TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/07/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 564/2024 R.G. promossa da
DA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Brusaferro, elettivamente domiciliato come in atti;
- opponente -
nei confronti di già Controparte_1
(C.F. Controparte_1
,), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Gianni Solinas, elettivamente domiciliata come in atti;
- opposta-
CONCLUSIONI
Per parte opponente: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 28.3.2025
Per parte opposta: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 28.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito anche ha proposto Parte_1 Pt_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22/2022, con il quale era stato ingiunto allo stesso il pagamento del complessivo importo di € 2.611.318,61, oltre ad interessi e spese del procedimento.
1 Preliminarmente, l'opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Rovigo, per essere competente il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata Imprese, in applicazione dell'art.3 del
D.Lgs. 168/2003.
In particolare, l'opponente ha evidenziato che i titoli fatti valere dalla Banca, a sostegno della pretesa creditoria, consistono in contratti pubblici, regolamentati ratione temporis dal D.Lgs. n. 163/2006.
Inoltre, la parte attrice ha evidenziato come:
- nel Mutuo chirografario 23.7.2008 Rep. n.
1.355 Notaio è stato previsto che “… Per ogni Per_1 controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale della
Banca”;
- nel Mutuo chirografario 22.12.2009 Rep. n.
1.699 Notaio è contenuta la medesima clausola;
Per_1
- nel Mutuo chirografario 18.11.2010 Rep. n.
1.963 Notaio è stata pattuito che “Le controversie Per_1 che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto saranno devolute in via esclusiva al foro di Rovigo”.
Dunque, l'opponente ha eccepito che, quantomeno con riferimento ai primi due contratti, il Tribunale di Rovigo debba ritenersi incompetente a decidere.
Inoltre, sempre in via preliminare, parte attrice ha eccepito il difetto di procedibilità della domanda, per non essere stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel merito, la parte opponente ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto emesso sulla base del mero estratto di saldaconto.
Inoltre, l' ha eccepito la nullità delle clausole determinati il piano di ammortamento, in quanto, in Pt_2 tutti i contratti, è stato stabilito un così detto “ammortamento alla francese”.
Si è costituita in giudizio la Banca opposta, la quale ha dedotto che la competenza delle
[...]
si radica esclusivamente nell'ipotesi in cui l'oggetto della controversia attenga ad un Parte_3 contratto pubblico di appalto, circostanza non ricorrente nel caso di specie, in quanto relativa a contratti di mutuo.
Inoltre, la convenuta ha evidenziato che, mentre per uno dei contratti di mutuo è espressamente pattuito il foro convenzionale di Rovigo, per gli altri due dalla formulazione della clausola si ricava come non si sia in presenza di un foro convenzionale esclusivo.
Nel merito, l'opposta ha dedotto che, oltre ad essere stati depositati i documenti contrattuali e le relative certificazioni ex art. 50 T.U.B., è stato anche prodotto un riconoscimento di debito con allegato
2 il conteggio aggiornato del credito e il piano di ammortamento aggiornati al 28.12.2017 con l'indicazione di tutte le rate pagate, specificate per interessi e quota capitale e data di pagamento.
In ordine alla eccepita nullità, la parte opposta ha evidenziato la genericità delle contestazioni dell'opponente, ponendo in rilievo la liceità del sistema di ammortamento alla francese.
Con ordinanza del 12.7.2022, è stata accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c., in ragione della plausibile fondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, anche in forza di argomentazioni non sviluppate dalla stessa e oggetto di rilievo officioso da parte del giudice.
Dunque, all'esito della prima udienza ex art. 183 c.p.c., è stato assegnato alle parti termine per note, al fine di consentire alle stesse di dedurre in ordine al rilievo officioso di incompetenza a decidere.
Successivamente, le parti, evidenziando la particolarità della questione e la delicatezza delle vicende sottese all'oggetto del presente giudizio, dato atto dell'esistenza di complesse trattative, nella quale erano coinvolti anche soggetti terzi rispetto alle parti, hanno chiesto concordemente assegnarsi rinvii
(cfr. verbali dell'udienza del 13.6.2023, del 28.11.2023, del 16.4.2024, del 9.10.2024, del 29.1.2025, del 10.3.2025).
2. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, con la quale è stata dedotta la sussistenza della competenza in capo al Tribunale di Venezia – Sezione
Specializzata in materia d'impresa.
Ebbene, si osserva che nel contratto di mutuo stipulato il giorno 22.12.2009 si legge: “che l' Pt_2 con delibera del Consiglio di Amministrazione n°48/04 del 25.5.2009 ha autorizzata l'avvio di una procedura negoziata tra gli Istituti bancari […]”.
Inoltre, nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2009, allegata al contratto di mutuo, si fa riferimento alla assegnazione all'esito della gara (Cfr. doc. n. 5 allegato al ricorso monitorio).
Nondimeno, anche nel contratto di mutuo del 18.11.2010, si legge: “con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 30 del 27 aprile 2010 ha approvato l'avvio delle procedure di gara per
l'accensione di un mutuo dell'importo di Euro 1.350.000,00 […]” e nella delibera allegata al contratto si fa espresso riferimento alla procedura di gara avviata ai sensi dell'art. 55 D.lgs. n. 163 del 2006 (Cfr. doc. n. 7 allegato al ricorso monitorio).
E ancora, nel contratto di mutuo del 23.7.2008 è possibile rinvenire riferimenti alla selezione della
Banca a seguito delle offerte proposte (Cfr. doc. n. 3 allegato al ricorso monitorio).
3 Sul punto, l'opposta ha evidenziato come, in tal caso, si sarebbe in presenza di una mera negoziazione privata, tenuto conto che l'IRAS ha incaricato un consulente di reperire specifiche offerte da parte di
Istituti di credito.
Ebbene, vale evidenziare come l'art. 57 del Decreto legislativo del 12/04/2006, n. 163, ratione temporis applicabile, disciplinasse la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevedendo che “
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: […] c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti”.
L'adozione di tale procedura è peraltro ricavabile dal riferimento, contenuto nella delibera del 28.2008, alla “necessità di fronteggiare ulteriori necessità di tipo straordinario”, che avevano dunque indotto il
C.d.A. a procedere alla ricerca di istituto bancario per la stipula del contratto di mutuo, al fine di destinare il finanziamento alle spese straordinarie meglio indicate nella delibera (Cfr. doc. n. 3 allegato al ricorso monitorio).
Inoltre, vale evidenziare che, per quanto di interesse in relazione alle valutazioni da compiersi, non assumono rilevanza la procedura scelta da e l'eventuale sussistenza dei presupposti per Pt_2 accedervi, in quanto è dirimente la sussistenza di un contratto pubblico di appalto di servizi.
In tal senso, giova porre in rilievo che l'art. 3 D.Lgs. n. 163/2006, contiene le seguenti definizioni:
- “3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori”;
- “
6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice”.
2.1 Ciò posto, si osserva che, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (per come riformulato dal d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27), le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti, quando sia parte una delle società individuate nella prima parte del secondo comma dell'art. 3, per le cause e procedimenti «relativi» a «contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria».
4 Dunque, si reputa che le cause e i procedimenti di competenza delle sezioni specializzate debbano essere relativi a contratti pubblici di appalto di rilevanza comunitaria nell'ambito della giurisdizione riconosciuta al riguardo al giudice ordinario, il cui difetto, comunque, non potrà che essere dichiarato dalla sezione specializzata adita.
A tal proposito, il Tribunale reputa che non pare possa dubitarsi che per l'individuazione dei contratti pubblici di appalto si debba fare riferimento alle disposizioni del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (oggi abrogato dal d.lgs., 18 aprile 2016, n. 50 cui all'attualità deve farsi riferimento) - che, come previsto al primo comma dell'art. 1, disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere (Cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/03/2017, n.6327).
Ebbene, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 163 del 2006, sono soggetti alle disposizioni dallo stesso dettate i servizi elencati nell'Allegato IIA, che al numero 6 annovera i “servizi finanziari”, distinguendoli in a) servizi assicurativi e b) servizi bancari e finanziari.
