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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/07/2024, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario
CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 1881 dell'anno
2019, trattenuta in decisione all'udienza del 13 ottobre 2022 e vertente
TRA
(c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.06.1957 elettivamente domiciliata in Avezzano, in via Emilia n. 14, presso lo studio dell'Avv. Stefania Di Simone da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
ATTRICE OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, corrente in Avezzano (AQ) alla via Edison n. 29, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Di Gravio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
E Oggetto: Titoli di credito- opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la al fine di opporre il decreto ingiuntivo n. 607/19 del 28 CP_1
ottobre 2019 - R.G. n. 1511/2019 – giudice, dott.ssa LAURO, provvisoriamente esecutivo, notificato in data 11.11.2019, con il quale veniva intimato ad essa opponente il pagamento in favore della detta società, della somma di € 22.807,00, oltre accessori, spese e competenze. Deduceva a sostengo: l'inammissibilità della domanda, sollevando eccezione di giudicato e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto basata su titoli cambiari portati dall'opposta quale mero possessore, dunque privi di girata.
Il g.i. disponeva con provvedimento i.a.p., poi confermato con ordinanza del
15.9.2020, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, ritenendo sussistente il fumus di fondatezza dell'opposizione.
Si costituiva tardivamente l'opposta, chiedendo rimessione in termini, alla luce della riferita omessa comunicazione del differimento della prima udienza, disposta i nragione dell'emergenza pandemica. Il giudice, riservatosi all'udienza del 13.5.2021, rigettava l'istanza con ordinanza in data 18.5.2021, di cui qui di seguito si riporta la motivazione:
Parte opposta ha formulato richiesta di rimessione in termini deducendo di non aver ricevuto comunicazione dell'avvenuto differimento della prima udienza, fissata per il giorno 11
pag. 2/5 marzo 2020, al 15 settembre 2020, disposto in conseguenza della sospensione dei termini processuali ex art. 83 D.L. n.18 del 2020, e di non aver potuto, comunque, provvedere alla propria tempestiva costituzione in giudizio in ragione dell'emergenza sanitaria in atto.
L'istanza non è fondata. In primo luogo devono rilevarsi il pieno rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis, c.p.c. e la regolarità della notifica dell'atto di citazione, come pure constatato dal giudice alla prima udienza del 15 settembre 2020. Né può revocarsi in dubbio che l'opposta fosse pienamente a conoscenza del processo, tenuto anche conto (per come allegato dall'opponente) della contestuale pendenza della procedura esecutiva attivata in base al decreto qui opposto, che veniva sospesa nel giugno 2020, in conseguenza del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, emesso inaudita altera parte dal giudice Mastropietro, in data 24 gennaio 2020, poi confermato alla prima udienza del 15 settembre 2020. In secondo luogo va osservato che parte opposta non può lamentare l'omessa comunicazione del differimento dell'udienza, non essendo la cancelleria onerata di tale incombente nei riguardi della parte non costituita. In ultima istanza va considerato che, essendo la prima udienza fissata al giorno 11 marzo 2020, il convenuto opposto avrebbe avuto onere di costituirsi, ai sensi degli artt. 166 e 645, c.p.c., entro dieci giorni prima da tale data. Ora, la sospensione dei termini processuali disposta dal D.L.
18/2020, decorreva dal giorno 9 marzo 2020, sino, stanti intervenute successive proroghe, al giorno 11 maggio 2020; ne consegue che nessun impedimento detto provvedimento di sospensione può aver frapposto alla tempestiva e regolare costituzione della che CP_1
pure non è intervenuta nei tempi prescritti. Inoltre l'istante non ha dato dimostrazione delle ragioni, ad essa non imputabili, correlate all'emergenza sanitaria, che le avrebbero precluso,
a partire dal giorno 11 maggio 2020, di costituirsi entro l'udienza del 15 settembre 2020.
