico a tre punti.
2.1 - Venivano allora in data 27.07.2017 prescritti, oltrechè il prosieguo della mobilizzazione con busto a tre punti, la sottoposizione ad un ciclo di magnetoterapia, e posta una prognosi di ulteriori 30 gg;
in data 28.09.2017 veniva autorizzata la rimozione del busto ortopedico e prescritto un ciclo di FKT rachide per accertata cuneizzazione anteriore dei somi vertebrali di D
12 e L1; persistendo la sintomatologia dolorosa per lombalgia e sciatalgia dx con limitazione movimenti in flessione l'attore eseguiva in data 07.11.2017 esame elettroneuromiografico dei muscoli arti inferiori, dove venivano rilevati “…segni compatibili con sofferenza radicolopatica a prevalenza cronica ed a livello del territorio di L5 S1, con modesti indici di axonotmesi ancora in atto, prevalenti su L5 e a destra...”; e successivamente in data 17.01.2018 ad esame Rmn della colonna lombosacrale, dove si accertava una riduzione de “….la fisiologica lordosi lombare con tendenza all'inversione del tratto prossimale…… Lieve bulging discale posteriore in L4 L5.
Angioma vertebrale del soma di L3.”; in data 28.03.2018 e 23.01.2019 l'attore ripeteva l'esame pagina 2 di 5 TAC senza contrasto dove si evidenziava la stabilizzazione del quadro clinico con “…esito di frattura D12 L1, lombosciatalgia destra… invariata la lieve deformità a cuneo anteriore dei somi di D12 e L1, con minima irregolarità a livello dello spigolo antero-superiore, in esiti di pregressa frattura…Angioma di circa 15 mm al soma di L3 ed analogo reperto a livello somatopeduncolare sinistro di D10 (circa 15 mm).
3 – Costituitasi la AG , garante per la RCA dell'autovettura Controparte_1
Volkswagen Eco UP tg. EV416HM, la stessa non contestava la dinamica del sinistro così come riferita dall'attore, eccependo però il concorso di pari responsabilità dei conducenti per lo stesso, per come accertato dalla locale Polizia Municipale e per come desumibile altresì dal punto di collisione fra i due veicoli;
adduceva inoltre di aver satisfattivamente risarcito il danno mediante il pagamento diretto della somma di € 730,00 nonché con il rimborso della somma di € 11.500,00 richiesta in rivalsa dall . CP_4
4 – La causa veniva istruita con l'assunzione di CTU medico-legale, che accertava l'insorgenza in capo all'attore di menomazioni permanenti per esiti di frattura vertebrale di D12 e
L1, con cuneizzazione dei relativi somi, e con esclusione, d'altro canto, della riconducibilità causale al sinistro della pur rilevata compressione radicolopatica di L5-S1, invece ascritta a noxae differenti tra cui la riduzione della lordotica curva lombare o l'esposizione professionale a rischio biomeccanico rappresentato dalla movimentazione manuale di carichi, che grava proprio sulla cerniera lombosacrale.
4.1 - Le menomazioni causalmente derivate dall'incidente giustificano a parere del CTU dott.ssa –parere non espressamente e specificatamente contestato dalla compagnia- la Per_1 riduzione della validità psico-fisica (cd. danno biologico) del periziato in punti 7, oltre al rimborso delle spese mediche, ritenute congrue per euro 956,20, ed oltre ad un danno biologico temporaneo stimato in complessivi 136 giorni, di cui 15 di ITT, 45 giorni al 75%, 40 giorni al 50%,
36 giorni al 25%, esclusa ogni incidenza pregiudizievole sulla capacità lavorativa specifica nonché ogni personalizzazione del danno per mancata indicazione di precisi episodi di particolare sofferenza psichica o fisica tali da incidere sensibilmente sulle attività quotidiane e sulla vita di relazione (pag. 13 della CTU).