A ciò si aggiunga che i codici CPV (Vocabolario comune degli appalti pubblici) collegati ai servizi bancari e finanziari, da 66100000 – 1 a 66430000 – 3, si riferiscono, tra gli altri, a “Servizi di concessione di credito” (66113000-5), “Servizi bancari di investimento e servizi affini” (66120000-7),
“Servizi di finanziamento delle imprese e servizi di capitali di rischio” (66122000-1), “Servizi operativi del mercato finanziario” (66151000-3), “Servizi di consulenza finanziaria” (66171000-9), “Servizi di intermediazione prestiti” (66190000-8).
Dal combinato disposto degli elementi sopra esaminati, si ricava che la gamma di servizi finanziari soggetti all'applicazione della predetta disciplina è molto ampia e comprende anche, per quanto interessa in questa sede, i servizi di concessione di credito.
Tuttavia, vale precisare che la categoria dei servizi finanziari è oggetto di una specifica deroga riguardo alla soggezione al Codice prevista tanto nell'Allegato IIA dove, in nota, viene precisato che sono esclusi i “contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri servizi finanziari nonché dei servizi forniti da banche centrali”, quanto nell'art. 19, comma 1, lett. d), dove viene aggiunta l'ulteriore precisazione che sono esclusi dall'applicazione del Codice “in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti”.
Tanto premesso, giova evidenziare che, sotto la vigenza della disciplina antecedente al D.lgs. n. 163 del
2006, la giurisprudenza nazionale era orientata a ricondurre i contratti di concessione di mutuo tra i
5 servizi finanziari di cui all'Allegato IIA, con conseguente affermazione della necessità di applicazione integrale della disciplina dell'evidenza pubblica (CGA Sicilia, 8 luglio 1998, n. 429; Corte dei Conti, sez. controllo, 23 aprile 1999, n. 5).
Sul punto, più in generale, veniva evidenziato che la clausola di non applicabilità della disciplina comunitaria, secondo cui essa non si applica ai “contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri servizi finanziari nonché dei servizi forniti da banche centrali”, non implica che dall'applicazione sono esclusi tutti gli altri servizi qualificabili come finanziari, posto che l'Allegato 1 (al previgente d.lgs. n. 157/1995) espressamente include al numero 6 tra i servizi cosiddetti prioritari i “servizi finanziari”, con espressa esclusione in nota dei soli servizi finanziari come sopra identificati (Cfr. TAR Veneto, sez. I, 18 giugno 2002, n. 2887).
In tal senso, va valorizzata la diversa formulazione dell'art. 19, comma 1, lett. d), del Codice, che, come detto, prevede la non applicabilità del Codice ai contratti “concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché
i servizi forniti dalla Banca d'Italia” e, dunque, determina l'esigenza di circoscrivere l'ambito di applicazione della deroga.
Orbene, questo giudicante reputa condivisibile la soluzione ermeneutica sostenuta dalla giurisprudenza unionale per la quale la predetta norma, in quanto derogatoria ai principi dell'evidenza pubblica, come tutte le disposizioni che prevedono un'eccezione ad una regola generale, vada intesa in senso restrittivo.
Infatti, il ventisettesimo considerando della direttiva 2004/18, nell'esplicitare le ragioni sottese a tale esclusione, evidenzia che “…i servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non comprendono gli strumenti in materia di politica monetaria, tassi di cambio, debito pubblico, gestione delle riserve e di altre politiche che comportino operazioni su titoli o altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento di denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici. Di conseguenza i contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari non sono contemplati. Sono altresì esclusi i servizi forniti dalle banche centrali”.
De iure, l'esclusione concernente tali specifici servizi finanziari trovi la sua giustificazione nelle caratteristiche dei prodotti finanziari, la cui negoziazione appare legata in misura prevalente al
6 particolare giudizio di affidabilità di ciascun singolo operatore e la cui verifica di convenienza si fonda esclusivamente sul favorevole e particolare giudizio di affidabilità e solidità dell'impresa offerente.
Ad ogni buon conto, giova precisare che l'inciso “in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti” non rappresenti altro che una mera specificazione rispetto alla categoria delle operazioni finanziarie in titoli e, dunque, non costituisca una fattispecie autonoma nell'ambito della norma derogatoria.
2.3 Tutto quanto premesso, risulta dirimente la circostanza per cui i contratti di mutuo oggetto di causa hanno tutti valore superiore alle soglie previste dall'art. 28 D.Lgs. n. 163 del 2006.
