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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/07/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
RG. 904 anno2025 verbale di udienza ex art. 281 sexies cpc
TRIBUNALE DI SAVONA – SEZIONE CIVILE
Il 16 luglio 2025 alle ore 9.00 nanti al giudice dr. Alberto Princiotta, sono comparsi per la parte attricePAOLO l' avv. NASUTI GIANLUCA Parte_1
per la parte convenuta IN PERSONA Controparte_1
DEL MINISTRO PRO TEMPORE C/O AVVOCATURA STATO GENOVA l' avv.AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
è PRESENTE ALTRESì IL DOTTOR Matteo L' Erario, componente dell'ufficio del processo del giudice.
Il giudice, come da calendario del processo, procede alla trattazione orale del giudizio ed i procuratori delle parti, richiamandosi agli atti precedentemente depositati, discutono la causa promossa da:
assistita dall' Parte_2 C.F._1
avvocatoNASUTI GIANLUCA che insistendo come in atti chiede di poter produrre la comparsa conclusionale del curatore speciale nel giudizio oggetto di causa.
nei confronti di:
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO Controparte_1
TEMPORE C/O AVVOCATURA STATO GENOVA codice fiscale P.IVA_1
assistito dall' avvocato AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
Rappresentato come da delega di udienza dal dottor Trapani che si rimette sull' istanza di produzione oggetto della causa : Altri istituti e leggi speciali
Il giudice Alberto Princiotta pronuncia la seguente sentenza con motivazione contestuale dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni:
Per il ricorrente: “Che l'Ill.mo sig. Presidente, in accoglimento del presente ricorso in opposizione ex artt.99 e 170 DPR n.115/2002, in contraddittorio col
, revochi il decreto pronunziato dal Giudice del Tribunale di Controparte_1
Savona nel proc. Reg Gen 199/2024 in data 16.04.2025 e comunicato pari data e per conseguenza ammetta il minore al patrocinio a spese dello stato Persona_1
1 con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza da parte del curatore speciale”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa.
- con vittoria delle spese di lite”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
“Testo unico in materia di spese di giustizia”, il signor , in qualità Parte_2
di esercente la responsabilità genitoriale su , ha presentato Persona_1 opposizione avverso la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio del proprio figlio minorenne. è stato ammesso al gratuito patrocinio Persona_1 nell'ambito del procedimento di divorzio instaurato dalla propria madre, la signora e iscritto a R.G. 199/2024 del Tribunale di Savona;
egli ha affermato che Parte_3
il ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio era stato notificato dalla anche alle proprie figlie, allo scopo di conseguire la revoca Parte_3 dell'assegno di mantenimento già a suo carico. Secondo l'odierno opponente la nel ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, ha accusato le Parte_3
proprie figlie di tenere comportamenti tali da ostacolare il mantenimento dei rapporti con , mentre la CTU disposta nel relativo giudizio avrebbe Persona_1
esposto il carattere conflittuale dei rapporti madre – figlie. Sulla base di tali premesse, il ha sostenuto l'illegittimità della revoca del gratuito Per_1
patrocinio, disposta dal Tribunale di Savona con decreto del 16.4.2025, poiché non sono stati superati i limiti reddituali previsti dalla normativa vigente ai fini dell'ammissione al beneficio. In particolare, parte opponente ha affermato che, ai fini del calcolo di cui all'art. 76 D.P.R. 115/2022, è irrilevante il reddito percepito
2 dalle proprie sorelle maggiorenni: con riferimento al procedimento nel quale l'odierno opponente era stato ammesso al gratuito patrocinio esse, seppure conviventi con il soggetto ammesso al beneficio, devono ritenersi portatrici di interessi confliggenti con quello del stesso, ai sensi dell'art. 76, comma Per_1
quarto D.P.R. 115/2022. Sostenendo che il decreto di revoca del 16.4.2025 sia affetto da violazione di legge, il ha chiesto la riforma del provvedimento Per_1
e la propria riammissione al beneficio, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza da parte del curatore speciale.