Per le ragioni esposte, non sussistendo le condizioni di cui all'art. 294, c.p.c., va dunque rigettata l'istanza e, ritenuta la causa matura per la decisione, in accoglimento delle richieste di parte opponente, va fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
pag. 3/5 Rigetta l'istanza di rimessione in termini formulata dall'opposta ” quindi CP_1
rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo taluni rinvii, per ragioni di carico del ruolo, la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 13.10.2022, con concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c., per deposito di scritti conclusionali e di repliche.
L'opposizione è fondata.
Risulta a riguardo assorbente la riscontrata circostanza - peraltro, come emerso in atti, già oggetto di accertamento in altre sedi processuali, pure valutata in sede dispositiva della sospensione della p.e. del decreto oggetto di opposizione – della assenza di girata degli effetti cambiari posti a base della domanda monitoria.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui “Il mero possessore di una cambiale, che non risulti prenditore (né giratario) dello stesso, difettando sul titolo
l'indicazione del beneficiario, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostri l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito. Infatti, il semplice possesso della "cartula" non ha significato univoco, ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che essa sia pervenuta al possessore abusivamente” (cfr. Cass. Civ.
Sez. III, Sentenza n. 63 del 10/01/2012; conf. Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n.
17689 del 04/08/2006).
Orbene, nel caso di specie, dai titoli non emerge che l'opposta sia girataria dei titoli, essendosi, peraltro, qualificata, in sede di domanda monitoria, quale mero possessore, né, aliunde risulta fornita la prova dell'esistenza del rapporto giuridico su cui la pretesa si fonda, derivando, in conseguenza, da ciò,
l'infondatezza della richiesta di ingiunzione.
L'opposizione va dunque accolta.
pag. 4/5 Non vi sono, tuttavia, le condizioni per disporre la condanna dell'opposta per responsabilità aggravata, ex art. 96, c.p.c., non essendo stata provata la sussistenza del danno subito in conseguenza dell'iniziativa giudiziaria assunta dall'opposta con pretesa mala fede o grave negligenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto opposto;
2) CONDANNA la convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 145,50 per esborsi e 3.000,00, Parte_1
per compensi, oltre accessori come per legge;
Così deciso in Avezzano il 10.7.2024
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
pag. 5/5
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario
CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 1881 dell'anno
2019, trattenuta in decisione all'udienza del 13 ottobre 2022 e vertente
TRA
(c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.06.1957 elettivamente domiciliata in Avezzano, in via Emilia n. 14, presso lo studio dell'Avv. Stefania Di Simone da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
ATTRICE OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, corrente in Avezzano (AQ) alla via Edison n. 29, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Di Gravio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
E Oggetto: Titoli di credito- opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la al fine di opporre il decreto ingiuntivo n. 607/19 del 28 CP_1
ottobre 2019 - R.G. n. 1511/2019 – giudice, dott.ssa LAURO, provvisoriamente esecutivo, notificato in data 11.11.2019, con il quale veniva intimato ad essa opponente il pagamento in favore della detta società, della somma di € 22.807,00, oltre accessori, spese e competenze. Deduceva a sostengo: l'inammissibilità della domanda, sollevando eccezione di giudicato e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto basata su titoli cambiari portati dall'opposta quale mero possessore, dunque privi di girata.
Il g.i. disponeva con provvedimento i.a.p., poi confermato con ordinanza del
15.9.2020, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, ritenendo sussistente il fumus di fondatezza dell'opposizione.
Si costituiva tardivamente l'opposta, chiedendo rimessione in termini, alla luce della riferita omessa comunicazione del differimento della prima udienza, disposta i nragione dell'emergenza pandemica. Il giudice, riservatosi all'udienza del 13.5.2021, rigettava l'istanza con ordinanza in data 18.5.2021, di cui qui di seguito si riporta la motivazione:
Parte opposta ha formulato richiesta di rimessione in termini deducendo di non aver ricevuto comunicazione dell'avvenuto differimento della prima udienza, fissata per il giorno 11
pag. 2/5 marzo 2020, al 15 settembre 2020, disposto in conseguenza della sospensione dei termini processuali ex art. 83 D.L. n.18 del 2020, e di non aver potuto, comunque, provvedere alla propria tempestiva costituzione in giudizio in ragione dell'emergenza sanitaria in atto.