Infatti:
- il Mutuo chirografario 23.7.2008 Rep. n.
1.355 Notaio ha valore di € 1.700.000,00 (Cfr. doc. n. Per_1
3 allegato al ricorso monitorio).;
- il Mutuo chirografario 22.12.2009 Rep. n.
1.699 Notaio ha valore di € 550.000,00 (Cfr. doc. n. Per_1
5 allegato al ricorso monitorio).;
- il Mutuo chirografario 18.11.2010 Rep. n.
1.963 Notaio di € 1.350.000,00 (Cfr. doc. n. 7 Per_1 allegato al ricorso monitorio).
3. In ogni caso, il Tribunale reputa che non possano assumere rilevanza, ai fini dell'individuazione del giudice competente, le clausole, pur presenti nei contratti, con cui le parti hanno pattuito un foro convenzionale, e tanto a prescindere da ogni valutazione circa l'esclusività del foro concordato.
Infatti, a parere di questo giudicante, sebbene non sfugga l'esistenza di diversi orientamenti sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, si è in presenza di una competenza per materia in senso tecnico, dunque non derogabile per volontà delle parti ex art. 28 c.p.c..
In tal senso, giova richiamare il principio per il quale, qualora una controversia rientrante fra quelle attribuite alla sezione specializzata in materia di impresa venga promossa non presso una sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario nel quale è istituita, situazione che genererebbe un problema di ripartizione interna degli affari, ma dinanzi ad un differente tribunale, sorge una questione di competenza, con conseguente ammissibilità dell'istanza ex art. 45 c.p.c., poiché la legge riconosce alla summenzionata sezione specializzata una competenza per materia e territorio distinta e più ampia rispetto a quella del proprio ufficio di appartenenza, che rende il tribunale in concreto adito anche "territorialmente" errato. (Nella specie, la S.C. ha accolto l'istanza di regolamento di competenza proposta avverso l'ordinanza con la quale un tribunale aveva dichiarato la sua incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa di altro ufficio giudiziario in
7 relazione ad un giudizio concernente un contratto di appalto pubblico di lavori non avente rilevanza comunitaria perché non sottoposto al cd. codice degli appalti, nell'arco temporale di vigenza di quest'ultimo) (Cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31134 del 03/12/2018).
Ciò posto, a sostegno della soluzione interpretativa sopra precisata, giova osservare che le sezioni specializzate in materia di impresa sono investite di una peculiare competenza per materia e per territorio che si estende ad un bacino ben più ampio di quello del tribunale o della corte d'appello presso cui sono istituite;
esse, pertanto, dispongono di una propria autonoma competenza, quale misura della giurisdizione, diversa e più ampia da quella dell'ufficio giudiziario presso cui sono istituite, essendo competenti, in parte, riguardo a controversie per le quali il tribunale e la corte d'appello di appartenenza non lo sarebbero. Ne consegue che l'ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza è impugnabile mediante l'istanza di regolamento ex art. 42 c.p.c. (Cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4706 del 28/02/2018).
Dunque, per tutte le ragioni sopra espresse, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Rovigo, per essere competente il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia d'impresa.
4. A ciò consegue altresì necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la fissazione di un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice territorialmente competente.
Infatti, la sentenza con cui un giudice dichiara l'incompetenza in sede di opposizione a decreto ingiuntivo “non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice “ad quem” non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 1121 del 14.1.2022).
4.1. La necessità di procedere a siffatta revoca, peraltro, determina l'emissione del presente provvedimento nella forma di sentenza piuttosto che di ordinanza, in quanto “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009” (Cfr. Cass. Civ. sent.
n. 15579 del 10.6.2019).
8 5. Inoltre, il Tribunale reputa che l'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento
(Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, n.11764).
Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'obiettiva controvertibilità della questione trattata e della complessità della stessa, tali da configurare gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la predetta compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 564/2022 R.G. così provvede: dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Rovigo per essere competente il Tribunale di
Venezia – Sezione Specializzata in materia di impresa e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
22/2022, emesso dal Tribunale di Rovigo;
assegna alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di impresa, ex art. 50
c.p.c.; dichiara l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Rovigo, 11.7.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 564/2024 R.G. promossa da
DA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Brusaferro, elettivamente domiciliato come in atti;
- opponente -
nei confronti di già Controparte_1
(C.F. Controparte_1
,), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Gianni Solinas, elettivamente domiciliata come in atti;
- opposta-
CONCLUSIONI
Per parte opponente: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 28.3.2025
Per parte opposta: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 28.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito anche ha proposto Parte_1 Pt_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22/2022, con il quale era stato ingiunto allo stesso il pagamento del complessivo importo di € 2.611.318,61, oltre ad interessi e spese del procedimento.
1 Preliminarmente, l'opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Rovigo, per essere competente il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata Imprese, in applicazione dell'art.3 del
D.Lgs. 168/2003.
In particolare, l'opponente ha evidenziato che i titoli fatti valere dalla Banca, a sostegno della pretesa creditoria, consistono in contratti pubblici, regolamentati ratione temporis dal D.Lgs. n. 163/2006.
Inoltre, la parte attrice ha evidenziato come:
- nel Mutuo chirografario 23.7.2008 Rep. n.
1.355 Notaio è stato previsto che “… Per ogni Per_1 controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale della
Banca”;
- nel Mutuo chirografario 22.12.2009 Rep. n.
1.699 Notaio è contenuta la medesima clausola;
Per_1
- nel Mutuo chirografario 18.11.2010 Rep. n.
1.963 Notaio è stata pattuito che “Le controversie Per_1 che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto saranno devolute in via esclusiva al foro di Rovigo”.
Dunque, l'opponente ha eccepito che, quantomeno con riferimento ai primi due contratti, il Tribunale di Rovigo debba ritenersi incompetente a decidere.
Inoltre, sempre in via preliminare, parte attrice ha eccepito il difetto di procedibilità della domanda, per non essere stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel merito, la parte opponente ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto emesso sulla base del mero estratto di saldaconto.
Inoltre, l' ha eccepito la nullità delle clausole determinati il piano di ammortamento, in quanto, in Pt_2 tutti i contratti, è stato stabilito un così detto “ammortamento alla francese”.
Si è costituita in giudizio la Banca opposta, la quale ha dedotto che la competenza delle
[...]
si radica esclusivamente nell'ipotesi in cui l'oggetto della controversia attenga ad un Parte_3 contratto pubblico di appalto, circostanza non ricorrente nel caso di specie, in quanto relativa a contratti di mutuo.
Inoltre, la convenuta ha evidenziato che, mentre per uno dei contratti di mutuo è espressamente pattuito il foro convenzionale di Rovigo, per gli altri due dalla formulazione della clausola si ricava come non si sia in presenza di un foro convenzionale esclusivo.
Nel merito, l'opposta ha dedotto che, oltre ad essere stati depositati i documenti contrattuali e le relative certificazioni ex art. 50 T.U.B., è stato anche prodotto un riconoscimento di debito con allegato
2 il conteggio aggiornato del credito e il piano di ammortamento aggiornati al 28.12.2017 con l'indicazione di tutte le rate pagate, specificate per interessi e quota capitale e data di pagamento.
In ordine alla eccepita nullità, la parte opposta ha evidenziato la genericità delle contestazioni dell'opponente, ponendo in rilievo la liceità del sistema di ammortamento alla francese.
Con ordinanza del 12.7.2022, è stata accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c., in ragione della plausibile fondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, anche in forza di argomentazioni non sviluppate dalla stessa e oggetto di rilievo officioso da parte del giudice.
Dunque, all'esito della prima udienza ex art. 183 c.p.c., è stato assegnato alle parti termine per note, al fine di consentire alle stesse di dedurre in ordine al rilievo officioso di incompetenza a decidere.
Successivamente, le parti, evidenziando la particolarità della questione e la delicatezza delle vicende sottese all'oggetto del presente giudizio, dato atto dell'esistenza di complesse trattative, nella quale erano coinvolti anche soggetti terzi rispetto alle parti, hanno chiesto concordemente assegnarsi rinvii
(cfr. verbali dell'udienza del 13.6.2023, del 28.11.2023, del 16.4.2024, del 9.10.2024, del 29.1.2025, del 10.3.2025).
2. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, con la quale è stata dedotta la sussistenza della competenza in capo al Tribunale di Venezia – Sezione
Specializzata in materia d'impresa.
Ebbene, si osserva che nel contratto di mutuo stipulato il giorno 22.12.2009 si legge: “che l' Pt_2 con delibera del Consiglio di Amministrazione n°48/04 del 25.5.2009 ha autorizzata l'avvio di una procedura negoziata tra gli Istituti bancari […]”.
Inoltre, nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2009, allegata al contratto di mutuo, si fa riferimento alla assegnazione all'esito della gara (Cfr. doc. n. 5 allegato al ricorso monitorio).
Nondimeno, anche nel contratto di mutuo del 18.11.2010, si legge: “con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 30 del 27 aprile 2010 ha approvato l'avvio delle procedure di gara per
l'accensione di un mutuo dell'importo di Euro 1.350.000,00 […]” e nella delibera allegata al contratto si fa espresso riferimento alla procedura di gara avviata ai sensi dell'art. 55 D.lgs. n. 163 del 2006 (Cfr. doc. n. 7 allegato al ricorso monitorio).
E ancora, nel contratto di mutuo del 23.7.2008 è possibile rinvenire riferimenti alla selezione della
Banca a seguito delle offerte proposte (Cfr. doc. n. 3 allegato al ricorso monitorio).
3 Sul punto, l'opposta ha evidenziato come, in tal caso, si sarebbe in presenza di una mera negoziazione privata, tenuto conto che l'IRAS ha incaricato un consulente di reperire specifiche offerte da parte di
Istituti di credito.
Ebbene, vale evidenziare come l'art. 57 del Decreto legislativo del 12/04/2006, n. 163, ratione temporis applicabile, disciplinasse la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevedendo che “
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: […] c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti”.
L'adozione di tale procedura è peraltro ricavabile dal riferimento, contenuto nella delibera del 28.2008, alla “necessità di fronteggiare ulteriori necessità di tipo straordinario”, che avevano dunque indotto il
C.d.A. a procedere alla ricerca di istituto bancario per la stipula del contratto di mutuo, al fine di destinare il finanziamento alle spese straordinarie meglio indicate nella delibera (Cfr. doc. n. 3 allegato al ricorso monitorio).
Inoltre, vale evidenziare che, per quanto di interesse in relazione alle valutazioni da compiersi, non assumono rilevanza la procedura scelta da e l'eventuale sussistenza dei presupposti per Pt_2 accedervi, in quanto è dirimente la sussistenza di un contratto pubblico di appalto di servizi.
In tal senso, giova porre in rilievo che l'art. 3 D.Lgs. n. 163/2006, contiene le seguenti definizioni:
- “3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori”;
- “
6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice”.
2.1 Ciò posto, si osserva che, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (per come riformulato dal d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27), le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti, quando sia parte una delle società individuate nella prima parte del secondo comma dell'art. 3, per le cause e procedimenti «relativi» a «contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria».
4 Dunque, si reputa che le cause e i procedimenti di competenza delle sezioni specializzate debbano essere relativi a contratti pubblici di appalto di rilevanza comunitaria nell'ambito della giurisdizione riconosciuta al riguardo al giudice ordinario, il cui difetto, comunque, non potrà che essere dichiarato dalla sezione specializzata adita.
A tal proposito, il Tribunale reputa che non pare possa dubitarsi che per l'individuazione dei contratti pubblici di appalto si debba fare riferimento alle disposizioni del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (oggi abrogato dal d.lgs., 18 aprile 2016, n. 50 cui all'attualità deve farsi riferimento) - che, come previsto al primo comma dell'art. 1, disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere (Cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/03/2017, n.6327).
Ebbene, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 163 del 2006, sono soggetti alle disposizioni dallo stesso dettate i servizi elencati nell'Allegato IIA, che al numero 6 annovera i “servizi finanziari”, distinguendoli in a) servizi assicurativi e b) servizi bancari e finanziari.
