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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/11/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.R.C.C. n. 8904/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio, presentato il 07/08/2025 congiuntamente da:
con il difensore avv. BONINI GRETA Parte_1
e
GL LE con il difensore avv. DE MONTE DONATA
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente:
1) confermare l'affidamento del figlio in modo condiviso fra entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, dando atto che le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata separatamente, secondo collocazione;
1 2) salvo diversi accordi presi di volta in volta dai genitori, il figlio dal martedì dall'uscita di Per_1 scuola sino a sabato all'ora di pranzo starà con la madre, mentre dal sabato, dopo l'orario di pranzo, sino a martedì mattina, il minore starà presso il padre che provvederà ad accompagnarlo a scuola;
3) durante il periodo estivo, il figlio trascorrerà, con ciascun genitore, due settimane, anche Per_1 non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4) ad anni alterni il figlio trascorrerà Natale con la madre e Capodanno e Pasqua con il padre;
Per_1
5) il padre verserà alla madre per il mantenimento del figlio entro il giorno 28 (ventotto) di Per_1 ogni mese di riferimento, il contributo economico mensile di Euro 330,00.- con la rivalutazione ad ogni scadenza annuale sulla base degli indici ISTAT, a decorrere dal deposito del presente ricorso;
6) i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio per visite medico-specialistiche (ad esclusione dei percorsi di psicoterapia di esclusiva Per_1 competenza della madre) e per trattamenti odontoiatrici ed ortodontici, per le gite scolastiche, per il centro estivo e per l'attività sportiva, somme che la madre comunicherà al padre a mezzo e-mail e/o p.e.c. entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese e che verranno saldate dal padre entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo, a decorrere dal deposito del presente ricorso;
7) il padre concorrerà alle spese straordinarie relative al figlio per le spese di trasporto e di Per_1 doposcuola specialistico nella misura di Euro 480,00.- annui, da versarsi in rate mensili di Euro 40,00.-, in uno con l'assegno di mantenimento;
le eventuali ulteriori spese relative a tali titoli saranno a carico della madre, legittimata anche a richiedere eventuali contributi pubblici, a decorrere dal deposito del presente ricorso;
8) saranno, a carico della madre nella misura del 100% le seguenti spese straordinarie relative al figlio spese scolastiche e spese relative ai percorsi di psicoterapia, a decorrere dal deposito del Per_1 presente ricorso;
9) l'Assegno Unico Familiare spetterà ai genitori nella misura del 50%;
10) le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio il 11/06/2011 a PALERMO e con sentenza N. 1306/2017 dd.
21.09.2017, l'intestato Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le stesse.
2 Con il ricorso di cui in epigrafe domandano congiuntamente la modifica delle condizioni allora stabilite con riferimento al diritto di visita e al mantenimento ordinario e straordinario del figlio Per_1 Per_ considerate la nascita in capo al sig. IA AE della figlia e le nuove e diverse esigenze del figlio Per_1
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in quanto pienamente confacente ai superiori interessi del minore.
Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato congiuntamente da e LE GL e, Parte_1 per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza N. 1306/2017 dd.
21.09.2017 emessa dall'intestato Tribunale, così dispone:
1) conferma l'affidamento del figlio in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, dando atto che le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata separatamente, secondo collocazione;
2) salvo diversi accordi presi di volta in volta dai genitori, il figlio dal martedì dall'uscita di Per_1 scuola sino a sabato all'ora di pranzo starà con la madre, mentre dal sabato, dopo l'orario di pranzo, sino a martedì mattina, il minore starà presso il padre che provvederà ad accompagnarlo a scuola;
3) durante il periodo estivo, il figlio trascorrerà, con ciascun genitore, due settimane, anche Per_1 non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4) ad anni alterni il figlio trascorrerà Natale con la madre e Capodanno e Pasqua con il padre;
Per_1
5) il padre verserà alla madre per il mantenimento del figlio entro il giorno 28 (ventotto) di Per_1 ogni mese di riferimento, il contributo economico mensile di Euro 330,00.- con la rivalutazione ad ogni scadenza annuale sulla base degli indici ISTAT, a decorrere dal deposito del ricorso;
6) i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio per visite medico-specialistiche (ad esclusione dei percorsi di psicoterapia di esclusiva Per_1 competenza della madre) e per trattamenti odontoiatrici ed ortodontici, per le gite scolastiche, per il centro estivo e per l'attività sportiva, somme che la madre comunicherà al padre a mezzo e-mail e/o p.e.c.
3 entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese e che verranno saldate dal padre entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo, a decorrere dal deposito del ricorso;
7) il padre concorrerà alle spese straordinarie relative al figlio per le spese di trasporto e di Per_1 doposcuola specialistico nella misura di Euro 480,00.- annui, da versarsi in rate mensili di Euro 40,00.-, in uno con l'assegno di mantenimento;
le eventuali ulteriori spese relative a tali titoli saranno a carico della madre, legittimata anche a richiedere eventuali contributi pubblici, a decorrere dal deposito del ricorso;
8) sono poste a carico della madre nella misura del 100% le seguenti spese straordinarie relative al figlio spese scolastiche e spese relative ai percorsi di psicoterapia, a decorrere dal deposito del Per_1 presente ricorso;
9) dà atto che l'Assegno Unico Familiare spetterà ai genitori nella misura del 50%;
10) le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 24.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio, presentato il 07/08/2025 congiuntamente da:
con il difensore avv. BONINI GRETA Parte_1
e
GL LE con il difensore avv. DE MONTE DONATA
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente:
1) confermare l'affidamento del figlio in modo condiviso fra entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, dando atto che le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata separatamente, secondo collocazione;
1 2) salvo diversi accordi presi di volta in volta dai genitori, il figlio dal martedì dall'uscita di Per_1 scuola sino a sabato all'ora di pranzo starà con la madre, mentre dal sabato, dopo l'orario di pranzo, sino a martedì mattina, il minore starà presso il padre che provvederà ad accompagnarlo a scuola;
3) durante il periodo estivo, il figlio trascorrerà, con ciascun genitore, due settimane, anche Per_1 non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4) ad anni alterni il figlio trascorrerà Natale con la madre e Capodanno e Pasqua con il padre;
Per_1
5) il padre verserà alla madre per il mantenimento del figlio entro il giorno 28 (ventotto) di Per_1 ogni mese di riferimento, il contributo economico mensile di Euro 330,00.- con la rivalutazione ad ogni scadenza annuale sulla base degli indici ISTAT, a decorrere dal deposito del presente ricorso;
6) i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio per visite medico-specialistiche (ad esclusione dei percorsi di psicoterapia di esclusiva Per_1 competenza della madre) e per trattamenti odontoiatrici ed ortodontici, per le gite scolastiche, per il centro estivo e per l'attività sportiva, somme che la madre comunicherà al padre a mezzo e-mail e/o p.e.c. entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese e che verranno saldate dal padre entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo, a decorrere dal deposito del presente ricorso;
7) il padre concorrerà alle spese straordinarie relative al figlio per le spese di trasporto e di Per_1 doposcuola specialistico nella misura di Euro 480,00.- annui, da versarsi in rate mensili di Euro 40,00.-, in uno con l'assegno di mantenimento;
le eventuali ulteriori spese relative a tali titoli saranno a carico della madre, legittimata anche a richiedere eventuali contributi pubblici, a decorrere dal deposito del presente ricorso;
8) saranno, a carico della madre nella misura del 100% le seguenti spese straordinarie relative al figlio spese scolastiche e spese relative ai percorsi di psicoterapia, a decorrere dal deposito del Per_1 presente ricorso;
9) l'Assegno Unico Familiare spetterà ai genitori nella misura del 50%;
10) le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio il 11/06/2011 a PALERMO e con sentenza N. 1306/2017 dd.
21.09.2017, l'intestato Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le stesse.
2 Con il ricorso di cui in epigrafe domandano congiuntamente la modifica delle condizioni allora stabilite con riferimento al diritto di visita e al mantenimento ordinario e straordinario del figlio Per_1 Per_ considerate la nascita in capo al sig. IA AE della figlia e le nuove e diverse esigenze del figlio Per_1
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in quanto pienamente confacente ai superiori interessi del minore.
Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato congiuntamente da e LE GL e, Parte_1 per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza N. 1306/2017 dd.
21.09.2017 emessa dall'intestato Tribunale, così dispone:
1) conferma l'affidamento del figlio in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, dando atto che le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata separatamente, secondo collocazione;
2) salvo diversi accordi presi di volta in volta dai genitori, il figlio dal martedì dall'uscita di Per_1 scuola sino a sabato all'ora di pranzo starà con la madre, mentre dal sabato, dopo l'orario di pranzo, sino a martedì mattina, il minore starà presso il padre che provvederà ad accompagnarlo a scuola;
3) durante il periodo estivo, il figlio trascorrerà, con ciascun genitore, due settimane, anche Per_1 non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4) ad anni alterni il figlio trascorrerà Natale con la madre e Capodanno e Pasqua con il padre;
Per_1
5) il padre verserà alla madre per il mantenimento del figlio entro il giorno 28 (ventotto) di Per_1 ogni mese di riferimento, il contributo economico mensile di Euro 330,00.- con la rivalutazione ad ogni scadenza annuale sulla base degli indici ISTAT, a decorrere dal deposito del ricorso;
6) i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio per visite medico-specialistiche (ad esclusione dei percorsi di psicoterapia di esclusiva Per_1 competenza della madre) e per trattamenti odontoiatrici ed ortodontici, per le gite scolastiche, per il centro estivo e per l'attività sportiva, somme che la madre comunicherà al padre a mezzo e-mail e/o p.e.c.
3 entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese e che verranno saldate dal padre entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo, a decorrere dal deposito del ricorso;
7) il padre concorrerà alle spese straordinarie relative al figlio per le spese di trasporto e di Per_1 doposcuola specialistico nella misura di Euro 480,00.- annui, da versarsi in rate mensili di Euro 40,00.-, in uno con l'assegno di mantenimento;
le eventuali ulteriori spese relative a tali titoli saranno a carico della madre, legittimata anche a richiedere eventuali contributi pubblici, a decorrere dal deposito del ricorso;
8) sono poste a carico della madre nella misura del 100% le seguenti spese straordinarie relative al figlio spese scolastiche e spese relative ai percorsi di psicoterapia, a decorrere dal deposito del Per_1 presente ricorso;
9) dà atto che l'Assegno Unico Familiare spetterà ai genitori nella misura del 50%;
10) le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 24.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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