L'istanza non è fondata. In primo luogo devono rilevarsi il pieno rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis, c.p.c. e la regolarità della notifica dell'atto di citazione, come pure constatato dal giudice alla prima udienza del 15 settembre 2020. Né può revocarsi in dubbio che l'opposta fosse pienamente a conoscenza del processo, tenuto anche conto (per come allegato dall'opponente) della contestuale pendenza della procedura esecutiva attivata in base al decreto qui opposto, che veniva sospesa nel giugno 2020, in conseguenza del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, emesso inaudita altera parte dal giudice Mastropietro, in data 24 gennaio 2020, poi confermato alla prima udienza del 15 settembre 2020. In secondo luogo va osservato che parte opposta non può lamentare l'omessa comunicazione del differimento dell'udienza, non essendo la cancelleria onerata di tale incombente nei riguardi della parte non costituita. In ultima istanza va considerato che, essendo la prima udienza fissata al giorno 11 marzo 2020, il convenuto opposto avrebbe avuto onere di costituirsi, ai sensi degli artt. 166 e 645, c.p.c., entro dieci giorni prima da tale data. Ora, la sospensione dei termini processuali disposta dal D.L.
18/2020, decorreva dal giorno 9 marzo 2020, sino, stanti intervenute successive proroghe, al giorno 11 maggio 2020; ne consegue che nessun impedimento detto provvedimento di sospensione può aver frapposto alla tempestiva e regolare costituzione della che CP_1
pure non è intervenuta nei tempi prescritti. Inoltre l'istante non ha dato dimostrazione delle ragioni, ad essa non imputabili, correlate all'emergenza sanitaria, che le avrebbero precluso,
a partire dal giorno 11 maggio 2020, di costituirsi entro l'udienza del 15 settembre 2020.
Per le ragioni esposte, non sussistendo le condizioni di cui all'art. 294, c.p.c., va dunque rigettata l'istanza e, ritenuta la causa matura per la decisione, in accoglimento delle richieste di parte opponente, va fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
pag. 3/5 Rigetta l'istanza di rimessione in termini formulata dall'opposta ” quindi CP_1
rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo taluni rinvii, per ragioni di carico del ruolo, la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 13.10.2022, con concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c., per deposito di scritti conclusionali e di repliche.
L'opposizione è fondata.
Risulta a riguardo assorbente la riscontrata circostanza - peraltro, come emerso in atti, già oggetto di accertamento in altre sedi processuali, pure valutata in sede dispositiva della sospensione della p.e. del decreto oggetto di opposizione – della assenza di girata degli effetti cambiari posti a base della domanda monitoria.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui “Il mero possessore di una cambiale, che non risulti prenditore (né giratario) dello stesso, difettando sul titolo
l'indicazione del beneficiario, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostri l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito. Infatti, il semplice possesso della "cartula" non ha significato univoco, ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che essa sia pervenuta al possessore abusivamente” (cfr. Cass. Civ.
Sez. III, Sentenza n. 63 del 10/01/2012; conf. Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n.
17689 del 04/08/2006).
Orbene, nel caso di specie, dai titoli non emerge che l'opposta sia girataria dei titoli, essendosi, peraltro, qualificata, in sede di domanda monitoria, quale mero possessore, né, aliunde risulta fornita la prova dell'esistenza del rapporto giuridico su cui la pretesa si fonda, derivando, in conseguenza, da ciò,
l'infondatezza della richiesta di ingiunzione.
L'opposizione va dunque accolta.
pag. 4/5 Non vi sono, tuttavia, le condizioni per disporre la condanna dell'opposta per responsabilità aggravata, ex art. 96, c.p.c., non essendo stata provata la sussistenza del danno subito in conseguenza dell'iniziativa giudiziaria assunta dall'opposta con pretesa mala fede o grave negligenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto opposto;
2) CONDANNA la convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 145,50 per esborsi e 3.000,00, Parte_1
per compensi, oltre accessori come per legge;
Così deciso in Avezzano il 10.7.2024
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
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