4.2 - Va parimenti riconosciuto un danno al mezzo di proprietà dell'attore nella misura quantificata dal CTU P.I. Guardati in complessivi euro 681,00 (pag. 5 della CTU del 17.10.2022), misura non contrastata dalle parti, mentre va decurtato dal totale dovuto all'attore quanto da pagina 3 di 5 quest'ultimo percepito sia dalla AG convenuta (euro 730,00 complessivi), sia dall CP_4
(per euro 6.916,38), disattesa la richiesta di maggior somma di euro 11.500,00 da parte dell per mancata prova del relativo pagamento. CP_1
5 - Il danno va quindi liquidato, tenuto conto del concorso di colpa dell'attore -quantificabile nella misura del 50% stante il mancato superamento della presunzione di cui all'art. 2054 c.c. e l'accertata e sanzionata manovra contraria alla disciplina del traffico- facendo uso rispettivamente dei criteri utilizzati dai CCTTUU -da condividersi in quanto privi di vizi logici e ben argomentati anche in sede di replica alle osservazioni del CTP di parte attrice- e della Tabella del danno biologico di cui al DM 16.07.2024, e quindi nella seguente misura:
a) Spese mediche…€ 956,20
b) Danni al veicolo…€ 681,00
c) Danno biologico 7%, in relazione all'età di anni 39 al momento del sinistro …€ 10.772,22;
d) ITT…€ 828,60;
e) I.T.P. al 75% (gg. 45)…€ 1.864,35;
e) I.T.P. al 50% (gg. 40)…€ 1.104,80;
f) I.T.P. al 25% (gg. 36)…€ 497,16;
1^ SUBTOTALE = € 16.704,33;
A detrarre concorso di colpa (50%) = € 8.352,17;
TOTALE DOVUTO = € 8.352,17.
Decorrono come noto gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e di anno in anno rivalutata;
va tenuto conto delle somme che medio tempore
(precisamente il 02.10.2017 per euro 280,00 ed il 28.05.2018 per euro 450,00) la compagnia convenuta ha versato al danneggiato, oltrechè della somma di euro 6.916,38 riconosciuta a quest'ultimo da parte dell in data 05.04.2018; i detti importi vanno imputati in via principale CP_4 agli interessi maturati fino a quel momento sulla somma devalutata a quell'epoca e per la somma residua al capitale;
da tali date quindi decorreranno gli interessi sul capitale residuo.
6 - La convenuta , assicuratrice della tg. Controparte_5 Controparte_6
EV416HM, va condannata in solido con l'assicurata-conducente, a risarcire il danno arrecato a nella sopradetta misura di euro 8.352,17 oltre interessi sulla somma Parte_1 devalutata alla data del sinistro (27.06.2017), ed anno per anno rivalutata, ed al lordo delle somme percepite a titolo di acconto, nella misura indicata al precedente capo.
pagina 4 di 5 7 - Le spese vengono compensate per intero tra le parti, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza in relazione al quantum preteso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata definitivamente pronunciando nella contumacia di , CP_3 condanna quest'ultima e la , quale assicuratore per la RCA Controparte_5 dell'autovettura tg. EV416HM, in persona del legale rappresentante P.T., in Controparte_6 solido fra loro, al pagamento in favore di della somma di € 8.352,17, oltre Parte_1 interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e di anno in anno rivalutata;
vanno detratte le somme versate –rispettivamente il 02.10.2017 per euro 280,00 ed il 28.05.2018 per euro 450,00- dalla compagnia convenuta, oltrechè la somma di euro 6.916,38 riconosciuta al
Bensammoud da parte dell in data 05.04.2018; dette somme vanno imputate in via CP_4 principale agli interessi maturati fino a quel momento e per la somma residua al capitale;
da tali date quindi decorreranno gli interessi sul capitale residuo anno per anno rivalutato.
Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio, incluse quelle di CcTtUu.
Macerata, 18 aprile 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 5 di 5