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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 942/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA MANTIA NICOLA, Presidente e Relatore BERNARDO CLAUDIA, Giudice GREGORIO MARIA RITA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6729/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX012H004512025 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX012H004512025 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX012H004512025 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 732/2026 depositato il 13/02/2026 IN FATTO E IN DIRITTO Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato e depositato ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe con cui l'Agenzia delle Entrate ha effettuato una riliquidazione delle imposte per l'anno 2018 relative alle imposte sul reddito delle persone fisiche, irap, iva e contributi previdenziali, con l'individuazione di violazioni e relative sanzioni.
Il ricorrente ha fondato il ricorso sui seguenti motivi:
i) invalidità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione;
ii) illegittimità dell'accertamento induttivo per carenza dei presupposti di legge e assoluta carenza di motivazioni in ordine all'accertamento medesimo ed alla determinazione dei maggiori ricavi;
iii) nullità per decadenza dal potere di accertamento;
iv) nullità dell'accertamento per mancanza di effettivo contradditorio preventivo tra le parti;
v) nullità dell'accertamento per decorrenza dei termini di notifica.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha contestato la fondatezza del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è infondato e merita, pertanto, di essere rigettato.
Va rigettato il primo motivo di ricorso.
Ed invero, l'avviso di accertamento in questione risulta assolutamente chiaro e completo nella parte motiva, come, del resto, dimostrato dalle puntuali difese in fatto ed in diritto articolate dal ricorrente. Si rammenta, in proposito, il principio giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. 12/5/03 n. 7231; 1/4/03 n. 4989; 12/11/98 n.
11420; 25/7/97 n. 6958; C.T.R. Napoli 12/1/04 n. 516) secondo cui l'avviso deve ritenersi correttamente motivato allorquando, in forma estremamente contratta e semplificata, contenga l'indicazione dei criteri in base ai quali l'accertamento è stato compiuto, gli elementi all'uopo utilizzati (Cass. sez. unite n 4853 del 3.6.87) e quindi consenta di contestare l'an ed il quantum debeatur (tra le altre Cass. SS.UU. 12141 del 21.12.1990 ; Cass. n.
1209 del 4.2.2000; n. 3226 del 28.3.1998; n. 6958 del 25.7.1997; n. 7759 del 22.8.1996 n. 14427 del 22.12.1993;
n. 4749 del 24.7.1986; e Cass. Sez. trib. N. 2780 del 26.2.2001) e consenta al contribuente la possibilità di esercitare efficacemente il diritto di difesa senza che l'Amministrazione possa in seguito dedurre in giudizio altre e diverse ragioni di accertamento (Cass.10/1 /97 n. 414). Peraltro, la insufficiente motivazione di un avviso di accertamento non comporta mai la nullità dell'atto, non essendo una sanzione così grave prevista da alcuna norma, potendo, al più, avere come unica conseguenza l'onere da parte dell'Amministrazione di esplicitare ed integrare per quanto occorre il contenuto dell'atto impugnato ed “il requisito della motivazione dell'accertamento, oltre alle puntualizzazioni degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizioni dedotte, viene osservato anche se la sola indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa consenta di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d'impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostanza alle questioni positive “ (Cass. n. 11700 del 21.11.2000).
Con il motivo sopra indicato al n.2 il ricorrente ha censurato l'operato dell'Agenzia delle entrate che ha provveduto ad effettuare un accertamento induttivo sui ricavi della ditta sulla semplice scorta del verbale dell'ispettorato del lavoro dal quale era emersa la posizione di un lavoratore “in nero”, peraltro assunto appena un mese prima dell'ispezione.
Il motivo è palesemente infondato, dovendosi ritenere pienamente legittimo l'operato dell'AF che, sulla scorta della accertata e non contestata presenza di un lavoratore non regolarizzato, ha correttamente proceduto ad accertare induttivamente i ricavi. Né, in senso contrario, rileva la circostanza che l'ispezione da parte dell'ispettorato del lavoro sia stata svolta appena un mese dopo l'avvio dell'attività, assumendo importanza la circostanza oggettiva della presenza di un lavoratore “in nero”. Con il terzo motivo è stata dedotta la nullità dell'avviso di accertamento per decadenza dal relativo potere perché notificato oltre la data del 31/12/2024 quindi oltre il quinto anno successivo dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione iva del periodo d'imposta 2018 oggetto di accertamento.
Il motivo va respinto dovendo, nella specie, applicarsi la proroga di 85 giorni dei termini introdotta dalla normativa emergenziale per Covid-19.
Anche il quarto ed il quinto motivo vanno respinti.
Ed invero, per come esposto dallo stesso ricorrente, la notifica dell'avviso di accertamento è stata preceduta dalla notifica dalla comunicazione dello schema di atto n.TYXQ12H00451/2025, cui il ricorrente non risulta avere dato seguito. Nessun ulteriore obbligo gravava, quindi, a carico dell'AF, neppure a seguito della presentazione della istanza di accertamento con adesione in quanto successiva alla notifica dell'avviso di accertamento.
Per questi motivi
il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate liquidate in euro
3.000,00.
Così deciso in Messina in data 13.2.2026 nella Camera di Consiglio della XI Sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado.
