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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 29/12/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione monocratica, nella persona del giudice GI NA, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 2 dicembre 2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la se- guente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 551/2023 R.G. e vertente
TRA
( , elettivamente domici- Parte_1 C.F._1
liato in Mozzagrogna, Viale Frentano 67, presso lo studio dell'avv. Sandro
Mammarella, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
( ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Pierpaolo An-
[...] C.F._3
dreoni, come da mandati in atti;
RESISTENTI
avente a oggetto: merito possessorio conclusioni delle parti: come da note d'udienza
1 Fatto e diritto
1. Con “Ricorso per Manutenzione nel possesso ex art 703 cpc e 1170 cc”
(d'ora in avanti, ) ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 [...]
ed (d'ora in avanti, ) do- CP_3 Controparte_4 CP_1 CP_4
mandando di essere manutenuto nel possesso corrispondente al contenuto di un diritto di proprietà di “appezzamenti di terreni e fabbricato siti nel Comu- ne di Tornareccio [...] località C.da San GI” (“Fogli[o] 21 particelle [...]
4273 sub 2 e 3, [...] 706 sub 21, [...] 4141”), confinanti con “i terreni” in pro- prietà di ed (“Foglio [...]21 [...] particell[a] 4384 sub[...] 2-3-4 CP_1 CP_4
e 5” e particelle “4387 e 4385”); possesso molestato dai convenuti, padre e figlia, a cominciare dagli “ultimi giorni del mese di Agosto del 2022”, allorché
“sono stati sorpresi a tentare di sradicare ed estirpare i termini di confine ap- posti” a seguito di “giudizio civile avente ad oggetto regolamento di confini tra i fondi sopra indicati decis[o] con sentenza del Pretore di Atessa del 16” maggio 1996; finché il 15 ottobre 2022 “venivano scoperti a sradicare, con l'ausilio di un [...] fuoristrada, mediante l'uso di una catena agganciata allo stesso [...], un termine di confine costituito da un paletto posto [...] tra l[e] particell[e] 4141 e 4384”.
ed si sono costituiti chiedendo il rigetto del ricorso;
in parti- CP_1 CP_4
colare, deducendo che in virtù di precedenti sentenze e giudizi (l'ultimo defi- nito nel 1998) il confine tra i predetti terreni, “dato dalle dividenti catastali
[delle particelle] e più specificamente dalla linea indicata dalle lettere[ (punti)]
a-b-c-d-e-f[ di cui ad allegata] planimetria”, è stato rappresentato sui luoghi avendo “infiss[o], a terra, [...] picchetti in ferro” “in corrispondenza dei [pre- detti] punti”, “tranne [il] punto 'c', onde evitare che lo stesso, essendo ubica- to sul percorso [di] riconosciuta servitù di passaggio, potesse risultare di pre- giudizio al normale transito veicolare degli aventi diritto”; mentre “il paletto che sarebbe stato oggetto della presunta rimozione” “è stato apposto presu-
2 mibilmente nel mese di luglio del 2022”, “non è presumibilmente quello piantato a suo tempo dal CTU [nei predetti giudizi] per la delimitazione delle proprietà”, essendo “più lontano dal muretto [“di recinzione”], apposto quasi sulla servitù di passaggio con tutti i pericoli che ne conseguono in quanto, non essendo ben segnalato, potrebbe causare danni ai veicoli e alle persone, soprattutto nelle ore notturne, come da legittima preoccupazione dei conve- nuti resistenti”, sicché “i termini di confine, ossia quelli apposti a seguito del- la CTU indicata, non sono stati in alcun modo oggetto di disturbo”.
La fase interdittale si è chiusa con ordinanza di accoglimento e condanna dei resistenti al rimborso delle spese di lite.
