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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 01/12/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 728/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 728/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO PER CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCORDATARIO”, promosso da:
nata a [...] il [...] ), residente in [...] C.F._1
Melograno nr. 2/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Spano ( ), C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Andrea Pozzo nr. 1/a;
ricorrente pagina 1 di 7 contro nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 lett. B;
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e verbale di udienza del 26 novembre 2025;
per il PM: “Visto”;
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto tra e registrato all'Ufficio dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Olbia dell'anno 2012 al numero 26 parte II serie A.
2. Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori, e , che vivranno con la madre presso Persona_1 Per_2
l'abitazione sita in Olbia, Via del Melograno n.2/C, fatto salvo il diritto di visita del padre;
3. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i minori ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previa comunicazione alla madre;
Sono fatti salvi diversi accordi tra genitori in relazione ad esigenze particolari o al superiore interesse dei minori.
4. Il padre, inoltre, potrà trascorrere con i figli minori il periodo delle festività alternandosi di anno in anno con la madre. Così, ad esempio, se il periodo natalizio è stato trascorso con quest'ultima, l'anno successivo dovrà essere trascorso con il padre;
sono fatti salvi eventuali accordi tra le parti;
5. Ognuno dei genitori provvederà, nei periodi di competenza, a seguire i figli negli studi, ad accompagnarli a scuola, alle attività didattico sportive che loro vorranno seguire, nonché agli incontri con i loro amici e compagni ed alle manifestazioni cui saranno interessati;
6. In ogni caso i figli dovranno essere sempre raggiungibili telefonicamente dal genitore che al momento non li ha in custodia e, in caso di fuoriuscita dalla Sardegna, dovrà sempre essere data previa comunicazione da parte dell'altro genitore almeno tre giorni prima;
7. In caso di espatrio dei minori dovrà essere sempre data previa autorizzazione da parte dell'altro genitore;
8. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
9. Il sig. CP_1 corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo di Euro 600,00 mensili Pt_1
(Euro 300,00 per ciascun figlio) per il mantenimento dei figli, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, che deve mediante bonifico bancario sul conto corrente avente iban IBAN
IT61 I010 1584 9860 0007 0229, C/C n. 70229860, acceso presso il banco di Sardegna, intestato a
; 10. Gli assegni familiari saranno in favore della sig.ra 11. Le spese Parte_1 Pt_1 straordinarie (vestiario, scolastiche, medico e sportive) preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate, che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dei figli saranno sopportate dai genitori in ragione del 50%; 12. Ordinare all'Ufficiale dello stato civile di Olbia di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emanata sentenza. 13. Disporre
l'eliminazione di qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio consentendo l'iscrizione dei figli pagina 3 di 7 minori sul proprio passaporto. 14. Il tutto con spese di giudizio a carico del sig. oltre spese e CP_1
c.p.a. come per legge”.
Nella parte narrativa del ricorso, la allegava di essersi unita in matrimonio con Pt_1 Controparte_1 celebrato con rito concordatario in Olbia il 19 maggio 2012 e che, dalla loro unione, nascevano due figli: il 4 luglio 2011, e il 4 luglio 2014. Persona_3 Per_2
Rilevava che l'intestato Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al decreto nr. 31/2017 del 4 aprile 2017 e che, da quella data, si protraeva lo stato di separazione, senza alcuna possibilità di ricostituire alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi che, anche a causa del disinteresse manifestato dal resistente nei confronti dell'intero nucleo familiare, avevano interrotto qualsiasi tipo di comunicazione.
All'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti si presentava solo la ricorrente e, verificata la regolarità della notifica eseguita nei confronti della parte resistente, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia di Controparte_1
Parte ricorrente, richiamandosi ai propri atti difensivi, chiedeva di trattenere la causa in decisione, precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo, con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Il Collegio ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata
pagina 4 di 7 nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Ritiene il Collegio, dunque, doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti. Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
Stante la contumacia del resistente, nulla osta all'accoglimento delle conclusioni precisate dalla ricorrente che, di fatto, riportano le medesime condizioni di cui all'omologa della separazione. A ciò fa eccezione la condizione di cui al punto 13) delle conclusioni della ricorrente, nei seguenti termini:
“Disporre l'eliminazione di qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio consentendo l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto”. Tale condizione non può essere accolta, per diverse ragioni.
Preliminarmente, occorre osservare che l'iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27 giugno 2012; infatti, da questa data il minore può viaggiare in Europa ed all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Inoltre, una richiesta in tal senso appare contraria al regime dell'affidamento condiviso, che la ricorrente ha chiesto di confermare, ed altresì con la condizione di cui al punto 7) delle conclusioni del ricorso indicato in epigrafe, che prevede quanto segue: “In caso di espatrio dei minori dovrà essere sempre data previa autorizzazione da parte dell'altro genitore”.
D'altra parte, la predetta condizione di cui al punto 13) non è stata motivata dalla ricorrente, né nel ricorso introduttivo del presente procedimento, né in udienza.