A ciò si aggiunga che i codici CPV (Vocabolario comune degli appalti pubblici) collegati ai servizi bancari e finanziari, da 66100000 – 1 a 66430000 – 3, si riferiscono, tra gli altri, a “Servizi di concessione di credito” (66113000-5), “Servizi bancari di investimento e servizi affini” (66120000-7),
“Servizi di finanziamento delle imprese e servizi di capitali di rischio” (66122000-1), “Servizi operativi del mercato finanziario” (66151000-3), “Servizi di consulenza finanziaria” (66171000-9), “Servizi di intermediazione prestiti” (66190000-8).
Dal combinato disposto degli elementi sopra esaminati, si ricava che la gamma di servizi finanziari soggetti all'applicazione della predetta disciplina è molto ampia e comprende anche, per quanto interessa in questa sede, i servizi di concessione di credito.
Tuttavia, vale precisare che la categoria dei servizi finanziari è oggetto di una specifica deroga riguardo alla soggezione al Codice prevista tanto nell'Allegato IIA dove, in nota, viene precisato che sono esclusi i “contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri servizi finanziari nonché dei servizi forniti da banche centrali”, quanto nell'art. 19, comma 1, lett. d), dove viene aggiunta l'ulteriore precisazione che sono esclusi dall'applicazione del Codice “in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti”.
Tanto premesso, giova evidenziare che, sotto la vigenza della disciplina antecedente al D.lgs. n. 163 del
2006, la giurisprudenza nazionale era orientata a ricondurre i contratti di concessione di mutuo tra i
5 servizi finanziari di cui all'Allegato IIA, con conseguente affermazione della necessità di applicazione integrale della disciplina dell'evidenza pubblica (CGA Sicilia, 8 luglio 1998, n. 429; Corte dei Conti, sez. controllo, 23 aprile 1999, n. 5).
Sul punto, più in generale, veniva evidenziato che la clausola di non applicabilità della disciplina comunitaria, secondo cui essa non si applica ai “contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri servizi finanziari nonché dei servizi forniti da banche centrali”, non implica che dall'applicazione sono esclusi tutti gli altri servizi qualificabili come finanziari, posto che l'Allegato 1 (al previgente d.lgs. n. 157/1995) espressamente include al numero 6 tra i servizi cosiddetti prioritari i “servizi finanziari”, con espressa esclusione in nota dei soli servizi finanziari come sopra identificati (Cfr. TAR Veneto, sez. I, 18 giugno 2002, n. 2887).
In tal senso, va valorizzata la diversa formulazione dell'art. 19, comma 1, lett. d), del Codice, che, come detto, prevede la non applicabilità del Codice ai contratti “concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché
i servizi forniti dalla Banca d'Italia” e, dunque, determina l'esigenza di circoscrivere l'ambito di applicazione della deroga.
Orbene, questo giudicante reputa condivisibile la soluzione ermeneutica sostenuta dalla giurisprudenza unionale per la quale la predetta norma, in quanto derogatoria ai principi dell'evidenza pubblica, come tutte le disposizioni che prevedono un'eccezione ad una regola generale, vada intesa in senso restrittivo.
Infatti, il ventisettesimo considerando della direttiva 2004/18, nell'esplicitare le ragioni sottese a tale esclusione, evidenzia che “…i servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non comprendono gli strumenti in materia di politica monetaria, tassi di cambio, debito pubblico, gestione delle riserve e di altre politiche che comportino operazioni su titoli o altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento di denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici. Di conseguenza i contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari non sono contemplati. Sono altresì esclusi i servizi forniti dalle banche centrali”.
De iure, l'esclusione concernente tali specifici servizi finanziari trovi la sua giustificazione nelle caratteristiche dei prodotti finanziari, la cui negoziazione appare legata in misura prevalente al
6 particolare giudizio di affidabilità di ciascun singolo operatore e la cui verifica di convenienza si fonda esclusivamente sul favorevole e particolare giudizio di affidabilità e solidità dell'impresa offerente.
Ad ogni buon conto, giova precisare che l'inciso “in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti” non rappresenti altro che una mera specificazione rispetto alla categoria delle operazioni finanziarie in titoli e, dunque, non costituisca una fattispecie autonoma nell'ambito della norma derogatoria.
2.3 Tutto quanto premesso, risulta dirimente la circostanza per cui i contratti di mutuo oggetto di causa hanno tutti valore superiore alle soglie previste dall'art. 28 D.Lgs. n. 163 del 2006.