Si è tempestivamente costituito il , contestando Controparte_1 integralmente le difese avversarie e chiedendo la reiezione dell'opposizione. La difesa del ha sostenuto che il requisito del conflitto di interessi, di cui CP_1 all'art. 76 D.P.R. 115/2022, vada qualificato in termini di conflitto giuridico, ossia processuale, tra i familiari conviventi, e non quale mero conflitto di fatto, ossia relazionale. Premettendo che le sorelle del non erano parti del Per_1 procedimento di divorzio, l'amministrazione odierna convenuta ha affermato che un eventuale conflitto tra interessi contrapposti possa predicarsi esclusivamente tra la madre, da una parte, e le proprie figlie, dall'altro. Ha concluso escludendo la sussistenza dei presupposti per lo scomputo dei redditi percepiti dai familiari conviventi con l'ammesso al beneficio, ai sensi del quarto comma dell'art. 76 D.P.R.
115/2022, e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione del si fonda su un unico motivo, ossia Per_1
l'errata individuazione dei soggetti interessati dal cumulo dei redditi ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, ex art. 76 D.P.R. 115/2022, “Condizioni per l'ammissione”, ai sensi del quale:
“1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01.
3 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
[…]”
La Suprema Corte si è pronunciata, in plurime occasioni, sulla necessità di includere il reddito percepito dai figli conviventi, ai fini della revoca del gratuito patrocinio concesso a uno dei coniugi nell'ambito di procedimenti di separazione personale. In tali occasioni la Cassazione ha precisato che il presupposto dell'esclusione dal cumulo dei redditi percepiti dai familiari conviventi, ai sensi dell'art. 76/4 D.P.R. 115/2022, ossia il conflitto tra gli interessi del soggetto ammesso al beneficio e quelli dei familiari con lui conviventi, sussiste esclusivamente con riferimento all'altro coniuge, e non anche ai figli conviventi
(Cass. civile sez. II, 26/07/2019, n. 20385, parte motiva: “La Corte ha affermato che
"nelle cause di separazione vi è conflitto di interessi solo con il coniuge che ha promosso l'azione o che è convenuto, mentre tale conflitto non è predicabile relativamente al figlio convivente, ancorché in posizione di adesione ad una delle parti in contesa" (Cass. 30068/2017). D'altro canto - come ha osservato la Procura
Generale - che il coniuge controparte non debba essere considerato nell'ambito del procedimento di separazione, ai fini della considerazione dei limiti reddituali di accesso al beneficio, si ricava già dal tenore testuale del citato art. 76, che, con il riferimento alla convivenza in unico nucleo familiare, "sterilizza" l'eventuale obiezione della persistente convivenza dei coniugi separandi quale ragione di revoca del beneficio, essendo il focus della norma, invece, la declinazione delle possibili
4 variabili del conflitto di interessi, siano i coniugi conviventi oppure no”). Che detto conflitto vada individuato con riferimento alla legittimazione processuale, e non alla consistenza delle posizioni giuridiche di cui sono portatori i singoli soggetti variamente interessati dall'esito del procedimento, è stato espressamente affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale “nelle cause di separazione - che non hanno per oggetto diritti della personalità - vi è conflitto di interessi solo con il coniuge che ha promosso l'azione o che è convenuto, non anche con i figli conviventi, processualmente privi di ogni legittimazione a fronte dell'azione di natura strettamente personale coinvolgente i soli coniugi, a nulla comunque rilevando un eventuale dissenso o consenso dai figli manifestato per l'iniziativa del genitore che ha domandato la separazione, posto che tale dissenso o consenso non incide sulle condizioni di diritto per l'accoglimento della domanda giudiziale (cfr. Cass. pen.,
Sez. 4^, 29 aprile 2015, n. 18039). Pertanto, nelle cause di separazione personale dei coniugi va cumulato il reddito dei figli conviventi con il genitore richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato” (Cassazione civile sez. II,
14/12/2017, n. 30068, parte motiva).
Questo Tribunale ritiene che tali principi, seppur espressi con riferimento alla revoca del gratuito patrocinio nel procedimento di separazione personale, siano suscettibili di applicazione generalizzata: la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 76 D.P.R. 115/2022, infatti, stabilisce una eccezione – la non operatività del cumulo tra redditi dei familiari conviventi con quelli dell'ammesso al beneficio – rispetto alla regola, di cui al comma secondo, secondo il quale ai fini del superamento della soglia ex 76/1 D.P.R. 115/2022 vanno computate anche le entrate conseguite da ogni componente della famiglia convivente con il beneficiario.