Le spese di lite, considerati i rapporti tra le parti, e la natura familiare della controversia, devono essere integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato ad Olbia il 19 maggio 2012 tra nata il 1° maggio 1986 a Sassari, e nato il 5 agosto Parte_1 Controparte_1
1984 a San Gavino Monreale, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia al nr. 26 parte II serie A - anno 2012;
alle seguenti condizioni:
Conferma l'affidamento condiviso dei figli minori, e , ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, sita in Olbia, Via del Melograno nr.
2/C, fatto salvo il diritto di visita del padre. I genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il figlio con sé.
Il padre potrà vedere, e tenere con sé i minori, quando vorrà, previa comunicazione alla madre, e fatti salvi diversi accordi tra genitori, in relazione ad esigenze particolari, o al superiore interesse dei minori.
Il padre, inoltre, potrà trascorrere con i figli minori il periodo delle festività, alternandosi di anno in anno con la madre. Così, ad esempio, se il periodo natalizio è stato trascorso con quest'ultima, l'anno successivo dovrà essere trascorso con il padre, fatti salvi eventuali accordi tra le parti.
Ognuno dei genitori provvederà, nei periodi di competenza, a seguire i figli negli studi, ad accompagnarli a scuola, alle attività didattico sportive che loro vorranno seguire, nonché agli incontri con i loro amici e compagni, ed alle manifestazioni cui saranno interessati.
In ogni caso, i figli dovranno essere sempre raggiungibili telefonicamente dal genitore che, al momento, non li ha in custodia e, in caso di fuoriuscita dalla Sardegna, dovrà sempre essere data previa comunicazione da parte dell'altro genitore, almeno tre giorni prima.
In caso di espatrio dei minori, dovrà essere sempre data previa autorizzazione da parte dell'altro genitore. pagina 6 di 7 Il corrisponderà alla entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo pari ad € 600,00 mensili (€ CP_1 Pt_1
300,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento in favore dei figli, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente iban IBAN IT61 I010 1584
9860 0007 0229, C/C n. 70229860, acceso presso il banco di Sardegna, intestato a . Parte_1
Gli assegni familiari saranno in favore della Pt_1
Le spese straordinarie (vestiario, scolastiche, medico e sportive) preventivamente concordate tra i coniugi, e successivamente documentate, necessarie per le esigenze di vita dei figli, restano a carico dei genitori, nella misura del 50%;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 728/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO PER CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCORDATARIO”, promosso da:
nata a [...] il [...] ), residente in [...] C.F._1
Melograno nr. 2/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Spano ( ), C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Andrea Pozzo nr. 1/a;
ricorrente pagina 1 di 7 contro nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 lett. B;
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e verbale di udienza del 26 novembre 2025;
per il PM: “Visto”;
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto tra e registrato all'Ufficio dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Olbia dell'anno 2012 al numero 26 parte II serie A.
2. Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori, e , che vivranno con la madre presso Persona_1 Per_2
l'abitazione sita in Olbia, Via del Melograno n.2/C, fatto salvo il diritto di visita del padre;
3. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i minori ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previa comunicazione alla madre;
Sono fatti salvi diversi accordi tra genitori in relazione ad esigenze particolari o al superiore interesse dei minori.
4. Il padre, inoltre, potrà trascorrere con i figli minori il periodo delle festività alternandosi di anno in anno con la madre. Così, ad esempio, se il periodo natalizio è stato trascorso con quest'ultima, l'anno successivo dovrà essere trascorso con il padre;
sono fatti salvi eventuali accordi tra le parti;
5. Ognuno dei genitori provvederà, nei periodi di competenza, a seguire i figli negli studi, ad accompagnarli a scuola, alle attività didattico sportive che loro vorranno seguire, nonché agli incontri con i loro amici e compagni ed alle manifestazioni cui saranno interessati;
6. In ogni caso i figli dovranno essere sempre raggiungibili telefonicamente dal genitore che al momento non li ha in custodia e, in caso di fuoriuscita dalla Sardegna, dovrà sempre essere data previa comunicazione da parte dell'altro genitore almeno tre giorni prima;
7. In caso di espatrio dei minori dovrà essere sempre data previa autorizzazione da parte dell'altro genitore;
8. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
9. Il sig. CP_1 corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo di Euro 600,00 mensili Pt_1
(Euro 300,00 per ciascun figlio) per il mantenimento dei figli, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, che deve mediante bonifico bancario sul conto corrente avente iban IBAN
IT61 I010 1584 9860 0007 0229, C/C n. 70229860, acceso presso il banco di Sardegna, intestato a
; 10. Gli assegni familiari saranno in favore della sig.ra 11. Le spese Parte_1 Pt_1 straordinarie (vestiario, scolastiche, medico e sportive) preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate, che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dei figli saranno sopportate dai genitori in ragione del 50%; 12. Ordinare all'Ufficiale dello stato civile di Olbia di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emanata sentenza. 13. Disporre
l'eliminazione di qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio consentendo l'iscrizione dei figli pagina 3 di 7 minori sul proprio passaporto. 14. Il tutto con spese di giudizio a carico del sig. oltre spese e CP_1
c.p.a. come per legge”.