Infatti:
- il Mutuo chirografario 23.7.2008 Rep. n.
1.355 Notaio ha valore di € 1.700.000,00 (Cfr. doc. n. Per_1
3 allegato al ricorso monitorio).;
- il Mutuo chirografario 22.12.2009 Rep. n.
1.699 Notaio ha valore di € 550.000,00 (Cfr. doc. n. Per_1
5 allegato al ricorso monitorio).;
- il Mutuo chirografario 18.11.2010 Rep. n.
1.963 Notaio di € 1.350.000,00 (Cfr. doc. n. 7 Per_1 allegato al ricorso monitorio).
3. In ogni caso, il Tribunale reputa che non possano assumere rilevanza, ai fini dell'individuazione del giudice competente, le clausole, pur presenti nei contratti, con cui le parti hanno pattuito un foro convenzionale, e tanto a prescindere da ogni valutazione circa l'esclusività del foro concordato.
Infatti, a parere di questo giudicante, sebbene non sfugga l'esistenza di diversi orientamenti sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, si è in presenza di una competenza per materia in senso tecnico, dunque non derogabile per volontà delle parti ex art. 28 c.p.c..
In tal senso, giova richiamare il principio per il quale, qualora una controversia rientrante fra quelle attribuite alla sezione specializzata in materia di impresa venga promossa non presso una sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario nel quale è istituita, situazione che genererebbe un problema di ripartizione interna degli affari, ma dinanzi ad un differente tribunale, sorge una questione di competenza, con conseguente ammissibilità dell'istanza ex art. 45 c.p.c., poiché la legge riconosce alla summenzionata sezione specializzata una competenza per materia e territorio distinta e più ampia rispetto a quella del proprio ufficio di appartenenza, che rende il tribunale in concreto adito anche "territorialmente" errato. (Nella specie, la S.C. ha accolto l'istanza di regolamento di competenza proposta avverso l'ordinanza con la quale un tribunale aveva dichiarato la sua incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa di altro ufficio giudiziario in
7 relazione ad un giudizio concernente un contratto di appalto pubblico di lavori non avente rilevanza comunitaria perché non sottoposto al cd. codice degli appalti, nell'arco temporale di vigenza di quest'ultimo) (Cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31134 del 03/12/2018).
Ciò posto, a sostegno della soluzione interpretativa sopra precisata, giova osservare che le sezioni specializzate in materia di impresa sono investite di una peculiare competenza per materia e per territorio che si estende ad un bacino ben più ampio di quello del tribunale o della corte d'appello presso cui sono istituite;
esse, pertanto, dispongono di una propria autonoma competenza, quale misura della giurisdizione, diversa e più ampia da quella dell'ufficio giudiziario presso cui sono istituite, essendo competenti, in parte, riguardo a controversie per le quali il tribunale e la corte d'appello di appartenenza non lo sarebbero. Ne consegue che l'ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza è impugnabile mediante l'istanza di regolamento ex art. 42 c.p.c. (Cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4706 del 28/02/2018).
Dunque, per tutte le ragioni sopra espresse, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Rovigo, per essere competente il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia d'impresa.
4. A ciò consegue altresì necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la fissazione di un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice territorialmente competente.
Infatti, la sentenza con cui un giudice dichiara l'incompetenza in sede di opposizione a decreto ingiuntivo “non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice “ad quem” non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 1121 del 14.1.2022).
4.1. La necessità di procedere a siffatta revoca, peraltro, determina l'emissione del presente provvedimento nella forma di sentenza piuttosto che di ordinanza, in quanto “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009” (Cfr. Cass. Civ. sent.
n. 15579 del 10.6.2019).
8 5. Inoltre, il Tribunale reputa che l'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento
(Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, n.11764).
Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'obiettiva controvertibilità della questione trattata e della complessità della stessa, tali da configurare gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la predetta compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 564/2022 R.G. così provvede: dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Rovigo per essere competente il Tribunale di
Venezia – Sezione Specializzata in materia di impresa e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
22/2022, emesso dal Tribunale di Rovigo;
assegna alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di impresa, ex art. 50
c.p.c.; dichiara l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Rovigo, 11.7.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
9