IL PRESIDENTE REL/EST
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA MANTIA NICOLA, Presidente e Relatore BERNARDO CLAUDIA, Giudice GREGORIO MARIA RITA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6729/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX012H004512025 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX012H004512025 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX012H004512025 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 732/2026 depositato il 13/02/2026 IN FATTO E IN DIRITTO Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato e depositato ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe con cui l'Agenzia delle Entrate ha effettuato una riliquidazione delle imposte per l'anno 2018 relative alle imposte sul reddito delle persone fisiche, irap, iva e contributi previdenziali, con l'individuazione di violazioni e relative sanzioni.
Il ricorrente ha fondato il ricorso sui seguenti motivi:
i) invalidità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione;
ii) illegittimità dell'accertamento induttivo per carenza dei presupposti di legge e assoluta carenza di motivazioni in ordine all'accertamento medesimo ed alla determinazione dei maggiori ricavi;
iii) nullità per decadenza dal potere di accertamento;
iv) nullità dell'accertamento per mancanza di effettivo contradditorio preventivo tra le parti;
v) nullità dell'accertamento per decorrenza dei termini di notifica.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha contestato la fondatezza del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è infondato e merita, pertanto, di essere rigettato.
Va rigettato il primo motivo di ricorso.
Ed invero, l'avviso di accertamento in questione risulta assolutamente chiaro e completo nella parte motiva, come, del resto, dimostrato dalle puntuali difese in fatto ed in diritto articolate dal ricorrente. Si rammenta, in proposito, il principio giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. 12/5/03 n. 7231; 1/4/03 n. 4989; 12/11/98 n.
11420; 25/7/97 n. 6958; C.T.R. Napoli 12/1/04 n. 516) secondo cui l'avviso deve ritenersi correttamente motivato allorquando, in forma estremamente contratta e semplificata, contenga l'indicazione dei criteri in base ai quali l'accertamento è stato compiuto, gli elementi all'uopo utilizzati (Cass. sez. unite n 4853 del 3.6.87) e quindi consenta di contestare l'an ed il quantum debeatur (tra le altre Cass. SS.UU. 12141 del 21.12.1990 ; Cass. n.
1209 del 4.2.2000; n. 3226 del 28.3.1998; n. 6958 del 25.7.1997; n. 7759 del 22.8.1996 n. 14427 del 22.12.1993;
n. 4749 del 24.7.1986; e Cass. Sez. trib. N. 2780 del 26.2.2001) e consenta al contribuente la possibilità di esercitare efficacemente il diritto di difesa senza che l'Amministrazione possa in seguito dedurre in giudizio altre e diverse ragioni di accertamento (Cass.10/1 /97 n. 414). Peraltro, la insufficiente motivazione di un avviso di accertamento non comporta mai la nullità dell'atto, non essendo una sanzione così grave prevista da alcuna norma, potendo, al più, avere come unica conseguenza l'onere da parte dell'Amministrazione di esplicitare ed integrare per quanto occorre il contenuto dell'atto impugnato ed “il requisito della motivazione dell'accertamento, oltre alle puntualizzazioni degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizioni dedotte, viene osservato anche se la sola indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa consenta di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d'impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostanza alle questioni positive “ (Cass. n. 11700 del 21.11.2000).
Con il motivo sopra indicato al n.2 il ricorrente ha censurato l'operato dell'Agenzia delle entrate che ha provveduto ad effettuare un accertamento induttivo sui ricavi della ditta sulla semplice scorta del verbale dell'ispettorato del lavoro dal quale era emersa la posizione di un lavoratore “in nero”, peraltro assunto appena un mese prima dell'ispezione.
Il motivo è palesemente infondato, dovendosi ritenere pienamente legittimo l'operato dell'AF che, sulla scorta della accertata e non contestata presenza di un lavoratore non regolarizzato, ha correttamente proceduto ad accertare induttivamente i ricavi. Né, in senso contrario, rileva la circostanza che l'ispezione da parte dell'ispettorato del lavoro sia stata svolta appena un mese dopo l'avvio dell'attività, assumendo importanza la circostanza oggettiva della presenza di un lavoratore “in nero”. Con il terzo motivo è stata dedotta la nullità dell'avviso di accertamento per decadenza dal relativo potere perché notificato oltre la data del 31/12/2024 quindi oltre il quinto anno successivo dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione iva del periodo d'imposta 2018 oggetto di accertamento.
Il motivo va respinto dovendo, nella specie, applicarsi la proroga di 85 giorni dei termini introdotta dalla normativa emergenziale per Covid-19.
Anche il quarto ed il quinto motivo vanno respinti.
Ed invero, per come esposto dallo stesso ricorrente, la notifica dell'avviso di accertamento è stata preceduta dalla notifica dalla comunicazione dello schema di atto n.TYXQ12H00451/2025, cui il ricorrente non risulta avere dato seguito. Nessun ulteriore obbligo gravava, quindi, a carico dell'AF, neppure a seguito della presentazione della istanza di accertamento con adesione in quanto successiva alla notifica dell'avviso di accertamento.
Per questi motivi
il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate liquidate in euro
3.000,00.
Così deciso in Messina in data 13.2.2026 nella Camera di Consiglio della XI Sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado.
IL PRESIDENTE REL/EST