L'interpretazione restrittiva dell'eccezione di cui al quarto comma, peraltro, si pone in armonia con la ratio solidaristica dell'istituto: se la previsione di uno strumento volto a consentire ai non abbienti l'esercizio del diritto di difesa in giudizio è espressiva di basilari principi di civiltà giuridica, appare nondimeno iniquo porre a carico dei contribuenti i costi relativi alle iniziative processuali di coloro che, invece, godano delle risorse necessarie ad adire l'autorità giudiziaria (Cass. civile sez. II,
5 26/06/2023, n. 18134: “In tema di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, la locuzione "componente della famiglia" ha una sua specifica pregnanza, avendo il legislatore voluto tenere conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque concorrono a formare il reddito familiare del soggetto richiedente il beneficio;
e ciò in quanto non sarebbe conforme ai principi costituzionali di solidarietà, di equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale il fatto di gravare i contribuenti del costo della difesa di chi può fruire dell'apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorché il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio. Deve, pertanto, ritenersi costituzionalmente orientata l'interpretazione della norma che considera "familiari" non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui e contribuiscono al menage familiare”).
Nella fattispecie di cui in causa, il provvedimento di revoca è stato adottato sulla base del superamento della soglia reddituale ex art. 76, comma primo, D.P.R.
115/2022 (v. decreto Tribunale di Savona 16.4.2025, pag. 2: “rilevato, nel caso di specie, che il minore vive, oltre che col padre, con le sue due Persona_1
sorelle maggiorenni le quali sono entrambe occupate con redditi che superano complessivamente il limite per l'accesso al beneficio del gratuito patrocinio;
ritenuto, pertanto, che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Persona_1
, deliberata dal Consiglio dell'Ordine di Savona debba essere revocata fin
[...] dall'origine;
P.Q.M.
Revoca l'ammissione di al patrocinio a Persona_1 spese dello Stato a decorrere dalla data della delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Savona”). La revoca in oggi opposta appare immune da vizi poiché, in applicazione ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, include nel calcolo di cui al comma primo dell'art. 76 D.P.R. 115/2022 le entrate di tutti i familiari conviventi con il beneficiario, tra i quali appunto le più volte citate sorelle del . Queste ultime, infatti, oltre a non essere parti nel procedimento di Per_1
scioglimento del matrimonio instaurato dalla neppure appaiono titolari, Parte_3
da un punto di vista prettamente sostanziale, di interessi antagonisti rispetto a quelli
6 facenti capo al fratello provvisoriamente ammesso al beneficio. A tali esiti conducono le difese svolte dalla stessa difesa di parte opponente, la quale ragiona di rapporti conflittuali e di contraddittorio, in sede processuale, tra e CP_2 CP_3
da una parte, e la dall'altro; mai tra le prime e il fratello
[...] Parte_3
(Opposizione Di Maggio, pagg. 2 segg.: “Nel caso in esame, il Tribunale di Savona ha ritenuto di procedere alla nomina di un curatore speciale per il minore Per_1
, nel corso del procedimento di divorzio dei genitori, sulla base della forte
[...]
conflittualità esistente sia tra la madre ed il padre, sia tra la madre e le sorelle oramai maggiorenni […]. 2) La signora ha esercitato difese in relazione alle Parte_3 affermazioni delle due sorelle maggiorenni di essere state abbandonate”).
L'opposizione al decreto di revoca dell'ammissione provvisoria di
[...]
al gratuito patrocinio deve dunque essere respinta. Le spese di lite Parte_2
seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base ai parametri indicati dal DM
55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, e dell'unica questione di diritto trattata, facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione da € 1.101,01 a € 5.200,00 per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione:
1. RESPINGE l'opposizione di avverso il decreto di Parte_2 revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio pronunciato dal Tribunale di Savona in data 16.4.2025;
2. CONDANNA alla rifusione integrale delle spese di Parte_2 lite, che liquida in € 852,00 per compensi, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, in favore del . Controparte_1
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
7 Minuta redatta con l' ausilo dell' UPP dr. Matteo L'Erario.
Così deciso il 16/07/2025
Alberto Princiotta sentenza depositata in via telematica, previa lettura in udienza, il 16/07/2025
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TRIBUNALE DI SAVONA – SEZIONE CIVILE
Il 16 luglio 2025 alle ore 9.00 nanti al giudice dr. Alberto Princiotta, sono comparsi per la parte attricePAOLO l' avv. NASUTI GIANLUCA Parte_1
per la parte convenuta IN PERSONA Controparte_1
DEL MINISTRO PRO TEMPORE C/O AVVOCATURA STATO GENOVA l' avv.AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
è PRESENTE ALTRESì IL DOTTOR Matteo L' Erario, componente dell'ufficio del processo del giudice.
