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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/10/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Cosimo Rovito, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato in data 31.12.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di accertare e dichiarare non dovuto l'importo di € 12.642,92 richiesto dall convenuto a titolo di pagamento dell'indebito sulla pensione n. CP_2
044410107668163 cat. INVCIV con nota del 27 marzo 2024, con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali anche in ordine alle spese. L' costituitosi, dopo aver evidenziato che “in data 12/03/2025 l' ha CP_1 CP_1 effettuato una ricostituzione per maggiorazione sociale, che ha generato un credito, pari ad
€17.323,86 (vedere allegato). Tale credito è scaturito perché la sig.ra nell'invio della su Pt_1 indicata domanda, ha trasmesso i redditi esteri svizzeri, tuttavia, le rendite svizzere non si prendono in considerazione ai fini della determinazione dei redditi per la liquidazione delle prestazioni d'invalidità civile in quanto sono redditi tassati alla fonte. Pertanto, non considerando la pensione estera, i redditi della signora non superano i limiti stabiliti dalla Pt_1 Legge, ed il credito, pari ad €17.323,86, è stato utilizzato per compensare totalmente l'indebito n.18438964, pari ad € 12.642,92 (in quanto prestazioni già erogate ed erroneamente chieste come indebito). Il saldo pari ad € 4.680,94 è stato riscosso con la rata di maggio 2025 (€ 4.680,94+€ 565,30=€ 5.246,24) (vedere allegato). L'indebito pertanto è stato totalmente abbandonato da questo ”, ha concluso per una pronuncia dichiarativa della CP_2 cessazione della materia del contendere, con compensazione dei costi della lite. Con successive note di trattazione scritta, il procuratore della parte ricorrente ha insistito nella condanna della controparte al pagamento delle spese processuali. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, sostituita l'udienza di discussione dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza.
Tanto premesso, è pacifico che ormai non sussista il motivo di lite innanzi indicato, poiché dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta (vds. documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' risulta pacificamente CP_1 che l'istituto previdenziale convenuto abbia provveduto all'abbandono dell'indebito per cui è causa, riconoscendo l'infondatezza della propria pretesa restitutoria. Essendo l'abbandono in parola sopravvenuto all'introduzione della lite e dovendosi, al contempo, considerare come la domanda giudiziale al vaglio, al momento della sua proposizione, fosse supportata dallo specifico interesse a far accertare in giudizio l'insussistenza della pretesa creditoria azionata, le spese di lite sono da porre a carico della parte convenuta, quale parte virtualmente soccombente, nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 31.12.2024, da nei confronti dell' così provvede: dichiara cessata Parte_1 CP_1 la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.000,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 6 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Cosimo Rovito, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato in data 31.12.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di accertare e dichiarare non dovuto l'importo di € 12.642,92 richiesto dall convenuto a titolo di pagamento dell'indebito sulla pensione n. CP_2
044410107668163 cat. INVCIV con nota del 27 marzo 2024, con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali anche in ordine alle spese. L' costituitosi, dopo aver evidenziato che “in data 12/03/2025 l' ha CP_1 CP_1 effettuato una ricostituzione per maggiorazione sociale, che ha generato un credito, pari ad
€17.323,86 (vedere allegato). Tale credito è scaturito perché la sig.ra nell'invio della su Pt_1 indicata domanda, ha trasmesso i redditi esteri svizzeri, tuttavia, le rendite svizzere non si prendono in considerazione ai fini della determinazione dei redditi per la liquidazione delle prestazioni d'invalidità civile in quanto sono redditi tassati alla fonte. Pertanto, non considerando la pensione estera, i redditi della signora non superano i limiti stabiliti dalla Pt_1 Legge, ed il credito, pari ad €17.323,86, è stato utilizzato per compensare totalmente l'indebito n.18438964, pari ad € 12.642,92 (in quanto prestazioni già erogate ed erroneamente chieste come indebito). Il saldo pari ad € 4.680,94 è stato riscosso con la rata di maggio 2025 (€ 4.680,94+€ 565,30=€ 5.246,24) (vedere allegato). L'indebito pertanto è stato totalmente abbandonato da questo ”, ha concluso per una pronuncia dichiarativa della CP_2 cessazione della materia del contendere, con compensazione dei costi della lite. Con successive note di trattazione scritta, il procuratore della parte ricorrente ha insistito nella condanna della controparte al pagamento delle spese processuali. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, sostituita l'udienza di discussione dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza.
Tanto premesso, è pacifico che ormai non sussista il motivo di lite innanzi indicato, poiché dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta (vds. documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' risulta pacificamente CP_1 che l'istituto previdenziale convenuto abbia provveduto all'abbandono dell'indebito per cui è causa, riconoscendo l'infondatezza della propria pretesa restitutoria. Essendo l'abbandono in parola sopravvenuto all'introduzione della lite e dovendosi, al contempo, considerare come la domanda giudiziale al vaglio, al momento della sua proposizione, fosse supportata dallo specifico interesse a far accertare in giudizio l'insussistenza della pretesa creditoria azionata, le spese di lite sono da porre a carico della parte convenuta, quale parte virtualmente soccombente, nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 31.12.2024, da nei confronti dell' così provvede: dichiara cessata Parte_1 CP_1 la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.000,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 6 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma