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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/12/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 218/23 RG
TRIBUNALE DI SCIACCA
Sezione Civile
Verbale della causa n. 218/2023 R.G. nel procedimento sopra emarginato, pendente innanzi al Tribunale di Sciacca tra rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Alaimo Parte_1
ricorrente
Contro
:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Bertolino del CP_1 Controparte_2
Foro di Marsala resistenti alla luce delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. F. Ballesi TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Francesca Ballesi, in funzioni di giudice, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.218/ 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA:
con socio unico, C.F. P.I. Reg. Imprese di Treviso n. con sede Parte_1 P.IVA_1 in Conegliano (prov. di Treviso), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del Suo legale rappresentante in carica, Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Alaimo- RICORRENTE Parte_2
CONTRO
:
, nato a [...] il [...], C.F. e CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2
, nata a [...] lo [...] C.F. entrambi
[...] C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Bertolino, del Foro di Marsala -RESISTENTI oggetto: RICHIESTA PAGAMENTO SOMME
Conclusioni delle parti: come da note ex art- 127 ter
Motivazione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società ricorrente ha convenuto in giudizio i resistenti per chiedere la loro condanna al pagamento dell'importo di € 29.332,29 e di € 5.815,60 a titolo di restituzione degli importi oggetto dei contratti di finanziamento con loro intercorsi, rispettivamente il 9.2.2012 e il 16.8.2011.
Con memoria difensiva si sono costituiti in giudizio i resistenti i quali hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente ed hanno chiesto, nel merito, il rigetto della pretesa della società creditrice, lamentando che nei contratti di finanziamento in questione fossero stati applicati un tasso (TAEG) non conforme alla normativa di settore. La causa è stata istruita a mezzo deposito di produzioni documentali e CTU contabile e trattenuta in decisione previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
*****
La domanda formulata dalla ricorrente merita accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare.
Non merita accoglimento l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva posto che, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo (docc. dal 10 al n. 19), la CP_3
, in data 22.12.2017 ha ceduto pro soluto alla il credito vantato nei confronti
[...] CP_4 degli odierni ricorrenti e di detta operazione di cessione, avvenuta nell'ambito di un' operazione di cartolarizzazione disciplinata dalla L. 130/1999, è stato dato avviso mediante notizia pubblicata sulla GU parte II n. 3 del 9.1.2018; successivamente la l'1.8.2019, CP_4 nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione, ha ceduto alla il Controparte_5 predetto credito, cessione di cui si è data notizia a mezzo di pubblicazione sulla GU n. 93 dell'8.8.2019, parte II.
Infine, quale ultimo passaggio, il credito in oggetto è stato ceduto, pro soluto, dalla CP_5 il 22.11.2019 all'odierna ricorrente operazione di cui si è data notizia a Parte_1 mezzo pubblicazione sulla GU n. 141 del 30.11.2019.
Sussiste la legittimazione della società creditrice a far valere la pretesa oggetto della procedura monitoria posto che la fattispecie in esame è regolamentata dall'art. 58 TUB, ai sensi del quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti e non essendo necessaria la espressa notifica della intervenuta cessione ai singoli condebitori.
Peraltro, nel caso di specie il creditore ha prodotto anche la relativa cessione del credito notificata ai debitori (docc. 17-20), il che consente di fugare ogni dubbio in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente.
Nel merito, questo Giudice ritiene assolutamente condivisibili, in quanto congruamente motivate, le conclusioni illustrate nella CTU a firma del dott. , che ha avuto ad Persona_1 oggetto l'analisi del TAEG concordato tra le parti con la sottoscrizione dei contratti di finanziamento oggetto del presente giudizio.
Premessa e ricordata la differenza tra TAN (ovvero il tasso annuo nominale, inteso come interesse praticato in base al contratto di credito, che non comprende le spese aggiuntive del contratto quali, ad esempio, spese di istruttoria, spese di incasso e spese assicurative) e TAEG che, invece, sta ad indicare il tasso effettivo globale, ovvero il costo totale del credito al consumatore, comprensivo anche di interessi ed oneri diversi, si passa ad illustrare le risultanze alle quali è pervenuto il CTU con riguardo ai contratti di finanziamento in questione. Iniziando dal contratto n. 45395395, esso è stato sottoscritto il 9.2.2012 tra la Controparte_3
e (con coobbligata ) ed aveva un capitale lordo mutuato pari CP_1 Controparte_2 ad € 35.291,17.
Il piano di ammortamento era alla francese con quota di capitale crescente e quota di interessi decrescente e prevedeva, come prima rata, quella scadente il 15.3.2012.
Il TAEG indicato nel predetto contratto, pari a 10,76% risulta essere inferiore al tasso soglia determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1 L. 108/1996 che, nel trimestre di riferimento (ovvero il primo trimestre 2012, per la categoria del credito personale dal'1.1.2010) era pari al 18.15%.
Dall'analisi del predetto tasso era emerso che la società creditrice aveva escluso dal calcolo dell'indice l'importo relativo alla polizza assicurativa facoltativa “CR protection” a premio unico, di € 2.462,17, oltre all'assicurazione facoltativa indennitaria (polizza collettiva n. 171/1000-RC famiglia) di € 349, quest'ultima della durata di 72 mesi.
I costi compresi nel calcolo del TAEG riscontrati dal CTU sono le spese di istruttoria (€ 480), le spese mensili gestione pratica ( pari a € 1,30 a rata per complessivi € 234), nonché l'imposta di bollo di € 14,62 e l'imposta di rendiconto annuale pari ad € 1,81 annue, per complessivi € 25,34.
Posto che nel calcolo del TAEG non è stata compresa la polizza assicurativa, il che è conforme alla normativa di settore dal momento che le uniche polizze previste erano polizze facoltative e non anche polizze obbligatorie alla cui sottoscrizione era subordinata la concessione del finanziamento, anche calcolando nel TAEG la quota inerente la predetta polizza, si evidenzia un costo complessivo del finanziamento (TAEG), comprensivo delle polizze assicurative pari al 12,44%, percentuale al di sotto della soglia usura vigente alla data di sottoscrizione del contratto (pari al 18,15%).
Con riguardo agli interessi di mora, anche qui le risultanze alle quali è pervenuto il CTU e che sono condivise da questo Giudice, hanno concesso di accertare che il tasso di mora pattuito, pari al 18% risulta in ogni caso inferiore al tasso soglia determinato ai sensi dell'art. 2, co. 1 L. 108/1996, che nel trimestre di riferimento (ovvero il primo trimestre del 2012), per la categoria del credito personale era pari al 18,15%.
Entrando nel merito dell'analisi del contratto di finanziamento n. 822308.3, sottoscritto il 16.8.2011 tra la società CR IF e , esso aveva ad oggetto un capitale lordo CP_1 mutuato pari ad € 10.735, TAN pari al 12.50% e TAEG pari al 13.54%, oltre a un tasso di interesse di mora per 1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata.
Anche in questo caso il piano di ammortamento era alla francese, con quota capitale crescente e quota interessi decrescente.
Il TAEG del finanziamento indicato nel contratto, pari al 13.54% risulta inferiore al tasso soglia determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. 108/96, che, nel trimestre di riferimento (ovvero il terzo trimestre del 2012), per la categoria del credito personale dall'1.1.2010 era pari al 18%. Pure in questo caso era emerso che la CR IF aveva escluso dal calcolo l'importo relativo alla polizza assicurativa facoltativa Cardif di € 735. Tuttavia, anche comprendendo nel calcolo del TAEG l'assicurazione facoltativa, il che non è richiesto, non essendo in presenza di un contratto di finanziamento condizionato alla sottoscrizione di polizze obbligatorie, si evidenzia un costo complessivo del finanziamento, comprensivo di polizze assicurative pari al 15.60%, percentuale al di sotto della soglia usura vigente nel periodo di sottoscrizione del contratto stesso.
Con riferimento agli interessi di mora, il nominato CTU ha riferito che il tasso di mora pattuito, pari alla percentuale dell'1.5% mensile risulta essere inferiore al tasso soglia determinato ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, che, nel trimestre di riferimento (ovvero il trimestre 2011) per la categoria del credito personale era pari al 18%.
Ne deriva che la pretesa creditoria, pari ad € 29.332,29 per il primo contratto di finanziamento del 9.2.2012 e di € 5.815,60 in forza del secondo contratto di finanziamento del 16.8.2011è fondata e trova corrispondenza nelle pattuizioni concordate tra le parti ed oggetto dei contratti di finanziamento sopra esaminati.
Stante l'accoglimento della domanda le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, alla luce dell'attività svolta e dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche.
Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vengono poste a carico di tutte le parti in solido tra loro, trattandosi di accertamento necessario per la definizione della controversia.
PQM
Definitivamente pronunciando, accoglie la domanda di parte ricorrente e dichiara tenuti e condanna i resistenti, in solido tra loro, alla restituzione in favore della società creditrice, dell'importo di € 29.332,29 in forza del contratto di finanziamento n. 45395395.2 del 9.2.2012 e di € 5.815,60 in forza del contratto di finanziamento n. 822308.3 del 16.8.2011, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo.
Dichiara tenuti e condanna i resistenti, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.000 per onorario, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone a carico di tutte le parti in solido tra loro le spese di CTU.
Milano, 19.12.2025
Il Giudice dott. Francesca Ballesi
TRIBUNALE DI SCIACCA
Sezione Civile
Verbale della causa n. 218/2023 R.G. nel procedimento sopra emarginato, pendente innanzi al Tribunale di Sciacca tra rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Alaimo Parte_1
ricorrente
Contro
:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Bertolino del CP_1 Controparte_2
Foro di Marsala resistenti alla luce delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. F. Ballesi TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Francesca Ballesi, in funzioni di giudice, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.218/ 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA:
con socio unico, C.F. P.I. Reg. Imprese di Treviso n. con sede Parte_1 P.IVA_1 in Conegliano (prov. di Treviso), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del Suo legale rappresentante in carica, Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Alaimo- RICORRENTE Parte_2
CONTRO
:
, nato a [...] il [...], C.F. e CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2
, nata a [...] lo [...] C.F. entrambi
[...] C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Bertolino, del Foro di Marsala -RESISTENTI oggetto: RICHIESTA PAGAMENTO SOMME
Conclusioni delle parti: come da note ex art- 127 ter
Motivazione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società ricorrente ha convenuto in giudizio i resistenti per chiedere la loro condanna al pagamento dell'importo di € 29.332,29 e di € 5.815,60 a titolo di restituzione degli importi oggetto dei contratti di finanziamento con loro intercorsi, rispettivamente il 9.2.2012 e il 16.8.2011.
Con memoria difensiva si sono costituiti in giudizio i resistenti i quali hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente ed hanno chiesto, nel merito, il rigetto della pretesa della società creditrice, lamentando che nei contratti di finanziamento in questione fossero stati applicati un tasso (TAEG) non conforme alla normativa di settore. La causa è stata istruita a mezzo deposito di produzioni documentali e CTU contabile e trattenuta in decisione previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
*****
La domanda formulata dalla ricorrente merita accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare.
Non merita accoglimento l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva posto che, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo (docc. dal 10 al n. 19), la CP_3
, in data 22.12.2017 ha ceduto pro soluto alla il credito vantato nei confronti
[...] CP_4 degli odierni ricorrenti e di detta operazione di cessione, avvenuta nell'ambito di un' operazione di cartolarizzazione disciplinata dalla L. 130/1999, è stato dato avviso mediante notizia pubblicata sulla GU parte II n. 3 del 9.1.2018; successivamente la l'1.8.2019, CP_4 nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione, ha ceduto alla il Controparte_5 predetto credito, cessione di cui si è data notizia a mezzo di pubblicazione sulla GU n. 93 dell'8.8.2019, parte II.
Infine, quale ultimo passaggio, il credito in oggetto è stato ceduto, pro soluto, dalla CP_5 il 22.11.2019 all'odierna ricorrente operazione di cui si è data notizia a Parte_1 mezzo pubblicazione sulla GU n. 141 del 30.11.2019.
Sussiste la legittimazione della società creditrice a far valere la pretesa oggetto della procedura monitoria posto che la fattispecie in esame è regolamentata dall'art. 58 TUB, ai sensi del quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti e non essendo necessaria la espressa notifica della intervenuta cessione ai singoli condebitori.
Peraltro, nel caso di specie il creditore ha prodotto anche la relativa cessione del credito notificata ai debitori (docc. 17-20), il che consente di fugare ogni dubbio in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente.
Nel merito, questo Giudice ritiene assolutamente condivisibili, in quanto congruamente motivate, le conclusioni illustrate nella CTU a firma del dott. , che ha avuto ad Persona_1 oggetto l'analisi del TAEG concordato tra le parti con la sottoscrizione dei contratti di finanziamento oggetto del presente giudizio.
Premessa e ricordata la differenza tra TAN (ovvero il tasso annuo nominale, inteso come interesse praticato in base al contratto di credito, che non comprende le spese aggiuntive del contratto quali, ad esempio, spese di istruttoria, spese di incasso e spese assicurative) e TAEG che, invece, sta ad indicare il tasso effettivo globale, ovvero il costo totale del credito al consumatore, comprensivo anche di interessi ed oneri diversi, si passa ad illustrare le risultanze alle quali è pervenuto il CTU con riguardo ai contratti di finanziamento in questione. Iniziando dal contratto n. 45395395, esso è stato sottoscritto il 9.2.2012 tra la Controparte_3
e (con coobbligata ) ed aveva un capitale lordo mutuato pari CP_1 Controparte_2 ad € 35.291,17.
Il piano di ammortamento era alla francese con quota di capitale crescente e quota di interessi decrescente e prevedeva, come prima rata, quella scadente il 15.3.2012.
Il TAEG indicato nel predetto contratto, pari a 10,76% risulta essere inferiore al tasso soglia determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1 L. 108/1996 che, nel trimestre di riferimento (ovvero il primo trimestre 2012, per la categoria del credito personale dal'1.1.2010) era pari al 18.15%.
Dall'analisi del predetto tasso era emerso che la società creditrice aveva escluso dal calcolo dell'indice l'importo relativo alla polizza assicurativa facoltativa “CR protection” a premio unico, di € 2.462,17, oltre all'assicurazione facoltativa indennitaria (polizza collettiva n. 171/1000-RC famiglia) di € 349, quest'ultima della durata di 72 mesi.
I costi compresi nel calcolo del TAEG riscontrati dal CTU sono le spese di istruttoria (€ 480), le spese mensili gestione pratica ( pari a € 1,30 a rata per complessivi € 234), nonché l'imposta di bollo di € 14,62 e l'imposta di rendiconto annuale pari ad € 1,81 annue, per complessivi € 25,34.
Posto che nel calcolo del TAEG non è stata compresa la polizza assicurativa, il che è conforme alla normativa di settore dal momento che le uniche polizze previste erano polizze facoltative e non anche polizze obbligatorie alla cui sottoscrizione era subordinata la concessione del finanziamento, anche calcolando nel TAEG la quota inerente la predetta polizza, si evidenzia un costo complessivo del finanziamento (TAEG), comprensivo delle polizze assicurative pari al 12,44%, percentuale al di sotto della soglia usura vigente alla data di sottoscrizione del contratto (pari al 18,15%).
Con riguardo agli interessi di mora, anche qui le risultanze alle quali è pervenuto il CTU e che sono condivise da questo Giudice, hanno concesso di accertare che il tasso di mora pattuito, pari al 18% risulta in ogni caso inferiore al tasso soglia determinato ai sensi dell'art. 2, co. 1 L. 108/1996, che nel trimestre di riferimento (ovvero il primo trimestre del 2012), per la categoria del credito personale era pari al 18,15%.
Entrando nel merito dell'analisi del contratto di finanziamento n. 822308.3, sottoscritto il 16.8.2011 tra la società CR IF e , esso aveva ad oggetto un capitale lordo CP_1 mutuato pari ad € 10.735, TAN pari al 12.50% e TAEG pari al 13.54%, oltre a un tasso di interesse di mora per 1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata.
Anche in questo caso il piano di ammortamento era alla francese, con quota capitale crescente e quota interessi decrescente.
Il TAEG del finanziamento indicato nel contratto, pari al 13.54% risulta inferiore al tasso soglia determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. 108/96, che, nel trimestre di riferimento (ovvero il terzo trimestre del 2012), per la categoria del credito personale dall'1.1.2010 era pari al 18%. Pure in questo caso era emerso che la CR IF aveva escluso dal calcolo l'importo relativo alla polizza assicurativa facoltativa Cardif di € 735. Tuttavia, anche comprendendo nel calcolo del TAEG l'assicurazione facoltativa, il che non è richiesto, non essendo in presenza di un contratto di finanziamento condizionato alla sottoscrizione di polizze obbligatorie, si evidenzia un costo complessivo del finanziamento, comprensivo di polizze assicurative pari al 15.60%, percentuale al di sotto della soglia usura vigente nel periodo di sottoscrizione del contratto stesso.
Con riferimento agli interessi di mora, il nominato CTU ha riferito che il tasso di mora pattuito, pari alla percentuale dell'1.5% mensile risulta essere inferiore al tasso soglia determinato ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, che, nel trimestre di riferimento (ovvero il trimestre 2011) per la categoria del credito personale era pari al 18%.
Ne deriva che la pretesa creditoria, pari ad € 29.332,29 per il primo contratto di finanziamento del 9.2.2012 e di € 5.815,60 in forza del secondo contratto di finanziamento del 16.8.2011è fondata e trova corrispondenza nelle pattuizioni concordate tra le parti ed oggetto dei contratti di finanziamento sopra esaminati.
Stante l'accoglimento della domanda le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, alla luce dell'attività svolta e dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche.
Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vengono poste a carico di tutte le parti in solido tra loro, trattandosi di accertamento necessario per la definizione della controversia.
PQM
Definitivamente pronunciando, accoglie la domanda di parte ricorrente e dichiara tenuti e condanna i resistenti, in solido tra loro, alla restituzione in favore della società creditrice, dell'importo di € 29.332,29 in forza del contratto di finanziamento n. 45395395.2 del 9.2.2012 e di € 5.815,60 in forza del contratto di finanziamento n. 822308.3 del 16.8.2011, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo.
Dichiara tenuti e condanna i resistenti, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.000 per onorario, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone a carico di tutte le parti in solido tra loro le spese di CTU.
Milano, 19.12.2025
Il Giudice dott. Francesca Ballesi