Il giudizio è proseguito per il merito su istanza del ricorrente; il Tribunale ha fissato udienza per la prosecuzione nel merito, “rispetto alla quale decorrono i termini per le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.”; all'esito, fissato udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281- sexies c.p.c., disponendone la sostituzione con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
2. La domanda è fondata.
2.1. Nel procedimento possessorio, colui che agisce assumendo di avere dirit- to alla tutela possessoria ha l'onere di provare l'esistenza di atti materiali inte- granti la situazione di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale;
mentre la produzione del titolo da cui si assume aver avuto origine il posses- so (titolo che fonda lo ius possidendi) può valere solo ad colorandam possessionem
e, cioè, può valere solo a rafforzare la prima prova. Più in generale, è escluso che in sede possessoria la prova del possesso, anche eccepito, possa essere ri- cavata dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente, piuttosto che consistere nella dimostrazione dell'esercizio materiale del contenu-
3 to di quel diritto (C. 7067/1995); in altri termini, nelle azioni possessorie rile- va lo ius possessionis non, invece, lo ius possidendi.
È una inammissibile deduzione petitoria in giudizio possessorio qualsiasi de- duzione inerente allo ius possidendi; in tal modo, l'ordinamento impedisce che la situazione petitoria venga prospettata a giustificazione (anche solo succes- siva) di un atto di autotutela possessoria, così neutralizzando l'altrui tutela pos- sessoria di fronte a un giudice.
Peraltro, esaurita la funzione della tutela possessoria di impedire che il titola- re del diritto si faccia giustizia da sé, è alla fine la situazione petitoria che rego- lamenterà le posizioni reciproche delle parti.
L'ordinamento prevede specifici rimedi giudiziali (per quanto rileva nella pre- sente sede, da qualificare, appunto, petitori) per, in difetto di accordo delle parti, sia stabilire l'esatta linea di confine tra fondi limitrofi oggetto di diritti reali di diversi soggetti, sia rendere riconoscibile mediante la collocazione di segni sui luoghi tale linea di confine (azione di regolamento di confini;
azione di appo- sizione di termini).
In tal senso, chi, in una situazione di incertezza (oggettiva, cioè derivante dalla mancanza di qualsiasi segno;
o, comunque, soggettiva, cioè derivante dalla con- testazione sul confine esistente) tra i confini dei fondi contigui, unilateralmente li determina o ridetermina, senza invece ricorrere ai predetti rimedi giudiziali petitori, si sta appunto facendo “giustizia da sé” e, nella prospettiva possesso- ria, sta spogliando quantomeno il compossesso del confinante insito nella situa- zione di possesso promiscuo derivante dalle incertezza oggettiva e comunque contestazione non pretestuosa dei confini.
2.2. Ebbene, già in fase interdittale il Tribunale ha osservato che, irrilevante
(ri)determinare o anche solo (ri)manifestare (con segni sui luoghi) quale sia la
“vera” linea di confine tra i fondi delle parti (questione, evidentemente, peti-
4 toria), nel presente giudizio rileva, piuttosto, alternativamente: se vi sia stata, nei fatti, una riconoscibile, appunto mediante collocazione di segni visibili, e rispettata nel tempo linea di confine (anche, in ipotesi, non corrispondente a quella “vera”), che abbia pertanto ripartito i rispettivi possessi, e sia stata però in ultimo “molestata” da uno dei confinanti;
se, al contrario, vi fosse una situa- zione di incertezza di confine, per difetto o inidoneità di segni sui luoghi e co- munque per contestazione non pretestuosa, che unilateralmente sia stata ri- solta, o sia stato tentato di risolvere, da uno dei confinanti, così ledendo (mo- lestando) il compossesso da possesso promiscuo dell'altro.
Quanto alternativamente sopra può appunto essere predicato nel caso di spe- cie in relazione ai “paletti” “picchetti” e anche al singolo “paletto” di cui all'episodio del 15 ottobre 2022; e, in entrambe le ipotesi della alternativa, la domanda di ne risulta fondata. Pt_1
Il teste di parte ricorrente (udienza del 26 ottobre 2023) Testimone_1
rappresenta che “dei 4 paletti/picchetti complessivi posti a segnalazione del confine, che erano quelli collocati nel '98 e mai spostati, due erano conficcati e sporgevano solo di pochi cm, altri due sporgevano di una 40ina di cm;
[nell'agosto – ottobre 2022] ho personalmente visto piegare passan- CP_4
doci sopra con i mezzi [...] i paletti che sporgevano di una 40ina di cm;
la ba- se però restava dove era”; il teste di parte ricorrente (udienza del Tes_2
26 ottobre 2023) rappresenta che “il 29 agosto 2022 ero lì, dentro il cancello
[“del signor ” di cui “sono ... amica di famiglia”], stavamo preparando Pt_1
i pomodori[...]; vedemmo un fuoristrada con alla guida , arrivò pro- CP_4
prio davanti al cancello, scese, mise una catena legata al fuoristrada intorno al picchetto e cercò di estrarre il picchetto;
chiamammo ; uscì fuori e i Pt_1
due si misero a discutere animatamente;
il picchetto fu sollevato un po' da terra, prima emergeva di circa 4 centimetri, poi di più; tolse la catena Pt_1
ed se ne andò; io sapevo che discutevano più sulla esatta posizione del confine CP_4
5 che sul fatto che i picchetti fossero pericolosi”; il teste di parti resistenti Tes_3
(udienza del 26 ottobre 2023), “sindaco di Tornareccio”, rappresenta che nel luglio 2022 il singolo “paletto” “era praticamente l'oggetto del litigio tra le parti;
dicevano che era alto e pericoloso e non era posizionato sul confine; per quello che ho potuto vedere io, il paletto può essere un ostacolo al passaggio di mezzi tipo trattore”; il teste di parti resistenti (udienza del 14 Tes_4
dicembre 2023) rappresenta che “litigavano ed;
CP_5 Pt_1 CP_4
[...] non so chi ha collocato il picchetto che mi si mostra, quello che emerge;
e non so né quando è stato collocato, quando andai nel luglio 2022 con il sindaco c'era già, né chi lo ha collocato, né se fosse stato messo in esatta cor- rispondenza di precedente picchetto;
e anzi dai miei rilievi, fatti su incarico di
, tale picchetto non era in corrispondenza del confine come io tornai CP_4
ad accertare in base alle indicazioni della perizia del 1997 [...]; i picchetti della perizia [...] c'erano tutti;
quello diverso, e verosimilmente nuovo, è collocato su una linea diversa rispetto a quella ricavabile dagli originari;
e rispetto a tale linea la proprietà pregiudicata è quella di;
tant'è che il 5 settembre CP_4
2023 insieme all'altro tecnico di parte lo abbiamo tolto;
[...] il picchetto tolto il 5 settembre 2023 è stato ricollocato, non so da chi, e non so dove rispetto sia alla linea dei picchetti originari, sia alla originaria collocazione del nuovo picchetto;
quando andai nel luglio 2022, fummo chiamati proprio per discu- tere la posizione di questo picchetto;
preciso che il picchetto nuovo non fu
[']tolto['] da noi nel settembre 2023, ma piuttosto interrato;
e non so dire se il picchetto che nuovamente emerge è in ipotesi lo stesso ritirato su dopo che noi lo avevamo d'accordo con le parti interrato”; il teste di parte ricorrente
(udienza dell'1 febbraio 2024) rappresenta che a “settembre del 2023 Tes_5
insieme al c.t.p. di controparte siamo andati sui luoghi di causa e con l'ausilio della planimetria redatta negli anni '90 dal c.t.u. [...], abbiano concordemente ritenuto che i picchetti attualmente presenti (ricordo di averne visti una deci- na[...]) sono esattamente corrispondenti alla definizione del confine di cui alla
6 c.t.u. [...]; uno era interrato e abbiamo scavato per ritrovarlo;
un altro emer- geva per una 30ina di cm e, avendolo ritenuto io pericoloso, concordemente, dietro mia proposta, e alla presenza anche [di , lo abbia- Controparte_1
mo interrato un po', il più possibile, rimaneva fuori per ancora una 15ina di cm circa”.