Il giudice, come da calendario del processo, procede alla trattazione orale del giudizio ed i procuratori delle parti, richiamandosi agli atti precedentemente depositati, discutono la causa promossa da:
assistita dall' Parte_2 C.F._1
avvocatoNASUTI GIANLUCA che insistendo come in atti chiede di poter produrre la comparsa conclusionale del curatore speciale nel giudizio oggetto di causa.
nei confronti di:
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO Controparte_1
TEMPORE C/O AVVOCATURA STATO GENOVA codice fiscale P.IVA_1
assistito dall' avvocato AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
Rappresentato come da delega di udienza dal dottor Trapani che si rimette sull' istanza di produzione oggetto della causa : Altri istituti e leggi speciali
Il giudice Alberto Princiotta pronuncia la seguente sentenza con motivazione contestuale dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni:
Per il ricorrente: “Che l'Ill.mo sig. Presidente, in accoglimento del presente ricorso in opposizione ex artt.99 e 170 DPR n.115/2002, in contraddittorio col
, revochi il decreto pronunziato dal Giudice del Tribunale di Controparte_1
Savona nel proc. Reg Gen 199/2024 in data 16.04.2025 e comunicato pari data e per conseguenza ammetta il minore al patrocinio a spese dello stato Persona_1
1 con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza da parte del curatore speciale”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa.
- con vittoria delle spese di lite”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
“Testo unico in materia di spese di giustizia”, il signor , in qualità Parte_2
di esercente la responsabilità genitoriale su , ha presentato Persona_1 opposizione avverso la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio del proprio figlio minorenne. è stato ammesso al gratuito patrocinio Persona_1 nell'ambito del procedimento di divorzio instaurato dalla propria madre, la signora e iscritto a R.G. 199/2024 del Tribunale di Savona;
egli ha affermato che Parte_3
il ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio era stato notificato dalla anche alle proprie figlie, allo scopo di conseguire la revoca Parte_3 dell'assegno di mantenimento già a suo carico. Secondo l'odierno opponente la nel ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, ha accusato le Parte_3
proprie figlie di tenere comportamenti tali da ostacolare il mantenimento dei rapporti con , mentre la CTU disposta nel relativo giudizio avrebbe Persona_1
esposto il carattere conflittuale dei rapporti madre – figlie. Sulla base di tali premesse, il ha sostenuto l'illegittimità della revoca del gratuito Per_1
patrocinio, disposta dal Tribunale di Savona con decreto del 16.4.2025, poiché non sono stati superati i limiti reddituali previsti dalla normativa vigente ai fini dell'ammissione al beneficio. In particolare, parte opponente ha affermato che, ai fini del calcolo di cui all'art. 76 D.P.R. 115/2022, è irrilevante il reddito percepito
2 dalle proprie sorelle maggiorenni: con riferimento al procedimento nel quale l'odierno opponente era stato ammesso al gratuito patrocinio esse, seppure conviventi con il soggetto ammesso al beneficio, devono ritenersi portatrici di interessi confliggenti con quello del stesso, ai sensi dell'art. 76, comma Per_1
quarto D.P.R. 115/2022. Sostenendo che il decreto di revoca del 16.4.2025 sia affetto da violazione di legge, il ha chiesto la riforma del provvedimento Per_1
e la propria riammissione al beneficio, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza da parte del curatore speciale.