Nella parte narrativa del ricorso, la allegava di essersi unita in matrimonio con Pt_1 Controparte_1 celebrato con rito concordatario in Olbia il 19 maggio 2012 e che, dalla loro unione, nascevano due figli: il 4 luglio 2011, e il 4 luglio 2014. Persona_3 Per_2
Rilevava che l'intestato Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al decreto nr. 31/2017 del 4 aprile 2017 e che, da quella data, si protraeva lo stato di separazione, senza alcuna possibilità di ricostituire alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi che, anche a causa del disinteresse manifestato dal resistente nei confronti dell'intero nucleo familiare, avevano interrotto qualsiasi tipo di comunicazione.
All'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti si presentava solo la ricorrente e, verificata la regolarità della notifica eseguita nei confronti della parte resistente, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia di Controparte_1
Parte ricorrente, richiamandosi ai propri atti difensivi, chiedeva di trattenere la causa in decisione, precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo, con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Il Collegio ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata
pagina 4 di 7 nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Ritiene il Collegio, dunque, doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti. Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
Stante la contumacia del resistente, nulla osta all'accoglimento delle conclusioni precisate dalla ricorrente che, di fatto, riportano le medesime condizioni di cui all'omologa della separazione. A ciò fa eccezione la condizione di cui al punto 13) delle conclusioni della ricorrente, nei seguenti termini:
“Disporre l'eliminazione di qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio consentendo l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto”. Tale condizione non può essere accolta, per diverse ragioni.
Preliminarmente, occorre osservare che l'iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27 giugno 2012; infatti, da questa data il minore può viaggiare in Europa ed all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Inoltre, una richiesta in tal senso appare contraria al regime dell'affidamento condiviso, che la ricorrente ha chiesto di confermare, ed altresì con la condizione di cui al punto 7) delle conclusioni del ricorso indicato in epigrafe, che prevede quanto segue: “In caso di espatrio dei minori dovrà essere sempre data previa autorizzazione da parte dell'altro genitore”.
D'altra parte, la predetta condizione di cui al punto 13) non è stata motivata dalla ricorrente, né nel ricorso introduttivo del presente procedimento, né in udienza.
Le spese di lite, considerati i rapporti tra le parti, e la natura familiare della controversia, devono essere integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato ad Olbia il 19 maggio 2012 tra nata il 1° maggio 1986 a Sassari, e nato il 5 agosto Parte_1 Controparte_1
1984 a San Gavino Monreale, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia al nr. 26 parte II serie A - anno 2012;
alle seguenti condizioni:
Conferma l'affidamento condiviso dei figli minori, e , ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, sita in Olbia, Via del Melograno nr.
2/C, fatto salvo il diritto di visita del padre. I genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il figlio con sé.
Il padre potrà vedere, e tenere con sé i minori, quando vorrà, previa comunicazione alla madre, e fatti salvi diversi accordi tra genitori, in relazione ad esigenze particolari, o al superiore interesse dei minori.
Il padre, inoltre, potrà trascorrere con i figli minori il periodo delle festività, alternandosi di anno in anno con la madre. Così, ad esempio, se il periodo natalizio è stato trascorso con quest'ultima, l'anno successivo dovrà essere trascorso con il padre, fatti salvi eventuali accordi tra le parti.
Ognuno dei genitori provvederà, nei periodi di competenza, a seguire i figli negli studi, ad accompagnarli a scuola, alle attività didattico sportive che loro vorranno seguire, nonché agli incontri con i loro amici e compagni, ed alle manifestazioni cui saranno interessati.
In ogni caso, i figli dovranno essere sempre raggiungibili telefonicamente dal genitore che, al momento, non li ha in custodia e, in caso di fuoriuscita dalla Sardegna, dovrà sempre essere data previa comunicazione da parte dell'altro genitore, almeno tre giorni prima.
In caso di espatrio dei minori, dovrà essere sempre data previa autorizzazione da parte dell'altro genitore. pagina 6 di 7 Il corrisponderà alla entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo pari ad € 600,00 mensili (€ CP_1 Pt_1
300,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento in favore dei figli, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente iban IBAN IT61 I010 1584
9860 0007 0229, C/C n. 70229860, acceso presso il banco di Sardegna, intestato a . Parte_1
Gli assegni familiari saranno in favore della Pt_1
Le spese straordinarie (vestiario, scolastiche, medico e sportive) preventivamente concordate tra i coniugi, e successivamente documentate, necessarie per le esigenze di vita dei figli, restano a carico dei genitori, nella misura del 50%;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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