Quanto sopra depone per la sussistenza quantomeno di una situazione di in- certezza di confine per difetto o inidoneità di segni sui luoghi e comunque per con- testazione, ancora quantomeno con riferimento al “singolo” picchetto;
che i resistenti unilateralmente, e con violenza (quantomeno) reale, hanno cercato di risolvere.
D'altronde, anche a fronte di una “clandestina” collocazione di ulteriore pic- chetto in posizione difforme rispetto alla linea di confine consolidata, il confi- nante (qui e in virtù delle loro deduzioni sulla “presumibi- CP_4 CP_1
le” novità del “singolo” picchetto oggetto di contestazione) può tutelarsi di fronte a un giudice con il rimedio possessorio (appunto a fronte di “spoglio clandestino”).
2.3. Nella fase di merito i resistenti hanno ulteriormente, specificamente de- dotto quanto segue.
In primo luogo, “la decadenza di controparte d[a]lla possibilità di instaurare la fase di merito atteso che il termine di cui all'art. 703 comma 4 cpc appare pe- rentorio”: “l'ordinanza che ha definito [...]la fase di merito è datata 1.7.24 ed
è stata notificata [...] in data 2.7.24 mentre[...] è stata presentata istanza di riassunzione solo in data 30.09.24 [...] e pertanto appare irrimediabilmente spirato il termine” predetto.
La deduzione è infondata;
infatti, nel procedimento possessorio la “deroga al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il perio- do feriale[...] opera esclusivamente con riguardo alla fase a carattere somma-
7 rio, intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza” (C. 3955/2008), non, invece, quanto alla fase a cognizione piena, ossia al merito possessorio e, quindi, nemmeno quanto al termine perentorio di cui all'art. 703, c. 4, c.p.c.
(termine che, pertanto, resta sospeso nel periodo feriale).
D'altronde, se nessuna delle parti propone (tempestiva) istanza per la prose- cuzione con la fase a cognizione piena, il giudizio possessorio si estingue ex art. 307, c. 3, c.p.c.; ma ciò non incide sulla ordinanza interdittale di accogli- mento della domanda possessoria;
in particolare, la disciplina “attuale [...] ha sostituito alla struttura necessariamente bifasica del procedimento possesso- rio [...] una struttura solo eventualmente bifasica. L'art. 703 c.p.c., comma 4[,] infatti, rimette all'iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di 60 gg. decorrente dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria diretta all'emissione del provvedimento interinale, la prosecuzione del giudizio per il c.d. merito possessorio con le forme delle cognizione pie- na. Nel nuovo sistema, pertanto, la tutela possessoria può arrestarsi alla fase sommaria e all'ordinanza che la conclude, ovvero inoltrarsi fino alla sentenza di merito, a sua volta soggetta agli ordinari mezzi d'impugnazione. [I]n caso di mancata richiesta di prosecuzione del giudizio nel termine perentorio sta- bilito [dall'art. 703, c. 4, c.p.c.] [valida] ipotesi [...] è che l'estinzione del giudi- zio possessorio per la mancata prosecuzione di esso ai sensi dell'art. 703
c.p.c., comma 4 determini una preclusione pro iudicato (al pari di altre situa- zioni simili, come quella della seconda ipotesi dell'art. 653 c.p.c., comma 1[,] operante non solo per il decreto ingiuntivo, ma anche per l'ordinanza ingiun- tiva incidentale ex art. 186-ter c.p.c.). In tal caso, [...] la parte che non abbia raccolto la provocatio ad prosequendum contenuta nell'art. 703 c.p.c., comma 4 e, con essa, la possibilità di ottenere una sentenza sul merito possessorio, pone in essere una condotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza possessoria, munendola di una stabilità (non meramente endoprocessuale, ma) esterna, parificabile a quella della sentenza passata in giudicato” (C. 102/2017). Per-
8 tanto, alla fondatezza della deduzione dei resistenti di “decadenza di
contro
- parte d[a]lla possibilità di instaurare la fase di merito” sarebbe conseguita la
“irretrattabilità” della ordinanza interdittale possessoria che li ha visti soccomben- ti.
