Art. 32. (Vendita materiali fuori uso)
Le disposizioni dell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619 , per la vendita di materiali dichiarati fuori uso si applicano anche ai centri automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Il limite di somma previsto dallo stesso articolo 20 e' raddoppiato.
Le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841 , e successive modificazioni, si applicano anche agli uffici lavori ed ai centri automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
I limiti di somma previsti dallo stesso articolo 21 sono raddoppiati.
Le disposizioni dell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619 , per la vendita di materiali dichiarati fuori uso si applicano anche ai centri automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Il limite di somma previsto dallo stesso articolo 20 e' raddoppiato.
Le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841 , e successive modificazioni, si applicano anche agli uffici lavori ed ai centri automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
I limiti di somma previsti dallo stesso articolo 21 sono raddoppiati.