Si è tempestivamente costituito il , contestando Controparte_1 integralmente le difese avversarie e chiedendo la reiezione dell'opposizione. La difesa del ha sostenuto che il requisito del conflitto di interessi, di cui CP_1 all'art. 76 D.P.R. 115/2022, vada qualificato in termini di conflitto giuridico, ossia processuale, tra i familiari conviventi, e non quale mero conflitto di fatto, ossia relazionale. Premettendo che le sorelle del non erano parti del Per_1 procedimento di divorzio, l'amministrazione odierna convenuta ha affermato che un eventuale conflitto tra interessi contrapposti possa predicarsi esclusivamente tra la madre, da una parte, e le proprie figlie, dall'altro. Ha concluso escludendo la sussistenza dei presupposti per lo scomputo dei redditi percepiti dai familiari conviventi con l'ammesso al beneficio, ai sensi del quarto comma dell'art. 76 D.P.R.
115/2022, e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione del si fonda su un unico motivo, ossia Per_1
l'errata individuazione dei soggetti interessati dal cumulo dei redditi ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, ex art. 76 D.P.R. 115/2022, “Condizioni per l'ammissione”, ai sensi del quale:
“1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01.
3 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
[…]”
La Suprema Corte si è pronunciata, in plurime occasioni, sulla necessità di includere il reddito percepito dai figli conviventi, ai fini della revoca del gratuito patrocinio concesso a uno dei coniugi nell'ambito di procedimenti di separazione personale. In tali occasioni la Cassazione ha precisato che il presupposto dell'esclusione dal cumulo dei redditi percepiti dai familiari conviventi, ai sensi dell'art. 76/4 D.P.R. 115/2022, ossia il conflitto tra gli interessi del soggetto ammesso al beneficio e quelli dei familiari con lui conviventi, sussiste esclusivamente con riferimento all'altro coniuge, e non anche ai figli conviventi
(Cass. civile sez. II, 26/07/2019, n. 20385, parte motiva: “La Corte ha affermato che
"nelle cause di separazione vi è conflitto di interessi solo con il coniuge che ha promosso l'azione o che è convenuto, mentre tale conflitto non è predicabile relativamente al figlio convivente, ancorché in posizione di adesione ad una delle parti in contesa" (Cass. 30068/2017). D'altro canto - come ha osservato la Procura
Generale - che il coniuge controparte non debba essere considerato nell'ambito del procedimento di separazione, ai fini della considerazione dei limiti reddituali di accesso al beneficio, si ricava già dal tenore testuale del citato art. 76, che, con il riferimento alla convivenza in unico nucleo familiare, "sterilizza" l'eventuale obiezione della persistente convivenza dei coniugi separandi quale ragione di revoca del beneficio, essendo il focus della norma, invece, la declinazione delle possibili
4 variabili del conflitto di interessi, siano i coniugi conviventi oppure no”). Che detto conflitto vada individuato con riferimento alla legittimazione processuale, e non alla consistenza delle posizioni giuridiche di cui sono portatori i singoli soggetti variamente interessati dall'esito del procedimento, è stato espressamente affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale “nelle cause di separazione - che non hanno per oggetto diritti della personalità - vi è conflitto di interessi solo con il coniuge che ha promosso l'azione o che è convenuto, non anche con i figli conviventi, processualmente privi di ogni legittimazione a fronte dell'azione di natura strettamente personale coinvolgente i soli coniugi, a nulla comunque rilevando un eventuale dissenso o consenso dai figli manifestato per l'iniziativa del genitore che ha domandato la separazione, posto che tale dissenso o consenso non incide sulle condizioni di diritto per l'accoglimento della domanda giudiziale (cfr. Cass. pen.,
Sez. 4^, 29 aprile 2015, n. 18039). Pertanto, nelle cause di separazione personale dei coniugi va cumulato il reddito dei figli conviventi con il genitore richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato” (Cassazione civile sez. II,
14/12/2017, n. 30068, parte motiva).
Questo Tribunale ritiene che tali principi, seppur espressi con riferimento alla revoca del gratuito patrocinio nel procedimento di separazione personale, siano suscettibili di applicazione generalizzata: la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 76 D.P.R. 115/2022, infatti, stabilisce una eccezione – la non operatività del cumulo tra redditi dei familiari conviventi con quelli dell'ammesso al beneficio – rispetto alla regola, di cui al comma secondo, secondo il quale ai fini del superamento della soglia ex 76/1 D.P.R. 115/2022 vanno computate anche le entrate conseguite da ogni componente della famiglia convivente con il beneficiario.