In secondo luogo, la “improcedibilità della domanda” “per mancato esperimento del tentativo di mediazione”: la “richiesta di mediazione è stata effettuata so- lo successivamente al deposito della istanza [per la prosecuzione nel merito] e successivamente alla emissione della ordinanza [di fissazione udienza per il merito] del Giudice adito”.
Anche questa deduzione è infondata;
la fase a cognizione piena del procedi- mento possessorio è condizionata all'esperimento del procedimento di me- diazione, ma la conseguente improcedibilità, sempre che sia stata eccepita o rilevata, è comunque sanata retroattivamente dalla successiva proposizione della domanda di mediazione, anche se successiva altresì al termine fissato a tal fine dal giudice, “purché [il procedimento di mediazione] si chiuda infrut- tuosamente prima dell'udienza[ di rinvio,] avendo la norma conseguito il suo sco- po” (C. 26431/2025).
Ebbene, nel caso di specie il procedimento di mediazione si è chiuso infrut- tuosamente non solo prima dell'udienza di rinvio, ma anche prima della stessa fissazione di tale udienza di rinvio: e infatti il Tribunale, con provvedimento del 6 febbraio 2025, ha revocato l'ordinanza che, in medesima data, aveva as- segnato “alle parti termine sino al 26 febbraio 2025 per la proposizione della domanda di mediazione e fissa[to] per l'eventuale prosieguo del giudizio l'udienza del 17 giugno 2025”, appunto perché, come prontamente segnalato dal ricorrente, era stato già depositato “il verbale di mediazione negativo del
17.12.2024”, infatti in atti.
9 2.4. La decisione che definisce il giudizio a cognizione piena può fondarsi esclusivamente sugli elementi probatori acquisiti in fase interdittale (C.
19720/2016); quanto alle dichiarazioni rappresentative di terzi, a maggior ragio- ne ove la relativa assunzione si sia strutturata come vera e propria testimo- nianza, come appunto è stato nel presente giudizio.
3. La decisione di merito possessorio si sovrappone al provvedimento inter- dittale e lo sostituisce (con la conseguenza che non è corretto che il giudice, in tale decisione, si limiti a confermare l'ordinanza interdittale); peraltro, la sosti- tuzione non opera con riferimento alla decisione di fase interdittale inerente alle relative spese di lite, che resta pertanto ferma.
La tutela possessoria nel caso di specie può ancora limitarsi all'ordine inibitorio ai resistenti di astenersi da qualsiasi non concordata utilizzazione dell'area di confine contestata o modificazione dei segni di confine (paletti, picchetti) presenti, sino a una determinazione negoziale consensuale oppure a una ride- terminazione giudiziale dei confini o ricollocazione in sede giudiziale di segni sui luoghi a (nuova e più certa) manifestazione dei confini già determinati nelle pronunce giudiziali degli anni '90 del secolo scorso.
Le spese processuali della fase di merito seguono la soccombenza;
il Tribunale le liquida come da dispositivo in base ai parametri recati dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) inibisce a e di utilizzare, anche a Controparte_4 Controparte_1
mezzo terzi e salvo consenso di l'area contestata al con- Parte_1
fine tra le rispettive proprietà in Tornareccio, meglio individuate in atti e, in particolare, di modificare o comunque manipolare i segni di confine (paletti, picchetti) presenti;
finché non intervenga una determinazione negoziale consensuale
10 oppure una rideterminazione giudiziale dei confini o una ricollocazione in sede giudiziale di segni sui luoghi a nuova manifestazione dei confini già de- terminati nelle pronunce giudiziali degli anni '90 del secolo scorso;
b) condanna e in solido, al rimborso, Controparte_4 Controparte_1
in favore di delle spese di lite (fase di merito), che liquida Parte_1
in euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al
15% e accessori di legge;
con distrazione in favore del procuratore, dichiara- tosi antistatario.
Lanciano, 29 dicembre 2025.
Il giudice
GI NA
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