L'interpretazione restrittiva dell'eccezione di cui al quarto comma, peraltro, si pone in armonia con la ratio solidaristica dell'istituto: se la previsione di uno strumento volto a consentire ai non abbienti l'esercizio del diritto di difesa in giudizio è espressiva di basilari principi di civiltà giuridica, appare nondimeno iniquo porre a carico dei contribuenti i costi relativi alle iniziative processuali di coloro che, invece, godano delle risorse necessarie ad adire l'autorità giudiziaria (Cass. civile sez. II,
5 26/06/2023, n. 18134: “In tema di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, la locuzione "componente della famiglia" ha una sua specifica pregnanza, avendo il legislatore voluto tenere conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque concorrono a formare il reddito familiare del soggetto richiedente il beneficio;
e ciò in quanto non sarebbe conforme ai principi costituzionali di solidarietà, di equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale il fatto di gravare i contribuenti del costo della difesa di chi può fruire dell'apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorché il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio. Deve, pertanto, ritenersi costituzionalmente orientata l'interpretazione della norma che considera "familiari" non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui e contribuiscono al menage familiare”).
Nella fattispecie di cui in causa, il provvedimento di revoca è stato adottato sulla base del superamento della soglia reddituale ex art. 76, comma primo, D.P.R.
115/2022 (v. decreto Tribunale di Savona 16.4.2025, pag. 2: “rilevato, nel caso di specie, che il minore vive, oltre che col padre, con le sue due Persona_1
sorelle maggiorenni le quali sono entrambe occupate con redditi che superano complessivamente il limite per l'accesso al beneficio del gratuito patrocinio;
ritenuto, pertanto, che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Persona_1
, deliberata dal Consiglio dell'Ordine di Savona debba essere revocata fin
[...] dall'origine;
P.Q.M.
Revoca l'ammissione di al patrocinio a Persona_1 spese dello Stato a decorrere dalla data della delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Savona”). La revoca in oggi opposta appare immune da vizi poiché, in applicazione ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, include nel calcolo di cui al comma primo dell'art. 76 D.P.R. 115/2022 le entrate di tutti i familiari conviventi con il beneficiario, tra i quali appunto le più volte citate sorelle del . Queste ultime, infatti, oltre a non essere parti nel procedimento di Per_1
scioglimento del matrimonio instaurato dalla neppure appaiono titolari, Parte_3
da un punto di vista prettamente sostanziale, di interessi antagonisti rispetto a quelli
6 facenti capo al fratello provvisoriamente ammesso al beneficio. A tali esiti conducono le difese svolte dalla stessa difesa di parte opponente, la quale ragiona di rapporti conflittuali e di contraddittorio, in sede processuale, tra e CP_2 CP_3
da una parte, e la dall'altro; mai tra le prime e il fratello
[...] Parte_3
(Opposizione Di Maggio, pagg. 2 segg.: “Nel caso in esame, il Tribunale di Savona ha ritenuto di procedere alla nomina di un curatore speciale per il minore Per_1
, nel corso del procedimento di divorzio dei genitori, sulla base della forte
[...]
conflittualità esistente sia tra la madre ed il padre, sia tra la madre e le sorelle oramai maggiorenni […]. 2) La signora ha esercitato difese in relazione alle Parte_3 affermazioni delle due sorelle maggiorenni di essere state abbandonate”).
L'opposizione al decreto di revoca dell'ammissione provvisoria di
[...]
al gratuito patrocinio deve dunque essere respinta. Le spese di lite Parte_2
seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base ai parametri indicati dal DM
55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, e dell'unica questione di diritto trattata, facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione da € 1.101,01 a € 5.200,00 per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione:
1. RESPINGE l'opposizione di avverso il decreto di Parte_2 revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio pronunciato dal Tribunale di Savona in data 16.4.2025;
2. CONDANNA alla rifusione integrale delle spese di Parte_2 lite, che liquida in € 852,00 per compensi, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, in favore del . Controparte_1
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
7 Minuta redatta con l' ausilo dell' UPP dr. Matteo L'Erario.
Così deciso il 16/07/2025
Alberto Princiotta sentenza depositata in via telematica, previa lettura in udienza, il 16/07/2025
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